F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE IV – 2020/2021 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 016 CFA del 15 Settembre 2020 (Cavese 1919 s.r.l.-Sig. Rocchi Gabriele) N. 0182/2019-2020 REGISTRO RECLAMI N. 016/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

N. 0182/2019-2020 REGISTRO RECLAMI

N. 016/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

IV SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

 

Carlo Sica – Presidente

Domenico Luca Scordino – Componente

Raffaele Tuccillo – Componente (relatore)

 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo numero di registro 182/CFA del 2020, proposto da Cavese 1919 s.r.l.

contro Rocchi Gabriele

per la riforma della decisione del Tribunale Federale Nazionale, sezione tesseramenti, n. 54/TFN-ST del 5 agosto 2020;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza del 7 Settembre 2020 svoltasi in videoconferenza, il dott. Raffaele Tuccillo e udito per la reclamante l’Avv. William Trucillo e per il calciatore Gabriele Rocchi l’Avv. Gianandrea Pilla;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con provvedimento del 30 giugno 2020, l’Ufficio Tesseramenti della Lega Italiana Calcio Professionistico, in riscontro alla richiesta formulata da parte reclamante ha respinto la richiesta di tesseramento in favore della Cavese 1919 srl del calciatore Gabriele Rocchi, ritenendo che le argomentazioni utilizzate a sostegno della richiesta formulata non possono essere valutate dall’ufficio che deve limitarsi a controllare il verificarsi della condizione apposta nella clausola in maniera oggettiva e, nel caso di specie, risulta pacifico che la condizione di rinnovo, ovvero il raggiungimento della ventesima presenza in campionato, non risulta essersi verificata.

Con ricorso la Cavese 1919 impugnava il provvedimento dinanzi al Tribunale Federale Nazionale, sezione tesseramenti, che, con la decisione impugnata, rigettava la richiesta di parte ricorrente evidenziando, tra l’altro, che la condizione apposta all’atto integrativo, in astratto, avrebbe potuto realizzarsi in quanto le gare di campionato regolarmente disputate dalla Cavese nella stagione 2019/2020 sono state 30 e che, in ogni caso, sussiste una impossibilità sopravvenuta della condizione, la quale si traduce nel mancato verificarsi dell’evento dedotto nella stessa condizione. Ne consegue che il calciatore deve ritenersi definitivamente sciolto dall’obbligazione attesa l’impossibilità sopravvenuta del verificarsi dell’evento dedotto in condizione.

Con reclamo, la Cavese impugnava la suddetta decisione, chiedendone la riforma, ritenendo, contrariamente, verificata la suddetta condizione, dovendo il contratto essere interpretato non solo alla luce del senso letterale delle parole ma anche alla luce dell’intenzione delle parti e, comunque, prevendendone la conservazione dell’efficacia.

Si costituiva in giudizio, depositando memoria, Gabriele Rocchi, chiedendo dichiararsi l’incompetenza del Tribunale adito per essere la controversia devoluta ad arbitri. Chiedeva, nel merito, il rigetto del ricorso sia in considerazione della nullità del contratto integrativo in quanto non redatto con l’utilizzo della modulistica predisposta dalla Lega competente, sia in quanto non si era avverato l’evento dedotto in condizione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La parte reclamata ha eccepito l’incompetenza del tribunale adito per essere la controversia in questione oggetto di clausola compromissoria.

Occorre rilevare che la questione è stata puntualmente esaminata e decisa in primo grado dal tribunale il quale ha ritenuto la competenza del tribunale adito, in quanto l’art. 88 CGS della FIGC stabilisce che il tribunale è competente in ordine alle controversie riguardanti i tesseramenti, i trasferimenti e gli svincoli dei calciatori. La questione posta all’attenzione del Tribunale riguarda la correttezza o meno del provvedimento dell’ufficio tesseramenti in ordine al diniego della richiesta di tesseramento del calciatore per la stagione 2020/2021, con conseguente competenza del Tribunale federale, sezione tesseramenti.

Ai sensi dell’art. 49, comma 11, CGS della FIGC, la parte non può essere rimessa in termini dal ricorso o dal reclamo ritualmente proposto da altre parti. Nel caso di specie, la sentenza si è espressa puntualmente sull’eccezione formulata da parte reclamata e in mancanza della tempestiva proposizione di un reclamo da parte della stessa deve ritenersi che l’eccezione formulata solo con la memoria di costituzione sia tardiva e quindi inammissibile.

In ogni caso, nel caso di specie, parte reclamante ha impugnato la decisione dell’ufficio tesseramenti, con la conseguenza che, quantomeno limitatamente a tale profilo, previo accertamento in via incidentale dell’efficacia del contratto, deve ritenersi sussistente la competenza del tribunale adito.

2. Nel merito, la questione ha ad oggetto il rinnovo o meno del contratto stipulato tra la Cavese 1919 e Rocchi Gabriele.

Le parti hanno stipulato in data 15.8.2019 un accordo mediante il quale il calciatore Rocchi si obbligava a prestare la propria attività sportiva nella squadra Cavese 1919 fino al 30.6.2020. Con un contestuale accordo integrativo le parti prevedevano che “il contratto del calciatore Rocchi Gabriele sarà automaticamente rinnovato per la stagione sportiva 2020-21 al raggiungimento della ventesima presenza in gare di campionato con compenso fisso nell’importo di euro 29.000”.

Il calciatore maturava, fino al 19 Gennaio  2020, 17 presenze nel campionato in questione, non prendendo parte alle successive gare giocate nel mese di Febbraio  in quanto infortunato. A seguito dell’emergenza Covid-19 e della conseguente anticipata cessazione della stagione sportiva, il campionato della Lega Pro si concludeva con lo svolgimento di sole 30 gare a fronte delle 38 programmate.

2.1. Secondo la società reclamante occorrerebbe svolgere un’interpretazione manutentiva del contratto ritenendo che la percentuale di gare alle quali ha partecipato il calciatore nella stagione in questione sia sufficiente e a ritenere integrata la clausola condizionale.

Sotto un profilo ermeneutico, deve precisarsi che il contratto integrativo deve essere interpretato ai sensi degli artt. 1362 ss. c.c. Ai sensi dell’art. 1362, primo comma, c.c., il senso letterale delle parole costituisce il primo criterio ermeneutico che gli interpreti devono utilizzare. Secondo un consistente orientamento dottrinale e giurisprudenziale, gli enunciati linguistici utilizzati dal legislatore costituiscono dei limiti all’attività dell’interprete, nel senso che questi non potrebbe selezionare significati e, quindi, pervenire a risultati ermeneutici contrastanti o non coerenti con il senso letterale delle parole. Ne discende che la comune intenzione delle parti, di cui al secondo comma dell’art. 1362 c.c., così come gli altri criteri ermeneutici indicati dal legislatore, costituirebbe uno strumento per sciogliere la polisemia linguistica e quindi selezionare uno devi vari significati della forma espressiva di fonte contrattuale. Nel caso di specie, le parti hanno utilizzato l’enunciato linguistico “ventesima presenza”, ne discende che non può aderirsi alla soluzione ermeneutica proposta da parte reclamante che vuole intendere il riferimento al numero di presenze come espressione di una percentuale di gare giocate su quelle concretamente disputate in campionato. In questo senso la giurisprudenza di legittimità, con orientamento pienamente condivisibile, ha ritenuto che “l'art. 1362 c.c., allorché nel comma 1 prescrive all'interprete di indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti senza limitarsi al senso letterale delle parole, non svaluta l'elemento letterale del contratto ma, al contrario, intende ribadire che, qualora la lettera della convenzione, per le espressioni usate, riveli con chiarezza ed univocità la volontà dei contraenti e non vi sia divergenza tra la lettera e lo spirito della convenzione, una diversa interpretazione non è ammissibile” (Cass. Civ., sez. II, 22 agosto 2019, n. 21576). Nel caso di specie, il senso letterale delle parole appare univoco nel senso di richiedere il raggiungimento delle venti presenze.

Alla medesima conclusione si deve pervenire, in realtà, anche facendo riferimento al criterio ermeneutico della comune intenzione delle parti (la cui ricerca, secondo una ricostruzione, sarebbe in realtà il fine ultimo dell’attività dell’interprete). Non emergono, infatti, clausole contrattuali o comportamenti delle parti, precedenti o successivi alla stipulazione del contratto, che consentano in qualche modo di attribuire rilievo all’interpretazione proposta da parte reclamante, tenuto in ogni caso conto, argomentando a contrario, che qualora le parti avessero voluto far riferimento a una percentuale di presenze sul totale ben avrebbero potuto farlo.

2.2. Da tale interpretazione delle clausole contrattuali discende il mancato avveramento dell’evento dedotto quale condizione del contratto, con la conseguenza che, non essendosi avverata la condizione sospensiva dedotta dalle parti, il contratto integrativo è destinato a rimanere inefficace.

A questo proposito, parte reclamante sostiene che la condizione non si è verificata a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, chiedendo pertanto una manutenzione e modifica del contratto nei termini dalla stessa richiesti. Per quanto concerne il rapporto tra condizione ed impossibilità sopravvenuta deve osservarsi che, come da costante orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ., sez. III, 29 Gennaio  2003, n. 1288) l’impossibilità sopravvenuta della condizione, a differenza della condizione impossibile "ab initio" (che rende nullo il negozio ai sensi dell'art. 1354 cod. civ.), se trattasi di condizione sospensiva si traduce semplicemente nel mancato verificarsi dell'evento dedotto in condizione; ne consegue che il debitore che è obbligato ad effettuare la sua prestazione al verificarsi della condizione deve ritenersi definitivamente sciolto dalla obbligazione in caso di impossibilità sopravvenuta del verificarsi dell'evento dedotto in condizione. D’altra parte la condizione costituisce un elemento accidentale del contratto in base al quale si subordina l’efficacia o la risoluzione del contratto a un evento la cui realizzazione è futura e incerta; il mancato verificarsi dell’evento per impossibilità sopravvenuta rientra nel perimetro dell’incertezza richiesto dalla medesima norma.

Deve, poi, ritenersi senz’altro preclusa al giudicante la possibilità di intervenire sul contratto modificandolo al fine di garantirgli efficacia in un’ipotesi in cui le parti hanno espressamente voluto escluderla. Si tratterebbe di un intervento modificativo, contrastante con la volontà delle parti come manifestata nel contratto, e non consentito da alcune disposizione di legge. Le soluzioni manutentive, pur previste in taluni casi, in altri statuti (principi Unidroit) o in disposizioni puntuali (sostituzione o riparazione del bene venduto in caso di vendita di beni di consumo), oltre a dover essere prescritte dalla legge, sono generalmente introdotte dal legislatore in caso di difetti funzionali o genetici del sinallagma (nullità o risoluzione del contratto) e non per sostituirsi alla volontà delle parti validamente e ritualmente manifestata.

2.3. Il ricorso deve pertanto essere rigettato. Le argomentazioni che precedono comportano l’assorbimento delle ulteriori eccezioni e argomentazioni articolate dalle parti.

P.Q.M.

La  Corte  Federale  d’Appello  (IV  Sezione),  definitivamente  pronunciando  sul  reclamo proposto dalla società Cavese 1919 S.R.L., lo respinge.

Dispone la comunicazione alle parti presso i difensori con PEC.

 

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