F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 219/CSA pubblicata il 10 Giugno 2021- Puteolana/Team Altamura N. 214/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 219/CSA/2020-2021 REGISTRO DECISIONI
N. 214/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI
N. 219/CSA/2020-2021 REGISTRO DECISIONI
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE
SEZIONE III
composta dai Sigg.ri:
Salvatore Lo Giudice Vice Presidente
Daniela Morgante Componente
Paolo Del Vecchio Componente (relatore)
Franco Granato Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo con procedimento numero RG 214/CSA/2020-2021 proposto dalla società A.S.D. Team Altamura avverso decisioni merito gara Puteolana/Team Altamura del 05.05.2021 (Delibera del Giudice sportivo presso la Dipartimento Interregionale Com. Uff. n. 160 del 13.05.2021)
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell’udienza del giorno 04.06.2021, tenutasi in videoconferenza, l’avv. Paolo Del Vecchio.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
In data 15 maggio 2021, la società A.S.D. Team Altamura preannunciava reclamo avverso la decisione del Giudice sportivo presso il Dipartimento interregionale LND, pubblicata sul C.U. n. 160 del 13 maggio 2021, con la quale veniva respinto il reclamo vertente sulla posizione 2 irregolare del calciatore Guarracino Fabrizio, identificato a mezzo di carta d’identità n. AU6367279.
Istruito il reclamo e fissata la data della Camera di Consiglio, nelle more della trattazione, la società A.S.D. Team Altamura, con nota trasmessa in data 24 maggio 2021, inoltrava formale rinuncia all’azione.
P.Q.M.
Preso atto della rinuncia al reclamo in epigrafe ai sensi dell’art. 49, comma 6, C.G.S., dichiara estinto il giudizio.
Dispone la comunicazione alla parte con PEC.