F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE IV – 2020/2021 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 010CFA dell’11 Settembre 2020 (sig. Danilo Rufini-Procura Federale) N. 176CFA/2019-2020 REGISTRO RECLAMI N. 010CFA/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

N. 176CFA/2019-2020 REGISTRO RECLAMI

N. 010CFA/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

IV SEZIONE

 

Sul reclamo numero di registro 176CFA del 2019-2020, proposto dal sig. Danilo Rufini, rappresentato e difeso dagli avv.ti Casimiro delli Falconi e Pierluigi Vossi, con domicilio eletto presso lo studio del primo in San Severo (FG), via Imbriani, 25

Contro

Procura Federale

per la riforma

della decisione pubblicata con C.U. n. 41 in data 31/07/2020, la Commissione Disciplinare del Settore Tecnico F.I.G.C. ha inteso dichiarare “il sig. Danilo Rufini responsabile dell’addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica per mesi 4 (quattro) e giorni 15 (quindici)”.

Visti il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza del 1 Settembre 2020 il dott. Ivo Correale e uditi i difensori del reclamante nonché il rappresentante della Procura Federale Avv. Tullio Cristaudo;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

02. In seguito a procedimento disciplinare aperto in data 28 Novembre 2019, la Procura Federale svolgeva le sue indagini, il cui avviso di chiusura era notificato al sig. Danilo Rufini il successivo 11 Febbraio .

1. Acquisiti documenti e dopo la presentazione da parte del sig. Rufini di una memoria difensiva il 4 aprile 2020, in data 28 maggio 2020 la Procura Federale dava luogo a deferimento nei confronti del suddetto. In tale atto era specificato che esso era disposto (anche) nei confronti del “…Sig. Danilo Rufini, allenatore di base cod. 49078 non tesserato all’epoca dei fatti, per rispondere della violazione dell’art. 4 comma 1 del vigente Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 33 comma 1 e 37 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico e art. 38 comma 1 delle N.O.I.F. perché nella stagione sportiva 2019/2020 ha svolto le funzioni di allenatore sino al 29.09.2019 della società FCD Termoli Calcio 1920 benché non tesserato con la predetta società, nonché per rispondere della violazione dell’art. 4 comma 1 del vigente Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 94 comma 1 delle N.O.I.F. e al punto 14), voce “allenatori” del C.U. n. 1 della L.N.D stagione sportiva 2019/2020 per aver concordato e pattuito con la FCD Termoli Calcio 1920 un accordo economico integrativo - rispetto a quello ufficiale – nel quale era prevista la corresponsione di una somma di denaro pari ad € 16.000,00 e pertanto superiore a quanto stabilito dalla normativa di riferimento…”.

2. Con la decisione in epigrafe, la Commissione Disciplinare del Settore Tecnico della F.I.G.C., dichiarava il sig. Rufini responsabile dell'addebito disciplinare contestato e, pur avendo chiesto la Procura una sanzione di mesi otto di squalifica, gli infliggeva la sanzione della squalifica per mesi quattro e giorni quindici.

In sintesi, la Commissione, respingendo alcune eccezioni preliminari di difetto di giurisdizione e di violazione di termini, concludeva nel senso di ritenere, nel merito, che l'accordo economico avente espressamente ad oggetto attività di allenatore della prima squadra in cambio della corresponsione di € 16.000,00 risultava sottoscritto dal deferito, con firma non disconosciuta, e non poteva avere significato diverso da quello che emergeva in modo palese dal suo contenuto letterale; inoltre, era considerato che l'art 14 del C.U. n 1 LND s/s 2019/2020, il quale prevedeva che il deposito del tesseramento avvenisse "a cura" della società, non esonerava l'allenatore dal verificare, nel proprio interesse, l'avvenuto deposito dell'accordo, anche tenuto conto dell'obbligo di munirsi del tesserino per accedere al campo di gioco; la Commissione, però, riteneva di apprezzare, ai fini della determinazione della sanzione, l'affidamento che l'allenatore aveva riposto in relazione all'adempimento da parte della società della disposizione e, quindi, dimezzava sostanzialmente la squalifica come richiesta della Procura.

3. Con rituale reclamo a questa Corte, il sig. Rufini contestava la decisione, lamentando, in sintesi, quanto segue.

3.1 Il procedimento disciplinare era inammissibile/improcedibile, perché disposto nei confronti di un tecnico che, all’epoca dei fatti, non era tesserato. La conclusione dell’organo di primo grado, secondo cui benché non tesserato per una società, egli era tuttora iscritto all’Albo del Settore Tecnico non era condivisibile alla luce delle conclusioni del Collegio di Garanzia dello Sport (decisione n. 23/2020 SS.UU.), per le quali i soggetti indicati dall’art. 2 C.G.S. non sono, di per sé, destinatari delle norme del C.G.S. se non in virtù di rapporto organico quale il tesseramento per la società.

Per il reclamante, la decisione, pur riguardante il caso di un revisore dei conti non tesserato, era certamente estensibile e, pertanto, applicabile, per analogia, al caso di specie.

3.2. In secondo luogo, il sig. Rufini lamentava anche la violazione del combinato disposto di cui agli artt. 119, comma 4, e 123, comma 1, C.G.S. Ciò perché il termine di sessanta giorni per lo svolgimento delle indagini, di cui all’art. 119 cit., risultava superato in assenza di disposte proroghe, risultando il procedimento avviato il 28 Novembre 2019 e l’avviso di conclusioni indagini in data 11 Febbraio  2020. Sul punto non poteva valere il richiamo al periodo emergenziale “Covid 19” operato dalla Commissione Disciplinare, essendo i relativi provvedimenti di sospensione dei termini del Presidente Federale intervenuti solo in data successiva.

Inoltre, il deferimento del sig. Rufini, notificato via PEC in data 28 maggio 2020, era improcedibile e/o inammissibile anche ai sensi dell’art. 125, comma 2, C.G.S., il quale prescrive espressamente che “l’atto di deferimento deve intervenire entro trenta giorni dalla scadenza del termine di sui all’art. 123, comma 1, mentre, nel caso di specie, all’atto di chiusura dell’11 Febbraio  2020 era seguito il deferimento solo in data 28 maggio 2020, pur tenendo conto dell’ulteriore tempo decorso dal 9 Marzo al 17 maggio.

2.4. In terzo luogo, sempre in via preliminare, per il reclamante, risultava evidente anche il mancato rispetto del termine di cui all’art 85 C.G.S., in quanto non poteva trovare giustificazione alcuna, una volta venuta meno la sospensione dei termini per i procedimenti disciplinari da parte della F.I.G.C., quanto indicato in un Comunicato della Commissione Disciplinare ove era stato inteso spiegare la specificità del proprio regolamento che presuppone la presenza in aula dei deferiti.

2.5. Nel merito, poi, il reclamante riproponeva le tesi difensive.

Riguardo al tesseramento, egli sosteneva che l’obbligo di relativo deposito telematico ovvero di inoltro in uno con l'accordo economico o con l'intesa di gratuità, incombeva unicamente a carico della società e non del tesserato e, quindi, non poteva essere in alcun modo a lui imputabile, avendo riposto pieno affidamento nell’adempimento da parte della società FCD Termoli Calcio 1920, come anche riconosciuto, ai fini della determinazione della sanzione, dalla stessa Commissione Disciplinare.

Riguardo al compenso economico, il reclamante insisteva nel sostenere che lo scritto preso in considerazione dalla Commissione - redatto su carta “di fortuna”, sprovvisto di data, e, quindi, privo di qualsivoglia potenziale tutela giuridica sia a livello endofederale, sia a livello esofederale, ai sensi degli artt. 2702 e seguenti del Codice Civile - poteva essere considerato unicamente un promemoria tra le parti, quale “nota tra gentiluomini”, che garantiva l’adempimento di tutte le obbligazioni future, riconducibili alla società termolese, ivi incluse, quelle relative a spese di ritiro precampionato, somme per locazione di campi di allenamento alternativi e rimborso per gli atleti.

4. Il reclamo era chiamato in trattazione all’udienza del 1 Settembre 2020, ove questa Corte, sentiti i difensori di entrambe parti “da remoto”, secondo il relativo verbale, lo tratteneva in decisione. In pari data era pubblicato il relativo dispositivo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I. Il Collegio preliminarmente rileva l’infondatezza di tutte le eccezioni proposte dal reclamante.

I.1 Riguardo al difetto di giurisdizione, perché non ancora tesserato, il Collegio non concorda con la ricostruzione del sig. Rufini sull’estensione analogica di quanto disposto dal Collegio di Garanzia dello Sport nella richiamata decisione. Quest’ultima, infatti, proprio perché riferita esplicitamente a revisore dei conti, non è estensibile a soggetti facente parte del Settore Tecnico, come lo è reclamante, ai sensi degli artt. 16 e 17 del Regolamento del Settore, che è tenuto, quindi, al rispetto dello Statuto e di tutte le altre norme federali ed è sottoposto alla decisione della Commissione Disciplinare, ex art. 37, commi 1 e 3, Reg. cit. A ciò deve aggiungersi che l’art. 2, comma 1, del C.G.S. vigente prevede comunque l’applicazione della normativa ivi contenuta a tutti i soggetti che svolgono attività tecnica rilevante per l’ordinamento federale, come per il caso di specie, senza che sia previsto come pregiudiziale il previo tesseramento per una determinata società.

I.2 Per quanto riguarda l’invocata improcedibilità del procedimento, ai sensi degli artt. 119, comma 4, e 123, comma 1, C.G.S., il Collegio rileva che nel caso di specie il combinato disposto delle due norme prevede che la notifica dell’avviso delle conclusioni delle indagini deve intervenire entro venti giorni dai sessanta di cui all’art. 119, comma 4 cit., per cui, nel caso di specie, il termine risulta rispettato alla data dell’11 Febbraio  2020 (dal 28 Novembre 2019).

I.3 Sulla lamentata violazione dell’art. 125, comma 2, C.G.S., il Collegio rileva che la norma prevede che “L'atto di deferimento di cui al comma 1 deve intervenire entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 123, comma 1…”. Il termine di cui al comma 1 in questione non può che essere comprensivo di quello assegnato all’interessato per essere sentito o presentare memoria (di cui si è avvalso il reclamante, depositando memoria il 4 aprile 2020).

Nel caso in esame, pertanto, dalla data dell’11 Febbraio  2020 deve conteggiarsi il termine così configurato, che, tenendo conto del periodo di sospensione per “Covid 19” dal 9 Marzo al 17 maggio compresi, al 28 maggio 2020 risultava ugualmente rispettato dalla Procura Federale.

I.4 Per quanto riguarda, infine, l’invocata applicazione dell’art. 85 C.G.S. – a quel che consta richiamata solo in questa sede – il Collegio osserva la sua inapplicabilità alla fattispecie, riferendosi essa esplicitamente solo al procedimento davanti alla Sezione disciplinare del Tribunale Federale.

II. Passando all’esame del merito, il Collegio ritiene di confermare nella sostanza la statuizione della Commissione Disciplinare qui impugnata.

II.1 Per quanto riguarda la mancata verifica del tesseramento, se è vero che l’interessato non vi era direttamente tenuto, è altrettanto innegabile che la Commissione ha tenuto conto di tale situazione, arrivando a disporre il sostanziale dimezzamento del periodo di squalifica chiesto dalla Procura Federale; ciò comporta che in realtà le tesi del sig. Rufini erano state ritenute condivisibili e, essendo il deferimento basato su due distinte fattispecie, il Collegio rileva la condivisibilità dell’operato della Commissione che non ha seguito la Procura nella sua richiesta integrale.

II.2 Riguardo al secondo profilo, relativo all’interpretazione dell’accordo economico come sottoscritto, il Collegio rileva che lo stesso, sia pure redatto su carta “di fortuna”, non è stato disconosciuto dalle parti e dallo stesso reclamante. In esso si fa esplicito riferimento allo “stipendio” e non si fa cenno alcuno a funzioni di garanzia che il reclamante avrebbe svolto.

Un’interpretazione diversa, come quella propugnata dal reclamante, è fondata, “a posteriori”, su mere ricostruzioni non provate, per cui non è possibile rinvenire alcuna funzione di mero “memorandum” da esibire solo in caso di ritardato pagamento di ogni emolumento a carico della società, come sostenuto dal sig. Rufini.

III. Il Collegio, alla luce di tutto quanto illustrato non rileva, quindi, che il reclamo possa essere accolto.

P.Q.M.

La Corte Federale d’Appello (Sezione IV), definitivamente pronunciando sul reclamo del sig. Danilo Rufini, lo respinge.

Dispone la comunicazione alle parti tramite il loro difensore con PEC.

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