F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 224/CSA pubblicata il 15 Giugno 2021- A.S.D. Real Aversa 1925 N. 225/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 224/CSA/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

N. 225/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI

N. 224/CSA/2020-2021 REGISTRO DECISIONI 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

SEZIONE III

 

 

composta dai Sigg.ri:

 

Salvatore Lo Giudice                          Vice Presidente

Paolo Del Vecchio                             Componente

Daniele Cantini                                  Componente (relatore)

Franco Granato                                 Rappresentante A.I.A.

 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo con procedimento numero RG 225/CSA/2020-2021 proposto dalla società A.S.D. Real Aversa 1925 avverso la sanzione di squalifica di 3 giornate effettive di gara inflitte all'allenatore Abbondanza Giuseppe seguito gara Real Aversa/Audace Cerignola del 23.05.2021 (Delibera del Giudice Sportivo presso il dipartimento interregionale Com. Uff. n. 169 del 25.05.2021).

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza del giorno 11.06.2021 tenutasi in videoconferenza l’Avv. Daniele Cantini.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

In data 26 maggio 2021, la società A.S.D. Real Aversa 1925 preannunciava reclamo avverso la decisione del Giudice sportivo presso il Dipartimento interregionale LND, pubblicata sul C.U. n. 169 del 25 maggio 2021, con la quale veniva inflitta la squalifica di tre giornate effettive di gara al Sig. Abbondanza Giuseppe, per avere rivolto espressioni offensive all'indirizzo del Direttore di gara e per aver reiterato la condotta nei confronti di un A.A. alla notifica del provvedimento disciplinare.

Istruito il reclamo e fissata la data della Camera di Consiglio, nelle more della trattazione, la società A.S.D. Real Aversa 1925, con nota trasmessa in data 8 giugno 2021, inoltrava formale rinuncia all’azione.

P.Q.M.

Preso atto della rinuncia al reclamo in epigrafe ai sensi dell’art. 49, comma 6, C.G.S., dichiara estinto il giudizio.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

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