F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 231/CSA pubblicata il 30 Giugno 2021- U.S. SAVOIA 1908 N. 240/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 231/CSA/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

N. 240/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI

N. 231/CSA/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

 

Salvatore Lo Giudice                          Vice Presidente

Andrea Lepore                                   Componente

Paolo Tartaglia                                   Componente (relatore)

Antonio Cafiero                                 Rappresentante A.I.A.

 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero di RG 240/CSA/2020-2021, proposto dalla U.S. SAVOIA 1908, per la riforma della decisione del Giudice Sportivo della Serie D di cui al Com. Uff. n. 196 del 21/06/2021;

Visto il reclamo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 24.06.2021 il Prof. Avv. Paolo Tartaglia;

FATTO E DIRITTO

La U.S. SAVOIA 1908 ha impugnato la decisione sopra citata con la quale, in riferimento alla gara tra U.S. SAVOIA 1908 e LATINA CALCIO 1932 del 19/06/2021, ha inflitto la squalifica per tre gare effettive al calciatore Fornito Giuseppe “per avere, a gioco fermo, spinto con entrambe le mani al volto un calciatore avversario”.

A sostegno dell’impugnazione diretta ad ottenere la riduzione della squalifica la ricorrente ha svolto alcune considerazioni.

In particolare la ricorrente ha sostenuto la eccessiva severità della sanzione irrogata al calciatore in quanto la condotta tenuta dallo stesso non si configurerebbe come condotta violenta ma come condotta antisportiva. La Corte ritiene, in considerazione del comportamento tenuto dal calciatore Fornito Giuseppe così come risultante dal referto arbitrale, doversi accogliere il ricorso riducendo a due giornate la sanzione comminata dal Giudice sportivo in quanto trattasi di comportamento antisportivo e non violento.

P.Q.M.

Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi il contributo per l’accesso alla giustizia.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

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