F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE I – 2020/2021 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 025 CFA dell’8 Ottobre 2020 (A.S.D. A.C. Taggia-S.C. Molassana Boero A.S.D.) N. 022/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 025/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

 

N. 022/2020-2021 REGISTRO RECLAMI

N. 025/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE FEDERALE D'APPELLO

I SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello Presidente

Angelo De Zotti Componente (relatore)

Mauro Sferrazza Componente

 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo n. RG 022/CFA/2020-2021 proposto dalla Società A.C. Taggia avverso la decisione del Tribunale Federale territoriale presso il Comitato Regionale Liguria n. 12 del 16 Settembre 2020;

Visto il reclamo e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 1 Ottobre  2020 il dott. Angelo De Zotti e uditi:

l’Avv. Alessio Centanaro per la società Taggia e l’Avv. Anna Cerbara per la società Molassana Boero costituita come controinteressata.

RITENUTO IN FATTO

Con reclami pervenuti a mezzo PEC nelle date 14 agosto e 9 Settembre 2020, la società Taggia ha impugnato tre Comunicati Ufficiali del C.R. Liguria e, segnatamente, i numeri 4, 6 e 8 del 2020.

In sintesi la ricorrente ha contestato, da un lato, l’assegnazione dei punteggi ai fini dei ripescaggi nella categoria Eccellenza Ligure e, dall’altro, del mancato ripescaggio in detta serie a favore della società Molassana Boero, citata in qualità di contro-interessata.

Più in particolare, la ricorrente si duole del mancato riconoscimento, in sede di assegnazione punteggi da parte del C.R. Liguria, dell’attività svolta nella Categoria Piccoli Amici nella stagione sportiva 2017/2018.

Il riconoscimento di tale attività, infatti, avrebbe comportato l’assegnazione alla società Taggia di ulteriori dieci punti in virtù dei quali la stessa avrebbe oltrepassato, nella graduatoria dei ripescaggi, la società Molassana che, stando alle assegnazioni ratificate dal C.R. Liguria sopravanzava la ricorrente di soli nove punti.

A sostegno della propria domanda, la società Taggia ha prodotto l’elenco dei tesserati appartenenti alla Categoria Piccoli Amici nella stagione sportiva 2017/2018 e l’estratto di tre Comunicati Ufficiali della Delegazione Provinciale di Imperia da quali risulta l’iscrizione della ricorrente a due tornei dichiaratamente disputati nella predetta stagione sportiva per la Categoria Piccoli Amici.

Con memoria depositata a mezzo PEC è intervenuta nel procedimento la società Molassana Boero, la quale ha eccepito l’inammissibilità del ricorso proposto dalla società Taggia ed ha, nel merito, proposto domanda riconvenzionale chiedendo al giudice di prime cure di riconoscerle un punteggio maggiore rispetto a quello assegnato e ratificato dal C.R. Liguria.

 

Con la decisione in epigrafe il Tribunale Federale presso il Comitato Regionale Liguria, riuniti i ricorsi proposti dalla società Taggia rispettivamente nelle date 14 agosto 2020 e 9 Settembre 2020 ha respinto entrambi i ricorsi, ha dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale proposta dalla società Molassana e confermato le graduatorie per i ripescaggi pubblicate nei CC.UU. impugnati.

Avverso tale decisione propone appello la società TAGGIA deducendo i seguenti motivi:

1) Carenza di motivazione, erronea valutazione delle risultanze documentali in atti, omesso esame di circostanze documentalmente provate, decisive ai fini della decisione.

2) Manifesta illogicità e irragionevolezza della decisione.

Con memoria prodotta in vista dell’udienza di trattazione del giudizio la società Molassana ha eccepito preliminarmente l’inammissibilità del ricorso della società Taggia per omessa impugnazione del C.U. n. 4 del 23.7.2020 contenente la quantificazione del punteggio utile per il ripescaggio attribuito alla società ricorrente e nel merito l’infondatezza del ricorso per l’omessa prova del concreto svolgimento di attività relativa alla categoria “piccoli amici” per la stagione sportiva 2017/2028.

Con memoria prodotta anch’essa, in vista dell’udienza di trattazione del giudizio la società appellante ha ribadito i motivi di ricorso e le difese sulle eccezioni pregiudiziali, producendo altresì documentazione utile a provare il concreto svolgimento dell’attività relativa al punteggio in questa sede reclamato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Preliminarmente va esaminata l’eccezione di inammissibilità  del reclamo della società Taggia, già dedotta dalla società Molassana in prime cure, per l’omessa impugnazione del

C.U. 4/2020, con il quale è stata pubblicata l’assegnazione dei punteggi ai fini dei ripescaggi, in attesa di ratifica da parte del C.R..

L’eccezione è infondata, come già chiarito nella decisione appellata, sia perché nel petitum la società Taggia ha chiesto l’annullamento anche del C.U. n. 4 del 2020, sia perché il C.U. con il quale è stata pubblicata la ratifica, cioè l’ufficializzazione dei punteggi ai fini dei ripescaggi, è, a tutti gli effetti, il C.U. n. 6/2020.

Nessun dubbio, infine, può sussistere in merito all’ammissibilità del ricorso avverso il C.U. n. 8 del 2020, nel quale sono stati pubblicati i ripescaggi nella categoria di Eccellenza Ligure. Tanto premesso il Collegio può procedere all’esame del merito.

Con l’odierno appello si impugnano i capi della decisione oggetto di gravame secondo cui la società Taggia, a conforto della propria tesi, avrebbe "prodotto l'elenco dei tesserati asseritamente appartenenti alla Categoria Piccoli Amici nella stagione sportiva 2017/2018 e l'estratto di tre Comunicati Ufficiali della Delegazione provinciale di Imperia da quali risulta l'iscrizione della ricorrente a due tornei dichiaratamente disputati nella predetta stagione sportiva per la Categoria Piccoli Amici" e "… nessun altro documento, ovvero testimonianza, a sostegno della propria richiesta" nonché la consequenziale conclusione sulla cui base il Tribunale ha respinto la domanda proposta dalla società Taggia per l’attribuzione del maggior punteggio da essa rivendicato.

Il motivo di ricorso è fondato.

In realtà è inesatto che l'Associazione reclamante avesse prodotto nel giudizio di prime cure soltanto l'elenco dei tesserati della Categoria Amici per la s.s. 2017/2018 e l'estratto dei tre Comunicati Ufficiali citati nella decisione, e di riflesso la conseguente conclusione che si fonda sulla ritenuta mancanza di prova della partecipazione ai suddetti tornei.

Il Collegio invero ha constatato che l 'odierna appellante, già nel giudizio di primo grado, aveva depositato specifica documentazione comprovante la partecipazione all'attività della Categoria Piccoli Amici per la s.s. 2017/2018 e segnatamente i "documenti Piccoli Amici Sanremo" (doc. n. 1 all. 9, confluito anche nel doc. 2) ed il "Programma Bandiere Biancazzurre", con il corredo del calendario dei tornei e relativi regolamenti (cfr. doc. n. 1 all. 10, confluito anche nel doc. 2).

Pertanto, non dubita il Collegio che tali documenti, prodotti già in primo grado, erano idonei a dimostrare compiutamente sia l’esistenza dei Tornei federali categoria Piccoli Amici, sia la partecipazione agli stessi tornei della società Taggia.

Né può obiettarsi che non sussistono (altri) documenti che provano l’effettiva partecipazione del Taggia ai suddetti tornei, perché questa contestazione, veicolata nella memoria della società Molassana, non scalfisce il pregio della censura appena esaminata, atteso che quel dubbio avrebbe avuto ragion d’essere solo se la documentazione complessivamente presentata dalla società Taggia fosse stata compiutamente esaminata e contestata sotto quel profilo alla stessa società, laddove, come sopra chiarito, essa è stata invece del tutto ignorata dal giudice di prime cure.

E ciò rende superflua anche l’eccezione riferita alla tardività della documentazione prodotta dalla società appellante con la memoria conclusiva, documentazione che peraltro conferma quanto già doveva ritenersi provato.

P.Q.M.

La Corte Federale d’Appello (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul reclamo proposto dal Procuratore Federale Interregionale, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il Comunicato Ufficiale n. 6 del 7 agosto 2020 del Comitato Regionale Liguria della Lega Nazionale Dilettanti nella parte in cui ha dato atto della ratifica dei "punteggi riguardanti le domande di ammissione al campionato superiore di cui al Comunicato Ufficiale n. 04/08 del 23.07.2020", nonché il Comunicato Ufficiale n. 8 del 3 Settembre 2020 del Comitato Regionale Liguria della Lega Nazionale Dilettanti nella parte in cui ha disposto “l'ammissione al Campionato Regionale di Eccellenza della stagione sportiva 2020/2021 della Società S.C. Molassana Boero A.S.D.”, con la conseguente attribuzione all'ASD Taggia del maggior punteggio di 205.00 nella graduatoria dei ripescaggi, con adozione di ogni provvedimento e/o atto consequenziale da parte degli Organi competenti.

Dispone la restituzione del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva.

Dispone  la  comunicazione  alle  parti,  presso  i  difensori  con  PEC  nonché  al  Comitato Regionale Liguria della Lega Nazionale Dilettanti.

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