F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE IV – 2020/2021 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 028 CFA del 14 Ottobre 2020 (Procura Federale Interregionale-Spreafico Roberto-Bonfanti Roberto-A.C.D. Brianza Cernusco Merate) N. 001/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 028/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

N. 001/2020-2021 REGISTRO RECLAMI

N. 028/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

IV SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

 

Carlo Sica Presidente

Federica Varrone Componente

Raffaele Tuccillo Componente (relatore)

 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo n. RG 001/CFA/2020-2021, proposto dalla Procura Federale Interregionale

contro

il Sig. Bonfanti Roberto

il Sig. Spreafico Roberto

la società A.C.D. Brianza Cernusco Merate

per la riforma

della  decisione  del  Tribunale  Federale  Territoriale  presso  il  Comitato  Regionale Lombardia, di cui al C.U. n. 39 in data 11.06.2020;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza dell’8 Ottobre  2020 il dott. Raffaele Tuccillo e uditi l’Avv. Nicola Monaco per la Procura Federale Interregionale, l’Avv. Massimo Tebaldi per il Sig. Bonfanti Roberto, presente personalmente, e l’Avv. Matteo Notaro per il Sig. Spreafico Roberto nonché per la società ACD Brianza Cernusco Merate;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

In data 27 Gennaio  2020 la Procura Federale Interregionale deferiva dinanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia, Spreafico Roberto e Bonfanti Roberto, rispettivamente Presidente e Dirigente coordinatore dell’attività di base della ACD Brianza Cernusco Merate, per violazione dell'art. 4 comma 1 del CGS, nonché la medesima società a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 6 CGS, commi 1 e 2, per aver comunicato per il tramite dei propri genitori al giovane calciatore Mattia Giumelli, all’epoca dei fatti di anni 8, l'impossibilità di confermare l'iscrizione - tesseramento, in quanto, dopo due stagioni sportive svolte presso la medesima società, non ritenuto all'altezza dei suoi compagni, attuando una arbitraria procedura di selezione di carattere esclusivamente tecnico.

Secondo la prospettazione della Procura la suddetta condotta si sostanzierebbe in una arbitraria procedura di selezione di carattere tecnico, come tale discriminatoria siccome incompatibile con i principi che disciplinano il settore giovanile in questione.

Con la decisione in epigrafe indicata il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia, L.N.D. ha assolto i suddetti deferiti ritenendo non provato che il mancato tesseramento del giocatore sia dipeso dalla sottoposizione del calciatore ad una vera e propria procedura di selezione diretta principalmente a preservare il livello qualitativo dei pulcini iscritti alla scuola calcio.

Con reclamo la Procura Federale Interregionale ha impugnato tale decisione dinanzi a questa Corte Federale d’Appello, insistendo nelle proprie argomentazioni e richieste.

Le parti hanno presentato le loro controdeduzioni chiedendo il rigetto dell’impugnazione e la conferma della decisione di primo grado.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Nel costituirsi in giudizio dinanzi alla Corte Federale d’Appello, Roberto Bonfanti, aveva eccepito la violazione dell’art. 101 CGS non avendo la Procura Federale Interregionale provveduto alla regolare notifica dell’atto di ricorso allo stesso reclamato presso il domicilio eletto.

Con ordinanza depositata all’esito dell’udienza del 29 Settembre 2020, il collegio ha disposto la rinnovazione della comunicazione del reclamo allo stesso Bonfanti presso l’avv. Massimo Tebaldi alla pec indicata nella procura rilasciata dall’incolpato con rinvio dell’udienza di discussione al fine di consentire all’incolpato di difendersi nei termini previsti dal Codice della giustizia sportiva. L’erronea trasmissione del reclamo deve essere intesa come un’ipotesi di nullità della notifica e non di sua inesistenza se si considera che la stessa è stata trasmessa a una pec erronea ma riconducibile ad altro difensore del medesimo studio del procuratore del Bonfanti, a sua volta nominato difensore di fiducia dell’altro incolpato. Tra l’altro, come emerge dal verbale dell’udienza del 29 Settembre 2020, l’Avv. Notaro ha rappresentato di aver consegnato il reclamo proposto contro Bonfanti all’Avv. Tebaldi, con conseguente conformità della situazione di fatto al principio del raggiungimento dello scopo dell’atto.

Ne discende che la notifica non può ritenersi effettuata in un luogo o nei confronti di un soggetto non avente alcuna collegamento con l’incolpato. In ogni caso, con successiva memoria, parte reclamata, nel difendersi nel  merito, non ha reiterato la descritta eccezione.

2. Il reclamo proposto deve trovare accoglimento.

La Procura sostiene che la motivazione contenuta nella decisione di assoluzione adottata dal Tribunale non sarebbe suffragata dalle risultanze istruttorie dalle quali risulterebbe che la decisione di allontanare il giovane calciatore è stata adottata unilateralmente e per ragioni di carattere tecnico e discriminatorie. Gli incolpati, al contrario, rappresentano che non vi sarebbero adeguate risultanze probatorie per ritenere che la decisione sia stata adottata dagli stessi per ragioni di carattere tecnico ma per tutelare lo stesso minore il quale non era interessato al gioco del calcio e tornava sempre triste dagli allenamenti e dalle partite.

Dagli atti depositati in corso di giudizio e dall’istruttoria svolta, la quale appare esaustiva e completa, con conseguente superfluità ai fini della decisione dello svolgimento dell’ulteriore attività istruttoria richiesta da parte dei reclamati, emerge che la decisione di non confermare l’iscrizione del minore sia stata determinata unilateralmente da parte degli incolpati i quali, effettivamente, tra la fine di giugno e l’inizio di luglio del 2019, dopo aver iscritto il giovane calciatore Giumelli per due stagioni sportive nella categoria “primi calci”, hanno comunicato ai suoi genitori di non confermare la sua iscrizione- tesseramento per la successiva stagione sportiva.

In particolare, dall’attività istruttoria svolta dalla Procura Federale risulta che, in data 18.11.2019, la madre del giovane calciatore ha reso tra le altre le seguenti dichiarazioni: “Verso il mese di giugno 2019, alla fine della stagione sportiva 2018 2019, mio marito ha partecipato alla riunione di fine anno nella quale sarebbero stati presentati i nuovi allenatori ed il programma della stagione successiva. A partire da giugno 2019, anche Mattia ha partecipato agli allenamenti con i nuovi allenatori. Il 5 luglio 2019 io e mio marito siamo stati convocati presso la sede della società alla presenza del responsabile del settore giovanile Roberto Bonfanti, e dei nuovi allenatori… In quella occasione ci veniva comunicato che Mattia non era confermato per la prossima stagione in quanto non ritenuto all’altezza dei suoi compagni. Ci veniva testualmente detto che la società voleva “alzare l’asticella” del gioco, e che Mattia non era in grado di sostenere questo livello. Alla nostra richiesta di consentire comunque a Mattia di prendere parte agli allenamenti con i suoi amici, il Bonfanti ci rispondeva che non era possibile in quanto Mattia avrebbe rallentato la crescita dei compagni, sostenendo inoltre che i regolamenti gli permettessero di adottare tale decisione”. La signora rappresentava, quindi, che Mattia, nella stagione sportiva 2019/2020, era stato iscritto in un’altra squadra nella medesima categoria, evidenziando che analoga decisione era stata assunta dalla medesima società anche nei confronti di altro bambino e che il figlio aveva sofferto molto per tale decisione.

Nella medesima data veniva sentito anche l’incolpato Roberto Spreafico, il quale ha confermato di essere a conoscenza del fatto che nel periodo indicato Roberto Bonfanti e il responsabile del settore giovanile “hanno comunicato ai genitori di Mattia che, per il bene del bambino, non era più opportuno che lo stesso continuasse a frequentare la nostra scuola calcio, nel settore pulcini. Infatti, dopo due anni trascorsi nella categoria “primi calci” nei quali il bambino si sentiva a disagio al punto da dichiarare di voler cambiare disciplina sportiva o di non volersi allenare perché voleva fare l’arbitro, questa ci è sembrata la decisione più giusta…Tale decisione è stata presa unilateralmente dalla società nell’interesse del bambino e non è stata concordata con i genitori di Mattia…Oltre a pensare all’interesse di Mattia, e visto che il calcio è uno sport di squadra, abbiamo cercato di tutelare la parte restante del gruppo dei ragazzini che avrebbero proseguito nella crescita sportiva ed agonistica, durante la stagione sportiva successiva”.

In data 2.12.2019, Roberto Bonfanti dichiarava, tra l’altro, che: “verso il mese d giugno 2019, io e gli allenatori abbiamo convocato i genitori di tutti i bambini e di tutte le categorie, per avere un incontro individuale al fine di discutere dell’andamento sportivo e comportamentale dei rispettivi figli durante la stagione, appena terminata. Nel corso dell’incontro con i genitori di Mattia Giumelli, e anche all’esito di un continuo e ripetuto confronto avuto con gli stessi nel corso delle due stagioni trascorse con noi, abbiamo loro consigliato di far sperimentare a Mattia un altro sport o, eventualmente, di provare a cercare una squadra in cui potesse riuscire ad esprimersi e a confrontarsi con compagni del suo livello. Tale decisione è stata assunta a seguito di un confronto tra me e gli allenatori, al fine di omogeneizzare il livello medio del gruppo e, soprattutto, nell’interesse del ragazzino a potersi confrontare con compagni del suo livello, atteso che i compagni di squadra in questa società erano di livello tecnico e motorio notevolmente superiore. Tale decisione abbiamo assunto anche nei confronti di un altro ragazzino appartenente alla stessa squadra di Mattia”.

Dalle dichiarazioni rese dalla madre e dagli stessi incolpati – si tratta, in ogni caso, di circostanze risultanti anche dagli atti di parte, potendosi sotto questo profilo ritenere fatti non contestati da cui la superfluità delle richieste istruttorie formulate dagli incolpati – risulta che la decisione di non iscrivere il minore per la stagione sportiva 2019-2020 sia stata unilateralmente determinata dalla società contro la volontà dei genitori. La scelta non risulta essere stata adottata sulla base di criteri oggettivi (priorità della iscrizione, conferma dei bambini iscritti nell’anno precedente), ma sulla base di criteri scelti arbitrariamente dalla stessa società, posto che non spetta alla società decidere quale sia la preferibile decisione da adottare per perseguire l’interesse preminente del minore – le scelte nell’interesse del minore devono quindi essere adottate dai genitori e non dalla società calcistica –. Nel caso di specie, tra l’altro, sulla base delle stesse dichiarazioni delle parti non risulta che la scelta sia stata effettuata nell’esclusivo interesse del minore, eventualmente qualificabile come concausa, ma anche “al fine di omogeneizzare il livello medio del gruppo e, soprattutto, nell’interesse del ragazzino a potersi confrontare con compagni del suo livello, atteso che i compagni di squadra in questa società erano di livello tecnico e motorio notevolmente superiore” (come dichiarato da Roberto Bonfanti) ovvero “Oltre a pensare all’interesse di Mattia, e visto che il calcio è uno sport di squadra, abbiamo cercato di tutelare la parte restante del gruppo dei ragazzini che avrebbero proseguito nella crescita sportiva ed agonistica, durante la stagione sportiva successiva” (come dichiarato dal Presidente della società).

Come già evidenziato nella decisione n. 102/2019-2020 del 6 agosto 2020, adottata dalla Corte Federale d’Appello, con orientamento che si ritiene di confermare e condividere, al di là delle legittime esigenze organizzative che possono indurre la società a una riduzione dei tesserati, il punto non è perché tale decisione è stata adottata, bensì sulla base di quali criteri sono stati selezionati i bambini da allontanare. La scelta unilaterale, non condivisa con i genitori – pur se a questi più volte segnalata - e non suffragata da idonei elementi oggettivi, si traduce pertanto in una condotta adottata in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva che impone a tutti i soggetti dell’ordinamento sportivo di rispettare lo Statuto, il Codice, le Norme organizzative interne FIGC nonché le altre norme federali e osservare i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva. Nel caso in esame non risultano osservato tali precetti. Le regole di condotta dettate dalla FIGC per il settore giovanile e scolastico si desumono dai comunicati ufficiali pubblicati per ogni stagione sportiva e dalla “Carta dei diritti dei bambini e dei doveri degli adulti”diramata dalla FIGC, nei quali viene ribadito  che l’attività calcistica  del Settore Giovanile e Scolastico si ispira alla Carta dell’O.N.U. sui diritti del ragazzo nello sport (Ginevra 1992 – Commissione Tempo libero ONU), relativa all’attività sportiva giovanile. In particolare rileva l’art. 21 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico secondo il quale “l'attività della categoria “Pulcini” ha carattere eminentemente promozionale, ludico e didattico”. Come evidenziato nella citata decisione n. 102/CFA/2019/2020 “Ai diritti dei ragazzi indicati nelle suddette fonti normative - tra i quali rientra quello di fare sport, divertirsi e giocare anche se non si è un campione - corrispondono altrettanti doveri da parte dei dirigenti e delle società che devono conformare la loro condotta al primario obiettivo di garantire a tutti la possibilità di crescere e maturare attraverso lo sport. Deve ritenersi, pertanto, che in presenza di un’esigenza organizzativa che imponga una riduzione del numero dei giovani calciatori, la Società è tenuta a selezionare i suoi tesserati con modalità e criteri conformi al principio secondo il quale, nella suddetta fascia di età, il calcio è uno sport che deve essere garantito a tutti”. A conclusioni analoghe deve pervenirsi anche in tale circostanza in cui la società ha unilateralmente scelto di non rinnovare l’iscrizione a un minore sulla base di criteri non oggettivi e discriminatori, riconducibili sia ad elementi tecnici che a profili di tutela dell’interesse del minore, non concordati con i soggetti istituzionalmente preposti alla tutela del citato interesse.

Quanto alla sanzione da irrogare - considerate nel loro complesso le circostanze della condotta contestata – si rileva che l’illecito contestato dalla Procura riguarda l’allontanamento di un solo bambino (benché i soggetti deferiti abbiano dichiarato di aver allontanato per la stessa ragione anche altro pulcino), che non si ravvisano gli estremi del dolo, dovendosi ritenere che i deferiti non si siano resi conto dell’illiceità della condotta, e infine che la condotta è stata almeno in parte condizionata dall’intenzione di tutelare l’interesse del minore, circostanza rappresentata ai genitori del minore più volte.

Pertanto, si ritiene congruo irrogare a Spreafico Roberto e Bonfanti Roberto la sanzione dell’inibizione per mesi uno ciascuno ai sensi dell’art. 9, comma 1 lett. h) del Codice di Giustizia Sportiva e alla A.C.D. Brianza Cernusco Merate (e quindi alla sua successore a titolo particolare USD Academy Brianzaolginatese, con medesima matricola FIGC 940748) la sanzione dell’ammenda di € 250,00.

P.Q.M.

La Corte Federale d’Appello (IV Sezione) accoglie il reclamo del Procuratore Federale Interregionale e, per l’effetto, irroga al Sig. Spreafico Roberto ed al Sig. Bonfanti Roberto la sanzione dell’inibizione per mesi 1 (uno) ciascuno; irroga alla società A.C.D. Brianza Cernusco Merate la sanzione dell’ammenda di € 250,00.

Dispone la comunicazione alle parti, presso i difensori, con PEC.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it