F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE I – 2020/2021 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 026 CFA del 9 Ottobre 2020 (Procura Federale/Trapani Calcio S.r.l. – Pretti Monica) N. 019/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 026/2020-2021 REGISTRO DECISIONI
N. 019/2020-2021 REGISTRO RECLAMI
N. 026/2020-2021 REGISTRO DECISIONI
LA CORTE FEDERALE D’APPELLO
SEZIONI UNITE
composta dai Sigg.ri:
Mario Luigi Torsello Presidente
Giampiero Paolo Cirillo Componente
Antonella Trentini Componente
Carlo Sica Componente
Gaetano Caputi Componente (relatore)
Giuseppe Catalano Componente aggiunto
Bruno Di Pietro Componente aggiunto
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo n. RG 019/CFA/2020-2021, proposto dal Procuratore Federale
contro
Pretti Monica
e
Trapani Calcio s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, entrambi rappresentanti e difesi dall’avv. Mattia Grassani
per la riforma
della decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare n. 4/TFN-SD 2020/2021 in data 11.9.2020;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza del giorno 8.10.2020 Gaetano Caputi e uditi il Procuratore Federale il Cons. Giuseppe Chinè, e l’avv. Mattia Grassani per i resistenti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La presente vicenda origina dal deferimento da parte della Procura Federale di Pretti Monica, nella qualità di consigliere delegato e legale rappresentante della società Trapani Calcio s.r.l., nonché della predetta società Trapani Calcio s.r.l., per quanto di rispettiva competenza, per la contestata violazione dell’art. 85, lett. B), paragrafo III) delle N.O.I.F. e del C.U. n. 194/A del 13.5.2020, per non avere depositato entro il 30.6.2020 la situazione patrimoniale intermedia della menzionata società al 31.3.2020.
I predetti tesserati si costituivano e contestavano la prospettazione accusatoria, sostenendo che, a seguito della successione di disposizioni in materia, il termine di decadenza contestato doveva considerarsi prorogato al 10.7.2020 per effetto del C.U. 247/A del 26.6.2020. In ogni caso, evidenziavano entrambi la buona fede e, in subordine, la configurabilità di un errore scusabile per effetto della segnalata successione delle disposizioni in materia.
Con la decisione oggetto del presente reclamo, il Tribunale Federale Nazionale ha rigettato il deferimento.
Avverso tale decisione proponeva appello la Procura Federale, che ne chiedeva l’annullamento deducendone la erroneità circa l’applicazione della normativa di riferimento in conseguenza della non corretta interpretazione delle suddette disposizioni.
Pretti Monica e la società Trapani Calcio s.r.l. hanno controdedotto contestando l’interpretazione e le ragioni di censura della Procura Federale, chiedendo il rigetto del reclamo perché infondato. In subordine, è stata reiterata la richiesta di valorizzazione della buona fede e dell’errore scusabile ravvisabili nella condotta rispettivamente imputabile.
La Procura Federale ha altresì depositato controdeduzioni alla memoria delle controparti, insistendo per l’accoglimento del reclamo.
All’udienza in data 8.10.2020 sono comparsi il Procuratore Federale e l’avv. Mattia Grassani, ciascuno ribadendo le rispettive tesi e riportandosi ai corrispondenti atti di reclamo e difensivi depositati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il gravame della Procura Federale non è fondato.
2. Con reclamo ai sensi dell’art. 102 CGS, la Procura Federale ha chiesto l’annullamento della decisione del Tribunale Federale Nazionale sopra indicata lamentando l’erronea interpretazione che sarebbe stata fatta dai primi giudici del contesto regolamentare di riferimento.
3. Ai fini della decisione, occorre una preliminare disamina della vicenda.
Nell’ambito delle Norme Organizzative Interne adottate dalla F.I.G.C. importanti disposizioni sono dedicate ai controlli sulla gestione economico finanziaria delle società professionistiche, posto che una solida ed efficace garanzia di stabilità economico finanziaria costituisce condizione irrinunciabile per la regolarità delle manifestazioni sportive organizzate, l’affidamento riposto da parte di tutti gli attori del processo, la par condicio tra tutti i partecipanti alle competizioni sportive.
In questo senso, allora, si giustificano rigorosi controlli da parte delle competenti autorità federali, con corrispondenti adempimenti e obblighi imposti alle società interessate, presidiati da specifiche sanzioni nell’ambito dell’ordinamento sportivo. È per questo che l’ordinamento sportivo interviene a prescrivere non solo quali documenti contabili le società professionistiche debbano adottare, ma anche le modalità di redazione e i principi corrispondenti. Come corollario di questo assetto, sono prescritti puntuali obblighi di informativa periodica nei confronti dei competenti organi federali, investiti di penetranti compiti di vigilanza e controllo.
In particolare, uno degli adempimenti funzionali fondamentali in questa ottica è rappresentato dalla produzione con cadenza periodica da parte delle società professionistiche dei principali documenti contabili in grado di attestare l’andamento economico finanziario, ai sensi dell’art. 85 delle N.O.I.F. Tale obbligo di produzione documentale è articolato con riferimento a specifiche scadenze, il cui mancato rispetto è avvertito dall’ordinamento sportivo come sintomo di non adeguata affidabilità circa la solidità economico finanziaria della società interessata, e pertanto è presidiato da specifiche sanzioni.
4. Nel caso specifico oggetto del presente procedimento, è stato contestato alla società Trapani Calcio s.r.l. e al suo legale rappresentante di non aver depositato la situazione patrimoniale intermedia al 31 Marzo 2020 nel termine previsto. In particolare, il termine del 31 maggio previsto in generale dall’art. 85, lett. B, par. III, n. 1, era stato differito al 30 giugno 2020 per effetto del C.U. n. 194/A del 13.5.2020 in conseguenza degli effetti dell’emergenza da Covid-19 e del conseguente slittamento di diversi termini e scadenze stabiliti sia dalla disciplina civilistica, sia dall’ordinamento sportivo.
In punto di fatto è incontestato che la società deferita non ha provveduto al deposito della suddetta documentazione contabile alla scadenza del 30.6.2020.
Va aggiunto, in punto di fatto, che con il C.U. n. 247/A adottato in data 26.6.2020, invocato dalle difese degli interessati e indicato nella decisione oggetto di reclamo, è stato emanato il nuovo Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione al Campionato di Serie B 2020/2021. Ai sensi del Titolo I (Criteri legali ed economico-finanziari), I – Adempimenti delle società della Lega Nazionale professionisti serie B, lett. A), n. 1) è previsto che le società interessate debbano, tra gli altri adempimenti, depositare presso la Co.Vi.So.C. copia della situazione patrimoniale intermedia al 31 Marzo 2020 entro il 10.7.2020, “ove non sia stata depositata in precedenza”.
Di qui l’iniziativa della Procura Federale oggetto del presente procedimento.
4.1 A fronte di tanto, la decisione gravata ha escluso la responsabilità dei soggetti interessati nel caso di specie in quanto in data 26.6.2020 è stato adottato il C.U. n. 247/A, per effetto del quale il termine per il deposito della medesima documentazione contabile è stato differito al 10.7.2020. Alla data da ultimo indicata è provato che la società Trapani Calcio
s.r.l. ha provveduto al deposito della situazione patrimoniale intermedia al 31 Marzo dello stesso anno. Sulla scorta di tanto, la decisione oggetto di reclamo ha sostenuto la non imputabilità della violazione contestata.
4.2 Di tale decisione si duole la Procura Federale sulla base delle seguenti ragioni:
a) ove il legislatore federale avesse voluto conferire al termine di cui al C.U. 247/A efficacia abrogativa o sostitutiva rispetto al termine previsto dal C.U. 194/A lo avrebbe previsto espressamente;
diversi sono gli ambiti di applicazione oggettivi e soggettivi delle disposizioni richiamate, tanto che alle stesse deve essere ascritta finalità distinta;
c) non si può invocare nel caso di specie errore scusabile o buona fede del soggetto chiamato ad adempiere;
d) sarebbe pericoloso affermare il principio per il quale le società professionistiche potrebbero eludere i termini imposti dalla disciplina in tema di controlli sulla situazione patrimoniale, limitandosi a provvedere con ritardo ai medesimi obblighi solo nella diversa sede di iscrizione al Campionato di competenza, così superando lo sbarramento normativo in punto di perentorietà degli stessi nell’ambito dei controlli periodici disciplinati dall’art. 85 delle NOIF.
5. Il primo rilievo sul quale la Procura Federale fonda le ragioni del proprio reclamo (sopra indicato sub 4. a) appare pretendere una espressa e formale disposizione in grado di dirimere il conflitto denunciato tra le disposizioni richiamate, in assenza della quale ciascuna dovrebbe risultare autonomamente applicabile. Anche alla luce di quanto precisato sub 7. e 9., in ordine a quella che il Collegio reputa la corretta interpretazione del contesto normativo di riferimento, tale prospettazione non appare convincente.
6. Appare corretta e condivisa da questo Collegio la premessa della ricostruzione sistematica della vicenda offerta dalla Procura Federale e di cui al punto 4.b. Nel senso che effettivamente va rimarcata la diversità funzionale degli adempimenti derivanti ai sensi dell’art. 85 NOIF, finalizzati a garantire il controllo periodico e continuativo degli organi federali sull’andamento economico delle società professionistiche, da un lato; e dal Sistema delle Licenze Nazionali, in quanto specificamente in grado di attestare il possesso di requisiti fondamentali di idoneità (per quel che interessa in questa sede, sotto il versante economico-finanziario) delle società che chiedano l’iscrizione al Campionato per la stagione successiva.
Appare chiaro il distinto contesto, cui corrispondono finalità certamente omogenee, ma non identiche, nel senso indicato, e relativi esiti sanzionatori diversi (nel caso delle NOIF l’ammenda non inferiore a euro 20.000, nell’altra eventualità illecito disciplinare sanzionato con la penalizzazione di un punto in classifica da scontarsi nel campionato 2020/2021).
Ulteriore riprova si rinviene dagli sviluppi successivi della regolamentazione in materia, caratterizzata da divergenti interventi proprio in ordine ai suddetti termini, coerentemente con la autonomia dei relativi procedimenti nei quali si iscrivono. Così con il C.U. n. 69/A, pubblicato il 17.8.2020, si provvede a rimodulare taluni termini stabiliti solo dal Sistema delle Licenze Nazionali sopra citato per vicende eventuali suscettibili di incidere solo relativamente alla procedura di iscrizione al Campionato.
6.1 Ciò nondimeno non si può non rilevare che nel caso di specie si controverte intorno al medesimo adempimento (deposito situazione patrimoniale di periodo al 31 Marzo 2020), da effettuarsi presso lo stesso organo (CoVi.So.C.), nell’ambito di due procedimenti distinti e con scadenze temporali diverse, sebbene ravvicinate (30.6.2020/10.7.2020), ma indiscutibilmente non avulse l’una dall’altra.
La rilevata identità del contenuto della produzione documentale e del destinatario consente altresì di evidenziare la corrispondente identità dell’oggetto del controllo richiesto, seppure in funzione delle diverse finalità sopra segnalate. Si tratta, infatti, in entrambi i casi sempre del controllo sulla sussistenza di condizioni di stabilità patrimoniale delle società interessate. Condizioni che non sono suscettibili di essere diversamente rappresentate o valutate sulla scorta del medesimo documento (relazione finanziaria di periodo).
In un contesto di questo genere, appare arduo sostenere la infungibilità dei relativi adempimenti, posto che una complessiva valutazione sistematica non consente di reputare fondati esiti applicativi suscettibili di tradursi nella valorizzazione di mere istanze formalistiche. Se la produzione dello stesso documento è volta a consentire di apprezzare uno stato (la stabilità economico-finanziaria) che rimane il medesimo sia che venga preso in esame ai fini della idoneità della società ad ottenere l’iscrizione al Campionato successivo (insieme agli altri elementi richiesti), sia che venga analizzato nell’ambito delle verifiche continuative svolte sulle società interessate, pretendere la ripetizione dell’adempimento suddetto (mera produzione al medesimo organo federale), a distanza solo, al più, di pochi giorni, appare difficilmente giustificabile. Soprattutto ove non si riesca a rinvenire alcun significato aggiunto a tale pretesa necessità di duplicazione dell’adempimento diversa dalla condivisa esistenza di procedimenti distinti per finalità.
Evidenti esigenze di coordinamento, semplificazione, riduzione degli oneri meramente materiali (sia per i soggetti vigilati, sia per le autorità di vigilanza) imporrebbero comunque una lettura del contesto alternativa rispetto a quella suscettibile di fondare esiti sanzionatori per violazioni che risultino meramente formali, tutte le volte in cui emerga l’assenza di concreta offensività lesiva, anche solo in termini di pericolo (per come indicato anche sub 10.).
Prima ancora di tale considerazione, però, risulta che nel caso di specie comunque è stata la stessa Autorità federale alla quale si deve la produzione normativa in esame ad avere adottato criteri di indirizzo per i soggetti tenuti alle condotte disciplinate.
7. In questa prospettiva si coglie il senso della previsione contenuta nel Sistema delle Licenze Nazionali approvato con il C.U. n. 247/A del 26.6.2020, ove si prevede che la suddetta produzione documentale debba essere eseguita entro il 10.7.2020 “ove non sia stata depositata in precedenza”. E cioè, proprio questo inciso pare indice della consapevolezza dell’Autorità federale regolatoria della successione di adempimenti sostanzialmente sovrapponibili (si ripete, sia quanto a contenuto oggettivo, sia quanto al soggetto tenuto all’adempimento, oltre che quanto al destinatario), al punto che per evidenti esigenze di semplificazione e non duplicazione di oneri burocratici gravanti sulle parti interessate, l’uno è ammesso a fungere anche per l’altro.
In altri termini, la rigorosa distinzione di finalità ben evidenziata dalla Procura federale con il presente reclamo, se fosse stata confermata dal dettato normativo di riferimento fino alle conseguenze asserite, non avrebbe potuto legittimare un esito quale quello segnalato, che invece consente espressamente la possibilità di utilizzare ai fini della richiesta di iscrizione al Campionato 2020/2021 anche documenti prodotti in precedenza.
8. Giova segnalare, a questo ultimo riguardo, che la stessa Procura Federale nel reclamo proposto non dubita del fatto che l’eventuale precedente deposito valorizzabile ai fini indicati è quello effettuato “alle precedenti scadenze previste per le finalità dei controlli periodici”.
E nelle controdeduzioni alla memoria depositata dalle controparti, ancora più chiaramente ha precisato che “non è prevista alcuna duplicazione dell’adempimento, poiché il CU 247/A precisa espressamente che detta documentazione doveva essere depositata presso la Covisoc entro il 10 luglio “ove non sia stata depositata in precedenza”, così conferendo la possibilità alla Commissione di Vigilanza di attingere dalla documentazione già depositata dalle società professionistiche, alle precedenti scadenze previste per le finalità dei controlli periodici, fermo restando l’obbligo formale in capo alla società richiedente l’ammissione al Campionato di competenza” (enfasi presente nel testo originale).
Quindi, nella stessa rappresentazione della vicenda offerta dalla Procura Federale è contenuto il riconoscimento per cui il dettato normativo di riferimento non può che prevedere la utilizzabilità, ai fini della completezza dell’istanza di ammissione al Campionato di calcio di Serie B stagione 2020-2021, quanto ad uno dei requisiti economico finanziari da produrre, di quanto già prodotto ai fini della verifica in continuo (evidentemente per le società diverse da quelle provenienti da categorie inferiori).
Con il che essa stessa riconosce che il dettato normativo in analisi ha ritenuto di considerare pienamente fungibili i due adempimenti in esame, identici quanto a contenuto e destinatario, ma dei quali si pretenderebbe la ripetizione a dieci giorni circa di distanza per quello che la stessa Procura Federale qualifica come un “obbligo formale”.
A ben vedere, ciò di per sé basterebbe per ravvisare l’espressione della decisione degli organi regolatori federali, al di là di ogni eventuale istanza interpretativa difforme.
9. Peraltro, diversamente opinando, nessun senso avrebbe l’inciso sopra evidenziato riportato nel testo del Sistema delle Licenze Nazionali approvato per la stagione 2020/2021: al di fuori di questa ipotesi, infatti, non si riesce a rinvenire quale significato ascrivere alla previsione con la quale si è avuto cura di precisare che la produzione documentale più volte citata doveva avvenire entro il termine stabilito, se già non depositata in precedenza.
Quindi l’unico senso ascrivibile alla disposizione in commento vale a rappresentare l’introduzione, da parte dell’organo federale legittimato, di una espressa disposizione regolatoria del conflitto di norme, così potendosi reputare risolto in radice l’asserito contesto denunciato.
A ben vedere, stante la premessa più volte evidenziata, e condivisa dalla stessa Procura Federale, per cui il precedente adempimento valorizzabile nel caso di specie è da intendere come quello da iscrivere nel procedimento di controllo periodico, l’esito obbligato da riconoscere è la scelta dell’Autorità federale di regolazione per la esclusione, nel caso specifico in esame, della ipotizzabilità di censura per eventuali condotte quali quella emergente nella presente fattispecie.
9.1 Né pare concretamente sostenibile la possibilità di intendere la formulazione in esame come volta a stabilire che eventuali condotte conformi al precetto (deposito alla Covisoc della predetta documentazione economico finanziaria) già tenute prima della data di adozione del CU 247/A potevano non essere ripetute.
Si è detto della mancanza di effettivo contenuto precettivo in una opzione interpretativa di tale genere, che peraltro pare sacrificare ingiustificatamente il senso immediato che la stessa formulazione in esame evidenzia.
9.2 Resta solo da osservare che, impregiudicata ogni valutazione di merito nella sede pertinente, e sulla base di una lettura incidentale di quanto portato all’attenzione del Collegio in sede di controdeduzioni, i richiami a precedenti decisioni di organi di giustizia sul tema devono scontare la diversità del presupposto di fatto, essendosi in quella sede riconosciuto e dato conto della circostanza per cui diversi erano i termini previsti per distinte categorie di adempimenti, così da non consentirsi la fungibilità degli uni in funzione degli altri. Mentre nel caso di specie non è contestato che i diversi termini in esame valgano per il medesimo adempimento, del quale si pretende la ripetizione.
Quindi pare diverso il contesto, così da non potersi trarre alcun ausilio interpretativo in questa sede.
10. Quanto alle preoccupazioni espresse dalla Procura Federale in sede di reclamo (di cui sopra sub 4. d), ove paventa il rischio che “le società iscritte a campionati professionistici (…) potrebbero eludere a loro piacimento i termini imposti dalla normativa federale per i controlli sulla situazione patrimoniale, limitandosi a provvedere con ritardo ai medesimi obblighi solo nella diversa sede di iscrizione al Campionato di competenza, così superando lo sbarramento normativo in punto di perentorietà degli stessi nell’ambito dei controlli periodici disciplinati dall’art. 85 delle NOIF”, va riaffermata l’esigenza di rigoroso rispetto delle disposizioni in tema di solidità economica e patrimoniale delle società professionistiche. Rispetto rigoroso certamente contraddetto ove mai siano rinvenibili condizioni di agevole possibilità di aggiramento mediante clausole elusive, ovvero di applicazione ingiustificatamente rimessa alla mera volontà dei soggetti vigilati.
Ma nel caso di specie non sembrano profilarsi gli scenari adombrati.
10.1 Piuttosto, non sembra concretamente profilarsi alcun depotenziamento (anche solo prospettico) delle capacità di vigilanza degli organi federali in ambito economico e finanziario, mentre sono le stesse disposizioni normative di riferimento che consentono la fungibilità di talune produzioni documentali, indipendentemente da qualsivoglia estemporanea pretesa iniziativa individuale delle società interessate.
10.2 A ciò si aggiunga che neppure pare configurarsi alcun vulnus alle esigenze di tutela della stabilità economico finanziaria delle società interessate, posto che non si configura la omissione di analisi di taluni parametri o elementi significativi, ma la assunzione dei medesimi dati stabiliti normativamente, solo prescindendo dalla necessità di ripetizione dello stesso adempimento formale (invio mediante fax o posta elettronica certificata) a distanza di meno di dieci giorni.
10.3 Neppure si ravvisa alcuna apprezzabile lesione della par condicio rispetto alle società che, per ipotesi, avessero provveduto al deposito (anche) nel termine fissato ai sensi dell’art. 85 NOIF, dato che la più volte evidenziata contiguità dei termini e la assoluta identità dell’adempimento rende evidente che, di converso, nessun apprezzabile beneficio appare conseguibile da chi abbia provveduto ad una sola produzione documentale piuttosto che alla suddetta ripetizione.
10.4 Peraltro, quanto paventato dalla Procura Federale sembra riposare su un assunto che non si può assumere in termini generali: e cioè una divaricazione temporale tra le due scadenze rilevanti, tale che accedendo alla tesi che riconosce soddisfatte entrambe le esigenze solo con la seconda produzione documentale, significherebbe legittimare pericolosi periodi di vuoto nella continuità della vigilanza economico-finanziaria e il vantaggio conseguibile dalla società interessata che provveda al relativo adempimento solo in sede di iscrizione al Campionato.
Se il primo dei profili paventati è in concreto del tutto sterilizzato dalla dinamica della vicenda, come sopra riportata, va altresì evidenziato che neppure può generalizzarsi l’assunto secondo il quale sia necessario o siano sempre previsti termini diversi per la produzione documentale richiesta ai fini dell’iscrizione al Campionato rispetto a quanto stabilito in funzione del controllo periodico. Piuttosto, le esperienze del passato dimostrano esattamente il contrario, mentre le particolarità della presente stagione appaiono pesantemente condizionate dalle esigenze di gestione della successione di termini in pendenza della situazione di emergenza da Covid-19.
10.5 Le considerazioni che precedono appaiono evidenti nel presente procedimento, alla luce di tutte le specificità del caso concreto proprio perché i timori espressi dalla Procura Federale, condivisibili in termini generali ed astratti, non sembrano prendere corpo in tangibili esiti, seppure meramente potenziali. Il che implica, altresì, che le medesime preoccupazioni possono considerarsi meritevoli della più attenta considerazione in termini generali al fine di evitare gli esiti paventati.
Può così riaffermarsi la valenza del principio di diritto per il quale certamente le società iscritte a campionati professionistici non possono eludere o manipolare unilateralmente termini e modalità stabiliti per l’esercizio della vigilanza economica e finanziaria, per il rilievo essenziale di tale profilo come sopra evidenziato rispetto alla regolarità delle manifestazioni sportive organizzate, alla parità di trattamento degli altri partecipanti, all’affidamento generale sulla regolarità della manifestazione, che impongono attente verifiche sulla stabilità economica e finanziaria dei partecipanti, non disponibili o manipolabili dalle parti, anche quanto al rispetto dei termini fissati dalla disciplina federale.
Tuttavia nel caso di specie difettano i caratteri di tale ipotizzata manipolazione unilaterale o elusione delle disposizioni, posto che è lo stesso dettato normativo a ricostruire la scansione degli adempimenti nel senso da consentire alle parti, per evidenti ragioni di semplificazione ed economia amministrativa, amplificate dalla fase di emergenza epidemiologica in cui i fatti si collocano, ciò che il reclamo proposto chiede di sanzionare. Quindi difetta nella presente fattispecie quel carattere di unilaterale ed improprio aggiramento della disposizione normativa nella condotta denunciata, proprio per le caratteristiche della normativa di riferimento.
11. Sulla scorta di tali considerazioni, il reclamo proposto dalla Procura Federale va rigettato.
P.Q.M.
La Corte Federale d’Appello (Sezioni Unite), definitivamente pronunciando, sul reclamo proposto dalla Procura Federale, lo respinge.
Dispone la comunicazione alle parti presso i difensori con PEC.