F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 209/CSA pubblicata il 3 Giugno 2021- Atletico Oristano N. 203/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 209/CSA/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

N. 203/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI

N. 209/CSA/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

 

Salvatore Lo Giudice Presidente

Daniela Morgante Componente (relatore)

Andrea Lepore Componente

Franco Granato Rappresentante A.I.A.

 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero di registro 203/CSA/2020-2021, proposto dalla società Atletico Oristano, rappresentata e difesa dal Presidente p.t., per la riforma della decisione Giudice Sportivo di cui al Com. Uff. n. 73 Dipartimento Calcio Femminile del 05.05.2021 con la quale ha comminato le sanzioni della squalifica per 6 giornate alle giocatrici Deiana Marica e Mattana Maura “Per aver, a fine gara, affrontato con atteggiamento violento e aggressivo protrattosi per circa due minuti, rivolgendo anche espressioni gravemente offensive, l’AA, la quale temendo per propria incolumità si affrettava ad entrare nel proprio spogliatoio”;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza tenutasi in videoconferenza il giorno 21.05.2021 il Cons. Daniela Morgante;

Sentito l’Arbitro in collegamento da remoto;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con atti del 06-10.05.2021 la Società Atletico Oristano proponeva reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo di cui al C.U. n. 73 Dipartimento Calcio Femminile del 05.05.2021 con la quale, a seguito della gara Atletico Oristano / Unterland Damen disputatasi in data 01.05.2021, sono state inflitte, a carico delle calciatrici Deiana Marica e Mattana Maura, le sanzioni della squalifica per 6 giornate.

A seguito della trasmissione degli atti di gara da parte della Segreteria di questa Corte, la società Atletico Oristano faceva pervenire, tempestivamente, i motivi di reclamo. Contestava la reclamante la ricostruzione fattuale della vicenda ritenendola generica e non provata e, argomentando, in estrema sintesi, che non vi è traccia dei fatti contestati nel referto arbitrale, che la partita si è svolta in modo sereno e che alla fine di essa le due calciatrici sanzionate si sono trattenute sul campo mentre l’assistente si è recata verso gli spogliatoi senza pericolo per la sua incolumità come da video e dichiarazioni scritte delle due calciatrici sanzionate prodotti, essendovi incertezza sula identificazione delle due calciatrici da parte dell’assistente e comunque eccessività della sanzione comminata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte ritiene che il reclamo sia fondato limitatamente al quantum e meriti accoglimento nella misura e per le ragioni di seguito indicate.

Quanto all’an, il reclamo è infondato, dovendo ritenersi le condotte sanzionate adeguatamente provate e specificate nel rapporto dell’assistente, non avendosi nemmeno ragione di dubitare dell’identificazione delle due calciatrici, delle quali l’assistente ha, all’evidenza, fornito le specifiche generalità. Quanto alle dichiarazioni scritte delle due calciatrici, esse non possono, con ogni evidenza, formare prova a favore delle dichiaranti. Quanto all’assenza di menzione della vicenda nel rapporto arbitrale, essa non può provare alcunché rispetto a vicende svoltesi dopo la fine della partita. Quanto al video prodotto, in disparte la sua non attitudine a superare le attestazioni dell’assistente di gara, esso è comunque limitato a pochi secondi dopo la partita e quindi nulla può provare rispetto alla pretesa inesistenza delle vicende attestate dall’assistente.

Il reclamo è, invece, fondato relativamente al quantum, che appare eccessivo rispetto a condotte che, per quanto gravi, sono rimaste comunque confinate alla sfera verbale e rispetto alle quali appare congruo ridurre le sanzioni comminate da 6 a 4 giornate di squalifica ciascuna.

Pertanto, ritiene la Corte che il reclamo meriti accoglimento nei limiti e sensi di cui sopra e che, pertanto, le sanzioni inflitte alle due giocatrici debbano essere ridotte da 6 a 4 giornate effettive di gara ciascuna.

P.Q.M.

Sentito l’Arbitro, accoglie parzialmente e, per l’effetto, riduce le sanzioni inflitte alle calciatrici Deiana Marica e Mattana Maura a 4 giornate effettive di gara ciascuna.

Dispone la restituzione del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva. Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

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