F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 204/CSA pubblicata il 31 Maggio 2021- A.S.D. Siac 1999 N. 125/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 204/CSA//2020-2021 REGISTRO DECISIONI

N. 125/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI

N. 204/CSA//2020-2021 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

 

Salvatore Lo Giudice Vice Presidente

Paolo Del Vecchio Componente (relatore)

Andrea Lepore Componente

Carlo Bravi Rappresentante AIA

 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero di registro 125/CSA/2020-2021, proposto dalla società A.S.D. Siac 1999 avverso decisione - merito gara ASD Bernalda/ASD Siac 1999 del Campionato Nazionale Calcio a Cinque, Serie A2 maschile, 2020/2021, girone D, del 13.01.2021. per la riforma della delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 709 del 24.2.2021;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa e sentite le parti;

Relatore nell'udienza del giorno 14.05.2021, tenutasi in videoconferenza, l’avv. Paolo Del Vecchio;

FATTO

La prefata ASD Siac proponeva tempestivo reclamo avverso il regolare svolgimento della partita del Campionato Nazionale di Calcio a Cinque, Serie A2 - 2020/2021, 9 giornata andata, girone D, Bernalda/ASD Siac, disputata in data 13.01.2021, per la posizione irregolare del calciatore Amzil Khalid, rilevando in diritto, con unico articolato motivo, la violazione dell’art. 40-quinquies, comma 1, n. 2, lett. b), delle Norme Organizzative Interne F.I.G.C. In particolare, secondo la reclamante, nella fattispecie il calciatore Amzil Khalid non avrebbe avuto residenza in Italia alla data della gara e, pertanto, non sarebbe stato tesserabile e non poteva prendere parte alla gara medesima. Si chiedeva, dunque, di accertare e dichiarare che la gara in epigrafe si fosse svolta in modo irregolare per illecito comportamento della ASD Bernalda, attesa la posizione irregolare del calciatore Amzil Khalid, in quanto il medesimo non aveva residenza in Italia alla data della partita e per l’effetto, di comminare la sanzione sportiva della perdita della gara a tavolino (gara che, per inciso, si era conclusa 11 -0 per il Bernalda), con il risultato di 0-6 in favore della reclamante.

Il Giudice Sportivo, preso atto del preannuncio di ricorso da parte della Società ASD Siac ai sensi dell’art. 67 C.G.S. si riservava la decisione di merito sulla citata gara (Com. Uff. n. 472 del 14.1.2021).

L’ASD Bernalda depositava memoria in risposta al reclamo inoltrato dalla ASD Siac, eccependo che il citato tesseramento era stato espletato dal portale servizi F.I.G.C. rispettando le procedure di rito per la richiesta transfert, caricato regolarmente ed approvato dallo stesso ufficio tesseramenti in data 07.01.2021, una volta ottenuto il predetto transfert. Chiedeva, quindi, rigettarsi il reclamo della ASD Siac, in quanto infondato.

Successivamente, il Giudice Sportivo, sciogliendo la riserva di cui al Com. Uff. n. 472 del 14.1.2021, respingeva il ricorso, omologando il risultato conseguito dalle due squadre al termine dell’incontro ASD Bernalda/ASD Siac 11 – 0, in quanto, da accertamenti effettuati presso il competente ufficio tesseramenti, Azmil Khaliy risultava residente a Bernalda dal 4 gennaio 2021, in epoca quindi antecedente alla disputa del citato incontro, disputato il 13 gennaio 2021. Ne conseguiva, pertanto, secondo il Giudice Sportivo, che il prefato calciatore aveva preso parte alla gara in posizione regolare (Com. Uff. n. 709 del 24.02.2021).

Avverso la prefata decisione del Giudice Sportivo (Com. Uff. n. 709 del 24.2.2021) la ASD Siac proponeva tempestivo reclamo in appello, rilevando in diritto, con unico articolato motivo, l’erroneità della decisione impugnata nella parte in cui era stata accertata la regolarità della posizione di tesseramento del calciatore Azmil Khalid al momento della disputa della gara e violazione dell’art. 40-quinquies, comma 1, n. 2, lett. b), delle Norme Organizzative Interne F.I.G.C. In particolare, secondo la reclamante, nella fattispecie il calciatore Amzil Khalid avrebbe avuto residenza in Italia, in Bernalda, solo dal 18.02.2021, come da certificato storico di residenza del Comune di Messina prodotto in giudizio, e quindi successivamente alla data della gara e, pertanto, non sarebbe stato regolarmente tesserabile. Infine, si chiedeva di accertare e dichiarare che la gara in epigrafe si era svolta in modo irregolare per illecito comportamento della ASD Bernalda, attesa la posizione irregolare del calciatore Amzil Khalid, in quanto il medesimo non aveva residenza in Italia alla data della partita; per l’effetto, si richiedeva comminare la sanzione sportiva della perdita della gara in epigrafe a tavolino, con il risultato di 0-6 in favore della reclamante.

L’ASD Bernalda depositava memoria difensiva con ulteriore integrazione documentale in risposta al reclamo inoltrato dalla ASD Siac, eccependo che il calciatore Amzil Khalid avrebbe avuto residenza in Italia dal 04.01.2021 presso il Comune di Bernalda, come da certificato storico di residenza prodotto in giudizio, e quindi precedentemente alla data della gara e, pertanto, sarebbe stato regolarmente tesserabile. Chiedeva, quindi, rigettarsi il reclamo della ASD Siac, in quanto infondato.

L’ASD Siac depositava ulteriori memorie, eccependo il contrasto emergente da certificazioni pubbliche, insistendo per l’accoglimento del reclamo e richiedendo a questa Corte l’esercizio di poteri istruttori.

Questa Corte, con ordinanza n. 008/CSA/2020-2021, sospendeva il procedimento ex art. 89, comma 1, lett. b), C.G.S., in attesa della decisione definitiva del Tribunale Federale Nazionale – Sez. Tesseramenti, a cui rimetteva gli atti, in virtù della competenza funzionale in ordine alle controversie riguardanti i tesseramenti dei calciatori.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Tesseramenti, con ordinanza n. 3/TFN-ST/2020- 2021, rilevata la contraddittorietà tra i documenti versati in atti, investiva la competente Procura Federale di svolgere ogni necessario accertamento presso tutte le pubbliche amministrazioni coinvolte, al fine dì verificare se il calciatore Amzil Khalid fosse o meno anagraficamente residente nel territorio della Repubblica Italiana alla data del 4 gennaio 2021, data del tesseramento.

La Procura Federale, dopo aver acquisto nuovamente i certificati di residenza storica dai comuni di Bernalda e di Messina, verificava che le date coincidevano e che il calciatore risultava residente in Italia, a Bernalda dal 4.1.2021.

Tale conformità “successiva” veniva valutata dalla Procura alla luce dell’art. 18 bis, primo comma, DPR 223/89.

Alla luce di tale istruttoria la Procura federale stabiliva che il sig. Amzil Khalid era residente nel Comune di Bernalda dal 4.1.2021. Pertanto, il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Tesseramenti, con decisione n. 0019/TFN-ST/2020-2021, dichiarava la validità del tesseramento del calciatore Amzil Khalid, in quanto dalla documentazione trasmessa dalla competente Procura Federale e, segnatamente, dai certificati storici di residenza in atti, si evinceva che il prefato calciatore, al momento del tesseramento, fosse effettivamente residente in Italia.

Il reclamo proposto dalla ASD Siac è infondato e pertanto va respinto per le seguenti considerazioni in

DIRITTO

Sulla scorta della ricostruzione dei fatti quale risultante dalla relazione della Procura Federale e dalla decisione n. 0019/TFN-ST/2020-2021 del Tribunale Federale Nazionale, è stato accertato che il sig. Amzil Khalid è residente nel Comune di Bernalda dal 4.1.2021 ed è stato tesserato dal 7.1.2021, tutto in epoca quindi antecedente alla disputa della gara in epigrafe, disputata il 13 gennaio 2021. Ne consegue, pertanto, che il prefato calciatore ha preso parte all’incontro in posizione regolare.

Accertata la regolarità della posizione di tesseramento del calciatore Azmil Khalid al momento della disputa della gara in epigrafe, questa Corte ritiene che non sussista alcuna violazione dell’art. 40-quinquies, comma 1, n. 2, lett. b), delle Norme Organizzative Interne F.I.G.C. sul tesseramento dei calciatori stranieri per le Società della Divisione Nazionale Calcio a Cinque, secondo cui le società della Lega Nazionale Dilettanti – Divisione Calcio a 5 possono richiedere il tesseramento, entro il termine annualmente fissato dal Consiglio Federale, di un numero illimitato di calciatori cittadini di Paese aderente all’UE che siano stati tesserati per società appartenenti a Federazioni estere purché sia documentato, tra l’altro, il certificato di residenza in Italia, come avvenuto nel caso di specie.

Deve dunque ritenersi corretta la decisione del giudice di primo grado.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe. Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

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