F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 210/CSA pubblicata il 8 Giugno 2021- Aglianese 1923 SSDAR N. 218/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 210/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

N. 218/2020-2021 REGISTRO RECLAMI

N. 210/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

 

Salvatore Lo Giudice Presidente

Daniela Morgante Componente (relatore)

Paolo Del Vecchio Componente

Franco Granato Rappresentante A.I.A.

 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero di registro 218/CSA/2020-2021, proposto dalla società Aglianese 1923 SSDARL, rappresentata e difesa dal Presidente p.t., per la riforma della decisione Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale pubblicata sul C.U. n. 164 del 19/05/2021, seguito gara Campionato di Serie D Girone D AglianeseGhivizzano Borgo a Mozzano del 16/05/2021, con cui è stata inflitta al calciatore Kouko Zinon Daniel la squalifica per cinque gare effettive dopo essere stato “Espulso per avere rivolto espressione irriguardosa all'indirizzo del Direttore di gara accompagnata da espressione blasfema. Alla notifica del provvedimento disciplinare reiterava tale comportamento profferendo espressioni irriguardose fino a quando non veniva allontanato dai compagni”;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza tenutasi in videoconferenza il giorno 04.06.2021 il Cons. Daniela Morgante; Sentita la società reclamante in collegamento da remoto;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con atti del 20-22.05.2021 la Società Aglianese 1923 SSDARL proponeva reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale pubblicata sul C.U. n. 164 del 19/05/2021, a seguito della gara del Campionato di Serie D Girone D Aglianese - Ghivizzano Borgo a Mozzano del 16/05/2021, con cui è stata inflitta al calciatore Kouko Zinon Daniel la squalifica per cinque gare effettive dopo essere stato “Espulso per avere rivolto espressione irriguardosa all'indirizzo del Direttore di gara accompagnata da espressione blasfema.

Alla notifica del provvedimento disciplinare reiterava tale comportamento profferendo espressioni irriguardose fino a quando non veniva allontanato dai compagni”. A seguito della trasmissione degli atti di gara da parte della Segreteria di questa Corte, la società Aglianese 1923 SSDARL faceva pervenire, tempestivamente, i motivi di reclamo. La reclamante, in estrema sintesi, contestava la mancata specificazione nel rapporto arbitrale dell’espressione blasfema, che avrebbe dovuto essere valutata dagli organi di giustizia sportiva e non dal solo arbitro.

Contestava, inoltre, il cumulo, supposto materiale delle sanzioni previste, ritenuto che il relativo cumulo doveva essere giuridico, stante il carattere continuativo della protesta, concludendo per la riduzione della sanzione comminata al calciatore in questione a 2 o, in subordine, a 3 giornate.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte ritiene che il reclamo sia parzialmente fondato e meriti parziale accoglimento limitatamente alla mancata specificazione nel rapporto arbitrale dell’espressione qualificata “blasfema”, la cui evidente genericità in effetti ha precluso alla reclamante di svolgere una piena difesa sul punto e agli organi di giustizia sportiva di poter apprezzare in modo autonomo e indipendente la correttezza di tale qualificazione. Per il resto, il reclamo è infondato, dovendo ritenersi le condotte sanzionate adeguatamente provate e specificate nel rapporto arbitrale e congruamente sanzionate ove si consideri la scelta del Codificatore sportivo di non attribuire rilievo riduttivo della sanzione al carattere continuativo della condotta, che evidenzia l’inconferenza delle argomentazioni della reclamante basate sulla mancata applicazione del cumulo giuridico e ove si consideri che il calciatore ha continuando a protrarre la condotta illecita rendendo necessario l’intervento dei compagni per allontanarlo.

Il reclamo è, quindi, parzialmente fondato nei sensi e limiti di cui sopra, rispetto a cui appare congruo ridurre la sanzione comminata da 5 a 4 giornate effettive di squalifica.

Pertanto, ritiene la Corte che il reclamo meriti parziale accoglimento nei limiti e sensi di cui sopra e che, pertanto, la sanziona inflitta al giocatore debba essere ridotta da 5 a 4 giornate effettive di gara.

P.Q.M.

Accoglie parzialmente e, per l’effetto riduce la sanzione a quattro giornate effettive di gara. Dispone la restituzione del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva Dispone la comunicazione alla parte presso il difensore con PEC.

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