F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 214/CSA pubblicata il 9 Giugno 2021- S.S.D. a.r.l. Città di Campobasso N. 219/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 214/CSA//2020-2021 REGISTRO DECISIONI

 

N. 219/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI

N. 214/CSA//2020-2021 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

 

Salvatore Lo Giudice Vice Presidente

Daniele Cantini Componente (relatore)

Andrea Lepore Componente

Antonio Cafiero Rappresentante AIA

 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero di registro 219/CSA/2020-2021, proposto dalla società S.S.D. a.r.l. Città di Campobasso, per la riforma della decisione del Giudice Sportivo, presso la Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Com. Uff. n. 164 del 19.05.2021;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 27.05.2021, l’Avv. Daniele Cantini; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società S.S.D. a r.l. Città di Campobasso, ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta al proprio allenatore, Sig. Mirko Cudini, dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti (cfr. Com. Uff. n. 164 del 19.05.2021), in relazione alla gara del Campionato di Serie D, Girone F, Citta di Campobasso/Tolentino 1919 del 16.05.2021.

Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha inflitto all’allenatore una squalifica per tre giornate effettive di gara. Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: “Per avere colpito la panchina con un pugno. Nella circostanza rivolgeva espressione irriguardosa all’indirizzo del Direttore di Gara, allontanato.”. L’odierna reclamante, con il ricorso introduttivo, ha chiesto la riforma del provvedimento impugnato: in via principale, riduzione della squalifica da tre a una giornata, essendosi svolto tutto in un unico contesto, ovvero una semplice e unica protesta senza alcun intento ingiurioso/irriguardoso e con il riconoscimento delle attenuanti previste dall’art. 36 comma 1 del C.G.S.; in via subordinata, riduzione della squalifica da tre a due giornate di gara come previsto dall’art. 36 comma 1 lettera A, per le condotte irriguardose nei confronti degli ufficiali di gara essendo evidente la mancanza di qualsivoglia elemento aggravante.

La società S.S.D. a r.l. Città di Campobasso, ritiene la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo eccessivamente onerosa ed afflittiva rispetto al comportamento tenuto dal proprio allenatore, nell’evento per cui è causa. L’odierna società reclamante evidenzia come l’atteggiamento del proprio allenatore debba considerarsi meramente irrispettoso e non anche irriguardoso e che il gesto debba essere qualificato come una semplice manifestazione di disappunto, priva di elementi offensivi. Si sarebbe trattato di una mera espressione di dissenso per una decisione arbitrale, non lesiva del decoro e della dignità del direttore di gara. Inoltre, a parere della difesa della società reclamante, il Giudice Sportivo non avrebbe considerato la condotta del Sig. Cudini come “un unicum”, così come avrebbe omesso di applicare le circostanze attenuanti di cui all’art. 36, comma 1, C.G.S.. Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 27 maggio 2021, nessuno è comparso per la parte reclamante.

Il ricorso è stato quindi ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso debba essere parzialmente accolto per quanto di ragione, in relazione all’entità della sanzione inflitta. Occorre evidenziare che il referto dell’Arbitro, che ex art. 61, comma 1, C.G.S., fa piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento dei tesserati in occasione delle gare, è dettagliato e non lascia dubbio alcuno su quanto effettivamente accaduto in campo, al 45° minuto del secondo tempo. Si tratta quindi di valutare se la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo sia corretta e proporzionata, rispetto alla gravità del comportamento del Sig. Cudini tenuto al 45° del secondo tempo e dell’espressione da lui rivolta all’indirizzo del direttore di gara, sempre nel medesimo contesto.

Questa Corte, sulla base della ricostruzione dei fatti, ritiene che quanto accaduto meriti sicura riprovazione, in quanto l’espressione rivolta nei confronti dell’arbitro, da parte del tesserato della società S.S.D. a r.l. Città di Campobasso, non può essere ritenuta una critica legittima alla luce del dato normativo, poichè lede la dignità morale e professionale del direttore di gara. Il comportamento deve essere quindi qualificato come irriguardoso, e come tale, tenuto conto dell’effettiva lesività dell’espressione usata, deve essere considerato di non particolare gravità, ed avuto riguardo ai precedenti della giurisprudenza di questa Corte, sanzionato, ex art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S. con la squalifica per due giornate effettive di gara, Alla luce di quanto precede, l’appello proposto dalla società S.S.D. a r.l. Città di Campobasso deve essere parzialmente accolto, con la conseguente riduzione della squalifica del Sig. Mirko Cudini a due giornate effettive di gara.

P.Q.M.

Accoglie parzialmente e, per l’effetto, riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.

Dispone la restituzione del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva.

 

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