F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 207/CSA pubblicata il 31 Maggio 2021- Petrarca Calcio a 5 S.r.l. N. 207/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 207/CSA/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

N. 207/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI

 N. 207/CSA/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

SEZIONE III

 

composta dai Sigg.ri:

Salvatore Lo Giudice Vice Presidente

Daniele Cantini Componente

Andrea Lepore Componente (relatore)

Antonio Cafiero Rappresentante A.I.A.

 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo con procedimento numero RG 207/CSA/2020-2021 proposto dalla società Petrarca Calcio a 5 S.r.l. avverso la sanzione di inibizione a svolgere ogni attività fino al 30.06.2021 al Sig. Morlino Paolo e di ammenda di € 1.000,00 alla società inflitte seguito gara non disputata Petrarca Calcio A 5 Srl/SSD Feldi Eboli Arl dell’8.05.2021;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza del giorno 27.05.2021 tenutasi in videoconferenza il prof. avv. Andrea Lepore. Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

In data 11 maggio 2021, la società società Petrarca Calcio a 5 S.r.l preannunciava reclamo avverso la decisione del Giudice sportivo presso la Divisione Calcio a 5, pubblicata sul C.U. n. 1325 del 10 maggio 2021, con la quale veniva comminata la sanzione di inibizione a svolgere ogni attività fino al 30.06.2021 al Sig. Morlino Paolo e di ammenda di € 1.000,00 alla società a seguito dell’incontro di cui in epigrafe, e richiedeva la trasmissione degli atti ufficiali.

Istruito il reclamo e fissata la data della Camera di Consiglio, nelle more della trattazione, la società Petrarca Calcio a 5 S.r.l, con nota trasmessa in data 17 maggio 2021, inoltrava formale rinuncia all’azione.

P.Q.M.

Preso atto della rinuncia al reclamo in epigrafe ai sensi dell’art. 49, comma 6, C.G.S., dichiara estinto il giudizio.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

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