F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 3/TFN del 10.09.2020 – (Deferimento n. 2325/744 pf 19-20/LDF/GC/am del 13.08.2020 nei confronti della società AC Coiano Santa Lucia ASD – Reg. Prot. n. 213/TFN-SD) Decisione n. 3/TFN-SD 2020/2021 Deferimento n. 2325/744 pf 19-20/LDF/GC/am del 13.08.2020 Reg. Prot. 213/TFN-SD

Decisione n. 3/TFN-SD 2020/2021

Deferimento n. 2325/744 pf 19-20/LDF/GC/am del 13.08.2020

Reg. Prot. 213/TFN-SD

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da

 

cons. Nicola Durante – Presidente;

cons. Angelo Fanizza – Componente (Relatore);

avv. Valentino Fedeli – Componente;

dott. Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 10 settembre 2020,

a seguito del Deferimento del Procuratore Federale n. 2325/744 pf 19-20/LDF/GC/am del 13.08.2020 nei confronti della società AC Coiano Santa Lucia ASD,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con provvedimento del 13 agosto 2020 n. 2325/744 pf 19-20/LDF/GC/am, il Procuratore Federale f. f. ed il Procuratore Federale Aggiunto hanno deferito dinanzi questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare la società AC Coiano Santa Lucia ASD, per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del CGS in relazione ai fatti contestati al rispettivo legale rappresentante pro-tempore;

Il patteggiamento

Prima dell’apertura del dibattimento, così come previsto dall’art. 127, comma 1 CGS - FIGC vigente, l’avv. Francesco Di Leginio in rappresentanza della Procura Federale e, per delega della società deferita, l’avv. Carlotta Taita hanno depositato richiesta di patteggiamento, che hanno rimesso alla valutazione di questo Tribunale.

Il Tribunale, letta la proposta di patteggiamento;

ritenuta l’applicabilità al caso in esame dell’art. 127, comma 1 CGS - FIGC vigente;

esaminata la sanzione ai sensi del comma 3 art. cit., così determinata: per la società AC Coiano Santa Lucia ASD, sanzione base € 1.000,00 (mille/00) di ammenda, ridotta di 1/3, sanzione finale € 667,00 (seicentosessantasette/00); risultando ritualmente formulata la proposta e ritenendo congrua la sanzione finale, adotta il seguente provvedimento:

il Tribunale, rilevato che prima dell’inizio del dibattimento che la società AC Coiano Santa Lucia ASD, ai sensi dell’art. 127, comma 1 CGS - FIGC vigente, ha depositato istanza di patteggiamento con la sanzione sopra evidenziata; visto l’art. 127, comma 3 cit., secondo il quale “nel caso in cui l’organo giudicante reputi corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrue le sanzioni o gli impegni indicati, ne dichiara l’efficacia con apposita decisione”; rilevato altresì, che, a mente del comma 4 della norma, “l’efficacia dell’accordo comporta ad ogni effetto la definizione del procedimento nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione alle sanzioni pecuniarie in esso contenute nel termine perentorio di trenta giorni successivi alla pubblicazione della decisione di cui al comma 3” suddetto; e che, in tale caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione e, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1 art. cit., fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI, con la pronuncia che dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione; rilevato conclusivamente che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate appaiono congrue;

comunicato infine alla società AC Coiano Santa Lucia ASD che l’ammenda di cui alla presente decisione dovrà essere versata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT  50  K 01005  03309 000000001083;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l’applicazione della sanzione dell’ammenda di € 667,00 (seicentosessantasette/00) nei confronti della società AC Coiano Santa Lucia ASD.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti della predetta.

 

Così deciso nella Camera di consiglio del 10 settembre 2020 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.

 

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