F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE I – 2020/2021 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 004 CFA del 9 Settembre 2020 (A.C.D. Città di Cinisi/Procura Federale Interregionale) N. 170/2019-2020 REGISTRO RECLAMI N. 004/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

N. 170/2019-2020 REGISTRO RECLAMI

N. 004/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

I SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

 

Mario Luigi Torsello Presidente

Marco Lipari Componente (relatore)

Antonella Trentini Componente

 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo n. 170CFA/2019-2020 proposto dalla società A.C.D. Città di Cinisi, in persona del presidente in carica, in proprio e nell’interesse dei propri tesserati incolpati, avverso le decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Sicilia (Com. Uff. n. 16 del 23.07.2020), che ha applicato le seguenti sanzioni:

ammenda di € 600,00 a carico della società A.C.D. Città di Cinisi;

inibizione di mesi tre a carico del Presidente in carica all’epoca dei fatti, Sig. Altieri Salvatore;

ammonizione con diffida a carico dei calciatori Sigg.ri Anselmo Salvatore, Cacciatore Alessandro, Camastra Vincenzo, Castiglia Fabio, Castiglia Simone, Di Salvo Giovanni, Fabio Michele, Giaimo Damiano, Licata Davide, Maniaci Francesco, Randazzo Antonino, Rossetti Menotti, Serra Manuel, Sollena Daniele Vegna Vincenzo. Vitale Emanuele, Vitale Fabio, Zerillo Claudio; sanzioni applicate in seguito a deferimento del Procuratore Federale Interregionale, con nota n. 13363/717pfil9-20/MDL/am del 15/06/2020.

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 31 agosto 2020, svoltasi con modalità telematica, il Pres. Marco Lipari e uditi l’Avvocato Menotti Rossetti per i reclamanti e l’Avvocato Sandro De Marco per la Procura Federale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO E DIRITTO

1. La decisione impugnata, in parziale accoglimento del deferimento proposto dalla Procura Federale Interregionale, con nota n. 13363/717pfil9-20/MDL/am del 15/06/2020, ha applicato agli incolpati le seguenti sanzioni:

- ammenda di € 600,00 a carico della società A.C.D. Città di Cinisi;

- inibizione di mesi tre a carico del Presidente in carica all’epoca dei fatti, Sig. Altieri Salvatore;

- ammonizione con diffida a carico dei calciatori già tesserati per la società deferita Sigg.ri Anselmo Salvatore, Cacciatore Alessandro, Camastra Vincenzo, Castiglia Fabio, Castiglia Simone, Di Salvo Giovanni, Fabio Michele, Giaimo Damiano, Licata Davide, Maniaci Francesco, Randazzo Antonino, Rossetti Menotti, Serra Manuel, Sollena Daniele Vegna Vincenzo. Vitale Emanuele, Vitale Fabio, Zerillo Claudio.

2. Il Tribunale ha ritenuto fondato il deferimento proposto, giudicando tutti gli incolpati responsabili della violazione dell’art. 4, comma 1, del vigente C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2 e 4 N.O.I.F. e dell’art. 6, commi 1 e 2, del vigente C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36), nel corso della stagione sportiva 2018-2019.

Peraltro, il giudice di primo grado ha applicato sanzioni più lievi di quelle richieste dall’organo requirente.

3. Il Tribunale ha affermato che manca “la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l’idoneità medico-sportiva durante le gare della stagione sportiva 2018/2019 dei calciatori deferiti, che sarebbe stato onere della Società di acquisire di volta in volta al tesseramento e conservare agli atti societari, come imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva”.

Ha aggiunto che: “La produzione da parte della Società della documentazione medica –indipendentemente dal possesso dell’idoneità in capo al singolo atleta –è finalizzata alla necessità che gli organi federali competenti siano in grado di vagliare costantemente e tempestivamente la posizione del profilo psico-fisico dell’atleta in ossequio alla disciplina di rango primario dettata dal decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla L.R. Sicilia n° 36/2000” (C.F.A. 3^ sezione –C.U. n° 005 2016/2017).

4. Gli appellanti contestano in radice la decisione di primo grado, svolgendo i seguenti argomenti, anche mediante il richiamo alla memoria difensiva prodotta in primo grado, ma non esaminata dal Tribunale.

- Come è documentalmente dimostrato, tutti i calciatori sanzionati sono in possesso di regolare certificazione di idoneità agonistica sportiva, formata in epoca precedente l’inizio dell’attività.

- Ogni eventuale ritardo od omissione nella trasmissione di documenti sanitari ai competenti Uffici, seppure costituisse illecito disciplinare, sarebbe imputabile soltanto alla dirigenza della società calcistica, mentre i calciatori non potrebbero considerarsi responsabili dell’ipotizzato inadempimento;

- Uno dei calciatori incolpati (Randazzo Antonino) non ha mai partecipato all’attività agonistica della squadra;

- In ogni caso, la società ha provveduto a inviare i certificati medici sanitari, rispettando le prescrizioni vigenti.

5. La Procura federale resiste al gravame, sostenendo la correttezza della pronuncia impugnata. Sostiene che la certificazione sanitaria è stata comunque depositata in ritardo rispetto alla richiesta formulata in sede istruttoria e che nei certificati di idoneità sportiva mancherebbe il requisito della data certa, lasciando supporre che essi siano stati formati dopo l’inizio della stagione sportiva.

6. La tesi degli appellanti è pienamente condivisibile.

7. Risulta comprovato, intanto, che tutti i calciatori deferiti dalla Procura siano in possesso della prescritta certificazione di idoneità agonistica per la stagione sportiva 2018- 2019, formata in epoca precedente l’inizio della stagione sportiva, come dimostrato dalla mail inviata il 4 Gennaio  2019.

8. Questa circostanza si riflette immediatamente sulla posizione dei calciatori tesserati. Questi sono senz’altro tenuti a munirsi della prescritta certificazione sanitaria, prima di svolgere l’attività agonistica. Ma non compete loro alcuno specifico obbligo di trasmissione della documentazione agli organi federali.

9. La Procura mette in dubbio la genuinità della data di formazione dei certificati medici di idoneità sportiva dei calciatori tesserati, sostenendo che non vi è alcuna certezza che le visite mediche siano state effettuate prima della data di trasmissione (4 Gennaio  2019) e, a maggiore ragione, in epoca precedente l’inizio della stagione agonistica 2018-2019.

10. Ma l’assunto dell’organo requirente non è supportato da idonei elementi anche meramente indiziari, né si connette a specifici atti di indagine. A fronte delle dichiarazioni rese dal medico sportivo, che attesta, sotto la propria responsabilità, di avere effettuato gli accertamenti sanitari prescritti in una determinata data, è onere dell’accusa dimostrare la non veridicità dei certificati. Allo stato, quindi, non vi sono elementi diretti a smentire gli assunti contenuti nelle certificazioni mediche relative ai calciatori della società deferita.

11. Alla luce di queste considerazioni, pertanto, cade anche l’ipotesi accusatoria relativa alle responsabilità della società e del suo presidente rappresentante legale. Infatti, risultano compiuti regolarmente tutti gli adempimenti sostanziali connessi alla tempestiva verifica della idoneità agonistica dei calciatori tesserati, svolti nei termini prescritti.

12. In sede di discussione orale, la Procura ha sviluppato l’ulteriore argomento secondo cui, in ogni caso, la certificazione medica riguardante i calciatori sarebbe stata trasmessa in ritardo ai competenti organi: ciò sarebbe sufficiente per affermare la responsabilità disciplinare dei deferiti. In tal senso, la Procura si riallaccia ad una delle premesse esposte nell’atto di deferimento, che evidenzia i “precedenti solleciti da parte del CR Sicilia –LND”, finalizzati alla comunicazione dei certificati.

13. In questo modo, però, si prospetta, del tutto genericamente, una nuova violazione estranea al contenuto del deferimento e allo stesso giudizio di primo grado. Il solo incidentale richiamo, nelle premesse esposte nell’atto di deferimento, ai solleciti provenienti dagli organi federali non è sufficiente ad integrare la rituale formulazione di uno specifico e puntuale addebito disciplinare.

14. Sotto l’aspetto sostanziale, è forse possibile riscontrare un breve ritardo della società deferita nel riscontrare la richiesta istruttoria formulata dalla Procura nel corso delle indagini. Ma tale fatto risulta privo di rilevanza nel presente procedimento, attesa la sua estraneità all’oggetto del deferimento, che riguarda, testualmente, il seguente addebito:

per aver consentito e/o comunque non impedito ai calciatori sigg. Anselmo Salvatore, Cacciatore Alessandro, Camastra Vincenzo, Castiglia Fabio ,Castiglia Simone, Di Salvo Giovanni, Fabio Michele, Giaimo Damiano, Licata Davide, Maniaci Francesco, Randazzo Antonino, Rossetti Menotti, Serra Manuel, Sollena Davide, Vegna Vincenzo, Vitale Emmanuele, Vitale Fabio, Zerrillo Claudio nel corso della stagione sportiva 2018/19, di svolgere l’attività agonistica per la predetta società nonostante fossero privi della certificazione medica attestante l’idoneità all’attività sportiva”. L’accusa, quindi, non riguarda, in alcun modo, inadempimenti o ritardi connessi alla trasmissione documentale dei certificati.

15. In definitiva, quindi, il reclamo deve essere integralmente accolto nel merito, con il conseguente annullamento della decisione impugnata e il totale proscioglimento degli incolpati dagli illeciti loro addebitati.

16. All’accoglimento dell’appello consegue la restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.

P.Q.M.

La Corte Federale d’Appello (I Sezione), definitivamente pronunciando sul reclamo proposto dalla società A.C.D. Città Di Cinisi, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della decisione impugnata, proscioglie i reclamanti dall’addebito ascritto.

Dispone la restituzione del contributo per l’accesso alla giustizia. Dispone la comunicazione alle parti, presso i difensori, con PEC.

 

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