F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 205/CSA pubblicata il 31 Maggio 2021- ACN Siena 1904 S.S.D. S.r.l. N. 194/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 205/CSA/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

N. 194/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI

N. 205/CSA/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

 

Salvatore Lo Giudice Vice Presidente

Paolo Del Vecchio Componente (relatore)

Andrea Lepore Componente

Carlo Bravi Rappresentante AIA

 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero di R.G. 194/CSA/2020-2021, proposto dalla società ACN Siena 1904 S.S.D. S.r.l. avverso la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara inflitta al Sig. Caridi Gaetano seguito gara Montespaccato S.r.l./Siena del 28.04.2021, per la riforma della delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti - Com. Uff. n. 150 del 29.04.2021;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa e sentito il legale dell’ACN Siena;

Relatore nell’udienza del giorno 14.05.2021 tenutasi in videoconferenza, l’avv. Paolo Del Vecchio e uditi l’Avv. Massimo Carignani per il Sig. Gaetano Caridi;

RITENUTO IN FATTO

La ACN Siena 1904 S.S.D. S.r.l., seguito gara Montespaccato S.r.l./Siena del 28.04.2021, valevole per la 7^ giornata di ritorno del Campionato Nazionale di Serie D – Girone E – stagione 2020/21, conclusasi con il punteggio di 2-0 in favore del Montespaccato, propone 2 reclamo avverso la squalifica per 2 giornate effettive di gara inflitta al Sig. Caridi Gaetano “per aver rivolto espressione ingiuriosa all’indirizzo del Direttore di Gara, allontanato”. Contro la decisione del Giudice Sportivo eccepisce l’errata ricostruzione dei fatti operata dal Giudice Sportivo, e comunque l’eccessiva gravosità della sanzione inflitta, chiedendo per l’effetto la riduzione della stessa secondo equità.

Il reclamo proposto dalla ACN Siena 1904 S.S.D. S.r.l. deve essere respinto; CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritiene questa Corte, visti gli atti di gara, che la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflitta nei confronti del Sig. Caridi Gaetano sia stata correttamente qualificata dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale come gravemente antisportiva.

Dalla documentazione arbitrale presente in atti si evince che al minuto 15 del secondo tempo regolamentare, il Sig. Caridi Gaetano, allenatore in seconda della ACN Siena 1904 S.S.D. S.r.l. è stato espulso dal Direttore di Gara per aver profferito all’indirizzo di quest’ultimo l’espressione: “Di Loreto sei un coglione”, il cui tenore è difficilmente equivocabile.

Per quanto concerne la determinazione della misura delle sanzioni, le disposizioni contenute nel Codice di Giustizia Sportiva precisano che “Gli organi della giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti, nonché l’eventuale recidiva”.

Il Nuovo Codice della Giustizia Sportiva prende in considerazione le sanzioni irrogabili ai calciatori nel caso di condotte antisportive, ingiuriose, irriguardose o violente.

Si prevede, infatti, la sanzione della squalifica per la durata di due giornate nel caso di condotta gravemente antisportiva e nelle ipotesi di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara.

La condotta ingiuriosa viene definita dalla giurisprudenza sportiva secondo il concetto tipicamente penalistico cui deve farsi riferimento per qualificare l’ingiuria; ne deriva che essa si configura in presenza di espressioni «idonee a ledere il decoro, la dignità o l’onore della persona alla quale sono rivolte [ovvero] sono tali da attribuire qualità personali negative al destinatario» (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 28 aprile 2010, n. 236/CGF; nonché, Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 19 gennaio 2010, n. 130/CGF; e Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 19 gennaio 2010, n. 121/CGF).

La condotta irriguardosa, invece, è solitamente meno grave dell’ingiuria e consiste in espressioni «oggettivamente connotate da una palese mancanza di riguardo, o di rispetto, verso la persona cui sono destinate, così oltrepassando i limiti del diritto di critica» (cfr. Corte giust. fed., 28 aprile 2010, cit.; nonché, Corte giust. fed., 19 gennaio 2010, cit.; Corte giust. fed., 19 gennaio 2010, cit.).

Tali fattispecie sono previste e punite dall’art. 36, comma 1, lettera a), C.G.S. con la sanzione della squalifica minima “per due giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara”, “salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti”.

Nel caso di specie, bene ha fatto il Giudice di primo grado ad applicare la sanzione minima senza aggravanti, ma ciò non toglie che detta sanzione va confermata, anche per il ruolo ricoperto da chi l’ha pronunciata: l’allenatore in seconda che avrebbe, con il mister, anche il ruolo di esempio per la squadra. Si considera, per orientamento costante, come circostanza aggravante il rivestire il ruolo di allenatore della squadra, giacché a questi si richiede «un comportamento ancora più decoroso e rispettoso dell’autorità di quanto non sia richiesto ad un comune tesserato» (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 20 luglio 2011, n. 20/CGF). Sul mister (e sul suo vice) grava un obbligo rafforzato e ben più qualificato di lealtà e correttezza in campo, nei confronti dell’arbitro e degli avversari.

Questa Corte non ritiene di applicare l’aggravante proprio perché trattasi dell’allenatore in seconda, anche se “aleggia” un dubbio su un’altra espressione (ancora più grave) pronunciata nel corso della stessa partita “dalla panchina” e per la quale è stato sanzionato il mister Gilardino per non aver rivelato il nome del responsabile.

In conclusione, tenendo presente che la sanzione minima prevista dal C.G.S. per le condotte ingiuriose o irriguardose è di n. 2 giornate di squalifica, questa Corte ritiene proporzionata la squalifica inflitta dal Giudice Sportivo.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte presso il difensore con PEC.

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