F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 221/CSA pubblicata il 10 Giugno 2021- C.S. Scandicci 1908 S.r.l. Pol. Dil. N. 216/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 221/CSA/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

N. 216/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI

N. 221/CSA/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

SEZIONE TERZA

 

composta dai Sigg.ri:

 

Salvatore Lo Giudice Vice Presidente

Daniele Cantini Componente

Andrea Lepore Componente (relatore)

Antonio Cafiero Rappresentante A.I.A.

 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Su reclamo numero di RG 216/CSA/2020-2021 proposto dalla società C.S. Scandicci 1908 S.r.l. Pol. Dil. avverso la sanzione della squalifica per 4 giornate effettive di gara inflitta al calc. Kernezo Gabriele seguito gara Grassina/C.S. Scandicci 1908 S.r.l. del 16.05.2021;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza, tenutasi in videoconferenza, il giorno 27.05.2021 il prof. avv. Andrea Lepore;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

In data 19 maggio 2021, la società C.S. Scandicci 1908 S.r.l. Pol. Dil. propone reclamo avverso delibera del giudice sportivo che con decisione pubblicata in C.u. n. 162 del 17 maggio 2021 aveva sanzionato con la squalifica per 4 giornate effettive di gara il calciatore Kernezo Gabriele a seguito dell’incontro di cui in epigrafe per «avere colpito un calciatore avversario con una testata al volto provocandogli un taglio e conseguente fuoruscita di sangue».

La ricorrente sottolinea che il Kernezo sarebbe stato provocato più volte da calciatore avversario coinvolto nella vicenda, sì che, a seguito di un fallo di gioco, il calciatore dello Scandicci si sarebbe avvicinato testa a testa a quest’ultimo non colpendolo con la gravità indicata in motivazione. Evidenzia altresì la ricorrente, allegando prove fotografiche, che l’avversario ha continuato regolarmente la gara, pur con la testa fasciata.

Chiede pertanto una riduzione secondo equità della sanzione comminata in primo grado.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reclamo della società Scandicci è ricostruito su due elementi: uno probatoriodocumentale, là dove viene messo in discussione quanto riportato nel referto di gara; ed uno sostanziale-fattuale, là dove la ricorrente si duole della valutazione della condotta compiuta dal giudice sportivo che ha determinato la sanzione impugnata.

Orbene, con riferimento al primo profilo, va ribadito che il referto della terna arbitrale assume fede privilegiata ai sensi dell’art. 61 CGS, il quale fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare (in tal senso, oltre a giurisprudenza consolidata di questa Corte, cfr. anche Collegio di Garanzia dello Sport CONI, Sez. II, 11 febbraio 2019, decisione n. 92, ove si legge che: «dal tenore letterale della disposizione – art. 35 CGS-FICG – si evince che i rapporti dell’arbitro costituiscono piena prova del comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare e, dunque, si attribuisce agli stessi una fede privilegiata quanto a efficacia probatoria della ricostruzione dei fatti»; posizione confermata, di recente, anche da Collegio di garanzia dello Sport CONI, Sez. II, 20 gennaio 2021, decisione n. 9).

Con riferimento al secondo profilo, la condotta violenta consiste in un comportamento connotato da «intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l’integrità fisica […] che si risolve in un’azione impetuosa e incontrollata, connotata da un’accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri» (cfr. Corte giust. fed., ricorso ASD Salento Women Soccer, in Com uff. n. 161/CGF del 10 gennaio 2014; nonché, nella medesima prospettiva, Corte giust. fed., ricorso US Lecce, in Com uff. n. 153/CGF del 18 gennaio 2011), dove si rinviene «quell’intento specifico di arrecare, con gratuita, malevola e prava intenzione, un danno fisico all’avversario» (cfr. sul punto Corte sportiva d’appello, ricorso Biancoscudati Padova SSD ARL, in Com. uff. n. 022/CSA del 23 ottobre 2014). Sulla definizione di condotta violenta la giurisprudenza di questa Corte è consolidata (cfr., di recente, sulle distinzioni tra condotta violenta e gravemente antisportiva, Corte sportiva d’appello nazionale, 4 gennaio 2021, decisione n. 053/CSA; nonché Corte sportiva d’appello nazionale, 2 marzo 2021, decisione n. 103/CSA).

Sì che, se per un verso va ribadito che i calciatori hanno il dovere di mantenere un contegno decoroso e osservare una condotta assolutamente esemplare (art. 4 C.G.S.), e di frenare i propri impulsi emotivi, onde evitare che questi ultimi possano degenerare, come nel caso di specie, in azioni scomposte o violente, per altro verso, in ragione di quanto emerso in sede dibattimentale e tenuto conto della giurisprudenza di questa Corte, è vero altresì che è possibile convenire, pur stigmatizzando il comportamento del Kernezo, che la sanzione deliberata in primo grado possa essere proporzionalmente ridotta di una giornata pur configurando, senza alcun dubbio, la fattispecie di cui all’art. 38 CGS.

P.Q.M.

accoglie e, per l’effetto, riduce la sanzione della squalifica a 3 giornate effettive di gara. Dispone la restituzione del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

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