F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 220/CSA pubblicata il 10 Giugno 2021- A.C.F. Alessandria Calcio Femminile N. 210/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 220/CSA/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

N. 210/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI

N. 220/CSA/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

SEZIONE TERZA

 

composta dai Sigg.ri:

 

Salvatore Lo Giudice Vice Presidente

Daniele Cantini Componente

Andrea Lepore Componente (relatore)

Antonio Cafiero Rappresentante A.I.A.

 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero di RG 210/CSA/2020-2021 proposto dalla società A.C.F. Alessandria Calcio Femminile avverso le sanzioni:

- ammenda di € 1.500,00 alla società;

- inibizione fino al 22.06.2021 al Sig. Lomonaco Lorenzo, inflitte seguito gara Alessandria/Independiente Ivrea del 9.5.2021;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza, tenutasi in videoconferenza, del giorno 27.05.2021 il prof. avv. Andrea Lepore;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

In data 13 maggio 2021, la società A.C.F. Alessandria Calcio Femminile presenta reclamo avverso la delibera del giudice sportivo – pubblicata in C.u. n. 76 del 12 maggio 2021 (Dipartimento interregionale) – il quale, a seguito della gara Alessandria/Independiente Ivrea del 9.5.2021 di cui in epigrafe, aveva sanzionato:

a) con l’ammenda di euro 1.500 la società ricorrente per «la presenza in tribuna di circa 50 spettatori non riconducibili a personale dirigente della società, in palese violazione delle disposizioni normative e federali per il contenimento della pandemia da covid-19. Un gruppo di tifosi, inoltre, posizionati dietro la rete di recinzione che delimita il campo di gioco, unitamente a quelli posizionati sugli spalti, per tutta la durata della gara rivolgevano espressioni offensive e minacce all’indirizzo del Direttore di gara. Al termine della gara i medesimi, rivolgevano ulteriori espressioni offensive nei confronti dell’arbitro, con atteggiamento violento e minaccioso, fino al suo rientro negli spogliatoi. Alcuni di detti tifosi reiteravano tale comportamento mentre l’arbitro consegnava ai dirigenti i documenti al termine della gara»;

b) con l’inibizione fino al 22 giugno 2021 il medico sociale della società reclamante, dott. Lorenzo Lomonaco, per «essere, a fine gara, con atteggiamento gravemente irriguardoso entrato per richiedere il proprio documento ma senza che ne fosse autorizzato, nello spogliatoio della terna arbitrale, violando volutamente anche il protocollo covid-19 previsto dalle disposizioni federali; rivolgeva, inoltre, espressioni offensive nei confronti del direttore di gara». Con riguardo all’ammenda inflitta al sodalizio, la reclamante contesta il numero delle persone presenti anche attraverso documenti fotografici e dichiarazioni della Questura che confermerebbero che la partita si sia svolta a porte chiuse, evidenziando presunte contraddizioni nel rapporto di gara.Ad avviso della ricorrente, sugli spalti erano presenti poche persone autorizzate. Sottolinea altresì che le proteste nei confronti del direttore di gara siano avvenute soltanto al termine della stessa e principalmente da parte di tifosi posizionati al di fuori dell’impianto.

Con riferimento alla posizione del dott. Lomonaco, del quale è anche pervenuta dichiarazione scritta, la ricorrente, diversamente da quanto riportato negli atti di gara, sostiene che quest’ultimo, avendo urgenza di recuperare il proprio cartellino per motivi lavorativi, abbia soltanto chiesto alla terna di accelerare le operazioni di consegna dei documenti, non abbia proferito parola contro gli ufficiali di gara, e che abbia soltanto poggiato «un piede nello spogliatoio» senza entrarvi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

In primo luogo, va ribadito che il referto della terna arbitrale assume fede privilegiata ai sensi dell’art. 61 CGS, il quale fa piena prova circa il comportamento di tesserati e del comportamento dei tifosi in occasione dello svolgimento delle gare (in tal senso, oltre a giurisprudenza consolidata di questa Corte, cfr. anche Collegio di Garanzia dello Sport CONI, Sez. II, 11 febbraio 2019, decisione n. 92, ove si legge che: «dal tenore letterale della disposizione – art. 35 CGS-FICG – si evince che i rapporti dell’arbitro costituiscono piena prova del comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare e, dunque, si attribuisce agli stessi una fede privilegiata quanto a efficacia probatoria della ricostruzione dei fatti»; posizione confermata, di recente, anche da Collegio di garanzia dello Sport CONI, Sez. II, 20 gennaio 2021, decisione n. 9). Sul punto sia il referto che il supplemento del rapporto di gara redatto dall’arbitro sono molto dettagliati e non lasciano dubbi in merito alla presenza e al comportamento dei tifosi presenti nell’impianto, e in merito all’atteggiamento quantomeno irriguardoso del medico sociale del dott. Lomonaco.

Nondimeno, valutate le circostanze nelle quali si sono realizzati gli avvenimenti e la dichiarazione del medico sociale presente in atti, questa Corte ritiene che entrambe le sanzioni possano essere ricalibrate proporzionalmente all’entità delle condotte rilevate.

Pertanto, sia la sanzione dell’ammenda alla società che l’inibizione del dott. Lomonaco possono essere ridotte.

P.Q.M.

accoglie e, per l’effetto, riduce la sanzione dell’ammenda ad € 1.000,00 alla società e l’inibizione fino al 14.06.2021 al Sig. Lomonaco Lorenzo.

Dispone la restituzione del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

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