F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE I – 2020/2021 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 007 CFA del 14 Settembre 2020 (Procura Federale-A.S.D. Rose City) N. 177/2019-2020 REGISTRO RECLAMI N. 007/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

 

N. 177/2019-2020 REGISTRO RECLAMI

N. 007/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

I SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

 

Mario Luigi Torsello Presidente

Sandro Ausiello Componente

Antonella Trentini Componente (relatore)

 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero di registro n. 177/CFA del 2020, proposto dalla Procura Federale per la riforma della decisione del 3 agosto 2020 emessa dal Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria pubblicata con C.U. n. 7, relativamente al procedimento di deferimento n. 508/761 pf 19-20/GC/LDF/ac del 10 luglio 2020 a carico della Società A.S.D. Rose City;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 4 Settembre 2020 l’Avv. Antonella Trentini e udito il rappresentante della Procura Federale avv. Anna Maria De Santis;

Nessuno è comparso per la A.S.D. Rose City;

RITENUTO E CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO

1. Con atto datato 10 luglio 2020, il Procuratore Federale e il Procuratore Federale Aggiunto hanno impugnato la decisione n. 7 emessa in data 3/8/2020, con la quale il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria, ha deliberato “di applicare per la Società A.S.D. ROSE CITY il non luogo a procedere”.

2. I fatti che avevano dato luogo al deferimento della A.S.D. Rose City derivavano dai comportamenti posti in essere dal sig. Fiorita Salvatore, componente della predetta Società, inattiva dal 10.09.2019, in particolare perché in occasione della stagione sportiva 2017/2018 aveva consentito e comunque non impedito, nella sua qualità di legale rappresentante, all’allenatore di base, sig. De Rose Francesco, di svolgere le mansioni di allenatore in favore della Società A.S.D. Rose City, partecipante al campionato di Prima Categoria C.R. Calabria, in occasione della stagione sportiva 2017/2018, in assenza di tesseramento, così violando l’art. 1 bis, comma 1, CGS previgente (oggi art. 4, comma 1, CGS), in relazione all’art. 38, commi 1 e 6, delle NOIF, nonché per aver omesso di depositare l’accordo economico sottoscritto con il predetto allenatore in data 27 Febbraio  2018, entro il termine di 20 giorni previsto dalla normativa federale, così violando l’art. 14, lett. c), Comunicato Ufficiale n. 1 del 3.7.2017, del Comitato Regionale Calabria per la stagione 2017/2018. Alla Società A.S.D. Rose City è stata contestata la responsabilità diretta (art. 4, comma 1, CGS, oggi art. 6, commi 1 e 2, CGS), per le violazioni ascritte al suo legale rappresentante.

3. Nel reclamo la Procura Federale sosteneva l’erroneità della decisione del Tribunale Federale Territoriale, allorchè aveva ritenuto la mancata attività della società quale elemento decisorio ai fini della non applicabilità di sanzioni nei confronti della stessa insistendo per la totale riforma della decisione e conseguentemente chiedeva di dichiarare la responsabilità disciplinare a carico della Società A.S.D. Rose City, con irrogazione delle sanzioni formalizzate dal rappresentante della Procura Federale nel corso del procedimento di primo grado.

4. Ritiene questo Collegio che il ricorso della Procura Federale sia fondato e vada pertanto accolto.

Occorre analizzare gli effetti, sotto il profilo del Codice della giustizia sportiva, della dichiarazione di inattività di una società sportiva.

La mancata attività deve essere interpretata quale temporanea sospensione, più o meno lunga, delle prestazioni sportive; attività che potrebbe essere ripresa in qualsiasi momento da parte dell’affiliata senza eliminare e neppure affievolire il vincolo che la lega alla Federazione sportiva con conseguente assoggettamento all’obbligo di osservanza dei precetti normativi– regolamentari imposti a tutti gli associati.

Il quadro degli Statuti vigenti consente di affermare che per non essere soggetti alle norme della Federazione Italiana Gioco Calcio e quindi venir meno la sanzionabilità di una società, occorre che vi sia stato un provvedimento di decadenza e/o revoca della affiliazione da parte del Presidente Federale (art. 16, comma 1, NOIF).

Tale principio è ulteriormente chiarito dallo Statuto della Lega Nazionale Dilettanti, anch’esso applicabile alla A.S.D. Rose City, laddove all’art. 5 come 2 si dispone “Alla decadenza o revoca dell’affiliazione, oppure alla affiliazione ad altra Lega delle Federazione Italiana Giuoco calcio, consegue la perdita automatica della qualità di associata da parte della società, ….”.

Al riguardo anche la giurisprudenza costante, ampiamente e puntualmente richiamata dalla Procura, conferma che le società inattive sino alla revoca o alla decadenza dell’affiliazione restano soggette alla Giustizia sportiva essendo di conseguenza sanzionabili.

Né il previgente Codice di Giustizia Sportiva, ratione temporis applicabile, né l’odierno, richiama l’inattività della società affiliata quale esclusione dell’ambito applicativo soggettivo delle norme federali trovando, quindi, piena applicazione, in ipotesi di violazione, le sanzioni previste dall’ art. 18 dello stesso codice (oggi art. 8) (v. recentemente CFA, sez. III, n. 2/2020-2021).

Riconosciuta la responsabilità disciplinare della A.S.D. Rose City così come contestata, ne consegue  la  condanna  e,  per  l’effetto,  si  ritiene  congruo  determinare  la  sanzione nell’ammenda di euro 600,00, così come richiesto nelle conclusioni della Procura Federale.

P.Q.M.

La Corte Federale d’Appello (I Sezione), definitivamente pronunciando sul reclamo proposto dal Procuratore Federale e dal Procuratore Federale Aggiunto, lo accoglie e, per l’effetto, riforma in parte qua la decisione impugnata ed infligge alla società ASD Rose City l’ammenda di € 600,00 (seicento/00).

Dispone la comunicazione alle parti.

 

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