F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE III – 2020/2021 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 002 CFA del 4 Settembre 2020 (Procuratore Federale/A.S.D. Torre del Greco Futsal) N. 169/2019-2020 REGISTRO RECLAMI N. 002/2020-2021 REGISTRO DECISIONI
N. 169/2019-2020 REGISTRO RECLAMI
N. 002/2020-2021 REGISTRO DECISIONI
LA CORTE FEDERALE D’APPELLO
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Mauro Mazzoni Presidente
Sandro Ausiello Componente
Giovanni Trombetta Componente (relatore)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Sul reclamo numero di registro 169 del 2020 proposto dal Procuratore Federale per la riforma della decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale della Campania, di cui al Comunicato Ufficiale n. 6 del 24/07/2020 e della successiva errata corrige di cui al Comunicato Ufficiale n. 7 del 27/07/2020 a carico della Società ASD Torre del Greco Futsal;
Visto il reclamo ed i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Preso atto che la Società ASD Torre del Greco Futsal non si è costituita;
Relatore nell’udienza del giorno 26/8/2020 l’Avv. Giovanni Trombetta e udito il rappresentante della Procura Federale l’Avv. Anna Maria De Santis;
RITENUTO E CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO QUANTO SEGUE
Con ricorso in data 29/7/2020 il Procuratore Federale F.F. e il Procuratore Federale Aggiunto hanno impugnato la decisione n. 6 emessa in data 24/7/2020 e la successiva errata corrige del 27/7/2020, con le quali il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Campania, ha deliberato “di applicare per la Società ASD Torre Del Greco Futsal il non luogo a procedere”.
I fatti che avevano dato luogo al deferimento della ASD Torre Del Greco Futsal derivavano dai comportamenti posti in essere dai Sigg.ri Vito Letizia e Giuseppe Balzano componenti della predetta società, inattiva dal 31.10.2019.
Nel reclamo la Procura Federale sosteneva l’erroneità della decisione del Tribunale Federale Territoriale, allorchè aveva ritenuto la mancata attività della società quale elemento decisorio ai fini della non applicabilità di sanzioni nei confronti della stessa insistendo per la totale riforma della decisione e conseguentemente dichiarare la responsabilità disciplinare a carico della Società ASD Torre Del Greco Futsal, con irrogazione delle sanzioni formalizzate dal rappresentante della Procura Federale nel corso del procedimento di primo grado.
Ritiene questo Collegio che il ricorso della Procura Federale sia fondato e vada pertanto accolto.
Preliminarmente occorre precisare che la responsabilità oggettiva, così come disciplinata dal vigente Codice di Giustizia Sportiva all’art. 6 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, stabilisce che “la società risponde ai fini disciplinari dell'operato dei dirigenti, dei tesserati e dei soggetti di cui all'art. 2, comma 2”.
La disposizione dell’art. 6 comma 2 Codice di Giustizia Sportiva non permette margini di interpretazione trattandosi di una disposizione precettiva valida per ogni violazione commessa dai soggetti che rappresentano o appartengono a società affiliate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio. L’unica scriminante per la non applicabilità è prevista dall’art. 7 del Codice di Giustizia Sportiva il quale stabilisce che “al fine di escludere o attenuare la responsabilità della società di cui all'art. 6, così come anche prevista e richiamata nel Codice, il giudice valuta la adozione, l'idoneità, l'efficacia e l'effettivo funzionamento del modello di organizzazione, gestione e controllo di cui all'art. 7, comma 5 dello Statuto”. Ma nella specie è evidente che nessuna scriminante possa essere invocata concernendo questa l’adozione di un modello organizzativo da parte della società e non le caratteristiche della condotta posta in essere dal tesserato.
E’ pacifico che la responsabilità oggettiva della società cui appartiene il tesserato discende – una volta provata la riferibilità della condotta illecita al tesserato - dal rapporto di tesseramento. La responsabilità oggettiva disciplinata dall’art. 6 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva ha come unico presupposto l’elemento di connessione tra la condotta illecita e la società, e cioè il rapporto di tesseramento.
Occorre a questo punto analizzare gli effetti, sotto il profilo del Codice di giustizia Sportiva, della dichiarazione di inattività di una società sportiva.
La mancata attività deve essere interpretata quale temporanea sospensione, più o meno lunga, delle prestazioni sportive; attività che potrebbe essere ripresa in qualsiasi momento da parte dell’affiliata senza eliminare e neppure affievolire il vincolo che la lega alla Federazione sportiva con conseguente assoggettamento all’obbligo di osservanza dei precetti normativi– regolamentari imposti a tutti gli associati.
Il quadro degli Statuti vigenti consente di affermare che per non essere soggetti alle norme della Federazione Italiana Gioco Calcio e quindi venir meno la sanzionabilità – in questo caso di una società -, occorre che vi sia stato un provvedimento di decadenza e/o revoca della affiliazione da parte del Presidente Federale (art. 16, comma 1, lett. a) NOIF).
Tale principio è ulteriormente chiarito dallo Statuto della Lega Nazionale Dilettanti, anch’esso applicabile alla ASD Torre del Greco Futsal, laddove all’ art. 5 come 2 si dispone
“Alla decadenza o revoca dell’ affiliazione, oppure alla affiliazione ad altra Lega delle Federazione Italiana Giuoco calcio, consegue la perdita automatica della qualità di associata da parte della società, …. “
Al riguardo anche la giurisprudenza delle Corti federali, ampiamente e puntualmente richiamata dalla Procura, conferma che le società inattive sino alla revoca o alla decadenza dell’affiliazione restano soggette alla Giustizia sportiva essendo di conseguenza sanzionabili.
Neppure il vigente, e recente, Codice di Giustizia Sportiva richiama l’inattività della società affiliata quale esclusione dell’ambito applicativo soggettivo delle norme Federali trovando,
quindi, piena applicazione, in ipotesi di violazione, le sanzioni previste dall’art. 8 dello stesso codice.
Riconosciuta la responsabilità disciplinare della ASD Torre del Greco Futsal ne consegue la condanna e, per l’effetto, si ritiene congro determinare la sanzione nell’ammenda di euro 600,00, cosi come richiesto nelle conclusioni della Procura federale.
P.Q.M.
La Corte Federale d’Appello (III Sezione), definitivamente pronunciando sul reclamo proposto dal Procuratore Federale, riforma la sentenza impugnata e, dichiara la responsabilità ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2 C.G.S. della società A.S.D. Torre del Greco Futsal, applicando alla stessa la sanzione dell’ammenda di € 600,00.
Dispone la comunicazione alle parti, presso i difensori, con PEC.