F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE I – 2020/2021 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 024 CFA dell’8 Ottobre 2020 (Sig. Benvenuti-USD Bergamasco-Procura Federale Interregionale) N. 20/2020/2021 REGISTRO RECLAMI N. 024/2020/2021 REGISTRO DECISIONI

N. 20/2020/2021 REGISTRO RECLAMI

N. 024/2020/2021 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

I SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

 

Mario Luigi Torsello Presidente

Mauro Sferrazza Componente (relatore)

Angelo De Zotti Componente

ha pronunciato la seguente

 

DECISIONE

sul reclamo numero di registro 20/CFA del 2020/2021, proposto dal Sig. Roberto Benvenuti e dalla società U.S.D. Bergamasco, corrente in Bergamasco (AL), in persona del legale rappresentante pro tempore, entrambi con il patrocinio dell’Avv. Cristiano Novazio, del foro di Milano, elettivamente domiciliati presso lo studio del medesimo in Milano, piazza Velasca,

n. 6– PEC: c.novazio@milano.pecavvocati.it

contro

Procura Federale

per l’annullamento della decisione, assunta dal Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Piemonte - Valle D'Aosta – LND, di cui al Com. Uff. n. 11 del 9 Settembre 2020 del predetto Comitato, con la quale sono state inflitte le seguenti sanzioni: mesi 10 (dieci) dì inibizione al sig. Benvenuti Roberto per violazione dell’art. 1 bis, comma 1, previgente CGS, anche in relazione agli artt. 108 e 96 NOIF, nonchè all'all’art. 7, comma 2 bis, dello Statuto FIGC ed € 4.000,00 di ammenda alla società a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, CGS, in relazione alle condotte ascritte ai suoi tesserati.

Visto il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza del 1 Ottobre  2020, Mauro Sferrazza; udito, per parte ricorrente, l’Avv. Cristiano Novazio, nonché l’Avv. Nicola Monaco per la Procura Federale; ascoltate le spontanee dichiarazioni rese dal Sig. Roberto Benvenuti;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

In data 22 giugno 2019 il Sig. Piero Giuseppe Boveri, all’epoca presidente della ASD Felizzano 1920, ha denunciato di essere venuto a conoscenza di documenti relativi al passaggio di società di alcuni calciatori tesserati per la predetta società Felizzano che recavano la propria sottoscrizione: sottoscrizione che, in realtà, lo stesso denunciava di non aver mai apposto. In particolare, si trattava di n. 13 documenti relativi al passaggio di calciatori della leva 2002 dal settore giovanile scolastico al settore dilettanti e del successivo accordo per svincolo ex art. 108 NOIF. L’apparente sottoscrizione del presidente risultava, peraltro, apposta su un timbro della società in disuso.

Ricevuta la segnalazione la Procura federale ha svolto le relative indagini e sentito in audizione sia il denunciante sia i calciatori interessati dal passaggio di settore e società (Mirco Iampietro, Iampietro Pellegrino, Matteo Trimarco, Luca Ghilardi, Carlo Giovanni Desana).

Secondo la prospettazione accusatoria è emerso che la proposta di sottoscrizione dei moduli di passaggio dal settore giovanile scolastico a quello dilettantistico nonché i relativi atti di svincolo, erano stati proposti dal dirigente Giovanni Lanza, con la collaborazione del Sig. Riccardo Cacciabue (delegato, con firma elettronica, ai rapporti con la Federazione).

I principali responsabili delle condotte contestate, Sigg.ri Giovanni Lanza e Riccardo Cacciabue, rispettivamente sentiti nel Settembre 2019, hanno giustificato la condotta inerente alla falsificazione della firma apposta sui documenti di cui trattasi con l’urgenza di dover predisporre i passaggi dal settore giovanile scolastico a quello dilettantistico. Siffatte ragioni di urgenza, tuttavia, secondo la Procura federale, non hanno trovato idonee conferme.

Con provvedimento dd. 7 Gennaio  2020 la Procura federale ha deferito, per quanto particolarmente riguarda il presente giudizio d’appello, il Sig. Roberto Benvenuti, presidente della società USD Bergamasco, per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, CGS vigente all’epoca dei fatti (art. 4, comma 1, CGS vigente), in relazione all’art. 108 e 96 NOIF e all’art. 7, comma 2 bis, Statuto federale, per essersi avvalso delle condotte poste in essere dai dirigenti Riccardo Cacciabue e Giovanni Lanza, tese a svincolare 13 calciatori tesserati per la ASD Felizzano 1920, sottoscrivendo sia il passaggio dal settore giovanile scolastico a quello dei dilettanti, sia i relativi accordi di svincolo, recanti una firma, in diverse occasioni, identica e posta nella medesima posizione, apparentemente riconducibile al presidente Pietro Giuseppe Boveri (società Felizzano), mediante utilizzo di un timbro societario in disuso, consentendo, così, il tesseramento di sette calciatori per la società US Bergamasco e con ciò eludendo la corresponsione, da parte di quest’ultima, in favore della società ASD Felizzano 1920, dei rispettivi premi di preparazione, provocando pregiudizio e danno alla medesima predetta società.

La Procura federale ha, altresì, deferito la USD Bergamasco, a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 4, comma 2, CGS vigente all’epoca dei fatti (art. 6, comma 2, CGS vigente), in ordine agli addebiti contestati ai propri tesserati.

Costituendosi dinanzi al Tribunale federale territoriale i Sigg.ri Lanza e Cacciabue hanno contestato le accuse, evidenziando come la società Felizzano sia stata poco attenta al settore giovanile, così causando l’allontanamento dei ragazzi leva 2002, di cui solo 4 (dei 13 complessivi), poi, effettivamente tesserati per la società Bergamasco (distante pochi chilometri dalla società Felizzano) e di aver, comunque, eseguito le direttive del presidente Boveri.

Il Sig. Roberto Benvenuti, anch’egli costituitosi in proprio e nella qualità di legale rappresentante della società USD Bergamasco, ha invocato l’estraneità ai fatti.

All’esito del giudizio, il Tribunale federale territoriale ha accertato e dichiarato la responsabilità dei Sigg.ri Riccardo Cacciabue e Giovanni Lanza, condannando gli stessi alla sanzione di mesi 18 di inibizione, nonché quella del Sig. Roberto Benvenuti, applicando al medesimo la sanzione della inibizione per mesi 10. Quanto alle società, il TFT ha assolto la ASD Felizzano 1920, riconoscendo, invece, la responsabilità oggettiva della società USD Bergamasco, con conseguente applicazione alla stessa della sanzione dell’ammenda di euro quattromila.

Avverso la suddetta decisione hanno proposto reclamo il Sig. Roberto Benvenuti e la USD Bergamasco.

Con un primo motivo di reclamo gli appellanti eccepiscono l’estinzione del procedimento disciplinare per decorso dei termini processuali.

Con il secondo motivo viene eccepita la violazione del diritto di difesa e l’inammissibilità e/o nullità e/o improcedibilità del procedimento disciplinare.

Con un terzo motivo il Sig. Benvenuti e la USD Bergamasco deducono in ordine alla loro estraneità ai fatti contestati, non avendo, gli stessi, «posto in essere alcun comportamento violativo delle norme e dei principi sportivi».

Richiesta, quindi, la sospensione dell’efficacia esecutiva della decisione impugnata, ricorrendo, ad avviso della parte reclamante, tanto il requisito del periculum in mora, quanto quello del fumus boni iuris, i reclamanti concludono chiedendo – previa audizione del Sig. Benvenuti e prova istruttoria con il teste Gianfranco Baroni – in via preliminare, la dichiarazione di estinzione del giudizio disciplinare per decorrenza dei termini processuali e di nullità dello stesso e, in via principale nel merito, l’assoluzione da tutte le incolpazioni agli stessi ascritte.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con un primo motivo di impugnazione i reclamanti eccepiscono, in via preliminare, l’estinzione del procedimento disciplinare per decorrenza del termine di 90 giorni, «di cui al combinato disposto dell’art. 38 del Codice di Giustizia del CONI e degli artt. 54 e 110 del Codice di Giustizia Sportiva F.I.G.C., previsto per l’adozione della decisione da parte dell’organo giudicante di primo grado».

Il motivo è fondato.

Recita l’art. 110, comma 1, CGS: «Il termine per la pronuncia della decisione di primo grado è di novanta giorni dalla data di esercizio dell’azione disciplinare, ridotto a sessanta giorni nel caso in cui, a seguito di richiesta avanzata contestualmente all’atto di deferimento, sia stata concessa dal Tribunale la proroga della sospensione cautelare ai sensi degli artt. 120 e 121».

Il successivo comma 4 così, poi, dispone: «Se i termini non sono osservati per ciascuno dei gradi di merito, il procedimento disciplinare è dichiarato estinto, anche d’ufficio, se l'incolpato non si oppone».

Nello stesso senso, l’art. 54, comma 1, CGS così recita: «Fatto salvo quanto previsto dall'art. 110, tutte le controversie sono decise dagli organi di giustizia sportiva entro novanta giorni dalla proposizione del ricorso di primo grado ed entro sessanta giorni dalla proposizione dell’eventuale reclamo di secondo grado».

2. Ricordato il quadro di riferimento normativo invocato dalla parte reclamante, di seguito, in sintesi, i fatti (rectius, “i tempi”) di rilievo ai fini dell’esame della sopra formulata eccezione di estinzione del procedimento disciplinare.

L’atto di deferimento della Procura federale, datato 7 Gennaio  2020, è pervenuto presso il Tribunale federale territoriale il 16 Gennaio  2020.

In data 17 luglio si è celebrata l’udienza dinanzi al Tribunale federale territoriale. In data 9 Settembre 2020 è stata pubblicata la decisione.

3. Secondo la ricostruzione effettuata dai reclamanti il termine di novanta giorni per la decisione di prime cure è scaduto, pur tenendo conto della sospensione dettata dalla disciplina emergenziale e della sospensione feriale dei termini processuali, il 15 giugno 2020.

4. Al riguardo, è opportuno ricordare che con Comunicati ufficiali n. 178/A del 9 Marzo 2020, n. 183/A del 2 aprile 2020, n. 185/A del 14 aprile 2020, n. 192/A del 4 maggio 2020, la FIGC, a causa dell’emergenza Covid-19, ha disposto la sospensione dei termini processuali.

5. Quanto alla questione della sospensione feriale dei termini processuali è noto che, secondo l’orientamento di questa Corte, in difetto di una specifica previsione normativa federale, non è consentita l’applicazione dell’istituto della sospensione dei termini in quanto l’ordinamento

sportivo ha numerose e specifiche peculiarità che lo diversificano dagli altri procedimenti (da ultimo: CFA, sez. II, n. 12-2019/2020).

Diverso è stato l’orientamento del Collegio di garanzia secondo cui l’istituto della sospensione dei termini assumerebbe il rango di principio processuale generale che conformerebbe l’intero sistema processuale italiano e, con esso, i procedimenti giustiziali che da quello attingono con necessità le fondamenta (cfr. Collegio di garanzia Sez. IV, n. 53/2017); ciò sempre che tale principio non sia incompatibile con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva (cfr. Collegio di garanzia, SS.UU. n. 69/2015) e con esclusione dei procedimenti, per la loro intrinseca natura di urgenza, non possano subire la ridetta sospensione (come accade nei procedimenti riguardanti le iscrizioni delle squadre ai campionati) (cfr. Collegio di Garanzia, Sez. IV. n. 34/2017; Collegio di garanzia, SS.UU. n. 14/2020).

Poiché era evidente come la sospensione feriale dei termini dal 1° al 31 agosto non si conciliasse con la celerità cui, anche in ragione delle sue peculiarità, è improntato il processo sportivo, è intervenuto il Legislatore federale il quale, con Comunicato ufficiale n. 200/A del 20 maggio 2020, ha previsto – introducendo il comma 5 all’art. 52 del Codice – che “Nel periodo feriale non opera la sospensione dei termini”.

A ben vedere, peraltro, la questione dell’applicabilità ratione temporis della sospensione feriale dei termini processuali – né l’indagine circa la natura innovativa o meramente interpretativa della disposizione appena citata – non rileva nel caso di specie.

6. Difatti, per quanto sopra rilevato, il procedimento di primo grado svoltosi dinanzi al Tribunale federale territoriale deve considerarsi interessato, di certo, quantomeno, dalla seguente sospensione dei termini processuali: dal 9 Marzo al 17 maggio 2020 (sospensione disposta dalla FIGC per emergenza sanitaria).

Ne consegue che, anche là dove fosse ritenuta applicabile alla fattispecie la sospensione feriale dal 1° al 31 agosto 2020, nondimeno il termine prescritto per la definizione del giudizio di primo grado sarebbe, comunque, decorso.

Infatti, considerando il 16 Gennaio  2020 quale dies a quo, al momento della pubblicazione della decisione del TFT, avvenuta il 9 Settembre 2020, risultano essere trascorsi 135 giorni (o 104 nel caso della sospensione feriale) e, quindi, in ogni caso, più di giorni 90.

Né può condividersi quanto sostenuto dal rappresentante della Procura federale in sede di discussione orale secondo cui nel mese di luglio “gli uffici dei Comitati regionali sarebbero stati inagibili in relazione all’emergenza Covid-19”.

Difatti, come ha ritenuto di recente questa Sezione, l’apparato organizzativo avrebbe dovuto operare con tempestività e comunque attuare le misure alternative che hanno consentito ad altre amministrazioni di proseguire l’attività da remoto, utilizzando strumenti in grado di assicurare lo svolgimento delle udienze nei termini di legge (cfr. CFA, sez. I, n. 21- 2020/2021).

In ogni caso, dunque, vista la disposizione di cui all’art. 110, comma 4, CGS, considerata la non opposizione (anzi, l’espressa richiesta in tal senso) degli incolpati, deve essere dichiarata l’estinzione del procedimento disciplinare.

In definitiva, il motivo di censura è fondato e va accolto con l’effetto di travolgere tutto il procedimento disciplinare posto in essere nei confronti delle parti appellanti e, con lo stesso, le relative sanzioni disciplinari inflitte, dal Tribunale federale territoriale, al Sig. Roberto Benvenuti ed alla USD Bergamasco.

L’accoglimento del primo assorbente motivo di reclamo esonera questa Corte dall’esame degli altri motivi di censura.

P.Q.M.

La Corte Federale d’Appello (Sezione prima), definitivamente pronunciando sul reclamo proposto dal Sig. Roberto Benvenuti e dalla società USD Bergamasco, lo accoglie e, per l’effetto, dichiara l’estinzione del procedimento disciplinare nei confronti dei reclamanti.

Dispone la restituzione del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva.

Dispone la comunicazione alle parti, presso i difensori, con PEC.

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