F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 226/CSA pubblicata il 16 Giugno 2021- U.S. Tolentino 1919 S.S.D. a.r.l. N. 227/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 226/CSA/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

 

N. 227/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI

N. 226/CSA/2020-2021 REGISTRO DECISIONI 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

SEZIONE III

composta dai Sigg.ri:

 

Salvatore Lo Giudice                 Vice Presidente

Daniele Cantini                          Componente (relatore) 

Paolo Del Vecchio                     Componente

Franco Granato                          Rappresentante AIA

 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero di registro 227/CSA/2020-2021, proposto dalla Società U.S. Tolentino 1919 S.S.D. a r.l.,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Com. Uff. n. 170 del 26.05.2021;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza, il giorno 11.06.2021, l’Avv.

Daniele Cantini con la presenza del calciatore, Sig. Federico Conti e dell’Avv. Marco Romagnoli, per la società reclamante.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società U.S. Tolentino 1919 S.S.D. a r.l., ha proposto reclamo, innanzi a questa Corte

Sportiva d’Appello, avverso la decisione del Giudice Sportivo, di cui al Com. Uff. n. 170 del 26.05.2021, riguardante il calciatore, Sig. Conti Federico, in relazione alla gara del Campionato di Serie D, Girone F, Tolentino 1919 S.S.D. a r.l./S. Nicolò Notaresco s.r.l. del 23.05.2021.

Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha squalificato il calciatore per 3 giornate effettive di gara.

Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: “Per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con una manata al collo.”.

La società U.S. Tolentino 1919 S.S.D. a r.l., contesta la ricostruzione dei fatti, così come riportata dal direttore di gara, in quanto ritiene che il proprio calciatore non abbia colpito il calciatore avversario con una manata al collo.

A detta della difesa della società reclamante, il calciatore della U.S. Tolentino 1919 S.S.D. a r.l. si sarebbe posto, faccia a faccia, con il calciatore avversario, ma che con lo stesso non vi sarebbe stato alcun contatto fisico.

La società reclamante chiede pertanto di ridurre la squalifica irrogata al proprio calciatore in maniera equamente rapportata all’effettiva gravità dei fatti commessi. Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 11 giugno 2021, è comparso il calciatore, Sig. Federico Conti, assistito dall’Avv. Marco Romagnoli il quale, per la società reclamante, dopo aver illustrato i motivi di gravame ha concluso in conformità.

Il ricorso è stato quindi ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso della società reclamante debba essere accolto per quanto di ragione, in relazione all’entità della sanzione inflitta.

In primo luogo, è necessario evidenziare che il referto dell’arbitro, ex art. 61, comma 1, C.G.S., costituisce prova privilegiata circa i fatti accaduti ed il comportamento dei tesserati in occasione delle gare.

Ciò premesso, si tratta quindi di valutare se la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo sia corretta e proporzionata, rispetto alla gravità del comportamento tenuto dal calciatore Federico Conti, nell’evento per cui è causa.

A parere di questa Corte, nel caso di specie, siamo in presenza di una condotta gravemente antisportiva commessa dal tesserato della società U.S. Tolentino 1919 S.S.D. a r.l., punita ex art. 39, comma 1, C.G.S., con la squalifica per due giornate effettive di gara.

Infatti, l’episodio in questione non è connotato da violenza e volontarietà diretta a produrre lesioni personali o, quanto meno, a porre in pericolo l’integrità fisica di colui che la subisce.

La manata è stata di lieve entità e non ha prodotto danno alcuno all’avversario.

Da sottolineare, inoltre, anche la circostanza che, a determinare l’evento, ha concorso fattivamente anche il calciatore della squadra avversaria, che ha partecipato in modo attivo al “faccia a faccia”, di talché è stato espulso dall’arbitro, nella medesima circostanza e con analoga motivazione, al 48° minuto del secondo tempo.

La sanzione inflitta dal Giudice Sportivo appare pertanto non appropriata rispetto a quanto effettivamente accaduto durante la gara e quindi, alla luce di quanto previsto dall’art. 39, comma 1, C.G.S., deve essere ridotta a due giornate effettive di gara. In considerazione di quanto sopra, l’appello proposto dalla società U.S. Tolentino 1919 S.S.D. a r.l., deve essere accolto con la conseguente riduzione della sanzione della squalifica nei confronti del calciatore, Sig. Federico Conti, a due giornate effettive di gara.

P.Q.M.

Accoglie e, per l’effetto, riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.

Dispone la restituzione del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

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