F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE III – 2020/2021 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 003 CFA del 4 Settembre 2020 (Procuratore Federale e Procuratore Federale Aggiunto/A.S.D. Real Ciampino CA5) N. 185/2019-2020 REGISTRO RECLAMI. N. 003/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

N. 185/2019-2020 REGISTRO RECLAMI.

N. 003/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

III SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

 

Mauro Mazzoni Presidente

Sandro Ausiello componente (relatore)

Giovanni Trombetta componente

 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero di registro 185/CFA 2019/2020, proposto dal Procuratore Federale e dal Procuratore Federale Aggiunto

per la riforma della decisione del Tribunale Federale Territoriale del Comitato Regionale del Lazio pubblicata con C.U. n. 25 del 6/8/2020;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Preso atto che l’ASD Real Ciampino CA5 non si è costituita;

Relatore nell'udienza del giorno 26 agosto 2020, svoltasi in videoconferenza, il Dott. Sandro Ausiello e udito l’Avv. Anna Maria De Santis per la Procura Federale che ha chiesto l’accoglimento del reclamo e l’irrogazione dell’ammenda di euro 200,00;

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Con atto del 12 agosto 2020 la Procura Federale proponeva ricorso avverso la decisione assolutoria dell’A.S.D. Real Ciampino CA5, pronunciata dal Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale del Lazio di cui al Comunicato Ufficiale n. 25 del 6/08/2020, che aveva escluso la responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6 comma del Codice di Giustizia Sportiva (CGS) della predetta Società.

I fatti che avevano dato luogo al deferimento del A.S.D. Real Ciampino CA5 derivavano dal comportamento deplorevole posto in essere dal Sig. Fabrizio Ferretti tesserato con la qualifica di allenatore della ASD Real Ciampino CA5, il quale in data 6 Dicembre 2019, mentre si trovava in tribuna, come spettatore, ad assistere alla gara di calcio a 5 Futsal Lazio Accademy –Nord Ovest Calcio a 5, proferiva più volte frasi gravemente ingiuriose nei confronti dell’arbitro Sig.ra Federica Pellegrini.

In particolare il Tribunale Federale Territoriale, avverso la cui decisione la Procura ha proposto reclamo, non nutre alcun dubbio sulla condotta illecita posta in essere dal Ferretti giacché che, alla luce della documentazione in atti, il comportamento illegittimo addebitato al Ferretti era ampiamente provato. Nello specifico il direttore di gara aveva riportato nel suo referto, poi confermato in atti, che il Ferretti l’aveva fermata prima dell’inizio della gara nella zona antistante gli spogliatoi presentandosi come il Presidente della società Futsal Lazio Accademy e che, poi l’aveva nella tribuna apostrofata durante tutto l’incontro con frasi fortemente ingiuriose e contenenti espressioni di discriminazione di genere.

Sempre il Tribunale Federale aveva evidenziato come il Sig. Ferretti, benché al momento della commissione del fatto fosse tesserato come allenatore della Real Ciampino, avrebbe assistito alla partita in cui si è verificato l’episodio contestato nella qualità di ex presidente della società Futsal Lazio Accademy di cui il Ferretti era stato sino al 10 giugno 2019 la carica di Presidente, poi ceduta alla moglie Sig.ra Tiziana Cardillo. Pertanto secondo il TFT la presenza del Ferretti alla gara (gara in cui non era parte il Real Ciampino) “era motivata dall’interesse ancora presente per le vicende della società Futsal Lazio Accademy di cui era stato presidente fino a pochi mesi prima e di cui è tuttora presidente la moglie”, ed ancora che “la partecipazione del Ferretti alla gara quale spettatore non era certo nelle vesti di un soggetto neutrale ma, certamente, di persona ben interessata all’andamento dell’incontro, tanto è vero che si lascia andare in quel contesto al riprovevole comportamento addebitato”

Ragion per cui TFT affermava che “semmai, doveva addebitarsi alla Futsal Lazio Accademy la responsabilità oggettiva per l’attività del soggetto che, seppur non più tesserato, formalmente, agiva ancora nel suo interesse e non certo nei confronti della società deferita che, seppur attuale titolare del vincolo, era rimasta del tutto estranea, sia direttamente che indirettamente, nell’attività di questi”.

La Procura federale ovviamente non solleva alcun dubbio sulla corretta valutazione posta in essere dal Tribunale Federale territoriale circa il comportamento illegittimo del Ferretti ma contesta il proscioglimento della ASD Real Ciampino Calcio a 5, ritenuto infondato e normativamente sbagliato.

Secondo il reclamo, il Ferretti era tesserato come allenatore della ASD Real Ciampino Calcio a 5 per cui non vi era dubbio sulla responsabilità della predetta società a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 6 comma 2 del CGS.

Ritiene questo Collegio che il ricorso della Procura Federale sia fondato e vada pertanto accolto.

La responsabilità oggettiva, così come disciplinata dal vigente Codice di Giustizia Sportiva all’art. 6) comma 2 del CGS, stabilisce che “la società risponde ai fini disciplinari dell'operato dei dirigenti, dei tesserati e dei soggetti di cui all'art. 2, comma 2”.

La disposizione dell’art. 6 comma e CGS non permette margini di interpretazioni; è una disposizione precettiva e vale per ogni violazione commessa dai soggetti che rappresentano o appartengono a società affiliate alla FIGC. L’unica scriminante per la non applicabilità è prevista dall’art. 7) del CGS il quale stabilisce che “al fine di escludere o attenuare la responsabilità della società di cui all'art. 6, così come anche prevista e richiamata nel Codice, il giudice valuta la adozione, l'idoneità, l'efficacia e l'effettivo funzionamento del modello di organizzazione, gestione e controllo di cui all'art. 7, comma 5 dello Statuto”. Ma nella specie è evidente che nessuna scriminante possa essere invocata concernendo questa l’adozione di un modello organizzativo da parte della società e non le caratteristiche della condotta posta in essere dal tesserato.

E’ pacifico che la responsabilità oggettiva della società cui appartiene il tesserato discende – una  volta  provata  la  riferibilità  della  condotta  illecita  al  tesserato  -    dal  rapporto  di tesseramento. La responsabilità oggettiva disciplinata dall’art. 6 comma 2 del CGS ha come unico presupposto l’elemento di connessione tra la condotta illecita e la società, e cioè il rapporto di tesseramento.

L’Istituto della responsabilità oggettiva risponde all’ esigenza di tutela dei terzi e la ratio è quella di indurre le società sportive a porre in essere tutti gli accorgimenti necessari ad evitare l’accadimento di certi fatti. E’ in altri termini manifestazione peculiare ed insopprimibile dell’ordinamento sportivo e ne rappresenta un architrave giacché l’impiego nell’ordinamento sportivo del modello della responsabilità oggettiva addebitabile - pur in difetto del criterio di collegamento rappresentato dal dolo e dalla colpa o di quello connesso alla concreta (i.e. processuale) possibilità di perseguire e/o punire il suo autore materiale - è volto ad assicurare la salvaguardia delle finalità istituzionali dello sport e contestualmente impedire che determinati eventi rimangano, quantomeno sotto il profilo disciplinare, privi di conseguenza.

Pertanto, vista l’incontestabilità dei fatti ed attesa l’impossibilità di una diversa interpretazione delle norme, confortata da una conforme e consolidata giurisprudenza che questo Collegio condivide (Cfr , da ultimo, CFA – Sezioni Unite in C.U. n. 122/CFA - 2018/2019- e, prima, ex multis CAF C.U. N. 10/C - Riunione del 23 Settembre 2004 - Figc c. Grosseto ; lodo Atalanta Bergamasca c. FIGC, 26 Marzo 2012 ed altre anche citate in reclamo), ne discende che la società risponde disciplinarmente indipendentemente dalla colpa o dal dolo, poiché si tratta per le società di una responsabilità senza colpevolezza ed imputata per fatto altrui.

In tal senso l’infrazione disciplinare posta in essere dal Ferretti si riverbera sulla società di tesseramento e cioè la ADS Real Ciampino Calcio a 5, a nulla valendo la circostanza che nell’occasione si fosse presentato falsamente come rappresentante della Futsal Lazio Accademy, la cui eventuale ed ulteriore responsabilità è comunque fuori del perimetro delle valutazioni di questo Collegio.

Dalla riconosciuta responsabilità disciplinare della ASD Real Ciampino Calcio a 5, deriva la condanna di quest’ultima e, per l’effetto, si ritiene congruo determinare la sanzione nell’ammenda di euro 200,00, così come richiesto nelle conclusioni dalla Procura federale.

P.Q.M.

la Corte Federale d’Appello (III Sezione), definitivamente pronunciando sul reclamo proposto dal Procuratore Federale e Procuratore Federale Aggiunto, lo accoglie e, per l’effetto, applica la sanzione dell’ammenda di € 200,00 a titolo di responsabilità̀ oggettiva ex art. 6, comma 2 C.G.S. alla società̀ A.S.D. Real Ciampino CA5.

Dispone la comunicazione alle parti, presso i difensori, con PEC.

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