F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE I – 2020/2021 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 005 CFA del 9 Settembre 2020 (Sig. Rainaldi Calcio/Procura Federale Interregionale) N. 172/2019-2020 REGISTRO RECLAMI N. 005/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

N. 172/2019-2020 REGISTRO RECLAMI

N. 005/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

I SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

 

Mario Luigi Torsello Presidente

Marco Lipari Componente

Antonella Trentini Componente (relatore)

ha pronunciato la seguente

 

DECISIONE

sul reclamo numero di registro n. 172/CFA del 2020, proposto dal sig. Rainaldi Carlo,

contro

la Procura Federale Interregionale

per la riforma

della decisione del 22 luglio 2020 emessa dal Tribunale Federale Territoriale del Lazio, pubblicata con C.U. n. 11, motivata con C.U. n. 17 del 24 luglio 2020 e notificata tramite PEC il 28 luglio 2020, relativamente al procedimento n. 13849/839pfi 19-20/MDL/mf del 24 giugno 2020.

Per il reclamante sono comparsi l’avv. Laura Panzarino e il sig. Carlo Rainaldi personalmente; per la Procura Federale Interregionale l’avv. Sandro De Marco;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 31 agosto 2020, svoltasi in videoconferenza, l’Avv. Antonella Trentini.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

1. A seguito di segnalazione trasmessa alla Procura Federale via mail da uno spettatore il 13 Gennaio  2020, la Procura Federale iscriveva nel registro dei procedimenti il sig. Rainaldi Carlo, arbitro effettivo, in data 03.02.2020 al n. 839 pfi 19-20, per condotta violenta posta in essere nei riguardi di un calciatore della Falasche Lavinio in occasione della gara disputata l'11.01.2020 contro la Pro Calcio Cecchina, valevole per il Campionato Allievi Regionali del C.R. Lazio.

2. Svolta l’istruttoria ed escussi alcuni testi presenti per entrambe le Società, la Procura Federale ha deferito il sig. Rainaldi Carlo al Tribunale Federale Territoriale per violazione dell’articolo 4 C.G.S. in relazione all’articolo 40 del Regolamento A.I.A.

3. Nei termini l’incolpato ha depositato memorie difensive.

4. L’udienza, comunicata nelle forme di rito, si è svolta il 16 luglio 2020 alla presenza dell’avv. Maurizio Gentile per la Procura Federale, dell’avv. Laura Panzarino per il sig. Rainaldi, pure presente personalmente, e del sig. Gianluigi Tizzano per l’A.I.A.

5. Con decisione n. 11 del 17 luglio 2020 (C.U. n. 17 del 24/7/2020), il T.F.T. ha inflitto al sig. Rainaldi Carlo la sanzione di mesi 3 di sospensione.

Il Giudice di prime cure poneva a fondamento della propria decisione la circostanza che i fatti oggetto del deferimento risultassero “pacifici”, se pur “al netto di alcune difformità tra l’ipotesi accusatoria e la ricostruzione difensiva”, emergendo “nitorei dalle deduzioni rese in udienza e dall’apparato documentale” versato in atti. Riteneva, tuttavia, il primo Giudice di dover dare giusta considerazione al fatto che l’azione sanzionata potesse aver evitato eventuali scontri fisici, riducendo la sanzione di mesi 6 di sospensione, proposta dalla Procura, a mesi 3.

6. Con PEC del 3 agosto 2020 il sig. Rainaldi Carlo notificava reclamo ex art. 101 C.G.S. a ministero del difensore avv. Panzarino, “avverso la decisione del Tribunale Federale Territoriale”.

7. All’odierna seduta il reclamante personalmente ha ulteriormente illustrato la propria tesi circa la  dinamica dei fatti,  con lievi differenze rispetto  alle dichiarazioni rilasciate in istruttoria (cfr. pag. 168); il difensore ha, poi, esposto le ragioni del ricorso, concludendo per la riforma della decisione impugnata e l’accoglimento delle istanze conclusive già formulate. Il rappresentante della Procura federale ha replicato alla deduzioni avversarie, riportandosi all’istruttoria già svolta, ed evidenziando come sia stata scrupolosa; in specie sei dichiarazioni del Falasche Lavinio e due del Cecchina confermano fatti e dinamica, di cui quello sanzionato è solo l’episodio principale, avendo tralasciato altri episodi emersi in istruttoria; in particolare, nella fattispecie i fatti sono ampiamente documentati, così concludendo per il rigetto del ricorso e la conferma della decisione oggetto di gravame.

8. La controversia è stata quindi trattenuta in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reclamo non può trovare accoglimento.

In  disparte  l’assenza  di  specificità  dei  motivi  d’appello  relativamente  all’indicazione puntuale dei vizi di cui sarebbe affetta la decisione impugnata al fine di (ri)valutare la situazione sostanziale, il primo motivo (“Mancato proscioglimento per inattendibilità delle dichiarazioni poste a base della decisione”), appare diretto a contestare l’attendibilità delle dichiarazioni testimoniali su cui il primo Giudice avrebbe fondato il proprio convincimento, a scapito di specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo quanto contenuto nella sentenza impugnata debba ritenersi viziato. Sostiene in particolare il signor Rainaldi che il Tribunale Federale Territoriale avrebbe posto a fondamento della propria decisione “solo ed esclusivamente” le dichiarazioni dei vari componenti della Soc. Falasche Lavinio, rese a suo dire “con malafede”, e non avrebbe tenuto  conto  delle  dichiarazioni  della  Soc.  Calcio  Cecchina,  ivi  definita  quale  “terzo disinteressato” e dunque, a suo parere, maggiormente attendibili.

Il motivo è infondato. La tesi argomentativa addotta dalla difesa del Rainaldi si fonda sulla propria teoria di “affidabilità” o “non affidabilità” delle dichiarazioni, senza fornire alcuna prova al riguardo.

Ciò contrasta con i principi pacifici per cui la verifica dell’attendibilità delle fonti di prova ricade nella attività di valutazione e selezione delle risultanze istruttorie affidata al Giudice di merito, il quale, nel porre a fondamento della decisione una fonte di prova non incontra alcun limite se non quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare ogni deduzione difensiva (Cass. 1554/2004; 1291272004; 16034/2002).

Il convincimento del giudice non può dunque essere sostituito da mere valutazioni di parte, essendogli attribuito un ampio potere discrezionale al riguardo, nel senso che è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prove che ritenga più attendibili ed idonee alla formazione dello stesso, dovendo il relativo giudizio derivare da una organica e complessiva valutazione nel quadro unitario dell'indagine probatoria (Cass. 10650/2008; 4373/2003; 9504/1987; 6460/1982).

Il primo Giudice, dato conto “dell’istruttoria espletata nonché della documentazione prodotta dalla Procura Federale”, e sulla base delle dichiarazioni rese anche dallo stesso Rainaldi sulla vicinanza maggiore (Soc. Cecchina) o minore (Soc. Falasche Lavinio) delle due panchine dal luogo del fatto (cfr. pag. 168 fascicolo I grado) – non contestata dal deferito nelle proprie difese del 15 giugno 2020 – ha ritenuto, nel prudente apprezzamento a sé riservato, che “i fatti oggetto del presente procedimento risultano provati e pertanto il deferito merita di essere sanzionato …”, seppur “al netto di alcune difformità tra ipotesi accusatoria e la ricostruzione difensiva”.

Né le deduzioni formulate dal signor Rainaldi con l’odierno reclamo, né l’odierna audizione, aggiungono elementi o avvalorano situazioni di tipo diverse, tali da minare l’impianto motivazionale formulato dal primo Giudice.

Con il secondo motivo di ricorso, di fatto omogeneo al primo, il sig. Rainaldi lamenta l’errata ricostruzione dei fatti alla luce delle indagini svolte, e ciò specificamente in relazione alla parte della decisione in cui il Giudice ha dato atto che la “dinamica” (“al netto di alcune difformità tra ipotesi accusatoria e la ricostruzione difensiva”) comportava “necessariamente uno strattonamento, attesi i rispettivi movimenti dei soggetti coinvolti” , ritenendola “erronea ed inverosimile”, atteso che “lo stesso Tufi ha dichiarato che … è rimasto fermo senza fare alcun movimento”.

Il motivo è parimenti infondato. Anche in tal caso occorre ribadire che risultano accertati i fatti proprio dalle dichiarazioni testimoniali rese in sede di istruttoria, ove non è in discussione che il signor Rainaldi abbia preso per la maglia il giocatore Tufi (testi Capasso, Tufi, Fonti, Imbimbo, Laurenzi, Martini, D’Amaro, Middei, Riganelli, Rainaldi), residuando difformità solo sul numero di mani utilizzate per compiere l’azione (due mani o una mano). Quanto ad alcuni testi (solo della Soc. Calcio Cecchina), a causa della loro posizione in campo o in panchina più distante dal fatto, emerge che non hanno potuto riferire nulla al riguardo (testi Mattiotti, Simoni, Duma).

La presente contestazione, peraltro, era già stata sollevata dalla difesa del Rainaldi in sede di deposito delle proprie memorie innanzi al Tribunale Federale, e segnatamente avverso l’istruttoria versata dalla Procura Federale (pag. 2, Memorie ex art. 123 C.G.S. del Rinaldi), sicché qui risulta meramente riproposta sebbene già decisa dal giudice di primo grado, seppur in senso sfavorevole.

Di talché la critica rivolta dal reclamante alle motivazioni della sentenza sul punto non risulta supportata da elementi che dimostrano una diversa “ricostruzione dei fatti” dal cui raffronto emerga l’errore in cui sarebbe incorso il primo Giudice (“i movimenti dei soggetti coinvolti” comportavano “strattonamento”), nel fondamento logico – giuridico delle proprie argomentazioni. Pertanto la decisione C.U. n. 11 del 17/7/2020, anche sul punto, è esente da vizi logici ed errori di diritto.

Il terzo ed ultimo motivo di reclamo censura l’errato “riconoscimento”, da parte del primo Giudice, “della violazione dei precetti di lealtà correttezza probità e rettitudine”. In sostanza il signor Rainaldi contesta la decisione reclamata fondandosi sul “significato etimologico” di detti precetti.

Anche il presente motivo non segue miglior sorte.

Il Tribunale Federale, esaminata la corposa documentazione istruttoria, ha ritenuto indubbio che il sig. Rainaldi, con il suo comportamento, avesse violato non solo le norme regolamentari dell’A.I.A., e in particolare l’art. 40, ma anche l’art. 4 del C.G.S.

Occorre premettere che l’A.I.A., al pari degli Organi della Giustizia Sportiva, gode di una particolare autonomia proprio perché “organo terzo”, e quindi garante della regolarità dei campionati, ragion per cui si richiede che non solo gli arbitri effettivi, ma anche tutti gli altri associati che a vario titolo ricoprono incarichi all’interno dell’Associazione, debbano comunque mantenere, dentro e fuori l’attività sportiva, un comportamento “rispettoso dei principi di lealtà, trasparenza e rettitudine” (art. 40, comma 3, lett. c), Reg. A.I.A).

La difesa del signor Rainaldi cerca di inquadrare i precetti di cui all’art. 40 del Regolamento A.I.A. nel rigido steccato del “significato etimologicodi ogni singolo  sostantivo, ovvero indagando l'origine e la storia delle parole, la loro evoluzione fonetica, morfologica e semantica, cercando di determinare un perimetro circoscritto e calarvi i comportamenti contestati al sig. Rainaldi.

Tali considerazioni non possono essere condivise alla luce del fato che l’art. 40 cit. è ritenuto rationae materiae una “norma in bianco”, dal momento che una tipizzazione rigida delle ipotesi regolate sarebbe eccessivamente analitica e riduttiva. D’altra parte, questa tecnica normativa è comunemente applicata nella materia disciplinare sportiva, e tende a punire tutti quei comportamenti che, pur avendo una valenza squisitamente personale, inevitabilmente colpiscono la reputazione dell’associato, con conseguente compromissione dell’intera Associazione, ma anche, come nel caso oggi in esame, quella dell’intera struttura federale” (in senso analogo anche Collegio Garanzia CONI, parere n. 5/2017, prot. 00644/17).

Poiché dalle ridette dichiarazioni  testimoniali e dai documenti versati in causa, i fatti risultano evidenti (“al netto di alcune difformità” di cui si è dato atto) - e l’arbitro effettivo signor Rainaldi Carlo ha certamente preso per la maglia il giocatore Tufi (con una o due mani, strattonando o tirando), ha certamente fatto linguacce al pubblico (con o senza dito medio) - i comportamenti posti in essere da un direttore di gara, garante della competizione, anche quando di valenza squisitamente personale, inevitabilmente colpiscono la reputazione della categoria.

E’ dunque esente dai vizi lamentati la decisione con cui il Tribunale Federale Territoriale, che ha ritenuto che con il proprio comportamento il signor Rainaldi abbia violato  le succitate norme, che impongono agli ufficiali di gara di comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza, probità e rettitudine.

Tanto più che il Giudice, visto il contesto ambientale complesso e il ricorrere di elementi attenuanti, ha valutato come eccessiva la richiesta avanzata dalla Procura Federale (6 mesi di sospensione), ed ha tenuto conto “dell’effettivo svolgersi dei fatti” (ovvero “l’intenzione lodevole di evitare uno scontro fisico”, ancorché solo potenziale), riducendo la sanzione alla metà.

In ragione di quanto sopra la decisione del Tribunale Federale Territoriale va confermata.

P.Q.M.

La Corte Federale  d’Appello (I  Sezione),  definitivamente pronunciando  sul reclamo proposto dal Sig. Rainaldi Carlo, lo respinge.

Dispone la comunicazione alle parti, presso i difensori, con PEC.

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