F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE I – 2020/2021 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 006 CFA del 9 Settembre 2020 (Procuratore Federale Interregionale/A.S.D. Atletico 2000/calc. Nuvoli Fabio) N. 180/2019-2020 REGISTRO RECLAMI. N. 006/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

 N. 180/2019-2020 REGISTRO RECLAMI.

N. 006/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

I SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

 

Mario Luigi Torsello Presidente

Sandro Ausiello Componente (relatore)

Antonella Trentini Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero di registro 180/CFA 2019/2020, proposto dal Procuratore Federale Interregionale per la riforma della decisione del Tribunale Federale Territoriale del Comitato Regionale del Lazio, pubblicata con C.U. n. 25 del 6/8/2020;

Visto il reclamo e tutti gli atti della causa;

Sentiti l’Avv. Enrico Liberati per la Procura Federale e l’Avv. Eusebio Mautone per il Nuvoli e la predetta società A.S.D. Atletico 2000;

Relatore nell'udienza del giorno 4 Settembre 2020, svoltasi in videoconferenza, il Dott. Sandro Ausiello;

CONSIDERATO IN FATTO ED IN DIRITTO:

Con ricorso dell’8 agosto 2020 il Procuratore Federale Interregionale impugnava la decisione del Tribunale Federale Territoriale (TFT) presso il C.R. Lazio pubblicata con il Comunicato Ufficiale n. 25 del 06.08.2020 che aveva prosciolto il Sig. Fabio Nuvoli e della società̀ ASD Atletico 2000 che erano stati deferiti con atto 11842/587 rispettivamente:

“- il Sig. Fabio Nuvoli, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società̀ A.S.D. Atletico 2000 per la violazione degli artt. art. 4 co. 1 e 28 co.1 e 2 del C.G.S. con l’aggravante di cui all’art. 14 co. 1 lett. n) stesso codice, per aver al termine della gara A.S.D. Atletico 2000 vs A.P.D. Aurelio Roma Academy, disputata in data 24.11.19 e valevole per il Campionato Under 15 Elite Girone A stagione sportiva 2019/2020, tenuto un comportamento gravemente antisportivo e discriminatorio nei confronti di un tesserato (calciatore) della squadra ospite (A.P.D. Aurelio Roma Academy); più̀ precisamente per aver, al termine dellanzidetta gara e nel mentre le squadre si accingevano a fare rientro negli spogliatoi, rivolto ad alta voce (così da renderla udibile nitidamente a quanti nelle vicinanze) all’indirizzo del calciatore (di colore) Marco Junior Ferruzzi tesserato della soc. A.P.D. Aurelio Roma Academy la seguente frase: “negro di merda mangia banane”;

- la società̀ A.S.D. Atletico 2000, a titolo di responsabilità̀ oggettiva, ex art. 6 co. 2 e 28 co.5 del C.G.S di quanto ascritto e contestato al proprio - allepoca dei fatti - tesserato.

Invero la decisione di proscioglimento si fondava sulla rilevata contraddizione tra le dichiarazioni del Ferruzzi e quelle delle persone audite relative ad alcuni punti delle diverse versioni che riguardavano la posizione del Ferruzzi al momento in cui gli erano state indirizzate dal capitano della squadra avversaria le frasi incriminate di contenuto palesemente antisportivo e discriminatorio. In particolare le contraddizioni evidenziate nella decisione concernevano le differenze tra le versioni del Ferruzzi Junior e quelle delle altre persone che avevano sentito le frasi incriminate rispetto ai racconti resi all’arbitro e dai dirigenti accompagnatori, posto che il Nuvoli aveva a sua volta escluso di aver profferito le frasi a contenuto discriminatorio e razziale. Da tali divergenze, così come sostenuto nella memoria difensiva del Nuvoli e della A.S.D. Atletico 2000, derivava, secondo il TFT una situazione d’incertezza che non consentiva di pervenire al convincimento di colpevolezza del deferito al di là di ogni ragionevole dubbio.

Il Procuratore Federale Interregionale contestava proprio questo punto di diritto, sostenendo che, “mentre sul piano della giustizia ordinaria è necessario e indispensabile che la responsabilità̀ penale sia provata oltre ogni ragionevole dubbio, in ambito di giustizia sportiva sia, invece, richiesto uno standard probatorio differente e inferiore, nel senso che per poter ritenere sussistente una violazione è sufficiente che la stessa risulti provata non già̀ oltre ogni ragionevole dubbio, ma, più̀ semplicemente, con un grado di certezza superiore alla mera probabilità̀. In altre parole, in ambito di giustizia sportiva per ritenere la responsabilità̀ da parte del soggetto incolpato per una violazione disciplinare sportiva non è necessaria la certezza assoluta della commissione dell’illecito disciplinare né il superamento del ragionevole dubbio come nel penale. E dunque sufficiente un grado inferiore di certezza ottenuta sulla base di indizi gravi e precisi in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione del fatto” (T.N.A.S. Lodo 5.11.2010 n.2419).”

Nella specie - si sostiene nel ricorso - il materiale probatorio raccolto nelle indagini evidenzia, con un grado di certezza superiore alla mera probabilità, la responsabilità̀ del deferito Fabio Nuvoli rispetto alla contestazione disciplinare ad esso mossa e, per l’effetto, di riflesso, anche quella della società̀ A.S.D. Atletico 2000 per la quale era allepoca tesserato, giacché le dichiarazioni accusatorie riferite dalla p.o Ferruzzi giocatore dell‘A.P.D. Aurelio Roma Academy e concernenti gli insulti di tipo razziale pronunciate dal Nuvoli al suo indirizzo, avevano trovato esplicita conferma dai numerosi altri giocatori tesserati della sua stessa società̀, auditi durante la fase delle indagini che avevano tutti avuto modo di affermare concordemente e univocamente che a fine gara il proprio compagno di squadra Ferruzzi era stato affiancato dal capitano della squadra avversaria - ovvero, dal numero 8 della A.S.D. Atletico 2000 e cioè il Fabio Nuvoli, poi deferito - che lo aveva apostrofato con la frase “negro di merda, mangia banane”.

Si sostiene sempre nel reclamo della Procura che queste conferme – pur nelle diversità di dettagli - non hanno fatto emergere elementi atti a revocare in dubbio la piena attendibilità̀ delle dichiarazioni accusatorie le quali, pertanto, appaiono del tutto genuine ovvero non inficiate da motivi di rancore, acredine e/o risentimento personale tali da poterne minare la fondatezza, onde ampiamente provata è la veridicità del fatto.

Per questo chiede che questa Corte Federale di Appello, in totale riforma dell’impugnata decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il C.R. Lazio pubblicata con il Comunicato Ufficiale n. 25 del 06.08.2020 relativa al deferimento n. 11842/587, voglia affermare la responsabilità̀ disciplinare del Sig. Fabio Nuvoli e della società̀ A.S.D. Atletico 2000, ex art. 6, comma 2, CGS e , per leffetto, irrogare la sanzione di 10 giornate di squalifica al Nuvoli e lammenda di euro 1000 alla predetta società.

Tali conclusioni sono state reiterate in sede di discussione orale mentre il difensore del Nuvoli e della ASD Atletico 2000, nel richiamare le argomentazioni della memoria di costituzione,

ha sostenuto la correttezza della decisione impugnata. Il difensore ha peraltro osservato che, essendo il reclamo incentrato solo sulla questione di regola di giudizio sopra evidenziata, si sarebbe verificato un effetto preclusivo sulle altre questioni contenute nella decisione e non trattate nel ricorso, con il risultato che si sarebbe formato un giudicato parziale sulla ricostruzione in fatto, quale operata dal primo giudice e meglio descritta nella memoria di costituzione.

Orbene, ritiene il Collegio che il reclamo della Procura Federale Interregionale sia fondato e vada integralmente accolto.

Preliminarmente va rilevato che, contrariamente a quanto sostenuto dal difensore del sig. Fabio Nuvoli e della Società A.S.D. Atletico 2000, nessun giudicato parziale si è realizzato, posto che il reclamo della Procura Federale non ha investito la decisione limitatamente alla questione della regola di giudizio adottata dal primo giudice ma ha contestato l’errata valutazione in fatto compiuta da Tribunale Federale Territoriale del Lazio. Non si lamenta, in altri termini, solo del criterio di valutazione adottato “della responsabilità̀ provata oltre ogni ragionevole dubbio in luogo di quello che andava invece seguito che si estrinseca in un grado inferiore di certezza ottenuta sulla base di indizi gravi e precisi in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione del fatto” (T.N.A.S. Lodo 5.11.2010 n.2419)”, ma giudica errata la valutazione dei fatti, dei quali chiede una rivalutazione alla luce della diversa regola di giudizio.

Il Collegio invero (ri)valutando i fatti, così come richiesto, ritiene che gli atti dimostrino in maniera chiara e non contraddittoria che il Nuvoli ha indirizzato a Marco Junior Ferruzzi, giocatore della A.P.D. Aurelio Roma Accademy, le frasi gravemente insultanti e discriminatorie “negro di merda, mangia banane”.

L’ha detto il giovane Ferruzzi e, con lui, lo hanno confermato – per averlo sentito direttamente

- Riccardo Mancino, Francesco Taula, Lorenzo Veroni, Simone Romanelli e Lorenzo Romanelli, tutti giocatori dell’A.P.D. Aurelio Roma Academy che stavano uscendo dal campo assieme al compagno di squadra.

Si tratta non di circostanze apprese de relato ma di frasi percepite in maniera diretta e personale da ciascuno dei predetti: il che attribuisce al ricordo ed alla successiva propalazione un tasso elevato di credibilità, non su una circostanza marginale, ma sul punto centrale della vicenda.

Opinare diversamente significa ipotizzare un comportamento calunniatorio, frutto di un accordo, che certamente nella vicenda è escluso perché da subito e cioè nei momenti successivi al comportamento tenuto dal Nuvoli, il Ferruzzi ed i suoi compagni, che avevano percepito l’insulto ed avevano accennato ad una reazione, ne avevano riferito ai dirigenti della società che avevano immediatamente protestato e fatto presente la questione sia all’arbitro che ai dirigenti A.S.D. Atletico 2000.

In tal senso convergono in maniera univoca le dichiarazioni contenute nei verbali delle audizioni di Bartoccini Tiziana e di Fiocco Paolo, rispettivamente allenatore e dirigente accompagnatore del APD Aurelia Roma Academy, dell’arbitro sig Huazo Murga Carlos Esteban e quella di Moscetti Flavio, direttore generale A.S.D. Atletico 2000, presente al campo: il che, come è evidente, impedisce di ritenere che si sia trattato di una vicenda organizzata ad hoc data l’immediatezza della reazione.

E’ vero che l’arbitro ha ritenuto di non darne conto nel referto ma solo perché non aveva percepito direttamente le frasi discriminatorie e contrariamente a quel che aveva riferito il Ferruzzi non stava con questi parlando all’uscita del campo quando era stato insultato ed è anche vero che sussistono le contraddizioni rilevate in prime cure e sulle quali si è anche soffermata la difesa dei deferiti, che sulla base di questi elementi, è pervenuta alla conclusione che i fatti non si sono verificati.

E’ tuttavia facile rilevare che queste contraddizioni, lungi dall’essere spia di una falsità dell’accusa, sono il portato della diversa sedimentazione del ricordo di una scena contraddistinta da un alto tasso di emotività sia per la giovane età dei protagonisti che per la gravità dell’accaduto.

Esse attengono a diversità di ricordi su punti marginali della vicenda, che riguardano la posizione reciproca di alcuni protagonisti, ma non scalfiscono il cuore della vicenda medesima. Si tratta - come è evidente - di differenze nei racconti che testimoniano della genuinità dei ricordi e accrescono l’attendibilità anche sul nucleo centrale di quanto accaduto, rappresentato dal comportamento del Nuvoli e della inammissibile condotta da questi tenuta. Certo nessun pregio per escludere l’accadimento – come pure si è sostenuto - ha il fatto che altri ragazzi di diverse nazionalità facciamo parte della A.S.D. Atletico 2000 né che la predetta società era ai primi posti della coppa disciplina, perché nello specifico la gara in questione aveva vissuto momenti di tensione tanto che vi erano state alcune espulsioni e, proprio tra il Nuvoli ed il Ferruzzi Junior vi era stato una screzio in campo, come ricordato dallo stesso Nuvoli.

Quale che fosse la tensione agonistica e di gioco, il Nuvoli non doveva aggredire verbalmente il Ferruzzi Junior con la frase riportata: un comportamento grave, ingiustificato ed in contrasto con i valori che lo sport sostiene e che la pratica sportiva deve insegnare, per cui appare assolutamente adeguata la sanzione edittale che il CGS prevede per questi comportamenti sia nei confronti del tesserato che nei confronti della società che risponde a titolo di responsabilità oggettiva.

Il Nuvoli dunque deve essere ritenuto responsabile disciplinarmente per la violazione degli artt. art. 4, comma 1 e 28, commi 1 e 2 del C.G.S ma va esclusa l’aggravante prevista dall’art. 14, comma  1, lett. n),  dello stesso codice originariamente  contestata,  che prevede  un aggravamento della sanzione per “ aver tenuto una condotta che comporti in ogni caso offesa, denigrazione o ingiuria per motivi di razza, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine territoriale o etnica”.

Si tratta all’evidenza di una mera duplicazione di una identica condotta. L’art. 28 del CGS dispone al comma 1): “Costituisce comportamento discriminatorio ogni condotta che, direttamente o indirettamente, comporta offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine anche etnica, condizione personale o sociale ovvero configura propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori” che si sovrappone perfettamente a quella descritta nell’aggravante di cui al comma 1, lett. n), dell’art 14 CGS con l’effetto che di quest’ultima nel caso concreto non si possa e non si debba tener conto secondo il noto broccardo “ne bis in idem”.

Al Nuvoli va inflitta, perciò, la sanzione edittale di dieci giornate di squalifica da scontare nell’attuale stagione sportiva e alla società A.S.D. Atletico 2000 l’ammenda di euro 1.000 a titolo di responsabilità oggettiva per il combinato disposto degli artt. 6, comma 2 e 28, comma 5 CGS.

PQM

La Corte Federale d’Appello (I Sezione), definitivamente pronunciando sul reclamo proposto dal Procuratore Federale Interregionale, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della decisione impugnata, irroga a Nuvoli Fabio, all’epoca tesserato per la società A.S.D. Atletico 2000, la sanzione della squalifica per 10 (dieci) giornate da scontare nella stagione sportiva 2020- 2021, per violazione degli artt. 4, comma 1 e 28, commi 1 e 2, CGS, così qualificati i fatti, e alla società A.S.D. Atletico 2000 l’ammenda di € 1.000,00 (mille/00) a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 6, comma 2 e 28, comma 5 CGS.

Dispone la comunicazione alle parti, presso i difensori, con PEC.

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