F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONI UNITE – 2020/2021 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 019 CFA del 21 Settembre 2020 (Unione Sportiva Bitonto Calcio s.r.l./A.Z. Picerno Srl/Procura Federale + altri) n. 2/2020-2021/REGISTRO RECLAMI n. 3/2020-2021/REGISTRO RECLAMI n. 4/2020-2021/REGISTRO RECLAMI n. 5/2020-2021/REGISTRO RECLAMI n. 6/2020-2021/REGISTRO RECLAMI n. 7/2020-2021/REGISTRO RECLAMI n. 8/2020-2021/REGISTRO RECLAMI n. 9/2020-2021/REGISTRO RECLAMI n. 10/2020-2021/REGISTRO RECLAMI n. 11/2020-2021/REGISTRO RECLAMI n. 12/2020-2021/REGISTRO RECLAMI N. 019/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

n. 2/2020-2021/REGISTRO RECLAMI

n. 3/2020-2021/REGISTRO RECLAMI

n. 4/2020-2021/REGISTRO RECLAMI

n. 5/2020-2021/REGISTRO RECLAMI

n. 6/2020-2021/REGISTRO RECLAMI

n. 7/2020-2021/REGISTRO RECLAMI

n. 8/2020-2021/REGISTRO RECLAMI

n. 9/2020-2021/REGISTRO RECLAMI

n. 10/2020-2021/REGISTRO RECLAMI

n. 11/2020-2021/REGISTRO RECLAMI

n. 12/2020-2021/REGISTRO RECLAMI

N. 019/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

SEZIONI UNITE

 

 

composta dai Sigg.ri:

 

Mario Luigi Torsello Presidente

Vincenzo Barbieri Componente

Mauro Mazzoni Componente

Carlo Sica Componente

Marco Lipari Componente – relatore

 

DECISIONE

sui reclami riuniti:

n. 2/2020-2021 proposto dal Sig. TURITTO ONOFRIO, rappresentato e difeso dagli

Avv.ti LORENZO TATARELLA (C.F. TTR LNZ 82R15 F205H — PEC: lorenzo.tatarella@milano.pecavvocati.it) e FEDERICO GABRIELE ANNONI (C.F. NNN FRC 77H08 E801V — PEC: federico.annoni@milano.pecavvocati.it), del Foro di Milano;

n. 3/2020-2021 proposto dal Sig. SIG. FIORENTINO DANIELE, rappresentato e difeso dagli Avv.ti LORENZO TATARELLA (C.F. TTRLNZ82R15F205H — PEC lorenzo.tatarella@milano.pecavvocati.it) e FEDERICO GABRIELE ANNONI (C.F. NNNFRC77H08E801V — PEC: federico.annoni@milano.pecavvocati.it), del Foro di Milano — presso il cui studio sito in 20123 - Milano (MI) Via Flavio Baracchini, 1 è eletto domicilio - nonché dall'Avv. FRANCESCO MASTRO (C.F. MSTFNC68B11L0491 — PEC: avvocatomastro@legalmail.it) del Foro di Bari;

n. 4/2020-2021 proposto dal Sig. MITRO VINCENZO, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Flavia Tortorella (TRTFLV80A57A488X - avvflaviatortorella@pce.it) e Luis Vizzino (VZZLSU84M16E919X - luis.vizzino@pec.it), anche disgiuntamente fra loro, e domiciliato presso lo studio della prima, sito in Roma, alla Piazza Alessandria n. 24, in forza di procura speciale rilasciata in calce al reclamo;

n. 5/2020-2021 proposto dal Sig. PATIERNO FRANCESCO COSIMO, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, come da mandato versato in atti dall’avv. Annalisa Roseti del Foro di Cosenza e dall’avv. Giuseppe Galliani del Foro di Bari, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Roseti in Cosenza al Viale Marconi n. 152 (Comunicazioni e notificazioni al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: avv.roseti@legalmail.it od, a mezzo fax, al numero 0984- 484975);

n. 6/2020-2021 proposto dal Sig. DE SANTIS VINCENZO, rappresentato e difeso, nel presente procedimento, giusta procura speciale in calce alla memoria depositata a seguito della comunicazione di conclusione delle indagini del 29/07/2020, dall’Avv. Maurizio Angelucci, del Foro di Bologna, con studio in detta città, alla Via De’ Marchi n. 4/2 (per le comunicazioni:emailm.angelucci@studiograssani.it,PEC maurizioangelucci@ordineavvocatibopec.it);

n. 7/2020-2021 proposto dalla UNIONE SPORTIVA BITONTO CALCIO S.R.L., (già U.S.D. Bitonto Calcio), in persona del suo Presidente Antonello Orlino, rappresentata e difesa dagli avvocati Leonardo Gironda Veraldi del Foro di Bari, Leandro Cantamessa Arpinati, Francesco De Martino e Fabio Fazzo del Foro di Milano, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Leandro Cantamessa Arpinati in Milano, Via G. Boccaccio, 39, PEC:girondaveraldi.leonardo@avvocatibari.legalmail.it; leandro.cantamessa@milano.pecavvocati.it;francesco.demartino@cert.ordineavvocatimilano.it; avv.fabiofazzo@pec.giuffre.it;

n. 8/2020-2021 proposto dal Sig. DE SANTIS NICOLA, rappresentato e difeso dagli avvocati Leonardo Gironda Veraldi del Foro di Bari, Leandro Cantamessa Arpinati, Francesco De Martino e Fabio Fazzo del Foro di Milano, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Leandro Cantamessa Arpinati in Milano, Via G. Boccaccio, 39, PEC: girondaveraldi.leonardo@avvocatibari.legalmail.it; leandro.cantamessa@milano.pecavvocati.it; francesco.demartino@cert.ordineavvocatimilano.it; avv.fabiofazzo@pec.giuffre.it;

n. 9/2020-2021 proposto dalla A.Z. PICERNO S.R.L., in persona del suo Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore, Sig. Gianvito Curcio, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Flavia Tortorella (TRTFLV80A57A488X - avvflaviatortorella@pec.it), e Fabio Lattanzi (LTTFBA65E01H501N – f.lattanzi@pec.it) e domiciliata presso lo studio della prima, sito in Roma, alla Piazza Alessandria n. 24, in forza di procura speciale rilasciata in calce al reclamo;

n. 10/2020-2021 proposto dal Sig. ANACLERIO MICHELE, rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano Bosio del Foro di Bergamo, con studio in 24122 Bergamo, via Don Carlo Botta n. 9 (fax 035/215307 - PEC: avvstefanobosio@cnfpec.it) e dall'Avv. Michele Della Chiesa, del Foro di Bari, con studio in 70123 Bari, Corso Giuseppe Mazzini n. 83 (fax 080/5044975 -PEC: dellachiesa.michele@avvocatibari.legalmail.it), in virtù della procura speciale in calce al reclamo;

n. 11/2020-2021 proposto dalla PROCURA FEDERALE, in persona del Procuratore

f.f. e del Procuratore Aggiunto, nei confronti dei soli incolpati DE SANTIS VINCENZO, DE SANTIS NICOLA, MITRO VINCENZO, AZ PICERNO SRL;

n. 12/2020-2021 proposto da S.S.D. AUDACE CERIGNOLA a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. Luigi Caterino, nato a Cerignola (FG) il 14/10/1988 ed ivi residente alla Via Gen. Dabormida n. 35, C.F.: CTRLGU88R14C514S, con sede legale in Cerignola (FG) al Viale Roosevelt n. 5, P. IVA e C.F.: 03975380712, rappresentata e difesa, nel presente procedimento dall’Avv. Casimiro delli Falconi, del Foro di Foggia, C.F.:

DLLCMR67S30I158Z, elettivamente domiciliata presso l’intestato studio in San Severo (FG) alla Via Imbriani, 25, PEC: dellifalconi.casimiro@avvocatifoggia.legalmail.it.;

e con l’intervento di  S.S.D. a r.1. CALCIO FOGGIA 1920, con sede in Foggia (FG) alla Via V. Gioberti n. 1 c/o Stadio "Zaccheria" — CAP 71121, C.F./P.IVA: 03206900718, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore Dott. Davide Giuseppe PELUSI, rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli Avv.ti Eduardo Chiacchio, Monica Fiorillo e Michele Cozzone, giusta procura già offerta in comunicazione nonché mandato in calce al presente atto, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, sito in Napoli al Centro Direzionale — Isola A/7 — CAP 80143 — Tel.: 081/8806502 — Fax: 081/8328819 — Email: avv.eduardochiacchio@virgilio.it —P.E.C.: eduardochiacchio@avvocatinapoli.legalmail.it ;

RENDE CALCIO 1968 S.R.L. (P.IVA: 02657390783), in persona del presidente legale rapp.te p.t. sig. Fabio Coscarella con sede in Rende (CS) alla via F.11i Bandiera do stadio Lorenzon, rapp.ta e difesa dall'Avv. Gaetano Aita (C.F: TAIGTN73R28G793Y), in virtù di procura in calce al presente atto ed elett.te dom.ta presso il suo studio in Eboli alla via Leonardo da Vinci n. 27 il quale difensore, dichiara che tutte le comunicazioni e notificazioni vengano inviate al seguente numero di fax 0828/333512 — Pec: avvgaetanoaita@pec.it;

Società A.S. BISCEGLIE S.r.l., con sede in Bisceglie (BA), in via, in via Padre Massimiliano Kolbe, 8, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Cesare Di Cintio(C.F. DCNCSR72L01A7940) del Foro di Bergamo, con studio in Bergamo, via T. Tasso 31, presso il quale è domiciliato, giusta procura allegata alla memoria di intervento (PEC cesare.dicintio@bergamo.pecavvocati.it).

reclami tutti proposti avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare n. 1/TFN-SD 2020/2021, decisa il 31 agosto 2020 e pubblicata il 4 Settembre 2020, la quale, in parziale accoglimento del deferimento n. 2218/1491 pf1819/GC/GT/ag del 10.08.2020, proposto dalla Procura Federale, 1) ha applicato le seguenti sanzioni:

- al sig. Anaclerio Michele, anni 2 (due) di squalifica;

- al sig. De Santis Vincenzo, anni 4 (quattro) di inibizione, oltre all’ammenda di € 50.000,00 (cinquantamila/00);

- al sig. De Santis Nicola, anni 4 (quattro) di inibizione;

- al sig. Picci Antonio Giulio, anni 1 (uno) e mesi 8 (otto) di squalifica;

- al sig. Fiorentino Daniele, anni 1 (uno) di squalifica;

- al sig. Montrone Giovanni, anni 1 (uno) e mesi 8 (otto) di squalifica;

- al sig. Turitto Onofrio, anni 1 (uno) di squalifica;

- al sig. Patierno Francesco Cosimo, anni 1 (uno) e mesi 8 (otto) di squalifica;

- al sig. Mitro Vincenzo, anni 4 (quattro) di inibizione;

- alla società AZ Picerno Srl, retrocessione all’ultimo posto in classifica del campionato di Lega Pro per la stagione sportiva 2019/2020;

- alla società USD Bitonto, penalizzazione di punti 5 (cinque) in classifica, da scontarsi nel corso della stagione sportiva 2019/2020;

2) ha prosciolto da ogni incolpazione i sig.ri Rossiello Francesco e D’Aucelli Paolo, nonché la società Potenza Calcio Srl.;

3) ha dichiarato di essere priva del potere di pronunciarsi sulle domande formate dalle società Rende e Audace Cerignola, intervenute nel giudizio di primo grado.

Visti i reclami e i relativi allegati;

Viste le memorie delle parti

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 11 Settembre 2020, il Pres. Marco Lipari e uditi gli Avvocati indicati partitamente nel verbale di udienza, per i reclamanti, nonché il Sig. Patierno personalmente, e il Dott. Giuseppe Chiné per la Procura Federale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO E DIRITTO

1. Gli undici reclami indicati in epigrafe, proposti avverso la medesima pronuncia del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, devono essere riuniti, ai sensi dell’art. 103, comma 3, del Codice di giustizia sportiva della FIGC.

2. La decisione impugnata, in parziale accoglimento del deferimento n. 2218/1491 pf1819/GC/GT/ag del 10.08.2020, proposto dalla Procura Federale, ha applicato le sanzioni indicate in epigrafe.

3. Tutte le parti destinatarie delle sanzioni, ad eccezione dei Sigg. Picci e Montrone, con dieci distinti atti di reclamo, rubricati ai nn. 2/2020-2021, 3/2020-2021, 4/2020-2021, 5/2020-2021, 6/2020-2021, 7/2020-2021, 8/2020-2021, 9/2020-2021 e n. 10/2020-2021 contestano, sotto diversi profili di rito e di merito, la pronuncia di primo grado, riproponendo e sviluppando le difese articolate in primo grado.

4. La Procura Federale, a sua volta, mediante il reclamo n. 11/2020-2021, contesta la misura delle sanzioni inflitte agli incolpati De Santis Vincenzo, De Santis Nicola, Mitro

Vincenzo, Az Picerno Srl (di seguito anche “Picerno”) e US Bitonto Calcio (di seguito anche “Bitonto”), e formula, al riguardo, le seguenti richieste.

- per il sig. De Santis Vincenzo, all’epoca dei fatti direttore sportivo della società Potenza Calcio: la sanzione di anni 5 di inibizione con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. h) CGS (già art. 19, comma 1 lett. h) e comma 3 CGS) ed euro 50.000,00 di ammenda;

- per il sig. De Santis Nicola, all’epoca dei fatti direttore generale della società U.S.D. Bitonto: la sanzione di anni 5 di inibizione con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. h) CGS (già art. 19, comma 1 lett. h) e comma 3 CGS) ed euro 50.000,00 di ammenda;

- per il sig. Mitro Vincenzo, all’epoca dei fatti direttore generale della società AZ Picerno Srl: la sanzione di anni 5 di inibizione con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. h) CGS (già art. 19, comma 1 lett. h) e comma 3 CGS) ed euro 50.000,00 di ammenda;

- per la società AZ PICERNO SRL, in applicazione del principio di afflittività, la sanzione dell’esclusione dal campionato di competenza 2020/2021, ovvero la Lega Pro, con assegnazione da parte del Consiglio Federale al campionato di categoria inferiore, ai sensi e per gli effetti 18, comma 1, lett. i) del CGS vigente all’epoca dei fatti, oggi trasfuso nell’art. 8, comma 1, lett. i) del CGS, oltre all’ammenda pari ad euro 25.000,00, per l’aggravante della consumazione dell’illecito e del vantaggio in classifica conseguito dalla medesima società;

- per la società U.S. BITONTO CALCIO s.r.l.: in applicazione del principio di afflittività, la sanzione dell’esclusione dal campionato di competenza 2020/2021, ovvero la Lega Pro, con assegnazione da parte del Consiglio Federale al campionato di categoria inferiore, ai sensi e per gli effetti 18, comma 1, lett. i) del CGS vigente all’epoca dei fatti, oggi trasfuso nell’art. 8, comma 1, lett. i) del CGS, oltre all’ammenda pari ad euro 25.000,00, per l’aggravante della consumazione dell’illecito o, in subordine, quella ritenuta di giustizia.

5. Con il proprio reclamo n. 12/2020-2021, infine, la società Audace Cerignola ripropone le domande disattese dal TAR.

6. Le società Rende, Bisceglie e Foggia si sono costituite in questo grado di giudizio, senza impugnare la decisione di primo grado.

7. Per meglio definire l’oggetto del presente giudizio di appello, è utile riassumere la vicenda sostanziale e processuale per cui è causa, partendo dal suo sviluppo nella fase istruttoria e nel processo di primo grado, seguendo la narrativa correttamente esposta dalla decisione impugnata.

8. Con provvedimento n. 2218/1491 pf18 – 19/GC/GT/ag, del 10 agosto 2020, la Procura Federale deferiva dinanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

- i sigg.ri Anaclerio Michele, all’epoca dei fatti calciatore della società USD Bitonto

(ritenuto promotore dell'accordo illecito) e De Santis Vincenzo, all’epoca dei fatti direttore sportivo della società Potenza Calcio (ritenuto intermediario tra il calciatore Anaclerio Michele e la società A.Z. Picerno), per rispondere in ordine alla violazione dell’art. 7 co. 1, 2 e 5 del CGS, vigente all’epoca dei fatti (oggi trasfuso nell’art. 30, comma 1, 2 e 5, CGS), per aver, in concorso tra loro, con i soggetti indicati nei punti successivi e con altri soggetti allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare il regolare svolgimento e il conseguente risultato finale della gara Picerno - Bitonto, disputata in data 05/05/2019 e valevole per la determinazione della classifica finale del Campionato di Serie D, Girone H; in particolare, per avere direttamente e personalmente delineato i dettagli dell’accordo illecito, a seguito del quale Anaclerio Michele concordava con De Santis Vincenzo la consegna della somma di € 25.000,00 (proveniente dalla società AZ Picerno) come contropartita dell’illecito accordo volto a determinare un risultato finale della gara favorevole al Picerno e, comunque, utile per la promozione nella serie superiore, somma, che ricevuta dal capitano, Patierno Francesco Cosimo, veniva da quest’ultimo ripartita e distribuita, fra i tesserati della USD Bitonto coinvolti nell’illecito, riservando una quota-parte a De Santis Vincenzo, che ne faceva richiesta;

- il sig. De Santis Nicola, all’epoca dei fatti direttore generale della società USD Bitonto, per rispondere in ordine alla violazione dell’art. 7 co. 1, 2 e 5 del C.G.S., vigente all’epoca dei fatti (oggi trasfuso nell’art. 30, comma 1, 2 e 5, CGS) per avere, in concorso con i soggetti indicati negli altri capi di incolpazione e con altri soggetti allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare il regolare svolgimento e il conseguente risultato finale della gara Picerno - Bitonto, disputata in data 05/05/2019 e valevole per la determinazione della classifica finale del Campionato di Serie D, Girone H; in particolare, il De Santis Nicola, dopo aver preventivamente informato Rossiello Francesco, all’epoca dei fatti vice presidente della società USD Bitonto delegato alla firma, consentiva e autorizzava l’accordo illecito così come rappresentatogli da Anaclerio Michele, ricevendo, altresì, la quota parte di sua spettanza della somma concordata e consegnata per l’illecito, pari ad € 500,00;

- i sigg.ri Picci Antonio Giulio, Fiorentino Daniele, Montrone Giovanni, Turitto Onofrio, Patierno Francesco Cosimo (capitano) all’epoca dei fatti calciatori della società USD Bitonto, per rispondere in ordine alla violazione dell’art. 7 co. 1, 2 e 5 del CGS, vigente all’epoca dei fatti (oggi trasfuso nell’art. 30, comma 1, 2 e 5, C.G.S.) per aver tutti, in concorso tra loro, con gli altri soggetti di cui al presente provvedimento di incolpazione, e con altri soggetti allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare il regolare svolgimento e il conseguente risultato finale della gara Picerno - Bitonto, disputata in data 05/05/2019 e valevole per la determinazione della classifica finale del Campionato di Serie D, Girone H, conseguendo come contropartita quota parte della complessiva somma di € 25.000,00 concordata per la realizzazione dell’illecito, somma che, consegnata al capitano Patierno Francesco Cosimo, veniva da quest’ultimo ripartita e distribuita secondo le indicazioni ricevute da Anaclerio, fra i tesserati della USD Bitonto coinvolti nell’illecito, fatta salva la quota-parte riservata a De Santis Vincenzo che ne faceva richiesta. In particolare, al Patierno

Francesco Cosimo (capitano), pur avendo richiesto la somma di € 1.700,00, veniva riconosciuta la somma di € 1.450,00;

- il sig. Rossiello Francesco, all’epoca dei fatti vice presidente della società USD Bitonto con potere di firma, per rispondere in ordine alla violazione dell’art. 7 co. 1, 2 e 5 del CGS, vigente all’epoca dei fatti (oggi trasfuso nell’art. 30, comma 1, 2 e 5, CGS) per avere, in concorso con i soggetti indicati negli altri capi di incolpazione e con altri soggetti allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare il regolare svolgimento e il conseguente risultato finale della gara Picerno - Bitonto, disputata in data 05/05/2019 e valevole per la per la determinazione della classifica finale del Campionato di Serie D, Girone H; in particolare per aver consentito e autorizzato l’illecito accordo riferitogli da De Santis Nicola, all’epoca dei fatti direttore generale della società USD Bitonto, finalizzato a determinare un risultato finale della gara favorevole all’ASD P.AZ Picerno, e comunque, utile per la promozione della stessa nella categoria superiore, in cambio della corresponsione della somma di € 25.000,00 da parte della società ASD P.AZ Picerno da distribuirsi fra i tesserati della USD Bitonto partecipanti all’illecito, fatta salva la quota-parte riconosciuta a De Santis Vincenzo che ne faceva richiesta;

- il sig. Mitro Vincenzo, all’epoca dei fatti direttore generale della società ASD P AZ  Picerno, in ordine alla violazione dell’art. 7 co. 1, 2 e 5 del C.G.S., vigente all’epoca dei fatti (oggi trasfuso nell’art. 30, comma 1, 2 e 5, CGS) per avere, in concorso con i soggetti indicati negli altri capi di incolpazione e con altri soggetti allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare il regolare svolgimento e il conseguente risultato finale della gara Picerno - Bitonto, disputata in data 05/05/2019 e valevole per la determinazione della classifica finale del Campionato di Serie D, Girone H ; in particolare, per aver condotto e definito la trattativa dell’accordo illecito per il tramite di De Santis Vincenzo, mettendo a disposizione di quest’ultimo la somma di € 25.000,00, successivamente consegnata dal De Santis a Patierno Francesco Cosimo (capitano della squadra USD Bitonto) e da questi ripartita e distribuita fra i tesserati del Bitonto coinvolti nell’illecito, fatta salva la quota-parte riservata a De Santis Vincenzo che ne faceva richiesta, al fine di assicurare, per la predetta gara, un risultato finale favorevole alla società ASD P AZ Picerno, allo scopo di far conseguire alla stessa società direttamente la vittoria del campionato senza dover affrontare gli “spareggi” dei Play Off; – il sig. D'Aucelli Paolo (detto Paolone) all’epoca dei fatti dirigente-segretario della società USD Bitonto per rispondere in ordine alla violazione dell’art. 7 co. 7 del CGS, vigente all’epoca dei fatti (oggi trasfuso nell’art. 30, comma 7, CGS), per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale di essere venuto a conoscenza per il tramite di Anaclerio Michele della “combine” riguardante la gara Picerno - Bitonto, disputata in data 05/05/2019, valevole per la per la determinazione della classifica finale del Campionato di Serie D, Girone H;

- la società AZ Picerno srl (matr. 943107) a titolo di responsabilità oggettiva, ex artt.

7, co. 2, e 4, co. 2, del CGS, vigente all’epoca dei fatti (oggi trasfusi negli artt. 30, comma 2, e 6 co. 2 del C.G.S.), per rispondere in ordine agli addebiti contestati al proprio dirigente

Mitro Vincenzo, all’epoca dei fatti direttore generale della società ASD P AZ Picerno in relazione alla gara Picerno - Bitonto del 05/05/2019, per i fatti così come sopra descritti;

- la società USD Bitonto a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ex artt. 7, co. 2, e 4, co. 1, 2 e 3 del CGS, vigente all’epoca dei fatti (oggi trasfusi negli artt. 30, comma 2, e 6 co.1, 2 e 3 del CGS), per rispondere in ordine agli addebiti contestati - rispettivamente - ai propri tesserati, all’epoca dei fatti, Rossiello Francesco, all’epoca dei fatti vice presidente della società USD Bitonto delegato alla firma, De Santis Nicola, all’epoca dei fatti direttore generale della società USD Bitonto, Anaclerio Michele, all’epoca dei fatti calciatore della società USD Bitonto, Picci Antonio Giulio, Fiorentino Daniele, Montrone Giovanni, Turitto Onofrio, Patierno Francesco Cosimo (capitano) all’epoca dei fatti calciatori della società USD Bitonto e D'Aucelli Paolo (detto Paolone) all’epoca dei fatti segretario della società USD Bitonto, in relazione alla gara Picerno- Bitonto del 05/05/2019, per i fatti così come sopra descritti;

- la società Potenza Calcio srl (matr. 947700) per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 4, co. 2, del CGS, vigente all’epoca dei fatti (oggi trasfusi negli artt. 30, comma 2, e 6 co. 2 del CGS) per le condotte, quali sopra descritte, ascrivibili al proprio dirigente De Santis Vincenzo, all’epoca dei fatti direttore sportivo della società Potenza Calcio (intermediario tra il calciatore Anaclerio Michele e la società A.Z. Picerno), in relazione alla gara Picerno - Bitonto del 05/05/2019, per i fatti così come sopra descritti.

9. In particolare, in data 21.6.2019, la Procura Federale iscriveva nel relativo registro il procedimento disciplinare n. 1491 pf 18-19, avente ad oggetto “Ipotesi di illecito sportivo riguardo ad una possibile alterazione del risultato della gara PICERNO-BITONTO (Campionato di Serie D. Girone H) terminata con il punteggio di 3 – 2”, di cui era venuta a conoscenza attraverso notizie stampa riportanti l’avvenuta apertura presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Bari di un procedimento penale nei confronti di società sportive e tesserati FIGC.

Come dettagliatamente riportato e documentato dall’organo inquirente nell’atto di deferimento e nei relativi allegati, “le predette notizie di stampa facevano riferimento a perquisizioni eseguite dalla Guardia di Finanza nei confronti delle società sportive di Serie D Usd Bitonto Calcio, AZ Picerno e otto persone fisiche nell’ambito di una indagine per frode sportiva su una presunta combine nella partita dello scorso 5 maggio 2019 conclusa con il risultato di 3 - 2 per l’AZ Picerno. In particolare le perquisizioni venivano eseguite nelle sedi delle due società, nelle abitazioni di calciatori e dirigenti”.

Inoltrata formale richiesta di copia della documentazione con nota n.14940/1491 pf 18-19 GP/GT/ag del 24 giugno 2019 (art. 2 della Legge n. 401/1989 e/o dell’art.116 c.p.p.), il titolare del procedimento penale nr. 6846/19 R.G.N.R. mod. 21 in data 01.07.2019 autorizzava il rilascio di copia del decreto di perquisizione e copia dei verbali di esecuzione redatti dagli Ufficiali di p.g. appartenenti al Nucleo Operativo Metropolitano della Guardia di Finanza di Bari.

Il predetto provvedimento del 06.06.2019 dell’A.G. risultava essere stato emesso nei confronti dei signori Anaclerio Michele; Picci Antonio Giulio; Turitto Onofrio; Rubini Leonardo; Patierno Francesco Cosimo; De Santis Nicola; Fiorentino Daniele e Montrone Giovanni, tutti tesserati per l’USD Bitonto Calcio ed indagati per il delitto di cui all’art. 110 c.p. e all’art. 1 della Legge n. 401 del 13 Dicembre 1989 (frode in competizione sportiva), commesso in Bitonto il 05.05.2019. La perquisizione veniva disposta presso le abitazioni degli indagati; presso la sede sociale dell’Associazione Sportiva Dilettantistica P. AZ Picerno; presso la sede sociale dell’Associazione Sportiva Dilettantistica USD Bitonto, nonché presso eventuali altri luoghi e/o veicoli di proprietà e/o comunque nella disponibilità degli indagati. Con comunicazione PEC del 31 luglio 2019 l’A.G. penale autorizzava anche l’audizione dei soggetti nella stessa indicati.

10. Svolta un’autonoma attività dì indagine, sulla scorta della documentazione così acquisita, in quanto ancora in corso l’indagine penale, venivano ritualmente richieste (in data 8.8.2019 e 24.9.2019) e concesse (in data 9.8.2019 e 24.9.2029) due proroghe, cui faceva seguito, previa condivisione con il Procuratore Generale dello Sport presso il CONI, il provvedimento di archiviazione comunicato il 30.10.2019, perché allo stato, non emerse fattispecie di rilievo disciplinare.

In data 1 luglio 2020, dando seguito alle richieste della Procura Federale inoltrate nella vigenza del procedimento, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari informava dell’avvenuta conclusione delle indagini preliminari e della notifica del relativo avviso ex art. 415 bis cpp. Seguiva la richiesta di trasmissione degli atti del 10.7.2020 da parte della Procura Federale e, alfine, in data 13.7.2020, l’avvenuta trasmissione degli stessi.

All’esito della copiosa documentazione così trasmessa, contenente anche la trascrizione di colloqui telefonici intercettati tra taluni dei soggetti indagati, la Procura federale provvedeva alla riapertura delle indagini in data 15.7.2020.

Emersi, dalle indagini cosi riaperte, i fatti descritti nei capi di incolpazione riportati nell’atto di deferimento, la Procura Federale, all’esito, comunicava alle parti l’avvenuta conclusione, con invito a presentare memorie ovvero a formulare richiesta di audizione.

Inviavano memorie difensive il sig. De Santis Vincenzo; la soc. Potenza Calcio Srl; Turitto Onofrio; Montrone Giovanni; la soc. USD Bitonto con i signori Rossiello Francesco,

De Santis Nicola e D’Aucelli Paolo.

Chiedevano di essere ascoltati i signori Anaclerio Michele e Patierno Francesco Cosimo. Alla loro audizione si procedeva, rispettivamente, il 5 ed il 7 agosto 2020. In tale circostanza entrambi gli incolpati riconoscevano la responsabilità dei fatti ascritti e prestavano attività collaborativa, utile a ricostruire la dinamica dell’illecito e a individuare i soggetti coinvolti.

Anche il Sig. Montrone Giovanni, tramite il difensore, in data 8 agosto 2020 faceva pervenire una dichiarazione spontanea di assunzione di responsabilità.

Picci Antonio Giulio, tramite il difensore, faceva pervenire in data 9.8. 2020

dichiarazioni collaborative ex art. 129 CGS”, anche in questo caso con piena assunzione di responsabilità.

Disposta l’audizione del sig. Mitro Vincenzo, su richiesta del suo difensore, si procedeva al suo rinvio per il manifestato impedimento del secondo, protrattosi anche per la seconda convocazione, sicché vi era rinuncia all’audizione e richiesta di termine per il deposito di memorie difensive, di poi non depositate per il manifestato persistere dell’impedimento del difensore.

Il Calcio Foggia 1920 SSD a rl interveniva in questa fase, formulando richiesta di convocazione per l’udienza dibattimentale.

11. Disposta la convocazione delle parti per l’udienza del 31.8.2020 dinanzi al Tribunale Federale, inviavano memorie difensive il sig. De Santis Vincenzo; il sig. Fiorentino Daniele; il sig. Turitto Onofrio; la soc. US Bitonto Calcio con i signori Rossiello Francesco,

De Santis Nicola e D’Aucelli Paolo; il sig. Mitro Vincenzo; la soc. AZ Picerno Srl e la soc.

Potenza Calcio Srl.

Depositavano memoria con istanza di intervento la SSD Audace Cerignola ed il Rende Calcio 1968 Srl.

Il Calcio Foggia 1920 SSD a rl depositava memoria esplicativa.

12. All’udienza del 31.8.2020 dinanzi al Tribunale Federale, Sezione Disciplinare, comparivano, per la Procura Federale, il Procuratore Federale f.f., cons. Giuseppe Chinè e l’avv. Angela De Michele nonché, per i deferiti Anaclerio Michele, Picci Antonio Giulio, Fiorentino Daniele, Montrone Giovanni e Turitto Onofrio, i rispettivi difensori.

Comparivano personalmente, assistiti dai rispettivi difensori, i sigg.ri De Santis Vincenzo; De Santis Nicola; Rossiello Francesco, legale rapp.te della USD Bitonto Calcio;

Mitro Vincenzo; sig. D’Aucelli Paolo; Greco, quale segretario della soc. AZ Picerno; Flammia Daniele, Amministratore Unico del Potenza Calcio Srl.

Comparivano altresì i difensori delle società terze interessate Calcio Foggia 1920 SSD a rl; SSD Audace Cerignola, per cui ha presenziato anche il suo Direttore Generale, sig. Ciardullo Giovanni, e Rende Calcio 1968 Srl.

13.  Previa replica alle eccezioni in rito formulate dalle difese, il Procuratore Federale, riportatosi all’atto di deferimento, ne chiedeva l’accoglimento, con irrogazione delle sanzioni di seguito riportate:

- Anaclerio Michele, anni 2 di squalifica e ammenda di € 10.000,00, oltre alla prescrizione alternativa, consistente nello svolgimento di attività di sensibilizzazione rivolta ai giovani delle scuole calcio della Regione Puglia, verso i valori della lealtà e della correttezza sportiva, così determinata tenuto conto: della sanzione base (4 anni di squalifica ed € 50.000,00, quale minimo edittale ex art. 30, comma 5, CGS, già art. 7, comma 5 CGS, più 2 mesi di squalifica per aggravante della consumazione dell’illecito, ex art. 30, comma 6 CGS, già art. 7, comma 6 CGS); della riduzione (di anni 1 e mesi 2 ed € 20.000,00 ai sensi degli artt. 13, comma 1, lett. e) e 128 CGS (già art. 24 CGS), attesa l’ammissione di responsabilità unita alla collaborazione fattiva dallo stesso fornita per accertamento di violazioni regolamentari ad anni 3 di squalifica e ammenda di € 30.000,00 di ammenda e della commutazione parziale della sanzione di anni 1 ed € 20.000,00 di ammenda, in prescrizione alternativa, consistente nello svolgimento di attività di sensibilizzazione rivolta ai giovani delle scuole calcio della Regione Puglia, verso i valori della lealtà e della correttezza sportiva;

- De Santis Vincenzo, sanzione di anni 5 di inibizione con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. h) CGS (già art.

19, comma 1 lett. h) e comma 3 CGS) ed € 50.000,00 di ammenda;

- De Santis Nicola, sanzione di anni 5 di inibizione con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. h), CGS (già art.

19, comma 1, lett. h) e comma 3 CGS) ed € 50.000,00 di ammenda;

- Picci Antonio Giulio, Patierno Francesco Cosimo, Montrone Giovanni, sanzione di anni 1 e mesi 8 (20 mesî) di squalifica e ammenda di € 15.000,00, oltre alla prescrizione alternativa, consistente nello svolgimento di attività di sensibilizzazione rivolta ai giovani delle scuole calcio della Regione Puglia, verso i valori della lealtà e della correttezza sportiva, così determinata tenuto conto: della sanzione base più l’aggravante della consumazione dell'illecito (v. Anaclerio Michele); della riduzione (di 1 anno e mesi 6 di squalifica ed € 20.000,00 di ammenda) ad anni 2 e mesi 8 di squalifica e ammenda di € 30.000,00 di ammenda (v. Anaclerio Michele) e della commutazione parziale della sanzione di anni 1 ed € 15.000,00 di ammenda, in prescrizione alternativa, consistente nello svolgimento di attività di sensibilizzazione rivolta ai giovani delle scuole calcio della Regione Puglia, verso i valori della lealtà e della correttezza sportiva;

- Fiorentino Daniele e Turitto Onofrio sanzione di anni 4 e mesi 2 di squalifica ed € 50.000,00 così determinata: 4 anni di squalifica ed € 50.000,00, quale minimo edittale ex art. 30, comma 5 CGS (già art. 7, comma 5 CGS) più 2 mesi di squalifica per aggravante della consumazione dell'illecito, ex art. 30, comma 6 CGS (già art. 7, comma 6 CGS);

- Rossiello Francesco, sanzione di anni 5 di inibizione con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. h) CGS (già art.

19, comma 1, lett. h) e comma 3 CGS) ed € 50.000,00 di ammenda;

- Mitro Vincenzo, sanzione di anni 5 di inibizione con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. h) CGS (già art. 19, comma 1, lett. h) e comma 3 CGS) ed € 50.000,00 di ammenda;

- D'Aucelli Paolo sanzione di anni 1 di inibizione ed € 30.000,00, quale minimo edittale di cui all’art. 30, comma 7 CGS;

- AZ Picerno Srl, in ragione del principio di afflittività, esclusione dal campionato di competenza, ovvero la Lega Pro, con assegnazione da parte del Consiglio Federale al campionato di categoria inferiore, ai sensi e per gli effetti 18, comma 1, lett. i) del CGS vigente all’epoca dei fatti, oggi trasfuso nell’art. 8, comma 1, lett. i) del CGS, oltre all'ammenda pari ad € 25.000,00, per l’aggravante della consumazione dell'illecito e del vantaggio in classifica conseguito dalla medesima società;

- USD Bitonto, tenuto conto che l'illecito è stato ideato, promosso e concretizzato attraverso rapporto fattivo di numerosi tesserati e Dirigenti della società, pur considerata la collaborazione di alcuni tesserati e, in applicazione del principio di afflittività, esclusione dal campionato di competenza, ovvero la Lega Pro, con assegnazione da parte del Consiglio Federale al campionato di categoria inferiore, ai sensi e per gli effetti 18, comma 1, lett. i) del CGS vigente all’epoca dei fatti, oggi trasfuso nell’art. 8, comma 1, lett. i) del CGS, oltre all'ammenda pari ad € 25.000,00 per l’aggravante della consumazione dell'illecito;

- Potenza Calcio Srl, penalizzazione di 1 punto in classifica, da scontare nel campionato 2020-2021 in applicazione del principio di afflittività.

14. I difensori dei deferiti Anaclerio, Picci, Montrone e Patierno chiedevano ridursi il periodo di squalifica (Anaclerio); lamentato l’eccessiva afflittività della doppia sanzione, con richiesta di incrementare quella a tempo e ridurre quella pecuniaria (Picci); ridursi la sanzione pecuniaria in ragione delle ridotte possibilità economiche (Montrone); tenersi conto dell’essere stato il primo a rendere dichiarazione confessoria e collaborativa (Patierno).

I difensori delle altre parti, richiamate le eccezioni in rito e di merito formulate nelle rispettive memorie, hanno concluso per il loro accoglimento ed il conseguente proscioglimento dei rispettivi assistiti.

In particolare, l’avv. Maurizio Angelucci, per De Santis Vincenzo, ha reiterato l’eccezione di improcedibilità del procedimento per mancata reiscrizione dell’illecito nell’apposito registro.

L’avv. Fabio Fazzo, per De Santis Nicola, si è riportato agli atti e, con riferimento alla posizione della USD Bitonto Calcio, ha contestato i presupposti della responsabilità diretta attesa l’irrilevanza del contenuto delle intercettazioni e, quanto alla responsabilità oggettiva, ha evidenziato come la società non abbia tratto alcun vantaggio dalla combine, invece realizzatosi in danno della stessa. L’avv. Lorenzo Tatarella, per Fiorentino e Turitto, ha contestato la richiesta sanzionatoria in quanto entrambi i deferiti estranei alla ideazione e organizzazione della combine e, in caso di riconoscimento della responsabilità, ha chiesto contenersi la sanzione ovvero, in via subordinata, la riqualificazione del fatto in omessa denuncia.

L’avv. Leonardo Gironda Veraldi, per il sig. Rossiello Francesco, ferma la richiesta di proscioglimento, in via istruttoria ha chiesto procedersi all’ascolto del file audio della intercettazione da cui ne è stata fatta discendere la responsabilità.

L’avv. Flavia Tortorella, per il sig. Mitro Vincenzo, previa reiterazione delle eccezioni in rito, asseritamente non superate dalla preliminare replica del Procuratore federale, la cui riapertura delle indagini non poteva riguardare un soggetto escluso dall’indagine penale, ha altresì evidenziato la mancata risposta all’eccezione di mancata iscrizione nell’apposito registro della notizia di illecito riguardante detto soggetto, alfine eccependo la mancata contestazione della richiesta aggravante sanzionatoria.

L’avv. Francesco De Martino, per il sig. D’Aucelli Paolo, ha concluso per il proscioglimento, essendosi questi limitato a fornire chiarimenti in ordine alla nuova situazione di classifica determinata dalla penalizzazione comminata all’AZ Picerno.

L’avv. Fabio Lattanzi, per l’AZ Picerno, reiterata l’eccezione di illegittimità del provvedimento di riapertura delle indagini e di conseguente inutilizzabilità di tutti i conseguenti atti e di nullità dell’atto di incolpazione, perché esclusi dall’indagine penale sia il sig. Mitro che la società, ha escluso che l’avviso ex art. 415 bis cpp costituisca elemento nuovo per riaprire l’indagine sportiva anche nei confronti (del Mitro e) della società, gli unici elementi nuovi essendo rappresentati dalle successive dichiarazioni auto ed etero accusatorie dei tesserati del Bitonto, per tale motivo inutilizzabili. In punto di fatto, ha eccepito come al Mitro sia stato contestato di avere consegnato il pretium sceleris, circostanza invece negata dagli stessi tesserati del Bitonto, di talché l’assunto accusatorio risulterebbe fondato sulla sola dichiarazione dell’Anaclerio.

15. Il dott. Federico Sibillano, per il Potenza Calcio Srl, reiterata l’estraneità della società ai fatti, perché già esonerato nell’Ottobre  2018 il De Santis Vincenzo, ha escluso l’applicabilità dell’art. 30, co. 2, CGS e, richiamata la decisione n. 165-2019/2020 di questo Tribunale, ha concluso per il proscioglimento.

16. L’avv. Eduardo Chiacchio, per la SSD a rl Foggia Calcio 1920, richiamato la decisione del Tribunale Federale n. 183-2019/2020 adottata in conformità all’arresto del Collegio di Garanzia dello Sport n. 60/2018, previo riconoscimento della responsabilità diretta od oggettiva della USD Bitonto Calcio ed in ragione del principio di afflittività, ha chiesto applicarsi la sanzione della retrocessione all’ultimo posto della classifica finale della stagione sportiva 2019/2020, ovvero alla penalizzazione di punti in classifica avuto riguardo alla medesima stagione 2019/2020.

Contestata dall’avv. De Martino, difensore di D’Aucelli Paolo, la tardività dell’intervento, l’avv. E. Chiacchio ha fatto riferimento alla richiesta di intervento già depositata l’8.8.2020 ed alla pervenuta convocazione per l’odierna udienza, con conseguente diritto a depositare memorie difensive sino a tre giorni prima dell’udienza dibattimentale, ovvero a formulare istanza di intervento prima dell’apertura del dibattimento ai sensi dell’art. 114, co. 7, CGS - FIGC.

L’avv. Casimiro Delli Falconi, per la SSD Audace Cerignola a rl, si è riportato all’atto di intervento ed alle note depositate in udienza ed allegate al relativo verbale, con cui, previo accertamento della responsabilità dell'AZ Picerno a titolo di responsabilità oggettiva, ne ha chiesto la condanna alla penalizzazione avuto riguardo alla classifica della stagione sportiva 2018/2019, con conseguente scorrimento della classifica a proprio favore ovvero; in via gradatamente subordinata, tenuto conto del mancato inizio del Campionato di Serie C 2020/2021, ha chiesto valutarsi la possibilità di una sua ammissione a tale campionato a titolo risarcitorio.

L’avv. Gaetano Aita, per il Rende Calcio 1968 Srl, si è riportato all’atto di intervento con cui, previo accertamento della responsabilità dell’AZ Picerno, ne ha chiesto la retrocessione all’ultima posto avuto riguardo alla classifica della stagione 2019/2020, con conseguente ammissione della compagine calabrese al prossimo campionato di Lega Pro, a tanto legittimata dalla sconfitta patita nella gara di play-out disputata con la squadra della società deferita. Tanto, in tesi, per effetto della non assegnazione, ovvero della revoca dell’assegnazione all’AZ Picerno del titolo di vincente dei ridetti play-out.

17. All’esito, la decisione del Tribunale ora impugnata ha accolto parzialmente il deferimento, ritenendo fondata l’ipotesi accusatoria nel suo complesso, con l’esclusione della responsabilità di alcuni soltanto dei soggetti deferiti, comminando sanzioni in parte inferiori a quelle richieste dalla Procura.

Nel dettaglio, la pronuncia di primo grado:

1) ha applicato le seguenti sanzioni:

- al sig. Anaclerio Michele, anni 2 (due) di squalifica;

- al sig. De Santis Vincenzo, anni 4 (quattro) di inibizione, oltre all’ammenda di €  50.000,00 (cinquantamila/00);

- al sig. De Santis Nicola, anni 4 (quattro) di inibizione;

- al sig. Picci Antonio Giulio, anni 1 (uno) e mesi 8 (otto) di squalifica;

- al sig. Fiorentino Daniele, anni 1 (uno) di squalifica;

- al sig. Montrone Giovanni, anni 1 (uno) e mesi 8 (otto) di squalifica;

- al sig. Turitto Onofrio, anni 1 (uno) di squalifica;

- al sig. Patierno Francesco Cosimo, anni 1 (uno) e mesi 8 (otto) di squalifica;

- al sig. Mitro Vincenzo, anni 4 (quattro) di inibizione;

- alla società AZ Picerno Srl, retrocessione all’ultimo posto in classifica del campionato di Lega Pro per la stagione sportiva 2019/2020;

- alla società USD Bitonto, penalizzazione di punti 5 (cinque) in classifica, da scontarsi nel corso della stagione sportiva 2019/2020;

2) ha prosciolto da ogni incolpazione i sig.ri Rossiello Francesco, D’Aucelli Paolo e la società Potenza Calcio Srl.

Il Tribunale ha poi considerato inammissibile le domande formulate dalle società Rende e Cerignola, intervenute in giudizio, finalizzate ad ottenere l’accertamento della loro pretesa all’iscrizione nel Campionato di Lega Pro, per la stagione sportiva 2020-2021.

18. Avverso la decisione di primo grado hanno proposto distinti reclami alcuni dei soggetti condannati. In particolare, Turitto Onofrio, Fiorentino Daniele, Mitro Vincenzo, Patierno Francesco Cosimo, De Santis Vincenzo, De Santis Nicola, Anaclerio Michele, Unione Sportiva Bitonto Calcio s.r.l. A.z. Picerno s.r.l, hanno contestato la decisione di primo grado sotto molteplici e distinti profili di rito e di merito.

19. Non hanno contestato la decisione di primo gli incolpati Picci Antonio Giulio e Montrone Giovanni.

20. La Procura Federale ha impugnato la pronuncia del Tribunale con esclusivo riferimento alla ritenuta esiguità del trattamento sanzionatorio applicato ai Signori Mitro Vincenzo, De Santis Vincenzo, De Santis Nicola e alle società Bitonto e Picerno.

21. La società Audace Cerignola ha impugnato i capi della decisione ad essa sfavorevoli.

22. In questo grado di giudizio sono intervenute le società Foggia, Bisceglie e Rende, nella loro qualità di soggetti potenzialmente destinatari degli effetti indiretti derivanti dall’applicazione delle sanzioni inflitte al Picerno e al Bitonto.

23. Il contenuto dei reclami è sintetizzabile nei seguenti punti.

24. Con il reclamo n. 2/2020-2021, il Sig. TURITTO ONOFRIO, contesta in radice e nel merito la propria partecipazione all’illecito sportivo, svolgendo un’analitica critica alla sentenza di primo grado, in relazione ai dati istruttori emersi nel corso del procedimento. In via subordinata chiede la riduzione della sanzione applicata.

25. Con il reclamo n. 3/2020-2021, il Sig. SIG. FIORENTINO DANIELE contesta anch’egli in radice e nel merito la propria partecipazione all’illecito sportivo, svolgendo un’analitica critica alla sentenza di primo grado, in relazione ai dati istruttori emersi nel corso del procedimento. In via subordinata chiede la riduzione della sanzione applicata.

26. Con il reclamo n. 4/2020-2021 il Sig. MITRO VINCENZO deduce l’irritualità del deferimento, sotto molteplici aspetti, e contesta, nel merito, la decisione impugnata, articolando i seguenti motivi di gravame:

IN VIA PRELIMINARE 

I. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 122. COMMI 4 E 5. CGS FIGC; VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 53 CODICE - CONI; ILLOGICITA' E IRRAGIONEVOLEZZA DELLA MOTIVAZIONE SU UN

PUNTO DECISIVO DELLA CONTROVERSIA; INGIUSTIZIA MANIFESTA;

II. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 122, COMMI 4 E 5. CGS - FIGC: OMESSA MOTIVAZIONE SU UN PUNTO DECISIVO DELLA CONTROVERSIA;

III. VIOLAZIONE E/0 FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 24 COST; OMESSA PRONUNCIA SU UN FATTO DECISIVO;

NEL MERITO 

IV. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 7, COMMA 1 E 2, CGS FIGC;

Propone, pertanto, le seguenti conclusioni.

In via preliminare: 

- ACCERTARE le violazioni di cui al punto I del presente reclamo e, per l'effetto,

- DICHIARARE l'invalidità e/o l'annullamento e/o la nullità della sentenza gravata.

In via gradata: 

- ACCERTARE le violazioni di cui al punto II del presente reclamo e, per l'effetto, - DICHIARARE l'invalidità e/o l'annullamento e/o la nullità della sentenza gravata. In via ulteriormente gradata: 

- ACCERTARE la violazione di cui al punto III del presente reclamo e, per l'effetto - DICHIARARE l'invalidità e/o l'annullamento e/o la nullità della sentenza.

Nel merito: 

- ACCERTARE la mancata integrazione degli elementi della fattispecie contestata e, per l'effetto,

PROSCIOGLIERLO dai relativi capi d'incolpazione.

27. Con il reclamo n. 5/2020-2021 il Sig. PATIERNO FRANCESCO COSIMO,

deduce l’eccessiva afflittività della sanzione comminata e ne chiede la rideterminazione, rassegnando le seguenti conclusioni:

A) in via principale, ridurre congruamente e sensibilmente la squalifica inflitta all’appellante, perché eccessivamente severa e gravosa;

B) in via subordinata, unitamente all’invocato ridimensionamento della sanzione patita in primo grado, applicare, in ragione della portata rieducativa della punizione medesima, la misura accessoria (per la identica durata della squalifica), consistente nello svolgimento di attività di sensibilizzazione, rivolta ai giovani delle Scuole Calcio e/o delle scuole dell’obbligo della Regione Puglia, verso i valori della lealtà e della correttezza sportiva.

28. Con il reclamo n. 6/2020-2021, il Sig. DE SANTIS VINCENZO, contesta la pronuncia impugnata, svolgendo i seguenti motivi:

1) circa il rigetto dell’eccezione preliminare di inammissibilità/improcedibilità del deferimento – erronea motivazione;

2) omessa valutazione dell’eccezione di preclusione dell’azione disciplinare per mancata iscrizione nel registro dei procedimenti a seguito di riapertura;

3) violazione del principio di correlazione tra l’accusa e la decisione assunta dal tribunale federale nazionale;

4) le prove utilizzate dal tribunale federale nazionale a fondamento della decisione avversata

4.1) erronea valutazione circa l’attendibilita’ dei tesserati c.d. collaboratori

4.2)  le intercettazioni telefoniche

5) erronea motivazione nel merito: insussistenza degli addebiti

6) mancata commissione di atti concreti tali da integrare la violazione dell’art. 7, co.

1, 2 e 5 c.g.s. vigente all’epoca dei fatti – inidoneita’ della condotta del De Santis a configurare la violazione regolamentare

7. IN VIA SUBORDINATA: ABNORMITÀ DELLE SANZIONI.

29. Con il reclamo n. 7/2020-2021 l’UNIONE SPORTIVA BITONTO CALCIO

S.R.L., contesta la decisione di primo grado, sostenendo l’estraneità di De Santis Nicola dalla commissione dell’illecito e il suo ruolo marginale all’interno della società. Deduce, in ogni caso, l’assenza di responsabilità indiretta della società e l’erroneità del trattamento sanzionatorio applicato.

All’esito di una diffusa illustrazione dei motivi di gravame, formula le seguenti conclusioni: “piaccia alla Corte Federale di Appello, in riforma della gravata sentenza: quanto all'USD Bitonto Calcio, prosciogliere la società incolpata da ogni addebito, ovvero, in via subordinata, ridurre la penalizzazione inflitta, stabilendo in ogni caso che la penalizzazione di punti in classifica debba essere scontata nella Stagione Sportiva 2020/2021 nel Campionato di Serie C al quale il Bitonto ha acquisito il diritto di partecipare.

30. Con il reclamo n. 8/2020-2021 il Sig. DE SANTIS NICOLA, svolgendo motivi sostanzialmente corrispondenti a quelli contenuti nel reclamo n. 7/2020-2021, formula le seguenti conclusioni: “piaccia alla Corte Federale di Appello, in riforma della gravata sentenza, disporre il proscioglimento dell'incolpato da ogni addebito o, in via di estremo subordine, ritenerlo responsabile della sola violazione dell'art. 7, comma 7, CGS (oggi art. 30, comma 7, CGS) cioè di omessa denuncia, con applicazione della sanzione minima edittale.

31. Con il reclamo n. 9/2020-2021 la A.Z. PICERNO S.R.L., contesta la pronuncia di primo grado, articolando i seguenti motivi di gravame:

1. Erroneità del rigetto dell'eccezione di inutilizzabilità degli atti di indagine acquisiti dalla Procura della Repubblica di Bari, con conseguente illegittimità del provvedimento di riapertura delle indagini e nullità dell'atto di incolpazione;

2. Infondatezza dell'affermazione di responsabilità nei confronti della AZ Picerno per responsabilità oggettiva in relazione all'illecito sportivo contestato al Mitro;

3. Infondatezza dell'affermazione di responsabilità nei confornti dell'AZ Picerno a titolo di responsabilità oggettiva;

4. Eccessività del trattamento sanzionatorio.

La reclamante formula, pertanto, le seguenti conclusioni:

In via preliminare:

1) - ACCERTARE le violazioni di cui al punto I del presente reclamo e, per l'effetto,

- DICHIARARE l'invalidità c/o l'annullamento e/o la nullità della sentenza gravata.

Nel merito: 

- ACCERTARE la mancata integrazione degli elementi della fattispecie contestata e, per l'effetto,

- PROSCIOGLIERLA dai relativi capi d'incolpazione;  In via subordinata: 

- ACCERTARE l'assoluta sproporzionalità della sanzione inflitta e, per l'effetto,

- APPLICARE la sanzione minima prevista e/o la sanzione minima ritenuta di giustizia.

32. Con il reclamo n. 10/2020-2021 il Sig. ANACLERIO MICHELE si duole della misura della sanzione subita, formulando le seguenti conclusioni:

in via principale, la riforma del giudizio di prima istanza e per l'effetto la riduzione della sanzione comminata, che, in ragione del criterio adottato in fase di valutazione nel procedimento di primo grado e tenuto conto del grado di collaborazione offerto rispetto agli altri soggetti collaboranti, si ritiene congrua nella sola squalifica pari a mesi 18;

in subordine, la riforma del giudizio di prima istanza e per l'effetto la riduzione della

sanzione comminata pari alla sola squalifica di mesi 20, in aderenza alla medesima sanzione adottata per gli altri soggetti collaboranti;

in via di estremo subordine, la riforma del giudizio di prima istanza e per l'effetto la riduzione della sanzione, pari al minimo ritenuto congruo e comunque in misura utile a consentire al Sig. Michele Anaclerio di poter riprendere l'attività in ambito calcistico, contemperando la corretta afflittività della pena con le imprescindibili esigenze di ordine lavorativo e di sostentamento economico.;

33. Con il reclamo n. 11/2020-2021 la PROCURA FEDERALE contesta la misura di talune delle sanzioni inflitte agli incolpati e formula le seguenti conclusioni.

Si chiede che codesta Onorevole Corte Federale di Appello, in parziale riforma della decisione del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare n. 1/TFN-SD 2020/2021 del 04/09/2020, notificata alla Procura Federale in pari data, nonché del dispositivo della medesima pronuncia n. 152/TFN-SD 2019/2020 del 31.08.2020, notificato alla Procura Federale in pari data, Voglia confermare la responsabilità disciplinare dei sigg.ri De Santis Vincenzo, De Santis Nicola, Mitro Vincenzo e delle società AZ Picerno Srl e USD Bitonto per le violazioni agli stessi ascritte e, per l’effetto, comminare ai medesimi le seguenti sanzioni, così come richieste da questa Procura in primo grado per i capi di incolpazione contestati con l'atto di deferimento:

- per il sig. De Santis Vincenzo, all’epoca dei fatti direttore sportivo della società  Potenza Calcio: la sanzione  di anni 5 di inibizione con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. h) CGS (già art. 19, comma 1 lett. h) e comma 3 CGS) ed euro 50.000,00 di ammenda;

- per il sig. De Santis Nicola, all’epoca dei fatti direttore generale della società U.S.D. Bitonto: la sanzione di anni 5 di inibizione con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. h) CGS (già art. 19, comma 1 lett. h) e comma 3 CGS) ed euro 50.000,00 di ammenda;

- per il sig. Mitro Vincenzo, all’epoca dei fatti direttore generale della società AZ Picerno Srl: la sanzione di anni 5 di inibizione con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. h) CGS (già art. 19, comma 1 lett. h) e comma 3 CGS) ed euro 50.000,00 di ammenda

- per la società AZ PICERNO SRL: in applicazione del principio di afflittività, la sanzione dell’esclusione dal campionato di competenza 2020/2021, ovvero la Lega Pro, con assegnazione da parte del Consiglio Federale al campionato di categoria inferiore, ai sensi e per gli effetti 18, comma 1, lett. i) del CGS vigente all’epoca dei fatti, oggi trasfuso nell’art. 8, comma 1, lett. i) del CGS, oltre all’ammenda pari ad euro 25.000,00, per l’aggravante della consumazione dell’illecito e del vantaggio in classifica conseguito dalla medesima società.

- Per la società U.S. BITONTO s.r.l.: in applicazione del principio di afflittività, la sanzione dell’esclusione dal campionato di competenza 2020/2021, ovvero la Lega Pro, con assegnazione da parte del Consiglio Federale al campionato di categoria inferiore, ai sensi e per gli effetti 18, comma 1, lett. i) del CGS vigente all’epoca dei fatti, oggi trasfuso nell’art. 8, comma 1, lett. i) del CGS, oltre all’ammenda pari ad euro 25.000,00, per l’aggravante della consumazione dell’illecito o, in subordine, quella ritenuta di giustizia.”

34. Con il reclamo n. 12/2020-2021 la S.S.D. AUDACE CERIGNOLA contesta il capo della sentenza ad essa sfavorevole, formulando le seguenti conclusioni:

“Voglia l’Ecc.ma Corte Federale d’Appello Nazionale, in riferimento alla decisione n. 1 TFN – SD 2020 – 2021 del 04/09/2020, notificata in pari data nonché avverso il dispositivo della medesima pronuncia così provvedere:

in via preliminare: disporre la riunione del presente reclamo agli altri già incardinati

presso l’Ecc.ma Corte per l’udienza fissata in data 11 Settembre 2020;

nel merito: riformare in peius la decisione del TFN – Sez. Disciplinare e la sanzione irrogata all’AZ Picerno, a parere della ricorrente non sufficientemente afflittiva e comunque non tale da ripristinare il merito sportivo, l’onore e l’immagine della S.S.D. Audace Cerignola aggravandola, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera l), C.G.S., mediante la revoca della promozione in Lega Pro nella stagione 2018 - 2019 ovvero infliggere la penalizzazione di punti 4 relativamente alla stagione 2018 – 2019, nel primo caso con l’assegnazione del primo posto in classifica per la stagione 2018 – 2019 alla S.S.D. Audace Cerignola e nel secondo caso con relativo scorrimento della classifica in favore dell’Audace Cerignola;

nel merito, in via subordinata: evidenziare il gravissimo danno sportivo e di immagine subito unicamente dalla S.S.D. Audace Cerignola, valutando la possibilità di una tutela risarcitoria rinviando al Consiglio Federale per ogni consequenziale statuizione in merito, ribadendo la propria disponibilità ad accettare eventuali provvedimenti premiali.”

35. Si sono costituiti in appello le società Foggia, Bisceglie e Rende, intervenute in primo grado. Le prime due hanno chiesto la conferma della sentenza di primo grado, mentre la società Rende ha eccepito anche l’inammissibilità dei reclami proposti dalle parti condannate in primo grado, per asserito difetto di notifica.

36. Le parti hanno depositato memorie illustrative e documenti.

37. Nel corso della discussione, svolta “in presenza”, ma nel rispetto dei protocolli di sicurezza sanitaria imposti quali misure di prevenzione dell’epidemia COVID-19, i difensori hanno ulteriormente ribadito le proprie tesi, replicando alle argomentazioni avversarie e confermando le conclusioni già rassegnate. È intervenuto personalmente anche il Sig. Patierno.

All’esito dell’udienza, tutti i reclami sono stati trattenuti in decisione

38. I reclami sono riuniti, riferendosi alla stessa decisione di primo grado.

Le questioni di rito. La ritualità dei reclami e degli interventi nel presente grado di giudizio.

39. Seguendo il corretto iter logico, vanno affrontate le questioni di rito, riguardanti l’ammissibilità dei reclami e la completezza del contraddittorio in questa fase di appello.

La società Rende lamenta l’irritualità dei reclami presentati dalle parti destinatarie delle sanzioni irrogate dal tribunale, deducendo di non avere ricevuto la notifica dell’atto di impugnazione.

40. L’eccezione è priva di pregio. 

Va premesso che l’onere di tempestiva notifica o di comunicazione del reclamo “alla controparte”, come previsto dall’art. 101 del CGS, va circoscritto alle sole parti necessarie del giudizio di primo grado. Tale non può qualificarsi la società Rende, intervenuta dinanzi al Tribunale, tenendo anche conto della circostanza che le sue domande sono state disattese nel merito, perché giudicate inammissibili.

In questa veste, la società è senz’altro titolare del potere di intervento in appello, previsto dall’art. 104 del CGS, in quanto titolare di una posizione soggettiva rilevante per l’ordinamento federale potenzialmente lesa o pregiudicata. Nel caso di specie, la Soc. Rende, essendo risultata sconfitta nelle gare di playout disputate con il Picerno, nel corso della stagione sportiva 2019-2020 del Campionato di Lega Pro, Girone C, si dichiara titolare dell’aspettativa ad ottenere l’iscrizione in tale categoria, qualora la sanzione inflitta al Picerno fosse confermata. Ma questa posizione giuridica non è sufficiente per qualificarla come controparte necessaria in relazione ai reclami proposti nell’interesse del Picerno e dei suoi tesserati, diretti ad impugnare le sanzioni applicate dal Tribunale. A fronte di tali reclami, infatti, l’unica controparte necessaria, infatti, è la Procura Federale.

41. In ogni caso, applicando i principi processuali generali, una volta proposto il reclamo nei termini, nei confronti della Procura Federale, l’eventuale ipotizzata incompletezza originaria del contraddittorio in appello potrebbe essere sanata in una fase successiva, mediante l’integrazione delle notifiche, o attraverso la costituzione spontanea delle parti. Nel caso di specie, la società Rende si è costituita, senza peraltro impugnare i capi della decisione di primo grado ad essa sfavorevoli, ed è stata posta in grado di svolgere adeguatamente le proprie difese. Pertanto, anche sotto questo profilo, l’ammissibilità dei reclami risulta di tutta evidenza.

Le questioni riguardanti la ritualità del deferimento.

42. Accertata la pienezza del contraddittorio in appello, è opportuno esaminare prioritariamente e congiuntamente i motivi di censura, comuni alla maggior parte dei reclami proposti dalle parti condannate in primo grado, concernenti le questioni preliminari o pregiudiziali di ordine processuale.

In sintesi, gli interessati ribadiscono le proprie tesi secondo cui la Procura avrebbe effettuato la richiesta degli atti all’Autorità giudiziaria ordinaria quando il procedimento era stato archiviato e in un momento anteriore alla formale riapertura delle indagini. Pertanto, a loro dire, l’intero procedimento istruttorio e il deferimento dovrebbero considerarsi radicalmente nulli.

43. Il tema ha formato oggetto di accurato esame da parte del Tribunale, il quale ha escluso l’illegittimità del deferimento, attraverso la seguente motivazione.

«1. Preliminarmente, con ciò scrutinandosi le eccezioni in rito formulate dalle parti, il Collegio ne rileva la infondatezza.

Ed invero, iscritto dalla Procura federale nell’apposito registro l’ipotesi di illecito relativo alla gara AZ Picerno - Bitonto in oggetto, ed iscritto il procedimento al n. 2218/1491 pf18 – 19, non essendo allo stato degli atti emerse ipotesi di illecito, (il solo Dellino - tesserato del Bitonto partecipante alla gara - aveva riferito che gli avversari lo invitavano a non impegnarsi), gli inquirenti federali, inutilmente decorso il primo termine previsto per il compimento delle indagini ed i successivi termini di proroga, previa condivisione con la

Procura Generale dello Sport, procedevano all’archiviazione del procedimento.

Successivamente, acquisita la più volte richiesta documentazione, dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari messa a disposizione solo a seguito dell’intervenuta notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art 415-bis, cpp, questa volta contenente anche la trascrizione delle intercettazioni telefoniche tra Picci Antonio Giulio, da una parte, e Anaclerio Michele, Patierno Francesco Cosimo e Montrone Giovanni, dall’altra, in cui venivano fatti nomi o riferimenti ad altri tesserati, la Procura federale procedeva alla riapertura delle indagini.

È di tutta evidenza, a tale proposito, come la richiesta degli atti del 10.7.2020 da parte della Procura Federale non costituisca un atto di indagine precluso dalla pregressa archiviazione del procedimento.

Il Procuratore federale, infatti, a mente dell’art. 118, co. 2, CGS-FIGC “prende nota degli illeciti di propria iniziativa” di talché, emersi dalla più volta richiamata documentazione “nuovi fatti o circostanze rilevanti di cui .... non era a conoscenza”, ritenuti “idonei a provare la colpevolezza dell’incolpato” (art. 122, co. 4, CGS-FIGC), ha legittimamente provveduto alla riapertura delle indagini con riferimento al medesimo procedimento sub n. 2218/1491 pf 18-19 precedentemente archiviato.

La circostanza legittima di per sé, quand’anche ve ne fosse bisogno, la utilizzabilità della documentazione pervenuta dall’A.G. che, anche nella ipotesi di procedimento non archiviato, sarebbe stata utilizzabile anche ove fosse pervenuta successivamente alla scadenza dei termini previsti per il compimento delle indagini, in ossequio alla chiara previsione di cui all’art. 119, co. 6, seconda parte, CGS-FIGC alla cui stregua, con ciò derogandosi al precetto contenuto nella prima parte, “possono essere sempre utilizzati gli atti e documenti in ogni tempo acquisiti d Procura della Repubblica e dalle altre autorità giudiziarie dello Stato”.

È appena il caso di precisare, sul punto, che la ratio della eccezione risiede nella circostanza che gli atti e documenti cui la norma si riferisce non costituiscono atti di indagine della Procura federale che, di contro, devono essere compiuti entro i limiti temporali di cui all’art. 119, co. 4 e 5, CGS - FIGC.

Deve poi evidenziarsi, contrariamente all’assunto delle difese del sig. Mitro Vincenzo e dell’AZ Picerno, che acquisiti nuovi fatti e/o circostanze rilevanti, l’art. 122, co. 5, CGS - FIGC non prescrive una nuova iscrizione dell’illecito nel registro tenuto secondo le modalità prescritte dall’art. 53 del CGS - CONI, tanto che, nella specie in scrutinio, alla riapertura delle indagini non ha comportato l’attribuzione di un nuovo numero al procedimento, essendosi unicamente trattato della riapertura di quello precedentemente archiviato allo stato degli atti.

Va da sé che tanto non esigeva la iscrizione nel registro di cui sopra di un illecito riferito alle persone dei sigg.ri Mitro Vincenzo, De Santis Vincenzo e/o di qualunque altro soggetto, perché la notizia dell’illecito aveva ed ha ad oggetto la “combine” della gara AZ Picerno – Bitonto del 5.5.2019 e, con essa le violazioni di tutti i soggetti in essa coinvolti, non già le violazioni di tali soggetti singolarmente considerate.

Del pari priva di pregio è l’eccezione formulata da più parti in ordine all’asserita inutilizzabilità delle dichiarazioni auto ed etero accusatorie dei tesserati Bitonto, perché rese oltre i termini, che si assumono perentori, concessi dalla Procura federale per procedervi.

Come già osservato dal Procuratore federale in sede di replica, non rientra nei poteri dell’organo inquirente determinare la perentorietà dei termini.

È vero, invece, che lo stesso organo è a sua volta tenuto ad uniformarsi ai termini perentori previsti dal CGS, in questo caso dati unicamente dal termine entro cui compiere le indagini.

Ne discende che il termine concesso ai deferiti, peraltro a garanzia dell’esercizio del diritto di difesa, incontra l’unico limite della conclusione delle indagini e che il diniego della chiesta audizione nel corso delle indagini, avrebbe comportato un vulnus in grado di inficiare il prosieguo dell’intero procedimento (v. Corte federale d’appello, IV sez. – C.U. N. 012/CFA - 2018/2019 Alborghetti/Procura).»

44. Con diverse articolazioni argomentative, le impugnative delle società reclamanti, nonché quelle proposte dai Signori Mitro Vincenzo, De Santis Vincenzo, De Santis Nicola, criticano la pronuncia di primo grado.

In tal senso, il reclamante Mitro argomenta che «Si è eccepito dinanzi al giudice di prime cure come risulti documentalmente provato che la Procura Federale abbia fatto richiesta di accesso agli atti della Procura della Repubblica di Bari (10.07.2020) in epoca antecedente alla riapertura delle indagini su di un procedimento archiviato(15.07.2020)», traendone la conclusione che nessuna norma del CGS autorizzerebbe la Procura Federale a compiere atti di indagine a fronte di un procedimento inesistente, perché all’epoca già archiviato e non ancora formalmente riaperto.

Al riguardo, lamenta, fra l’altro, che la decisione impugnata avrebbe del tutto trascurato di valutare l’indirizzo espresso da un precedente dello stesso Tribunale Federale e richiamano, sviluppandoli, gli argomenti proposti in primo grado. Inoltre, si dolgono del fatto che il Tribunale abbia omesso di pronunciarsi analiticamente sulle proprie argomentazioni difensive.

La pronuncia richiamata aveva statuito che "gli atti emessi dalla Procura Federale in epoca successiva all'archiviazione del procedimento e prima della sua riapertura si pongano al di fuori del sistema processuale delineato dal Codice di Giustizia Sportiva, risolvendosi in atti d'indagine non previsti e non legittimati dalla rituale pendenza di un procedimento disciplinare. Essi, infatti, ancorché espressamente riferiti alle precedenti richieste della Procura Federale e dei relativi esiti, sono stati adottati in un momento in cui il procedimento cui fanno riferimento non poteva certo considerarsi pendente, poiché archiviato. Né possono rientrare nel novero degli atti adottati a seguito della riapertura delle indagini, non ancora avvenuta. Al contrario, proprio in ragione del loro oggetto (riferito, come si è visto, al procedimento archiviato) essi si pongono come una sorta di collegamento, un continuum tra il procedimento archiviato e quello riparto, senza che - tuttavia - alcuna nonna processuale ne legittimi il compimento. Ne deriva che gli atti qui analizzati, con i quali si è proceduto all'acquisizione di copia degli esiti delle indagini preliminari, costituiscono una vera e propria ricerca della notitia criminis non consentita perché al di fuori del procedimento e non possono dunque ritenersi legittimi. Orbene, l'irrituale acquisizione degli atti e dei documenti, che ha costituito la ragione unica della riapertura del procedimento, si riflette sugli atti successivi e non consente di ritenere legittimi sia il provvedimento di riapertura, sia i conseguenti atti di indagini compiuti dalla Procura Federale. Con la conseguenza che il deferimento che ne è conseguito deve ritenersi inammissibile”.

45. La Corte ritiene che le tesi esposte dai reclamanti, seppure basate su ampie argomentazioni e corredate da alcune pronunce conformi, siano prive di pregio e che vada condivisa, invece, la conclusione cui è pervenuto il Tribunale, giudicando pienamente legittimo il procedimento istruttorio attuato dalla Procura Federale e le concrete modalità di riapertura delle indagini. Al proposito, risulta pienamente persuasiva la motivazione espressa dal Tribunale, sopra trascritta.

46. A rafforzare la corretta conclusione cui è pervenuto il Tribunale, la Corte si pongono le seguenti considerazioni.

Il sistema delineato dal vigente codice di giustizia sportiva della FIGC, infatti, intende realizzare un ragionevole equilibrio tra l’esigenza di garantire i fondamentali diritti di difesa delle parti, la certezza delle situazioni giuridiche e la finalità di accertare gli illeciti considerati più rilevanti per l’ordinamento, emersi nel corso delle indagini penali condotte dall’autorità giudiziaria ordinaria.

In questa cornice si collocano le disposizioni che regolano l’archiviazione e la durata massima del procedimento disciplinare e della fase delle indagini condotte dalla Procura Federale, la sua riapertura e il rapporto con le risultanze istruttorie delle indagini penali.

47. La scelta compiuta dal legislatore federale e consacrata nel codice della giustizia sportiva è nel senso di attribuire particolare valore agli elementi istruttori desumibili dal procedimento penale, stabilendo che essi costituiscono i presupposti legittimanti la riapertura del procedimento disciplinare e la fase delle indagini condotte dalla Procura Federale.

48. Ora, date queste premesse, non sembra convincente la tesi prospettata dalle parti reclamanti, secondo le quali, in sostanza, la Procura Federale non avrebbe più potuto chiedere ed ottenere gli atti del procedimento penale, in relazione ad un procedimento disciplinare già archiviato, senza previamente effettuare una formale riapertura delle indagini, basata però, su un diverso “nuovo fatto”.

Questa impostazione sarebbe incongrua e illogica, perché è vero esattamente il contrario: sono proprio le risultanze degli atti delle indagini penali, giunte a conoscenza dell’organo inquirente sportivo, che possono costituire il presupposto per la riattivazione del procedimento di competenza della Procura Federale, qualora siano in grado di evidenziare nuovi fatti o circostanze.

49. Seguendo la tesi dei reclamanti, la Procura potrebbe riaprire le indagini solo qualora giungesse a conoscenza delle evidenze derivanti dai giudizi penali attraverso le iniziative della stessa Autorità Giudiziaria o notizie di stampa.

50. Infatti, diversamente da quanto opinato dalle parti reclamanti, lo scambio di informazioni con gli organi penali rientra nell’ambito dell’attività istituzionale della Procura Federale e non può configurarsi necessariamente come atto istruttorio riferibile dall’organo inquirente ad un procedimento in corso. L’istanza di atti, del resto, ha una funzione meramente sollecitatoria di un potere di cui la Procura è comunque titolare e che viene costantemente esercitato, nel quadro della leale collaborazione tra giustizia sportiva e giustizia statale.

51. D’altro canto, gli elementi dell’indagine penale possono essere acquisiti in  “qualsiasi momento”. Ne consegue che, anche volendo ipotizzare che la richiesta di degli atti alla Procura andasse formulata soltanto dopo la formale riapertura del procedimento, gli atti del procedimento penale resterebbero comunque pienamente utilizzabili nel presente giudizio sportivo.

52. Non vi è dubbio che l’impostazione del codice si riannoda ad una ponderazione di interessi attentamente effettuata dal legislatore federale. La “certezza” derivante dal proscioglimento disposto con l’archiviazione non è assoluta, perché potrebbe essere messa in discussione dai risultati dell’istruttoria condotta dall’autorità giudiziaria penale, idonei a far emergere circostanze o fatti nuovi. Ma si tratta di un’opzione collegata alla ritenuta opportunità di allineare la risposta sanzionatoria sportiva agli accertamenti compiuti in sede penale, caratterizzati dalla incisività degli strumenti di indagine attribuiti al pubblico ministero, bilanciati dalle garanzie difensive degli indagati.

53. In questa cornice, non assume rilievo dirimente la circostanza che, nel corpo della motivazione, il Tribunale abbia trascurato di citare e confutare nel dettaglio le opposte conclusioni cui era pervenuto il precedente di cui alla citata pronuncia C.U. n. 52/TFN - ss 2016/2017.

La Corte ritiene, infatti, non condivisibile la lettura interpretativa proposta dalla decisione indicata, che non ha focalizzato l’attenzione sull’assoluta peculiarità del rapporto tra risultanze delle indagini penali e la riapertura del procedimento disciplinare.

54. Per analoghe ragioni, il Collegio non ritiene che non giovi ai reclamanti il richiamo alla pronuncia di appello (CORTE FEDERALE D’APPELLO IVa SEZIONE, COMUNICATO UFFICIALE N. 141/CFA(2016/2017).

La citata pronuncia ha svolto una peculiare motivazione, correlata alla vicenda esaminata e ai motivi del reclamo a suo tempo proposti dalla Procura Federale.

55. La pronuncia sviluppa le seguenti argomentazioni.

«Ed invero, non è qui in discussione, perché in realtà non è mai stato posto in dubbio dalla decisione di primo grado, il potere-dovere del Procuratore federale, in via di principio, di prendere notizia in ogni modo degli illeciti di propria iniziativa e di ricevere le notizie presentate o comunque pervenute all’attenzione dell’Ufficio, con l’unica eccezione, espressamente prevista dal comma 3 dell’art. 32 ter invocato dal reclamante, rappresentata dalla eventuale propalazione in forma anonima di tali notizie.

Né è in discussione il principio in forza del quale l’acquisizione della notitia criminis è sempre consentita al Procuratore federale, il quale però, una volta appresa la notizia di fatti o atti rilevanti, ai sensi del comma 2 dell’art. 32 quinquies del CGS, come noto, è tenuto ad iscrivere detta notizia con immediatezza nell’apposito Registro, secondo le modalità prescritte dall’art. 53 del CGS del CONI. Un tale adempimento, giova ricordare, costituisce presupposto indefettibile per il legittimo svolgimento di tutte quelle attività di indagine ritenute necessarie all’accertamento delle violazioni statutarie e regolamentari di cui il Procuratore Federale abbia avuto notizia e che l’art. 32 quinquies del CGS demanda alla sua esclusiva competenza di effettuare per una durata non superiore a giorni 60, salvo motivata proroga.

Effettuata una tale sommaria ricognizione del quadro normativo di riferimento, occorre tuttavia rilevare come, avuto riguardo al caso di specie, essa non possa dirsi esaustiva, dal momento che, in punto di fatto, occorre necessariamente rilevare la sussistenza nella fattispecie in esame di una circostanza destinata ad assumere specifica rilevanza, ossia la circostanza che, con riferimento ai fatti illeciti oggetto del presente procedimento, su richiesta della Procura federale è qui pacificamente intervenuto in data 28 Gennaio  2015 un provvedimento di archiviazione.

Le doglianze formulate con il reclamo in esame dalla Procura Federale vanno dunque valutate alla luce di tale rilevante circostanza e, conseguentemente, alla stregua del disposto del comma 5 dell’art. 32 ter CGS, a mente del quale, intervenuto un provvedimento di archiviazione, “la riapertura delle indagini può essere disposta d’ufficio nel caso in cui emergano nuovi fatti o circostanze rilevanti dei quali il Procuratore federale non era a conoscenza”.

Disposizione, quest’ultima, che, nonostante la sua centralità nel caso in esame, la Procura federale omette invero di considerare, focalizzando piuttosto la sua attenzione sulla latitudine, oggettiva e temporale, del potere-dovere di iniziativa nell’assumere notizia degli illeciti, quale espressamente statuito dall’art. 32 ter, comma 3, CGS, in ordine al cui corretto esercizio nel caso di specie, in realtà e come si è detto, non è dato ravvisare nella decisione del TFN sostanziali censure.

Il cuore della motivazione della pronuncia impugnata è, infatti, piuttosto nel senso “che gli atti emessi dalla Procura Federale in epoca successiva all’archiviazione del procedimento e prima della sua riapertura si pongano al di fuori del sistema processuale delineato dal Codice di Giustizia Sportiva, risolvendosi in atti di indagine non previsti e non legittimati dalla rituale pendenza di un procedimento disciplinare.”

Al riguardo, occorre infatti rilevare che l’esercizio dell’azione disciplinare è espressione di una scelta che il Procuratore federale, in relazione a una determinata notitia criminis, compie al termine delle indagini e in alternativa alla archiviazione (art. 32 ter, commi 2 e 4, CGS), così che, una volta che di un procedimento sia stato eventualmente richiesta ed autorizzata l’archiviazione, il Procuratore federale perde il potere di adottare ulteriori opzioni sul medesimo fatto illecito, a meno che non disponga d’ufficio la riapertura delle indagini e non provveda ad una nuova iscrizione nell’apposito registro.

La mancata riapertura delle indagini e/o la mancata conseguente nuova iscrizione nell’apposito registro, determina pertanto non solo la inutilizzabilità degli atti di indagine eventualmente compiuti dopo il provvedimento di archiviazione, ma anche la preclusione all’esercizio dell’azione disciplinare per quello stesso fatto illecito, oggettivamente e soggettivamente considerato.

D’altro canto, come si è visto, l’art. 32 ter, comma 5, CGS, consente alla Procura federale di disporre d’ufficio la riapertura delle indagini alla sola condizione che emergano

“nuovi fatti o circostanze rilevanti dei quali il Procuratore federale non era a conoscenza”. Tali fatti nuovi o le circostanze rilevanti prima non conosciuti dal Procuratore federale vanno però esplicitamente dedotti in sede di atto di deferimento, onde consentire la verifica circa la effettiva ricorrenza nel caso concreto del solo presupposto che, in base all’ordinamento federale, legittima la riapertura delle indagini nell’ambito di un procedimento già archiviato e il rinnovato esercizio da parte del Procuratore federale dell’azione disciplinare per quello stesso fatto illecito in relazione al quale sia stata precedentemente disposta l’archiviazione.

L’esigenza di rendere nota la ricorrenza in concreto di un tale presupposto e, quindi, del fatto nuovo o della circostanza rilevante prima ignoti al Procuratore federale, costituisce il necessario contrappeso del potere concesso a quest’ultimo dall’ordinamento federale di procedere d’ufficio - e quindi senza alcun filtro preventivo da parte degli organi di giustizia sportiva - a nuove indagini per il medesimo illecito, contrappeso senza il quale non vi sarebbero sufficienti garanzie in favore dell’incolpato in ordine ai tempi del (reiterato) esercizio dell’azione disciplinare ed alla durata complessiva delle indagini che, per effetto dell’esercizio del potere di riapertura delle indagini, è appena il caso di osservare, possono in definitiva svolgersi per un tempo ben superiore al termine ordinario di 60 giorni previsto dall’art. 32 quinquies, comma 3, del C.G.S.

Orbene, nel caso di specie, non è dato rilevare negli atti posti in essere dalla Procura federale, con riferimento o meno alla documentazione afferente all’indagine penale condotta dalla Procura della Repubblica di Napoli ed acquisita in data 26 Febbraio  2016, alcun riferimento ai quei “nuovi fatti o circostanze rilevanti dei quali il Procuratore federale non era a conoscenza” che della riapertura d’ufficio delle indagini e della disposta nuova iscrizione nel Registro avvenuta in data 29 Marzo 2016 costituivano, come detto, il presupposto legittimante ai sensi dell’art. 32 ter, comma 5, CGS.

Ne deriva che la decisione di primo grado è immune dai vizi che la reclamante le ascrive e ciò anche per quanto concerne la dedotta violazione dell’art. 32 quinquies, comma 3, CGS, norma che la reclamante assume essere stata disattesa dal TFN nella decisione impugnata ed essere, invece, invocabile nel caso di specie, laddove prevede che «possono sempre essere utilizzati gli atti e documenti in documenti in ogni tempo acquisiti dalla Procura della Repubblica e dalle altre autorità giudiziarie dello Stato».

Come correttamente rilevato dal TFN, al contrario, per collocazione sistematica e chiarezza semantica, la citata norma riguarda effettivamente il solo caso in cui gli atti processuali compiuti dall’A.G.O. pervengano alla Procura Federale al di fuori dei termini di durata delle indagini, ma nell’ambito di un procedimento disciplinare che sia stato ritualmente instaurato e risulti ancora pendente. Caso, questo, non ricorrente nella fattispecie.

Per quanto, poi, possa convenirsi con la reclamante Procura che la ratio della disposizione sia quella «di garantire l’ordinamento settoriale sportivo dal rischio di impunità di soggetti che hanno posto in essere condotte disciplinarmente rilevanti, nel caso in cui le stesse emergano dallo svolgimento di attività inquirente da parte dell’AGO», vero è che la pregevole finalità di tutelare l’interesse superiore alla sanzione di comportamenti disciplinarmente rilevanti postula, sempre e comunque, il pieno rispetto delle norme federali e del sistema di garanzie che esse assicurano all’incolpato.

Le considerazioni che precedono consentono, in definitiva e seppure con le precisazioni di cui si è detto, di confermare la decisione impugnata laddove afferma la inammissibilità del deferimento della Procura federale e, qui si aggiunge, la decadenza dall’azione disciplinare nuovamente intrapresa, in ossequio al principio di garanzia dell’esigenza di una rapida definizione della posizione degli incolpati e della integrità del diritto di difesa, che impone la celere iscrizione dei fatti rilevanti sul Registro di cui all’art.

31 quinquies CGS e l’avvio dell’azione disciplinare in tempi ragionevoli rispetto a quelli di commissione dei presunti illeciti (cfr. Collegio di Garanzia dello Sport – CONI, SS.UU. n. 29/2016).»

56. È infatti necessario osservare che la decisione citata non sostiene affatto che la richiesta di atti alla Procura possa essere effettuata solo dopo la preventiva iscrizione (o reiscrizione) del procedimento disciplinare, con contestuale e formale riapertura delle indagini. Esprime, invece, il diverso e condivisibile principio secondo cui, ottenuti gli atti delle indagini penali, la riapertura è consentita solo se emergano effettivamente circostanze e fatti nuovi, insussistenti al momento dell’archiviazione, debitamente evidenziati dalla Procura, in modo da garantire l’esercizio del diritto di difesa.

Nel caso a suo tempo esaminato aveva ritenuto che la Procura Federale non avesse esplicitato in modo adeguato la “novità” degli elementi desunti dagli atti dell’Autorità Giudiziaria, così da rendere impossibile l’accertamento dei concreti presupposti per la riapertura delle indagini.

57. Nella presente vicenda, al contrario, è di tutta evidenza che gli elementi derivanti dalla conclusione delle indagini messi a disposizione della Procura Federale risultano profondamente nuovi e diversi rispetto ai dati esistenti all’epoca dell’originaria archiviazione. Altrettanto palese è, nella sostanza, l’enunciazione che l’atto di deferimento, insieme ai suoi allegati, si sia basato su presupposti fattuali radicalmente nuovi rispetto a quelli che avevano giustificato l’archiviazione.

58. D’altro canto, questa Corte Federale d’appello, con la decisione resa a Sezioni Unite il 25 Ottobre  2019 (Comunicato Ufficiale n. 030/CFA 2019/2020), ha affrontato in modo approfondito il tema della riapertura delle indagini conseguente alla trasmissioni di atti dell’autorità giudiziaria penale alla Procura Federale.

In tale occasione si è stabilito che anche qualora l’archiviazione sia stata disposta perché le originarie notizie provenienti dalla Procura della Repubblica non consentivano di formulare il deferimento, imponendo l’archiviazione, è sempre consentita la riapertura delle indagini qualora i nuovi elementi indiziari derivino da ulteriori atti provenienti dall’Autorità Giudiziaria Ordinaria, capaci dei evidenziare la sopravvenienza di fatti e circostanze insussistenti al momento della pregressa archiviazione

59. Sotto altro profilo, il reclamo del Sig. Mitro ribadisce la censura riguardante la VIOLAZIONE E/0 FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 122, COMMI 4 E 5. CGS. Il reclamante deduce che l'art. 122 CGS FIGC, sotto la rubrica "Richiesta di archiviazione", espressamente prevede "4. Dopo il provvedimento di archiviazione, la riapertura delle indagini può essere disposta d'ufficio nel caso in cui emergano nuovi fatti e circostanze rilevanti di cui il Procuratore Federale non era a conoscenza e che, anche unitamente a quanto già, raccolto, si ritengano idonei a provare la colpevolezza dell'incolpato."

60. Secondo l’interessato “In una visione sistematica dell'istituto è possibile sostenere che nel Codice di Giustizia Sportiva la riapertura delle indagini venga condizionata alla sussistenza di un fattore prodromico alla sua concreta operatività, segnatamente:

La presenza di un fatto nuovo o la sussistenza di circostanze rilevanti sconosciute al Procuratore Federale, che si ritengano idonei a provare la colpevolezza dell'incolpato.

Il concetto di fatto nuovo o di circostanza rilevante deve essere attentamente scrutinato, posto che, non essendovi stato in concreto alcun fatto nuovo né circostanza rilevante emersa in ordine alla presunta combine Picerno / Bitonto, deve ritenersi che la Procura Federale abbia desunto i predetti elementi dagli atti trasmessi a seguito della richiesta del 10.07.2020 sull'avviso di conclusione delle indagini preliminari di cui all'art. 415bis c.p.p. per il reato di frode in competizione sportiva. Ebbene, l'interrogativo che s'intende pone in questa sede è se la riapertura della presente indagine potesse legittimante operare laddove il fatto nuovo o la circostanza rilevante sia stato desunto dalla trasmissione di atti d'indagine provenienti dalla magistratura ordinaria.

La risposta, a ben vedere, si rinviene dallo stesso articolato normativo di riferimento. Difatti, il ridetto art. 122 statuisce, altresì, "5. Se i fatti e le circostanze di cui al comma 4 si desumono da un provvedimento che dispone il giudizio penale, il diritto di sanzionarli si prescrive entro il termine dell'ottava stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione”.

Pertanto, la "desumibilità" dei fatti e delle circostanze rilevanti risulta ancorata "ad un provvedimento che dispone il giudizio penale”.

Provvedimento che, nel caso di specie, difetta. 

Appare quanto mai agevole rilevare come la scelta del Legislatore sportivo di ancorare la possibilità di riapertura di una indagine all'emersione cli fatti nuovi, ma anche alla loro desumibilità dall'esercizio dell'azione penale, sia legittimata in quest'ultimo caso solo cd esclusivamente in forza dell'accertamento che di quel fatto è stato effettuato ad opera di altro giudice.

A confermare tale ultimo assunto depone la prescrizione letterale della norma, la quale non prevede - come pure avrebbe potuto fare - un generico riferimento agli atti provenienti da un procedimento penale, bensì richiama espressamente "il provvedimento che dispone il giudizio penale". 

Qui difetta non solo il provvedimento che dispone il giudizio - non essendo intervenuto l'atto di rinvio a giudizio - ma, per la posizione del Sig. Vincenzo Mitro, finanche l'avviso di conclusione delle indagini.

Per tutto quanto sopra esposto, si ritiene che l'esercizio dell'azione disciplinare difetti dei presupposti inderogabili stabiliti per legge, il ché comporta la nullità e/o l'improcedibilità dell'esperito atto di deferimento.

61. La tesi del reclamante non è persuasiva. È incontestabile che le risultanze delle indagini penali hanno delineato i fatti oggetto del deferimento in modo profondamente diverso, quanto a modalità oggettive e coinvolgimento soggettivo degli indagati rispetto alla generica ipotesi considerata nell’originario procedimento istruttorio condotto dalla Procura. Pertanto, i presupposti fattuali per la riapertura delle indagini sono tutti agevolmente riscontrabili.

62. Il richiamo all’art. 122, comma 5, del CGS non muta questa conclusione, poiché tale disposizione si riferisce alle conseguenze della riapertura delle indagini sulla prescrizione dell’azione disciplinare, senza stabilire affatto che la riapertura derivante da nuove risultanze del procedimento penale sia consentita solo in presenza di un provvedimento che dispone il giudizio.

63. Il reclamante Mitro deduce ancora la VIOLAZIONE E/0 FALSA  APPLICAZIONE DELL'ART. 24 COST; OMESSA PRONUNCIA SU UN FATTO

DECISIVO, lamentando che il TFN abbia omesso, altresì, di scrutinare l'ulteriore eccezione difensiva affidata ad un unico motivo di censura afferente la gravissima violazione perpetrata a danno dell'odierno deferito.

Secondo il reclamante “Non è chi non veda come la scelta della Procura federale di celebrare il presente procedimento disciplinare per illecito sportivo sulle dichiarazioni - peraltro contestate - dei collaboratori di giustizia siccome assunte successivamente alla notifica dell'avviso di conclusione delle indagini debbano comportare la declaratoria d'invalidità dell'atto di deferimento e la conseguente improcedibilità dell'esperita azione disciplinare.

Sul punto il Tribunale ha ritenuto di non doversi confrontare con quanto affermato dal supremo organo di giustizia sportiva endo-ordinamentale laddove ha avuto modo di statuire come "l'atto di deferimento dinanzi al Tribunale Federale Nazionale del tesserato sottoposto a procedimento sanzionatorio non è invalido nel caso in cui l'ipotesi accusatoria si sorregga su elementi di fatto e di diritto già chiaramente indicati nell'atto della prima comunicazione di chiusura delle indagini. Invece, l'invalidità dell'atto di deferimento si potrebbe verificare soltanto in quei casi in cui effettivamente l'ipotesi accusatoria si sorregga in modo determinante e autonomo su elementi accusatori nuovi rispetto alla comunicazione di chiusura delle indagini. Infatti, in questo caso, in base all'applicazione della prova di resistenza, si potrebbe affermare che le indagini non sarebbero sfociate nell'atto di deferimento in carenza dei nuovi elementi accusatori successivamente acquisiti"!

Il vuoto motivazionale sul punto appare ancor più grave se visto alla luce degli elementi probatori che ad avviso del Tribunale sono risultati idonei a sostenere l'accusa nei confronti del ricorrente e la condanna che ne è conseguita.

E' appena il caso di rilevare che la scrivente difesa si sia a lungo cimentata nel rilevare come le dichiarazioni auto ed etero accusatorie non fossero utilizzabili nel presente segmento processuale ai danni del Sig. Mitro. Ciò non solo in vista della loro tardiva acquisizione rispetto all'avviso di conclusione delle indagini (che ne risultava privo), ma altresì per la impossibilità di procedere ad uno scrutinio di attendibilità - necessario ed imprescindibile - essendo le stesse omissate nella parte riferita al teste di riferimento.

Si ritiene che la sentenza gravata ometta di valutare l'elemento caratterizzante il presente procedimento disciplinare. Il riferimento è all'avvenuta valutazione di elementi nuovi ed inediti di cui il ricorrente è venuto a conoscenza solo con l'atto di contestazione degli addebiti disciplinari.

Tale ultimo vizio, che ha infierito pesantemente sul diritto di difesa del ricorrente, non è stato neppure attenzionato dalla decisione gravata, registrando un vuoto cui è doveroso in questa sede sopperire.

Il TFN non avrebbe mai dovuto assecondare un simile procedere e il fatto che non abbia inteso spendere neppure una parola in ordine a tale eccezione la dice lunga.

Le propalazioni dei delatori sono state assunte a base della decisione di condanna nei riguardi di un soggetto che non ha neppure contezza del loro contenuto, posto che i nomi dei soggetti coinvolti non stati resi noti, con ciò creando un vulnus a livello difensivo inammissibile perché illegittimo (oltre che ingiusto).

Si ritiene, pertanto, che la sentenza vada sul punto annullata avendo il Tribunale fondato il proprio convincimento su atti illegittimi ed inutilizzabili, il che ci conduce direttamente alle seguenti censure.

64.La censura non merita accoglimento. Le dichiarazioni degli incolpati sono state ritualmente acquisite nei tempi e con le modalità previste dal CGS. Nel corso del giudizio di primo grado le parti hanno potuto articolare le opportune difese volte a contrastare il contenuto e l’attendibilità di tali risultanze, senza che possa dubitarsi circa la legittimità della loro utilizzazione ai fini del giudizio di responsabilità degli incolpati.

65.Il reclamo del Sig. Mitro ipotizza altresì la violazione della corrispondenza tra il fatto disciplinare ascrittogli con l’atto di deferimento e quello ritenuto comprovato dalla decisione di condanna odiernamente impugnata.

Al proposito, il reclamo deduce che “L'avviso di conclusioni delle indagini da cui prende abbrivio il presente procedimento disciplinare non vede quale soggetto indagato il Sig. Mitro Vincenzo.

L'estraneità del ricorrente alla vicenda sottoposta al vaglio, oltre a comportare l'inammissibilità dell'azione disciplinare per i motivi esposti sub II, determina un sostanziale scollamento tra la valutazione operata dal P.M. nel procedimento penale e quella conclusa dal Procuratore federale.

Cosa ammissibile in linea teorica ma di non facile soluzione a livello pratico, soprattutto laddove la norma sulla riapertura dell'indagine fa riferimento alla sussistenza di elementi idonei a provare la colpevolezza dell'indagato.

A ciò si aggiunga che il sistema di giustizia sportiva, non prevedendo alcuno scrutinio preventivo in ordine all'effettiva sussistenza dei presupposti per la riapertura delle indagini, lascia sostanzialmente al giudice del merito il compito di verificarne la correttezza ed il rispetto delle regole che la presidiano.

Tale è il motivo per cui ci si aspettava dal TFN una sentenza completa ed esauriente, che tenesse debitamente conto della peculiarità di questo procedimento disciplinare, nato quadrato nel suo segmento procedimentale e pervenuto tondo in quello processuale.

La scrivente difesa ha dunque oggi l'arduo compito di analizzare come si è pervenuti ad una sentenza di condanna nonostante quanto sino ad ora eccepito.

Dalla comparazione di quanto fedelmente riportato, si evince che il Tribunale ha provveduto, non solo a scompone in due fasi quella che nell'atto di deferimento risultava un unitaria operazione illecita, ma altresì a condannarlo per una condotta diversa da quella contestatagli.

Circostanza quest'ultima che ne avrebbe dovuto portare all'assoluzione in ordine alla condotta espressamente contestatagli.

Tale ultima deviazione perpetrata dal Tribunale si traduce in uno strenuo tentativo di ovviare a ciò che questa difesa aveva ampiamente anticipato nella precedente sede, ossia l'assoluta estraneità del Mitra dall'illecito ad esso imputato. (cfr. memoria difensiva di primo grado).

66. La censura, nella parte in cui ipotizza un vizio procedimentale della decisione di primo grado, deve essere disattesa. Non vi è alcuna apprezzabile cesura tra l’ipotesi accusatoria formulata con l’atto di deferimento e la motivazione della decisione impugnata. Infatti, alla luce delle risultanze istruttorie, il Tribunale ha ritenuto comprovato il pagamento di una somma di euro diecimila, a fronte di una iniziale richiesta di venticinquemila euro, rilevando il coinvolgimento del Mitro nelle attività illecite che hanno portato alla realizzazione della combine.

Le puntualizzazioni compiute dal Tribunale in ordine alla dinamica dell’illecito nel suo sviluppo temporale non contraddicono l’impianto accusatorio, né introducono elementi di novità tali da ledere il pieno esercizio del diritto di difesa delle parti incolpate.

67. Anche il reclamo del Sig. De Santis Vincenzo deduce la violazione del principio di correlazione tra l’accusa e la decisione assunta dal Tribunale Federale Nazionale.

Al proposito, il reclamante deduce che “Con atto del 10 agosto 2020, il Sig. De Santis veniva deferito dalla Procura Federale innanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione

Disciplinare, “in ordine alla violazione dell’art. 7, co. 1, 2 e 5 del C.G.S., vigente all’epoca dei fatti (oggi trasfuso nell’art 30, comma 1, 2 e 5 C.G.S.) .. in particolare, per avere direttamente e personalmente delineato i dettagli dell’accordo illecito, a seguito del quale ANACLERIO Michele concordava con DE SANTIS Vincenzo la consegna della somma di €

25.000,00 (proveniente dalla società A.Z. Picerno) come contropartita dell’illecito accordo volto a determinare un risultato finale della gara favorevole al Picerno e, comunque, utile per la promozione nella serie superiore, somma, che ricevuta dal capitano, PATIERNO

Francesco Cosimo, veniva da quest’ultimo ripartita e distribuita, fra i tesserati della U.S.D. Bitonto coinvolti nell’illecito, riservando una quota-parte a DE SANTIS Vincenzo che ne faceva richiesta”.

Il De Santis, pertanto, avrebbe dovuto essere giudicato in relazione unicamente ai superiori fatti formalmente addebitati dalla Procura Federale.

Ciò in forza del principio di correlazione tra l’accusa e la sentenza, il quale si esplica in due postulati: da un lato, il giudice non potrà pronunciarsi su un fatto che non sia stato portato preventivamente a conoscenza dell’imputato secondo le modalità previste dalla legge, dall’altro l’imputato ha il diritto di essere giudicato in relazione al solo fatto che gli sia stato formalmente addebitato.

Ebbene, i fatti dedotti con atto di deferimento – lo si evince agevolmente dalla decisione gravata – non sono stati posti in essere dal De Santis.

Il Tribunale Federale Nazionale, invero, ha accertato che il De Santis:

a) non ha concordato con “ANACLERIO Michele (..) la consegna della somma di € 25.000,00 (proveniente dalla società A.Z. Picerno) come contropartita dell’illecito accordo volto a determinare un risultato finale della gara favorevole al Picerno e, comunque, utile per la promozione nella serie superiore”.

Il Giudice di prime cure, invero, con la propria decisione, ha rilevato come il De Santis non fosse espressione dell’AZ Picerno.

b) non è stata riservata “una quota-parte (del pretium sceleris nda) a DE SANTIS

Vincenzo che ne faceva richiesta”.

La circostanza de qua è rimasta indimostrata e, comunque, il Tribunale ha trascurato l’assunto.

Sulla base del principio di correlazione tra l’accusa e la sentenza, tenuto conto dei fatti dedotti dalla Procura Federale con l’atto di deferimento:

- da una parte, il Tribunale avrebbe dovuto pronunciarsi unicamente sui suestesi fatti portati preventivamente a conoscenza del deferito dalla Procura Federale;

- dall’altra, è risultato leso il diritto dell’imputato ad essere giudicato in relazione ai soli fatti che gli sono stati formalmente addebitati dall’Organo requirente.

Ciò, invece, non è avvenuto, avendo il De Santis subìto una decisione fondata su circostanze non preventivamente contestate dalla Procura Federale.

Non vi è chi non veda, quindi, come la decisione assunta dall’Organo di prime cure sia irrimediabilmente invalida.

Invero, onde garantire l’esercizio del diritto di difesa dell’incolpato, la Procura Federale, anche alla luce delle dichiarazioni collaborative sopraggiunte, avrebbe dovuto avanzare al De Santis una contestazione suppletiva, allegando fatti nuovi ed ampliando il procedimento disciplinare.

Ciò non è avvenuto, con la conseguenza che la nullità travolgerà i soli fatti e le sole circostanze non regolarmente contestati, lasciando in vita l’accusa principale.

L’accusa principale, tuttavia, lo si è già visto, risulta già delibata dal Tribunale nel senso che quest’ultimo non ha ritenuto che il De Santis:

- ha concordato con “ANACLERIO Michele (..) la consegna della somma di € 25.000,00 (proveniente dalla società A.Z. Picerno) come contropartita dell’illecito accordo volto a determinare un risultato finale della gara favorevole al Picerno e, comunque, utile per la promozione nella serie superiore”;

- non ha fatto richiesta né ha ottenuto “una quota-parte” del pretium sceleris.

68. Il motivo è privo di pregio. L’accertamento del Tribunale è in linea con l’impianto accusatorio e con il fatto centrale posto a base dell’incolpazione. Pertanto, le specificazioni espresse nella motivazione della decisione impugnata non si riferiscono ad un  “fatto diverso” da quello contestato, ma solo definiscono alcuni profili della vicenda, senza per questo incidere sulla concreta possibilità dell’incolpato di svolgere adeguate difese,

69. Alcune delle censure dei reclamanti e, segnatamente, il ricorso del Sig. De Santis Vincenzo, lamentano l’irritualità del deferimento, sostenendo che la Procura, nel riaprire le indagini, avrebbe dovuto iscrivere il procedimento con un nuovo numero di registro generale.

L’interessato sostiene, inoltre che la riapertura è avvenuta oltre il termine perentorio di trenta giorni decorrente dal momento in cui la Procura Federale ha ottenuto notizia dei fatti nuovi, costituiti dalla trasmissione degli atti da parte dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria.

70. Entrambi i profili di censura devono essere disattesi.

Non è ravvisabile, infatti una prescrizione da cui desumere che la riapertura delle indagini debba inderogabilmente realizzarsi mediante l’iscrizione del fascicolo nel registro generale con un nuovo numero d’ordine progressivo.

71. In ogni caso, non si comprende come l’erronea individuazione del numero da assegnare al procedimento possa incidere sulla riscontrata ritualità della fase istruttoria e sull’atto di deferimento che lo conclude.

72. Quanto all’asserita affermazione circa la tardività della riapertura delle indagini, è sufficiente osservare che, in punto di fatto, la Procura ha correttamente rispettato il termine di trenta giorni.

 Il merito della vicenda. La sussistenza dell’illecito sportivo

73. Con riguardo al merito, possono essere esaminate, congiuntamente le censure articolate dai soggetti tesserati che contestano, in radice, le responsabilità loro ascritte dal Tribunale Federale.

74. La decisione di primo grado ha ampiamente motivato al riguardo, svolgendo argomentazioni incentrate sul peso determinante delle dichiarazioni rese da alcuni dei calciatori del Bitonto, che hanno ammesso le proprie responsabilità, indicando i soggetti coinvolti e la dinamica dell’illecito, dichiarazioni correlate alle conformi risultanze delle indagini penali e alle intercettazioni telefoniche.

75. È utile trascrivere, di seguito, la parte della motivazione della pronuncia impugnata intesa a descrivere la dinamica dell’illecito e le singole responsabilità, poiché queste Sezioni Unite ne condividono pienamente il percorso argomentativo, salve le specificazioni che saranno compiute, in relazione alle censure dedotte dai reclamanti.

«2.1 Nel merito, il deferimento è parzialmente fondato e va accolto nei termini di seguito specificati, tenuto conto che la gara in oggetto, ininfluente per l’USD Bitonto, aveva notevole importanza per le sorti dell’AZ Picerno.

Per effetto della penalizzazione di punti tre in classifica alla vigilia dell’ultima giornata di campionato, infatti, in caso di sconfitta con il Bitonto e di contestuale vittoria dell’Audace Cerignola, l’AZ Picerno sarebbe stato costretto allo spareggio con la compagine foggiana per assicurarsi la vittoria del girone e la promozione in Lega Pro.

La gara, dunque, assumeva particolare, se non decisiva importanza per la compagine lucana.

2.2 Ebbene, noti i fatti che hanno condotto all’odierno deferimento, ampiamente descritti nei capi di incolpazione, il Collegio rileva che, secondo l’impianto accusatorio, nella fattispecie si è in presenza di un illecito nato dall’iniziativa di Anaclerio Michele (calciatore tesserato per la USD Bitonto) che avrebbe preso contatti con De Santis Vincenzo (Direttore Sportivo del Potenza Calcio) affinché intercedesse per suo conto nei confronti di Mitro Vincenzo (Direttore generale della ASD AZ Picerno) sulla base di un corrispettivo (i.e.: pretium sceleris) di circa 25 – 30 mila euro. La trattativa sarebbe poi stata portata a termine da Patierno Francesco Cosimo, cui il denaro, alla presenza di Montrone Giovanni, sarebbe stato consegnato da due emissari (secondo la Procura tesserati dell’AZ Picerno la cui posizione è stata al momento stralciata), denaro che il Patierno avrebbe poi diviso con gli altri sodali.

Dalle evidenze del carteggio e delle dichiarazioni auto ed etero accusatorie delle parti, emergono dunque due fasi.

La prima attiene ai contatti tra Anaclerio Michele, De Santis Vincenzo e Mitro Vincenzo; la seconda ai contatti tra Patierno Francesco Cosimo ed altro soggetto da questi interpellato su sollecitazione di Anaclerio per il dichiarato fallimento del primo contatto.

La Procura Federale ha ritenuto di stralciare la posizione del soggetto contattato dal  Patierno (il cui nome risulta oscurato) e dell’altro soggetto (il cui nome è pure oscurato) che lo avrebbe accompagnato il giorno successivo alla gara per la consegna del denaro.

In disparte quanto si dirà sulla prova raggiunta in ordine al verificarsi dei detti due momenti ed ai soggetti coinvolti, non vi è prova del coinvolgimento del sig. De Santis Vincenzo nella fase avviata e portata a termine da Patierno Francesco Cosimo. Ciò detto, risulta ampiamente provato, anche perché ammesso, oltre che dallo stesso Anaclerio Michele, anche da De Santis Vincenzo (v. memoria difensiva De Santis V. – pag. 10 – ultimo cpv.), che i due, previo contatto telefonico, si siano incontrati il 4.5.2019, ovvero il giorno prima della gara in questione.

Secondo il De Santis V., la sollecitazione all’incontro sarebbe partita dall’Anaclerio per discutere della sua collocazione nella successiva stagione sportiva non sottacendo, comunque, che nella circostanza gli avrebbe chiesto di telefonare al Mitro Vincenzo per chiedergli degli accrediti supplementari per consentire alle famiglie di assistere alla gara.

Secondo l’Anaclerio la sollecitazione all’incontro sarebbe partita dal De Santis Vincenzo.

Vi è che, successivamente all’incontro con l’Anaclerio, il De Santis V. contattava Mitro Vincenzo.

Secondo Mitro, il De Santis Vincenzo gli avrebbe chiesto 25 accrediti per poter assistere alla partita, dato che la stessa era a porte chiuse. Ha precisato, il Mitro, che il totale degli accrediti per ogni squadra era di 40 unità, compresa anche la rosa dell'intera squadra ed i dirigenti accompagnatori. Sempre secondo il Mitro, De Santis si sarebbe messo a disposizione per la gara del giorno successivo, ma lui avrebbe declinato l’invito e cambiato argomento.

A dire del De Santis V., Mitro gli avrebbe riferito una disponibilità massima di 20 accrediti, motivo per il quale decideva di dare all’Anaclerio il numero del terminale mobile del dirigente del Picerno affinché potesse accordarsi direttamente con lui.

Ha riferito ancora, il De Santis V., che l’Anaclerio, non ricorda se per messaggio o durante l’incontro, aveva sostenuto che "dall'altra parte (riferendosi al Cerignola nel tentativo di alzare la posta: nds) ci offrono una cifra importante". Dopo quell'affermazione il De Santis afferma di avere pensato che sulla partita ci fosse qualcosa di poco chiaro, motivo per il quale decise di non interessarsi più della cosa.

La versione fornita, peraltro, pur gravando sugli incolpati l’onere della prova della sua verosimiglianza, come ricordato dalle stesse difese, è tutt’altro che verosimile e conferma viepiù come a tutte le parti fosse ben chiaro l’effettivo oggetto dei contatti, ovvero assicurare all’AZ Picerno la vittoria della gara in programma per scongiurare l’eventualità di uno spareggio con l’Audace Cerignola.

Non è verosimile, infatti, che in vista di una gara da disputarsi a porte chiuse quale conseguenza della sanzione comminata per i disordini verificatisi durante la gara AZ Picerno – Taranto e con un numero di accessi contingentato (v. dichiarazioni e memoria Mitro V.), che un calciatore della USD Bitonto, abbia chiamato un soggetto estraneo ad entrambe le società in gara, per l’improbabile e non consentito approvvigionamento di ulteriori accrediti.

Né può trarre in inganno la circostanza che gli interessati abbiano parlato di accrediti piuttosto che di euro, essendo prassi consolidata in tali circostanze, come i numerosi precedenti insegnano, l’uso di un linguaggio criptico e di termini apparentemente privi di volontà illecita al fine di “depistare eventuali captazioni delle conversazioni” (cfr. Collegio di Garanzia, S.U., dec. n.93/2017).

La ricostruzione offerta, del resto, è contraddittoria nella parte in cui il De Santis V.

afferma che l’Anaclerio, nel corso dell’incontro, gli avrebbe già detto che dall’altra parte (Cerignola) offrivano una cifra importante e che per tale motivo aveva deciso di non interessarsi della cosa.

Se così fosse stato, non avrebbe dovuto telefonare al Mitro e, per di più, secondo quanto riferito da quest’ultimo, mettersi a disposizione dello stesso.

Quest’ultimo, d’altro canto, per quanto riferito dall’Anaclerio al Picci, aveva dato la disponibilità per una cifra inferiore e non è improbabile che il De Santis V., riferito l’esito del contatto con il Mitro, ed avendo appreso della preoccupazione dell’Anaclerio, “perché nell'ambiente circolavano troppe voci sulla partita e c'erano troppe persone in mezzo” abbia preferito chiamarsi fuori dalla organizzazione della “combine” ed invitare l’Anaclerio a mettersi in contatto direttamente con il Mitro sull’utenza telefonica dello stesso, all’uopo comunicandogli il relativo numero.

Tanto trova conferma nell’incontro avuto il sabato pomeriggio presso un bar di Bari tra Anaclerio M., Picci A.G., Montrone Giovanni e Patierno F.C. nel corso del quale, per l’appunto, l’Anaclerio apprendeva dell’esito negativo della trattativa e, non intendendo chiamare il Mitro, invitava il Patierno a contattare un altro soggetto di Picerno, allo stato degli atti ignoto perché al momento stralciatane la posizione.

Ferma, per quanto si vedrà nel prosieguo, la chiara assunzione di responsabilità da parte dei calciatori Anaclerio, Picci, Patierno e Montrone in ordine ai fatti loro ascritti con riferimento alla prima ed alla seconda fase della trattativa, il Collegio, alla luce di quanto emerso, ritiene provata con ragionevole certezza, al momento con riferimento alla prima fase dichiaratamente fallita dell’illecito che ci occupa, anche la responsabilità dei sigg.ri Mitro Vincenzo e De Santis Vincenzo.

Coerentemente all’orientamento già espresso e consolidato del Collegio di Garanzia, come da tale Organo ricordato con la decisione n. 93/2017, invero, “si può ritenere che all’interno dei procedimenti di giustizia sportiva il valore probatorio sufficiente per appurare la realizzazione di un illecito disciplinare si deve attestare ad un livello superiore alla semplice valutazione di probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio.

A maggior ragione, l’organo giudicante non può spingersi fino all’assoluta certezza della commissione dell’illecito, ma non può nemmeno sostenere una posizione dibattimentale assodata in base ad un elemento probatorio valutato in misura superiore al ragionevole dubbio, criterio utilizzato in ambito di diritto penale come limite di convincimento del giudice. La ragione che giustifica l’adozione di un siffatto standard probatorio si può, a buon diritto, far discendere dal fatto che, se l’accertamento della responsabilità degli illeciti di natura disciplinare trovasse il suo fondamento nella certezza assoluta della prova raggiunta che, nella maggior parte dei casi, rappresenta una mera astrazione, si incorrerebbe nel rischio concreto di rallentare il procedimento disciplinare e ostacolare la piena tutela dei soggetti dell’ordinamento sportivo nei confronti degli illeciti disciplinari, oltre a vanificare il principio di ragionevole durata del processo sportivo nell’interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell’ordinato andamento delle attività federali, come disciplinato dall’art. 2, comma 3, CGS CONI”.

Nella fattispecie in esame la ragionevole certezza della responsabilità dei soggetti come sopra individuati e dell’illecito perpetrato, come prefigurato dall’art. 30, co. 1, CGS-

FIGC a mente del quale “costituisce illecito sportivo il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica”, emerge dall’ampia documentazione proveniente dall’A.G., dalle intercettazioni telefoniche e dalle dichiarazioni auto ed etero accusatorie dell’Anaclerio Michele (il cui disappunto nei confronti del De Santis V. per una questione - risalente al successivo agosto del 2019 - di un biglietto di accesso ad una gara, in assenza di sentimenti di inimicizia, non inficia l’attendibilità dell’assunto, essendo comunque emerso, dal messaggio inviato dal De Santis Vincenzo – è in atti l’immagine di tale messaggio – come il biglietto richiesto sia stato effettivamente emesso). Quanto alla configurazione dell’illecito, poi, è appena il caso di precisare che l’art. 30, co. 1, CGS - FIGC, in cui è stato trasfuso il precedente art. 7, co. 1, CGS-FIGC, “mira a tutelare il bene giuridico del leale e regolare svolgimento delle gare e delle competizioni sportive, punendo le condotte illecite e antisportive finalizzate al alterazione del risultato sportivo attraverso la manipolazione dell’andamento della gara ovvero attraverso il procacciamento di un indebito vantaggio in termini di classifica. Dal analisi del dettato normativo è facilmente intuibile come la fattispecie descritta configuri un’ipotesi di illecito di attentato. Di conseguenza, è evidente che l’illecito sportivo, di cui all’art. 7, comma 1, CGS FIGC, si debba considerare realizzato nel momento in cui si siano concretizzati “atti idonei” a cambiare il naturale svolgimento di una competizione”, a nulla rilevando la tesi difensiva della “mancanza del segmento conclusivo”, “concetto elaborato dalla giurisprudenza nel famoso caso “Calciopoli” - secondo il quale un semplice contatto tra tesserati non sarebbe in grado di configurare un illecito disciplinare, se tra costoro non avvenga un indispensabile scambio di accordi orientati a perpetrare una condotta corruttiva e lesiva di un evento sportivo” (così Collegio di Garanzia, cit.).

Ed invero, secondo il richiamato arresto, “l’illecito sportivo si configura come un illecito di attentato per cui il bene giuridico tutelato - il leale e corretto svolgimento di una competizione sportiva - riceve una protezione rafforzata che si attiva nel momento in cui sia iniziata la condotta potenzialmente lesiva, non occorrendo l’effettivo verificarsi di un determinato evento dannoso. Procedendo ad un parallelismo tra istituti di branche del diritto diverse si può ragionevolmente affermare che la fattispecie considerata equivale a quella che il diritto penale ricomprende nei reati di pericolo. In questo caso, infatti, la soglia di punibilità arretra al compimento di un’attività idonea ad alterare il naturale svolgimento di una competizione”, sicché “il verificarsi dell’evento configura un’ipotesi aggravata di illecito sportivo, che si innesta sula norma di base, rappresentata dall’art. 7, comma 1, CGS FIGC (ora art. 30, co. 1), e non gode, quindi, di un proprio impianto sanzionatorio autonomo”, risultando “evidente come sia del tutto irrilevante il conseguimento di un effettivo vantaggio ottenuto attraverso condotte corruttive finalizzate alla compromissione del buon andamento di una competizione sportiva, necessitando semplicemente che sia stato avviato l’iter illecito”.

2.3 Fallito il tentativo di combine con l’intermediazione di De Santis Vincenzo, il gruppo Anaclerio-Picci-Patierno-Montrone, come dagli stessi ammesso, si è attivato per contattare un altro intermediario.

Il contatto, su suggerimento di Anaclerio Michele, è stato avviato da Patierno Cosimo

Francesco. Secondo l’assunto della Procura federale, si tratterebbe di soggetto tesserato per l’AZ Picerno. Il nome di tale tesserato è stato oscurato dalle dichiarazioni rese dai calciatori del Bitonto e la relativa posizione stralciata dall’odierno procedimento, al pari del soggetto che, all’indomani della gara, come ammesso dai ridetti quattro, unitamente al “contatto”, avrebbe consegnato al Patierno ed al Montrone, previa restituzione dell’assegno a garanzia fatto tenere il giorno della gara, una busta contenente 10 mila euro.

Secondo Picci la somma veniva divisa con Anaclerio, Patierno e Montrone nella misura di € 1.400,00 ciascuno, mentre i restanti € 4.500,00 circa gli veniva dati dal Patierno per dividerli con altri compagni di squadra, tra cui, sempre secondo il Picci, anche Turitto Onofrio.

Secondo l’Anaclerio, per quanto riferitogli dal Picci, € 500,00 sarebbero stati destinati a De Santis Nicola, della cui posizione si dirà nel prosieguo.

Agli atti non vi è evidenza di altri soggetti percettori di quota parte della somma di euro 10 mila oltre i quattro calciatori di cui si è detto, né della partecipazione del De Santis Vincenzo a questa seconda fase della combine, né che sia stata corrisposta quale prezzo della stessa una somma maggiore rispetto a quella di 10 mila euro emersa dalle intercettazioni.

Sempre allo stato degli atti, inoltre, in disparte l’identità e la qualità dei soggetti che hanno consegnato la somma presso un distributore di benzina in località Gravina, non può che ritenersi che la stessa sia stata messa a disposizione dall’AZ Picerno e, per essa, dal suo dirigente apicale Mitro Vincenzo, il quale aveva manifestato la sua disponibilità per un importo minore dei 25 mila euro richiesti sin dalla prima fase.

2.4 Secondo la prospettazione della Procura federale, avrebbero preso parte alla combine anche i calciatori del Bitonto Turitto Onofrio e Montrone Giovanni, nonché il Direttore di fatto De Santis Nicola, solo formalmente tesserato quale calciatore, il segretario

D’Aucelli Paolo ed il vice presidente munito di legale rappresentanza, sig. Rossiello Francesco.

2.5 Il nome di Turitto Onofrio emerge nel corso della telefonata delle ore 21:12’:43” del 6.5.2019 tra Picci e Anaclerio, in cui il primo riferiva che il sabato sera il Turitto si sarebbe recato a casa di Giovanni, verosimilmente Montrone, chiedendogli di tenerlo fuori perché non ne voleva sapere nulla. Sempre il Picci riferiva all’Anaclerio che il Turitto, nonostante l’affermazione iniziale di diniego di partecipazione alla combine, avrebbe poi preteso la propria quota parte. Come già detto, però, non vi è evidenza di dazione di denaro in favore di costui, onde è verosimile ritenere che il Picci, oberato di debiti, abbia tentato di lucrare il maggior profitto possibile, come del resto dallo stesso successivamente dichiarato. Ciò non di meno è altrettanto verosimile ritenere che il Turitto fosse a conoscenza dei movimenti dei compagni di squadra, in quanto appartenente alla “cupola” (così definito dall’Anaclerio il gruppo di calciatori solitamente dedito all’alterazione dei risultati delle gare), ovvero al gruppo di sei–sette giocatori cui faceva riferimento l’Anaclerio nel corso delle telefonate con il Picci in cui, quando ancora si paventava di conseguire la somma di 25 mila euro, ipotizzava una spartizione del denaro tra sette-dieci persone al massimo, con un profitto di € 2.500,00 per ognuna.

2.6 Quanto detto per il Turitto vale anche per Fiorentino Daniele che, venuto a conoscenza della penalizzazione subita dall’AZ Picerno, prima contatta il Picci Giovanni

“per dire il fatto” e poi, saputo della combine e, verosimilmente, anche della spartizione del denaro, “sta come il matto” per esserne stato tenuto fuori, come riferito dall’Anaclerio al Picci (intercettazione progr. 10112 del 6.5.2012).

Anche per il Fiorentino, dunque, non vi è evidenza di ricezione di parte del denaro frutto della combine.

Emerge, di contro, sia per il Fiorentino che per il Turitto, la consapevolezza della combine, vera o no che sia la loro pretesa di ricevere quota parte del profitto. Incombeva pertanto sugli stessi l’obbligo di informarne senza indugio la Procura federale, sotto comminatoria della sanzione della squalifica non inferiore a mesi sei, così come previsto dall’art. 6, co. 5 e 6, CGS - FIGC vigente ratione temporis, ora trasfuso nell’art. 30, co. 7, con incremento della sanzione a non meno di anni uno.

2.7 Dalle risultanze delle intercettazioni emerge la responsabilità del sig. De Santis Nicola, inizialmente tesserato come calciatore, ma di fatto svolgente le funzioni di Direttore dell’area tecnica del Bitonto, tale dichiaratosi ed in tale veste identificato da tutti i soggetti.

Nel corso della telefonata del 4.5.2019, ore 11:59’, già incontratosi con De Santis Vincenzo, Anaclerio riferiva a Picci che si stava recando dal De Santis Nicola e aggiunge:

“io gli dico la verità, Anto’ .... a me non frega niente!”. Nella successiva telefonata delle ore 13:05’ Picci riferisce la circostanza anche a Montrone Giovanni. Ancora nella telefonata delle 13:29’ Picci chiede all’Anaclerio se abbia parlato con Nicola “e va bene, è chiaro, va bene, hai parlato con Nicola, con Nicola che quello è importante”. In effetti, Anaclerio ha riferito di avere incontrato il De Santis Nicola il 5.5.2019, nei pressi dell’aeroporto di Bari, subito dopo aver parlato con De Santis Vincenzo. Nel corso dell’incontro, De Santis Nicola, messo al corrente della situazione, così si esprime: “fate quello che volete, faccio finta di non averti sentito perché siamo amici, io non voglio sapere niente, non fate sapere niente al

Presidente dell’USD Bitonto Calcio che se sa qualcosa vi caccia”.

È di tutta evidenza come l’essere stato messo al corrente della combine e non avere fatto nulla per impedirla, di fatto lasciando liberi i calciatori di fare quello che volevano, perché avrebbe fatto finta di non avere sentito nulla, equivale ad un avallo del loro comportamento, avendone così consentito il compimento.

2.8 Ritiene il Collegio, quanto alle posizioni del vice presidente della USD Bitonto, sig. Rossiello Francesco e del segretario della società, sig. D’Aucelli Paolo, di escluderne la responsabilità personale.

Dalla telefonata della sera del 3.5.2019 tra Patierno e Picci, quindi prima dell’incontro del giorno successivo tra Anaclerio e De Santis V., infatti, emerge unicamente come il primo abbia chiamato il segretario per avere chiarimenti sulla posizione di classifica venutasi a creare per effetto della penalizzazione comminata all’AZ Picerno. Nel corso della medesima telefonata, sempre il Patierno, riferisce di avere chiamato per lo stesso motivo anche De Santis Nicola, che a sua volta avrebbe precedentemente ricevuto una telefonata dal

D’Aucelli mentre si trovava col Presidente (Rossiello F.). Tanto, evidentemente, in disparte quello che le parti possano essersi dette, non consente di sostenere che il Presidente sia stato messo al corrente del contenuto della telefonata.

Da quanto riferito dal Patierno, poi, si evince chiaramente che è il De Santis Nicola, a tranquillizzare il gruppo, “mo voi tranquilli, a noi non cambia niente e domani che vengo io al campo ne parliamo”.

In definitiva, Patierno avrebbe chiamato sia D’Aucelli che De Santis Nicola per avere chiarimenti sulla classifica.

Il D’Aucelli avrebbe a sua volta chiamato il De Santis Nicola presumibilmente per lo stesso motivo e/o per altri comunque ignoti nel mentre il primo si trovava con il Rossiello, ed è il De Santis Nicola a preannunciare la sua presenza al campo la mattina del sabato.

Trattasi, all’evidenza, di elementi e circostanze che non consentano di affermare la responsabilità dei sigg.ri Rossiello Francesco e D’Aucelli Paolo, che vanno pertanto prosciolti da ogni incolpazione.

3.1 Dei fatti ascritti al sig. Mitro Vincenzo, Direttore generale della soc. AZ. Picerno a rl la società risponde a titolo di responsabilità oggettiva.

Tanto, pur in presenza del codice comportamentale di cui la società risulta essersi dotata, atteso il ruolo apicale e di controllore rivestito dallo stesso soggetto, la cui attività nella combine è stata svolta in favore ed a chiaro vantaggio della società.

3.2 Dei fatti ascritti ai signori Anaclerio Michele, Picci Antonio Giulio, Patierno

Cosimo Francesco, Montrone Giovanni, Turitto Onofrio, Fiorentino Daniele e De Santis Nicola risponde, a titolo di responsabilità oggettiva, la USD Bitonto quale società di appartenenza all’epoca dei fatti.

Per quanto nello specifico l’attività illecita dei ridetti non sia stata svolta in favore della società, bensì a suo danno, dalle intercettazioni è emersa l’esistenza di un consolidato gruppo di calciatori, da Anaclerio definito con enfasi “cupola”, normalmente dedito all’alterazione dei risultati con la condiscendenza di De Santis Nicola, di fatto svolgente le funzioni di Direttore dell’area tecnica ed uomo di fiducia del Vice Presidente Rossiello Francesco, da tutti indicato come Presidente.

Ebbene, nonostante l’abituale attività tesa all’alterazione dei risultati, è mancato da parte della società ogni minima forma di controllo, evidentemente delegata ad un soggetto (De Santis Nicola) che, chiaro riferimento della “cupola”, come emerge dalla dichiarata necessità dei soggetti intercettati di metterlo al corrente della combine, ne ha invece avallato il comportamento.

3.3 Contrariamente a quanto sopra esposto, il Collegio non ritiene che dei fatti ascritti al sig. De Santis Vincenzo debba essere chiamata a rispondere la società Potenza Calcio.

In disparte la presenza del codice comportamentale di cui la società si è dotata, l’attività del sig. De Santis Vincenzo non è stata posta in essere a favore della stessa. Tra l’altro, come emerso dalla copiosa documentazione versata in atti, il rapporto tra le parti, di fatto, era già cessato sin dal precedente mese di Ottobre  del 2018 per effetto dell’esonero del

Direttore. All’esonero, poi, ha fatto seguito un contenzioso durato sino al 18.5.2019, allorquando le parti hanno formalizzato la definitiva cessazione di ogni rapporto.»

76. Il Collegio reputa pienamente convincente l’impostazione seguita dalla pronuncia di primo grado e la ricostruzione dei fatti definita dalla decisione. Non ritiene, pertanto, che emergano ragioni idonee ad escludere la responsabilità disciplinare dei soggetti condannati.

Non persuadono, infatti, i motivi di gravame, comuni ai reclami, volti a mettere in dubbio l’attendibilità degli incolpati autori delle dichiarazioni accusatorie (in particolare, Picci, Patierno, Anaclerio).

77. In questa direzione, non è fondato il reclamo del Sig. De Santis Vincenzo, che impugna la decisione del Tribunale, nella parte in cui ritiene genuine le dichiarazioni auto ed etero accusatorie del Sig. Anaclerio.

Secondo il reclamante “Il Tribunale ritiene provata la colpevolezza del De Santis sulla base della documentazione proveniente dalla A.G., dalle intercettazioni telefoniche e dalle dichiarazioni auto ed etero accusatorie dell’Anaclerio.

In primo luogo, si rileva come il suddetto, ultimo contributo non sia genuino perché reso da soggetto inattendibile.

L’Anaclerio, invero, appare improvvisamente folgorato sulla via di Damasco rendendo, a seguito della ricezione della C.C.I., dichiarazioni autoaccusatorie e collaborative al solo fine – è evidente a tutti – di procurarsi uno sconto di pena.

L’Anaclerio, poi, riferisce che “il mio è stato un errore dettato da superficialità, se possibile acuito alla luce della mia lunga carriera professionale di calciatore, nella quale non sono mai incorso in fatti della stessa indole”.

Ebbene, il pentimento dell’Anaclerio risulta integralmente mendace e pretestuoso.

Non è vero che l’Anaclerio è un novizio in punto a combine.

Ciò trova riscontro nel seguente passaggio dell’intercettazione telefonica n. 9726 del 03/05/2019 delle ore 20.01’.04” (pag. 25 del fascicolo penale):

Picci: “.. e Michele, pensiamo a domani però tu la devi gestire come dici tu”

Anaclerio: “non ti preoccupare Antò”

Picci: “(..)”

Anaclerio: “Le altre volte come l’ho gestita? Alla grande”.

Se così è, perché in conclusione dell’audizione de qua l’Anaclerio afferma di non essere mai incorso in fatti della stessa indole?

Va da sé, quindi, come l’Anaclerio non sia soggetto attendibile.

Ma non è tutto.

Non è corretta l’affermazione del Tribunale secondo cui non vi sarebbe inimicizia tra l’Anaclerio ed il De Santis perché quest’ultimo avrebbe fornito il biglietto richiesto dal primo.

Giova, in proposito, richiamare lo scambio di messaggi whatsapp (Doc. 1) tra De Santis e Anaclerio.

Quest’ultimo, invero, il 24/08/2019, chiedeva al De Santis, all’epoca direttore sportivo della Fidelis Andria, l’accredito (come nel caso di specie!) per assistere alla partita di Coppa Italia tra la squadra andriese ed il Bitonto che si sarebbe celebrata allo Stadio degli Ulivi di Andria il 25/08/2019, ad ore 20:30, comunicando all’odierno deferito il proprio nominativo e la data di nascita.

Non è inutile in questa fase osservare come, sovente, le società calcistiche, per il tramite dei propri dirigenti, rilascino agli addetti ai lavori nonché ai vari soggetti richiedenti (mogli, parenti, amici degli atleti, ex calciatori) il pass per assistere alle partite.

Ebbene, la sera del 25/08/2019, Michele Anaclerio inviava al De Santis messaggio dai toni fortemente astiosi (Cfr. Doc. 1), in appresso letteralmente trascritto: “Direttore le volevo ringraziare per il biglietto della finale di champions (faccine). Nella vita bisogna avere rispetto e educazione quello che ho sempre avuto per lei. Forse lei si dimentica cosa ho fatto per lei. A Bisceglie senza prendere un euro eravamo secondi. L’anno dopo mi chiamavi in continuazione per chiudere a Gravina e te lo posso assicurare se non era per me non ti prendevano e grazie a quel contratto l’anno dopo sei andato a potenza. Da oggi ti volevo avvisare che da me se ci sarà occasione non avrà mai una mano. Lei è il primo di una lunga serie a cui non porterò più rispetto. Detto questo mi deve credere le auguro le migliori fortune”.

Al che il De Santis rispondeva: “Michele il biglietto te l(‘h)o fatto ed evita di dire stronzate”.

Non vi è chi non veda l’errore motivazionale in cui è incorso il Tribunale dal momento che non ritiene che l’Anaclerio serbava e serba tuttora nei confronti del De Santis.

Ma non è tutto.

Oltre ad essere inattendibile, l’Anaclerio dice il falso; si vedano le dichiarazioni auto ed etero accusatorio dell’Anaclerio, nella parte in cui quest’ultimo afferma che “per questa ragione quando sono stato contattato da De Santis Vincenzo nella serata del 04.05.2019 alle ore 20.13, gli ho comunicato che non ero più disponibile a proseguire la trattativa”.

Dai tabulati (pag. 376 fascicolo penale) delle telefonate da De Santis a Anaclerio, si evince come alle ore 20.13 del 04/05/2019 la chiamata abbia avuto la durata di 0 secondi!

Appare evidente come il passaggio de quo contrasti con prove documentali acquisite nel presente procedimento, risultando, per contro, dimostrata per tabulas come la ricostruzione fattuale resa dall’Anaclerio non sia veritiera.

Seppur non avvalorati dal Tribunale, per mero tuziorismo, si rileva come i Sigg.ri Picci, Patierno e Montrone forniscano alla Procura Federale, per quel che in questa sede occorre, una ricostruzione fattuale dell’asserita condotta tenuta dal Sig. De Santis per come riportata dall’Anaclerio.

Anaclerio, invero, essendo l’unico che ha avuto contatti con il De Santis, relazionava a proprio piacimento i Sigg.ri Picci, Patierno e Montrone.

Trattasi, quindi, di testimonianza de relato, atteso che i suddetti hanno avuto soltanto una conoscenza indiretta del fatto (contatti tra Anaclerio, De Santis e Mitro) e, pertanto, la valenza probatoria dei contributi dei medesimi risulta nulla.

Il tutto senza tralasciare i rilievi odiernamente mossi circa l’attendibilità del Sig. Anaclerio, il suo ruolo da doppiogiochista nonché la falsa ricostruzione dal medesimo effettuata circa i fatti per cui è deferimento.

Fermo quanto precede, giova osservare che, in punto di accertamento dell’illecito sportivo, ma anche per la valutazione della specifica posizione del Sig. De Santis, la Corte di Giustizia Federale F.I.G.C., a Sezioni Unite, con C.U. n. 34/CGF del 27 agosto 2012 (reclamo Piero Camilli e U.S. Grosseto F.C. S.r.l.), con un arresto ancora attualissimo, ha dettato i principi di valutazione delle dichiarazioni auto ed etero accusatorie, statuendo che

‘il primo aspetto da affrontare è quello della credibilità del dichiarante, che va vagliata in relazione, tra l'altro, alla sua personalità, alle sue condizioni socioeconomiche e familiari, al suo passato, ai rapporti con i chiamati in correità ed alla genesi remota e prossima della sua risoluzione alla confessione ed alla accusa dei coautori e complici. Superato questo primo “scoglio”, dovrà essere testata l'intrinseca consistenza e le caratteristiche delle dichiarazioni del chiamante, alla luce di criteri quali quelli della precisione, della coerenza, della costanza, della spontaneità. Infine, occorrerà controllare l’affidabilità del narrato verificandone l’armonizzabilità con pertinenti riscontri esterni idonei a confermarne l’attendibilità’.

Ebbene, nel caso di specie, mancano evidentemente, nelle dichiarazioni dei c.d.

collaboratori, la quasi totalità degli elementi fondamentali individuati dalla Corte di Giustizia Federale F.I.G.C. come indice di attendibilità.

78. Senza entrare nella minuziosa disamina di tutti i molteplici elementi di giudizio illustrati dal reclamante, è sufficiente osservare che non emergono seri dubbi sulle dichiarazioni dell’Anaclerio, anche tenendo conto dei riscontri derivanti dagli ulteriori elementi dell’istruttoria.

79. Non sono meritevoli di accoglimento neppure le ulteriori censure con cui i reclamanti, in particolare il Sig De Santis Vincenzo, contestano l’utilizzabilità e attendibilità delle intercettazioni telefoniche.

Al riguardo, il Collegio rileva che le conversazioni telefoniche registrate delineano un quadro pienamente compatibile con le dichiarazioni accusatorie rese dall’Anaclerio, a nulla rilevando che, in alcuni casi si faccia riferimento a “De Santis”, senza specificare se si tratta di Vincenzo o Nicola.

La posizione dei calciatori Turitto e Fiorentino

80. Con riguardo alle posizioni dei singoli reclamanti occorre svolgere alcune puntualizzazioni, strettamente collegate ai motivi di impugnazione proposti.

81. Anzitutto, i due calciatori del Bitonto, Turitto e Fiorentino sostengono che gli elementi desumibili dalle dichiarazioni di Anaclerio, Picci e Patierno non sarebbero comunque idonee a dimostrare il loro coinvolgimento nell’illecito.

A dire del reclamante Fiorentino, “Quanto affermato dalla Procura Federale, tuttavia, non teneva in considerazione quel granitico orientamento giurisprudenziale, secondo cui sul giudice di merito grava l'onere di valutare il contenuto logico delle intercettazioni telefoniche. In particolare, il Giudice le può ritenere valide solo se chiare, non ambigue e decifrabili, non considerandole prove valide nel caso in cui non rispettino queste imprescindibili caratteristiche. Insomma, il Giudice di merito può valutare le intercettazioni telefoniche solo laddove non sussista alcun margine di dubbio sul loro significato complessivo (Cass. Pen. n. 17158/2018)

82. Entrami i reclami sono destituiti di fondamento.

La pronuncia impugnata ha correttamente rilevato che il materiale probatorio raccolto ha consentito di appurare che entrambi i calciatori Turitto e Fiorentino fossero a conoscenza della combine, mentre non risulta dimostrato che abbiano partecipato alla ideazione e all’esecuzione dell’illecito o abbiano percepito somme di denaro.

 La posizione di De Santis Vincenzo, tesserato del Foggia

83. Il reclamante De Santis Vincenzo sviluppa analiticamente le difese articolate in primo grado, articolando, in primo luogo, al n. 6 del reclamo, il motivo rubricato

“MANCATA COMMISSIONE DI ATTI CONCRETI TALI DA INTEGRARE LA VIOLAZIONE DELL’ART. 7, CO. 1, 2 E 5 C.G.S. VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI – INIDONEITA’ DELLA CONDOTTA DEL DE SANTIS A CONFIGURARE LA VIOLAZIONE REGOLAMENTARE.”

A sostegno del proprio assunto, il reclamante evidenzia quanto segue.

Tenuto conto di quanto precede, ai fini della configurabilità della violazione ex art. 30, comma 1 e 2, C.G.S., rileverebbe unicamente il contatto tra il De Santis ed il Mitro e la ricezione, da parte di quest’ultimo, della proposta illecita.

In attesa di ricevere i tabulati richiesti onde comprendere se vi è stato il contatto tra il De Santis ed il Mitro, si dia per avvenuto che i predetti si siano sentiti telefonicamente nella tarda mattinata del 04 maggio 2019.

Relativamente al contenuto del suddetto contatto telefonico intervenuto tra il De Santis ed il Mitro, per i motivi già esposti, uniche prove sono le s.i.t. dei predetti.

Ebbene, nessun atto concreto finalizzato all’alterazione della gara è stato posto in essere da parte del De Santis. 

Il De Santis, invero, ha chiesto degli accrediti al Mitro ma non risulta che il primo abbia comunicato a quest’ultimo che la richiesta era stata effettuata per conto di alcuni tesserati del Bitonto.

Giova, poi, rilevare come il De Santis non avesse alcun incarico dirigenziale dal  Bitonto e, comunque, non fosse riconducibile a quest’ultima società.

Ebbene, a fronte di quanto emerge dagli unici documenti relativi al contatto tra il De  Santis ed il Mitro, come avrebbe potuto quest’ultimo desumere che la telefonata avesse ad oggetto un tentativo di combine per conto di alcuni tesserati del Bitonto?

Se ci si pone dal lato del Mitro, appare evidente che il dirigente dell’AZ Picerno non avrebbe potuto percepire una reale e concreta proposta di combine da parte del De Santis perché quest’ultimo non rappresentava nessuno.

Sul punto, si richiama il Comunicato Ufficiale n. 19/CFA dell’08 Settembre 2015, con cui la Corte Federale d’Appello, Sezioni Unite, deliberò il proscioglimento del Sig. Marco Cabeccia, deferito per non aver denunciato una presunta proposta illecita, relativa alla gara Savona – Teramo del 02 maggio 2015, asseritamente avanzata dal Sig. Davide Matteini, sostenendo che ‘in assenza di precisi indizi in ordine alla percezione della proposta di combine che in qualche maniera funga da riscontro ed ancoraggio seppur indiretto non può ritenersi che sussistano elementi per poter affermare che il Cabeccia percepì una proposta illecita da Matteini, la rifiutò consapevolmente ma non ebbe a segnalare la cosa agli organi deputati, in modo da meritare sanzione’.

In quel caso, il calciatore si era trovato menzionato in una conversazione tra Matteini e Di Nicola, in cui il primo informava l’ex Direttore Sportivo de L’Aquila Calcio di aver sentito telefonicamente Cabeccia che ‘aveva già un pò capito la situazione... però hanno rifiutato dire... sono arrivato fino a 50... ma loro hanno detto di no... no Davide non faccio niente... lui mi ha detto così...’.

Mutatis mutandis, si sarebbe in presenza di una fattispecie equiparabile al reato impossibile ex art. 49, comma 2, c.p., attesa l’inidoneità assoluta dell'azione posta in essere dal De Santis asseritamente diretta a commettere un fatto costituente la combine.

Tanto è vero che il destinatario delle proposta non ha coltivato le presunte trattative, dal momento che, successivamente al contatto telefonico intervenuto nella mattinata del 04/05/2019, il De Santis ed il Mitro non si sono più sentiti

Appare evidente, sul punto, che, ai fini della configurabilità della violazione dell’art.

7 C.G.S., oggi trasposto nell’art. 30 del vigente C.G.S., con ogni consequenziale determinazione sanzionatoria, sia necessario, quantomeno, che il comportamento finalizzato all’alterazione della gara sia concretamente idoneo allo scopo.

In proposito, al di là dei principi sanciti nei recenti giudizi in materia di illecito sportivo e valutazione della prova, secondo cui occorre, comunque, una “ragionevole certezza” per sanzionare l’incolpato, si osserva che, affinché una condotta possa integrare gli estremi della violazione dell’allora art. 7 C.G.S., anche con riferimento al mero tentativo, occorre che sia inequivocabilmente tesa all’alterazione della gara e potenzialmente idonea allo scopo. In proposito, la Corte di Giustizia Federale F.I.G.C., con C.U. n. 43/CGF del 19 Settembre 2011, ha affermato che “in ogni caso, per la violazione della disposizione di cui all’art. 7 C.G.S. occorre la messa in opera di atti, non essendo sufficiente la mera ideazione.

Orbene, nel caso di specie, non emergono elementi attendibili per ritenere che all’intento (peraltro, come detto, affermato dal solo Buffone), in ipotesi pur ammesso sussistente, abbia fatto seguito una condotta del ricorrente concreta e come tale punibile. Manca, infatti, dimostrazione della sussistenza del requisito univoco del “compimento di atti”, di cui alla lettera della norma e, quindi, applicando al caso di specie i principi generali in materia di illecito sportivo più volte enunciati dalla giurisprudenza sportiva, si deve necessariamente concludere che manca, comunque, la prova “al di là di ogni ragionevole dubbio” che l’illecito abbia superato sia la fase della ideazione, che quella così detta preparatoria. Difetta, insomma, la prova che Fabbri abbia compiuto atti rilevanti ai fini e per gli effetti dell’art. 7, comma 1, ossia che abbia posto in essere «atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica».

In conclusione, questa Corte ritiene che non possa affermarsi raggiunta la prova dell’assunto accusatorio, non essendo emersi elementi probatori sufficienti per ritenere Fabbri responsabile degli illeciti di cui trattasi”.

Ulteriormente, parafrasando l’orientamento espresso dalla Corte Federale in una decisione che ha fatto la storia del diritto sportivo (C.U. n. 2/CF del 4 agosto 2006), manca, nella fattispecie in esame, l’ultima parte di quel ‘segmento tecnico della fattispecie a formazione progressiva’ che integra l’illecito sportivo.

In particolare, secondo la Corte “la configurabilità dell’illecito ex art. 6 CGS non può che fondarsi su una prova solida ed al di là di ogni ragionevole dubbio che l’atto umano oggetto di incolpazione riveli (oltre che la sua idoneità al raggiungimento del risultato vietato) la volontà dell’agente di realizzare, con dolo specifico, l’illecito, in quanto il paradigma normativo, nell’utilizzare il termine “diretti” con riferimento agli atti, pone un rapporto di necessaria implicazione tra la natura dell’atto in sé ed il fine illecito che, tramite lo stesso, l’autore si propone......è da condividere la generale conclusione della CAF secondo cui l’interferenza nella designazione arbitrale, riferibile ad un tesserato, non può dar luogo ad illecito sportivo ove non vi sia la prova rigorosa che a tale attività abbia fatto seguito l’ulteriore segmento che l’interesse per la designazione di uno specifico arbitro, manifestato da un dirigente di società sportiva, pervenga all’arbitro stesso e che da parte di esso traspaia, comunque, adesione alla richiesta.

L’assenza del “segmento” tecnico della fattispecie a formazione progressiva (tale perché necessitante la concorrente partecipazione di più soggetti, ciascuno con competenze e responsabilità di ruolo adeguati al raggiungimento del risultato alterativo della gara, competizione o classifica) ne impedisce il relativo perfezionamento, mentre non osta affatto alla possibile sussumibilità delle condotte appartenenti al segmento iniziale (condotte interferenti) e , quindi, definibili come meri atti preparatori, nel paradigma di quelle poste in violazione dell’art. 1 CGS ............infatti, va, ancora una volta, prestata adesione allo schema logico, con lungimiranza adottato dai primi giudici, che li ha portati a distinguere, nella sequenza di condotte che secondo l’atto di accusa sarebbero state tra loro concatenate ai fini della commissione dell’illecito sportivo, tra comportamenti sleali e scorretti, ma inefficienti sul piano della concreta, univoca ed idonea direzione al fine dell’alterazione proibita, e condotte che, tra loro teleologicamente connesse in ogni quota, possano considerarsi atte e rivolte allo scopo punito dall’art. 6 CGS. E con particolare rigore probatorio – che consente di superare tutte le censure mosse alla decisione - i primi giudici hanno guardato alla prima delle due categorie di condotte descritte che non risultassero seguite dalla piena realizzazione del segmento tecnico costituito dall’informazione del piano illecito rivolta all’arbitro e della sua fattiva adesione ad esso attraverso una (deviata) prestazione tecnica.

A questa stregua, non è logicamente concepibile un articolato disegno illecito in cui manchi del tutto la partecipazione arbitrale ad esso, e non sia nemmeno immaginata nella stessa formulazione dell’atto di accusa (in cui non viene nemmeno citato il nome dell’arbitro): la coerente conseguenza di tale constatazione è quella dell’impossibilità di ritenere provata la commissione di un illecito ex art. 6 CGS, monco, sin dall’origine, del suo essenziale segmento conclusivo. 

E ciò, dal punto di vista oggettivo, per la ragione, prima illustrata, secondo cui il difetto del segmento arbitrale esclude efficacia causale a qualunque accordo in ipotesi fraudolenta. Ed invero, esse sono assolutamente conformi al metro di giudizio applicato, in via di principio, dai primi giudici – e da questa Corte ritenuto immune da vizi logici ed errori giuridici – secondo cui gli atti alternativamente diretti alla realizzazione della triplice categoria di illeciti, prevista dall’art. 6, debbono rivelare una concreta idoneità causale ed attraversare tutta la serie di apporti necessari per il raggiungimento dello scopo, toccando, quindi, sia i dirigenti delle società interessate, che i designatori arbitrali, che gli arbitri destinati alla direzione tecnica della gara, della cui consapevolezza e fattiva partecipazione al piano occorre emerga, oltre ogni ragionevole dubbio, la prova”.

Circa l’aspetto del dolo specifico richiesto dalla norma, si ribadisce che difetta, nel caso di specie, l’elemento soggettivo, atteso che non vi era volontà e consapevolezza da parte del De Santis di partecipare alla combine, ritenendo quest’ultimo che fosse veritiera e lecita la richiesta dell’Anaclerio di ottenere maggiori accrediti in vista del match.

Unicamente per questo motivo, il De Santis ha contattato il Sig. Mitro, per poi disinteressarsi di tutto una volta avuto il sospetto di una situazione poco chiara.

Così argomentando, il De Santis dovrà essere, al più, ritenuto responsabile della violazione di cui all’art. 30, comma 7, C.G.S. ovvero di quelle prevista dall’art. 4 del vigente C.G.S., non avendo, l’attività posta in essere dall’odierno deferito, alcuna idoneità a configurare atto ‘diretto’ all’alterazione della gara.

84. Le ampie argomentazioni sviluppate dal reclamante, tuttavia, non sono idonee a smentire la correttezza della conclusione cui è pervenuta la decisione impugnata, in relazione al ruolo determinante assunto dal De Santis Vincenzo nella creazione del primo contatto tra Anaclerio e la società Picerno, espressamente finalizzato alla realizzazione della combine.

La circostanza che non sia stata comprovata la diretta partecipazione del De Santis alla spartizione della somma di diecimila euro destinata ai calciatori non impedisce affatto la configurazione dell’illecito, che sussiste indipendentemente dal vantaggio patrimoniale conseguibile dagli autori della violazione.

Infatti, l’ipotesi considerata dalla norma non si riferisce ai soli casi in cui sussista una finalità patrimoniale, intesa come conseguimento di un vantaggio economico, o il proposito di arrecare un pregiudizio a determinati soggetti.

La fattispecie disciplinare dell’illecito sportivo prevista dall’art. 7 è costruita in funzione della attitudine del comportamento del tesserato ad incidere sul possibile esito della gara, punendo “il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica”. L’ipotesi considerata dalla norma non si riferisce, pertanto, ai soli casi in cui sussista una finalità patrimoniale, intesa come conseguimento di un vantaggio economico, o il proposito di arrecare un pregiudizio a determinati soggetti. L’illecito sportivo prescinde, infatti, da qualsiasi dolo specifico e riguarda, in senso ampio, tutti i casi in cui i comportamenti dell’agente, indipendentemente dalle sue finalità, sono oggettivamente (ma consapevolmente) capaci di realizzare una modifica degli esiti di una o più gare, o di intere competizioni. La condotta sanzionata è descritta in termini ampi, in funzione di una tutela avanzata ed efficacia contro gli attentati a quello che costituisce il cuore e il senso della competizione calcistica: la genuinità e regolarità delle singole gare e, a maggior ragione, del Torneo o Campionato in cui esse si collocano. (CFA n. 65-2017/2018).

La posizione di De Santis Nicola, tesserato del Bitonto.

85. Il reclamo del Sig. De Santis Nicola ripropone le difese volte a sostenere che l’interessato è totalmente estraneo all'illecito.

Il reclamo sostiene che il De Santis “ha la sola colpa di essere stato indicato falsamente in una intercettazione da Antonio Picci quale percettore dell'importo di € 500,00 a titolo di quota di sua competenza del prezzo dell'illecito. Tale affermazione era così palesemente falsa da essere stata smentita dallo stesso Picci in sede di dichiarazione davanti alla Procura ed essere ritenuta inverosimile anche dal pur severissimo, nei confronti di Nicola De Santis, Tribunale Federale.

Tolto tale coinvolgimento, dall'esame sereno di tutti gli atti di indagine non emerge alcuna prova di un coinvolgimento di Nicola De Santis nell'illecito, né a titolo di partecipazione attiva nello stesso, né a titolo di mera omessa denuncia.

Ed infatti:

Nicola De Santis è verosimilmente richiamato nella conversazione telefonica intercorsa la sera del 3 maggio tra Patierno e Picci, correttamente ricostruita dal Tribunale come del tutto priva di contenuti illeciti. In quella sede le uniche parole che secondo Patierno De Santis avrebbe pronunciato sono state "mò voi tranquilli, a noi non cambia niente e domani che vengo io al campo ne parliamo" e ciò, come correttamente ricostruito dal Tribunale (capo 2.8 della Decisione) al solo fine di rispondere alla richiesta di Patierno volta a ottenere chiarimenti sulla classifica che si era venuta a formare dopo la decisione della Corte Sportiva d'Appello FIGC che aveva inflitto al Picerno la penalizzazione di 3 punti in classifica. E' quindi pacifico che fino a questo punto Nicola De Santis nulla sapeva dell'illecito;

Nicola De Santis è poi ritenuto (dalla Procura) erroneamente citato nella conversazione del 3 maggio 2019 alle ore 18:46':52" (telefonata n. 9711) tra Picci e Anaclerio, ove tuttavia è evidente che i due interlocutori intercettati si riferiscono non a Nicola De Santis, ma al "Direttore" Vincenzo De Santis, con il quale devono accordarsi per stabilire la quota di sua spettanza per l'intermediazione dell'illecito. Poiché tale telefonata non risulta essere stata presa in considerazione nella sentenza impugnata, ci si limita qui a riportare in nota stralci dalle pagine 21 e 22 della memoria di primo grado;

7 Telefonata n. 9729 del 3 maggio 2019 alle ore 20:11':15"; pagine 408 e 409 del rapporto GDF.

8 Pagine 401 e 402 del rapporto GDF.

9 Si riproduce qui di seguito lo stralcio della memoria di primo grado (pagine 21 e 22):

ulteriore possibile coinvolgimento del Nicola De Santis odierno reclamante è stato individuato nella telefonata tra Picci e Anaclerio del 4 maggio 2019 ore 12:57':07", nella quale Anaclerio dice a Picci che sta andando da un tal Nicola a dirgli "la verità". Sennonché dalla conversazione non emerge alcun elemento che consenta di identificare in Nicola De Santis classe 1985, odierno reclamante, il "Nicola" di cui parlano i due interlocutori. Presso il Bitonto infatti sono tesserati un altro Nicola De Santis, nato nel 1978, calciatore e schierato in campo nella partita in questione e Nicola Scarimbolo, anch'esso calciatore e anch'esso partecipante alla gara. Con ciò, come già si è scritto in prime cure, non si intende accusare altri, ma solo dimostrare che l'identificazione automatica del nome "Nicola" con Nicola De Santis odierno reclamante è arbitraria. Vi è poi da aggiungere che nell'intercettazione in esame Anaclerio non dice di aver incontrato Nicola De Santis, ma manifesta solo l'intenzione di andarlo a incontrare; neppure è riferibile con certezza a Nicola De Santis il "Nicola" di cui si parla nell'intercettazione delle 13.29'.23" del 4 maggio 2019, per i motivi già rilevati e perché, come si ricava dal chiaro testo delle intercettazioni in esame, Anaclerio gli sta facendo un elenco dei calciatori a suo dire coinvolti nella combino. Il tema è già stato ampiamente trattato in prime cure. Si riporta a tal fine in nota lo stralcio delle pagine 22 e 23 della memoria in quella sedelm.

"Secondo la Procura si parla di Nicola De Santis nell'intercettazione della telefonata intercorsa il 3 maggio 2019 alle ore 18:46':52" (numero 9711) tra Picci e Anaclerio, dove i due parlano insistentemente della "CIFRA" che Anaclerio deve andare a trattare con Vincenzo (non Nicola) De Santis quale prezzo dell'illecito. A un certo punto Picci dice: "però vediamo di metterci noi qualcosa in tasca, perché se no è finita". E Anaclerio gli risponde: "sì ... e beh ci mancherebbe ... stai zitto che dopo mi metto io d'accordo con il direttore". È chiaro che si parla di denaro e Anaclerio garantisce a Picci che lo avrà e gli dice che si metterà lui d'accordo con "il direttore".

Ebbene: l'unico "direttore" con il quale Anaclerio può accordarsi per fare avere soldi a Picci, non è certo Nicola De Santis, ma Vincenzo De Santis, con il quale Anaclerio sta trattando il corrispettivo.

Sia consentito di evidenziare il modo incompleto e fuorviante con il quale questa intercettazione è riportata alla pagina 17 del Deferimento, ove il "ci mancherebbe" non è riferito, come si evince dalla successione delle parole dette tra gli interlocutori, al fatto che a Picci sarebbe restato "qualcosa in tasca", ma al fatto che Anaclerio si sarebbe accordato con "il direttore", identificato senza alcuna ragione specifica (ed erroneamente) in Nicola De Santis.

Se invece si esaminano le parole nella loro esatta (e non travisata) successione, il riferimento a Vincenzo De Santis è l'unica interpretazione logica che può esser data n queste parole. Ma anche l'uomo più sospettoso deve quantomeno riconoscere che esiste una valida interpretazione dell'intercettazione alternativa a quella accusatoria nei confronti di Nicola De Santis. Ne consegue che questa conversazione telefonica certamente non consente di ritenere provato alcun coinvolgimento di Nicola De Santis nell'illecito".

m Si riproduce qui di seguito Io stralcio della memoria di primo grado (pagine 22 e 23):

Quindi: è pacifico che quando Picci dice al telefono ad Anaclerio di aver dato € 500,00 al Nicola De Santis odierno reclamante, Picci dice il falso perché, come ammesso da quest'ultimo, egli stesso si era fatto dare da Patierno le quote destinate a presunti altri soggetti coinvolti nell'illecito e se le era tenute per far fronte ai suoi debiti personali. Ed è ovvio che Picci dovesse nascondere tale circostanza ai suoi complici dicendo loro di aver versato il denaro ad altri; nessuna delle intercettazioni ove si parlerebbe dell'odierno reclamante può essere riferita con certezza a Nicola De Santis. Anzi, in un caso certamente di lui non si parla perché gli interlocutori si riferiscono al Direttore (Sportivo) Vincenzo De Santis.

Contro Nicola De Santis resta solo la chiamata di correo in senso proprio fatta da Anaclerio avanti alla Procura Federale.

È noto che la giurisprudenza sportiva, sulla scorta della giurisprudenza penale, ritiene che le chiamate in correità possano costituire elemento di prova solo a fronte di conferme esterne alle dichiarazioni rese dal correo. Tali conferme possono consistere in: "1) altre chiamate in correità; 2) partecipazione all'associazione da parte di alcuni dei chiamati in correità; 3) voci

"Più tardi, alle 13:29':23", Picci e Anaclerio si sentono ancora. Parlano dei calciatori da coinvolgere nell'illecito e Anaclerio dice: "ora ho parlato con Gianni". Poi, "tutto ok, Bari San Nicola tutto ok! Chiamo Cosimo" e Picci: "cinque o sei dobbiamo essere, sette!". Anaclerio: "Antonio, sette siamo". Picci "sette siamo!". Anaclerio "sette massimo otto comunque tanta roba". Ed è in questo contesto di calcoli sul numero di calciatori coinvolti che Picci dice "e va bene è chiaro, va bene hai parlato con Nicola, con Nicola che è quello importante ... se no quello ...".

Ancora una volta per la Procura "Nicola" è certamente Nicola De Santis, classe 1985. Si dà tuttavia il caso che il Bitonto avesse all'epoca ben altri due tesserati che si chiamano Nicola:

Nicola De Santis, classe 1978; e Nicola Scarimbolo.

Ed erano entrambi "importanti" perché Nicola De Santis de11978 ha giocato con il n. 8 ed era tra i titolari nella gara col Picerno mentre Nicola Scarimbolo (con il n. 19) era in panchina ed è entrato nel finale.

Il primo dei due, Nicola De Santis del 1978, è anche citato nell'esame del video della gara. (atto di deferimento, pagina 11) per non aver contrastato in maniera efficace un avversario del Picerno in occasione del primo gol di quest'ultimo.

Con ciò non si intende accusare altri di aver commesso illeciti perché quel che realmente è avvenuto al di là delle chiacchiere telefoniche tra Picci e Anaclerio è in realtà ignoto, ma si vuole affermare che è arbitrario identificare automaticamente. il "Nicola" citato nelle varie intercettazioni con Nicola De Santis classe 1985, perché vi sono altri 2 Nicola che comunque sono stati tra gli attori della vicenda nel suo complesso anche se non sono parti di questo procedimento".

Nel caso di Nicola De Santis, il solo possibile riscontro risiede nella dichiarazione scritta fatta da Picci alla Procura Federale. Non si tratta in realtà di una chiamata di correo vera e propria, perché Picci riferisce la circostanza de relato per averla appresa proprio da Anaclerio.

Si tratta quindi di un riscontro "circolare", cioè di un "non riscontro".

E ciò tanto più se si considera che, attesi i rapporti strettissimi intercorrenti tra Picci e Anaclerio, documentati dalle intercettazioni, è lecito sospettare che le dichiarazioni di questi due calciatori siano state concordate. Entrambi erano infatti "inchiodati" dalle intercettazioni e si trovavano nella necessità di "dare" qualcosa alla Procura per fruire di uno sconto di pena, che in effetti hanno ottenuto.

Picci è inoltre ulteriormente inattendibile perché ha riconosciuto di aver ingiustamente accusato nelle telefonate intercettate Nicola De Santis di aver incassato E 500,00, avendo invece egli trattenuto tutto il denaro ricevuto per distribuirlo ad altri presunti compartecipi all'illecito per far fronte ai suoi debiti con gli usurai.

A fronte della intrinseca inattendibilità delle chiamate di correo "circolari", è per contro pacifico che Nicola De Santis: non era "in rete" con gli altri partecipanti all'illecito; non è oggetto di "voci correnti"

(ne parlano solo Picci e Anaclerio); non è stato oggetto di "contatti telefonici particolarmente significativi" e, come si è visto sopra, non vi è nessuna intercettazione dal contenuto attendibile e univocamente interpretabile che gli attribuisca condotte illecite.

Le parole di Anaclerio e di Picci sono quindi prive di riscontri esterni.

Da quel che precede dovrebbe discendere il proscioglimento di Nicola De Santis, sia dall'imputazione di illecito sportivo, sia da quella di omessa denuncia (perché non è provato neppure che lui sia mai venuto a conoscenza del progetto illecito posto in essere dai calciatori).

Tuttavia, nella denegatissima ipotesi che si volesse fare assurgere a rango di prova la chiamata di correo fatta da Anaclerio nei confronti di Nicola De Santis, in ogni caso le conclusioni dovrebbero essere molto diverse da quelle a cui è pervenuto il Tribunale.

Nella sua dichiarazione, infatti, Anaclerio riferisce una frase che gli avrebbe detto Nicola De Santis: "fate quello che volete, faccio finta di non aver sentito perché siamo amici, io non ne voglio sapere niente, non fate sapere niente al Presidente dell'USD Bitonto Calcio, che se sa qualcosa vi caccia".

Queste parole, prive come si è visto sopra di ogni riscontro, devono essere considerate con estrema prudenza, senza dare per scontato che esse siano esattamente quelle, parola per parola.

E ciò sia per l'interesse di Anaclerio di aggravare la posizione di Nicola De Santis, sia perché Anaclerio le ha riportate a memoria: non vi potrebbe essere quindi certezza della loro assoluta esattezza neppure qualora Anaclerio fosse un attendibile teste chiamato a rendere dichiarazioni a un anno dai fatti.

In particolare, non si può dare per scontato che Nicola De Santis, venuto a sapere della combine, abbia detto "fate quello che volete", ciò che, secondo la ricostruzione del Tribunale, costituirebbe l'atto di assenso all'illecito.

Ma anche, se per ulteriore assurdo, si volesse ritenere che quelle parole siano state effettivamente pronunciate da Nicola De Santis, non potrebbero certo essere interpretate come atto idoneo a commettere l'illecito sportivo.

È infatti noto che le condotte imputate agli incolpati di illecito sportivo devono "rivelare una concreta idoneità causale e attraversare tutta una serie di apporti necessari per il raggiungimento dello scopo"12.

L'eventuale assenso di Nicola De Santis sarebbe stato invece del tutto irrilevante:

quest'ultimo era solo un calciatore che collaborava informalmente per la Società, era privo di qualsiasi potere e non avrebbe partecipato neppure come calciatore alla gara. L'odierno reclamante, quindi, non avrebbe in ogni caso fornito neppure il più piccolo rapporto causale per il raggiungimento dello scopo illecito.

Ne consegue che in questo caso Nicola De Santis dovrebbe essere ritenuto responsabile solo dello specifico illecito previsto e sanzionato dall'art. 7, comma 7, CGS (oggi art. 30, comma 7, CGS): omessa denuncia.

86. Le analitiche deduzioni della difesa del reclamante non valgono a contrastare efficacemente le esatte conclusioni cui è pervenuta la pronuncia impugnata.

Infatti, le concordi dichiarazioni dei calciatori del Bitonto Picci, Anaclerio, e Patierno delineano con sufficiente chiarezza il ruolo assunto dal De Santis nell’illecito, tanto più rilevante considerando la sua influenza, quanto meno di fatto, nello spogliatoio del Bitonto.

E proprio considerando questa posizione, insieme alla complessiva dinamica dei fatti, risulta evidente che l’affermazione con cui il De Santis invita i giocatori a fare quello che volete non può configurarsi come semplice consapevolezza dell’illecito in atto, ma costituisce, nella sostanza, una piena approvazione e “copertura” della combine, non riducibile alla mera omissione di denuncia.

La posizione del Sig. Mitro Vincenzo, dirigente del Picerno

87. Il reclamo del Sig. Mitro svolge plurimi argomenti volti a contestare la sussistenza della propria responsabilità, svolgendo le deduzioni di seguito trascritte.

«… Le risposte sanzionatorie poi che ne sono derivate confermano la scarsa attenzione, la superficialità e la poca destrezza in materia posto che:

Il Sig. Vincenzo Mitro non era affatto organo apicale del ASD Picerno, posto che tale può essere solo il legale rappresentante (!);

Da tale inammissibile superficialità ne è derivata una risposta sanzionatoria alla società Picerno che passerà alla storia per essere stata comminata una retrocessione in forza di una responsabilità oggettiva riferibile ad una sola gara.

Non vi è traccia nella sentenza gravata di un minimo scrutinio, anche solo un breve cenno, sull'attendibilità dei delatori, sulla convergenza del molteplice', sulla scansione tripartita che deve necessariamente accompagnare la valutazione di una chiamata di correo de relato, sull'applicazione del principio di frazionabilità della chiamata in reità'.

Nulla di tutto questo.

Pertanto, appare doveroso riproporre quanto già sollecitato in primo grado sul punto e, sinteticamente, rilevare quanto segue:

La discutibile scelta di introdurre nel presente procedimento la figura del Sig. Mitro viene inizialmente legata ad una sua stessa deposizione resa dinanzi alla GdF, allorché affermava di aver sentito il Direttore Sportivo del Potenza, Sig. Vincenzo De Santis, il quale gli chiedeva se potesse ottenere degli accrediti per la partita Bitonto / Picerno.

La predetta circostanza veniva confermata, nella medesima sede, anche dal Sig. Vincenzo De Santis il quale, interrogato dalla GdF, affermava di aver fatto richiesta di alcuni accrediti al Sig. Mitro.

Le richiesta di accredito risulta perfettamente in linea con l'id quod plerumque accidit, posto che il Mitro per ogni singolo evento riceve puntualmente una miriade di richieste di accredito. (Doc. n. 1)

A fonte dell'evanescenza del costrutto accusatorio depongono invece elementi certi, logici e intrinsecamente dimostrativi.

Il Sig. Vincenzo Mitro non ha mai intrattenuto rapporti con gli odierni deferiti.

Il Sig. Vincenzo Mitro non è citato in alcuna delle intercettazioni agli atti dei diversi procedimenti pendenti sulla medesima vicenda.

Il Sig. Vincenzo Mitro non è stato attenzionato da alcun provvedimento della magistratura ordinaria.

Il Sig. Vincenzo Mitro non ha mai contattato né è mai stato contattato da alcun tesserato o persona riferibile al Bitonto.

4) E ciò che desta maggior sconcerto è che tutti i calciatori del Bitonto abbiano confermato tale ultima circostanza, ovvero di non aver mai parlato con il Sig. Vincenzo Mitro.

Il TFN sembra non avvedersi del fatto che il Sig. Mitro, persino nelle propalazioni dei calciatori bitontini, risulta oggetto di una dichiarazione de relato, a partire dal Sig. Anaclerio Michele che sostiene di aver parlato con Vincenzo De Santis della presunta combine (elemento indimostrato) che a sua volta gli avrebbe riferito di aver chiesto al Sig. Vincenzo Mitro (elemento indimostrato) di ottenere dei soldi.

Mentre il Sig. Mitro dichiara spontaneamente come sia stato contattato dal direttore sportivo del Potenza, Sig. Vincenzo De Santis, "alla mia utenza cellulare, abbiamo parlato della squalifica del Picerno successivamente lo stesso si è messo a disposizione, facendo capire che si stava riferendo alla partita che dovevamo disputare la domenica successiva contro il Bitonto, ma sinceramente ho cambiato discorso dicendo intendere che non avevamo bisogno di nulla".

Tanto basterebbe - come d'altronde è bastato al Pubblico Ministero - a ritenere la persona di Vincenzo Mitro del tutto estranea a questa vicenda ma, evidentemente, il TFN avverte la necessità di nutrire l'esile portata dimostrativa dell'intero impianto accusatorio.

5) E allora, a fronte di quella che è a tutti gli effetti una condanna per illecito sportivo, appare doveroso ricordare - ma solo a noi stessi - che tale ultima fattispecie risulta composta da precisi ed imprescindibili elementi, in assenza dei quali mai può ritenersi integrato l'illecito sportivo.

Difatti, gli arresti giurisprudenziali sul punto ritengono che l'illecito "come ogni altra azione umana contemplata da un precetto, per avere valenza sul piano regolamentare ed essere produttivo di effetti disciplinari, deve avere superato sia la fase dell'ideazione che quella c.d. 'preparatoria' ed essersi tradotto in qualcosa di apprezzabile, concreto ed efficiente per il conseguimento del fine auspicato "

Sul tema, così come la giurisprudenza, anche autorevole dottrina ha convenuto sulla sostanziale sovrapponibilità dell'illecito sportivo alla figura del tentativo di cui all'art. 56 del c.p., ritenendo imprescindibili tanto l'elemento dell'idoneità della condotta contestata che quello della sua univocità, che deve "rivelare una concreta idoneità causale ed attraversare tutta una serie di apporti necessari per il raggiungimento di uno scopo":

Dall'altro canto, tale è il motivo per cui la prova in ordine alla sussistenza di una condotta rilevante nell'inegrazione della fattispecie (li illecito sportivo deve assetarsi sull'al di là di ogni ragionevole dubbio, in difetto "pur essendo presenti concreti indizi di reità, non caratterizzati da precisi e concordanti elementi probatori", deve giungersi "ad un giudizio di proscioglimento dagli addebiti"'.

Sotto tale ultimo profilo, infatti, "la prova del fatto doloso che sta alla base dell'illecito, e cioè la prova della 'generica, deve essere piena, al di là di ogni ragionevole dubbio".9 La condotta del Sig. Mitro si traduce in un'astratta congettura priva tuttavia di alcun disvalore giuridico, la quale difetterebbe di rilevanza pur volendo utilizzare il minor rigore probatorio richiesto da Tribunale nella sentenza gravata, laddove ritiene che l'illecito debba essere provato con un grado sufficienze di CERTEZZA'.

D'altronde, sostenere che il Sig. Mitro sia stato destinatario di una posposta di combine da parte di un soggetto totalmente estraneo alle società ogni deferite, sconta una deficienza difficilmente superabile. Poiché la Procura Federale sembra dimenticare che il Sig. De Santis è soggetto terzo rispetto alle due squadre e che, se fosse vero il fatto che abbia rivestito il ruolo di 'rappresentante' del Picerno, avrebbe certamente intrattenuto con il Sig. Mitro più colloqui telefonici, ovvero parlato diffusamente della questione al vaglio.

Peraltro, come già anticipato sul punto, la circostanza che vedrebbe il De Santis interloquire con Mitro in ordine al mach incriminato non trova alcun riscontro probatorio.

Le stesse propalazioni, che vorrebbero essere utilizzate a sostegno di tale ipotesi, oltre ad essere inutilizzabili per i motivi di cui al punto I e II del presente atto e comportare l'invalidità del deferimento per i motivi di cui al punto III, si connotano per la loro natura di chiamata in correità de relato, come tale priva di alcuna valenza probatoria".

L'estraneità del ricorrente dal circolo delle persone che popolano la presente vicenda si cristallizza, laddove ce ne fosse ancora bisogno, nella circostanza - acclarata in quanto confermata da tutti i calciatori del Bitonto che hanno collaborato con la Procura Federale - che vede l'Anaclerio rifiutarsi categoricamente di chiamare egli stesso Vincenzo Mitro nel proporgli una combine sulla partita. 

Ma se il Mitro è colui che ha compiuto atti diretti ad alterare il risultato della gara incriminata, come mai i protagonisti di questa vicenda si rifiutano di contattarlo? Dov'è lo scambio telefonico in cui il De Santis avrebbe riferito di aver parlato con Mitro e di aver ricevuto da esso un diniego per la somma di f 30.000,00?

È una coincidenza il fatto che di tale circostanza non vi sia alcuna traccia nell'attività di captazione tra i protagonisti di tale vicenda, ma che l'Anaclerio dichiari che di tale circostanza se ne sia parlato solo a voce tra i sodali?

La verità è che nessuno ha contattato Vincenzo Mitro perché nessuno era a conoscenza diretta del fatto che il De Santis Vincenzo avesse o meno intrattenuto una conversazione con lui, né se corrispondesse al vero o meno che l'oggetto del contatto tra i due fosse riferibile ad una proposta di combine. 

Nessun contatto.

Nessuna indicazione.

Nessun riferimento agli atti sulla figura del Sig. Vincenzo Mitro.

Ancora.

Il Tribunale Federale Nazionale non ha provveduto minimamente a vagliare le dichiarazioni auto ed etero accusatorie del Sig. Anaclerio Michele nei riguardi del Sig. Vincenzo De Santis.

Passaggio necessario per valorizzare le propalazioni posto che il De Santis (teste di riferimento) lo ha sconfessato apertamente.

In sostanza, si è ritenuto che in quel contatto si possano condensare gli elementi integrativi della tanto grave fattispecie di illecito sportivo. Questa si appalesa una scelta irragionevole, incomprensibile, intrinsecamente contraddittoria e, soprattutto, indimostrata. Alla luce della contestazione specificamente mossa dalla Procura Federale al Sig. Mitro il TFN avrebbe dovuto proscioglierlo, non certo provvedere ad una inammissibile modifica della condotta contestata al fine di pervenire comunque ad una sua condanna.

In disparte il profilo, attinente la denunciata distonia tra incolpazione e condanna, il Tribunale omette una riflessione logica, prima che giuridica.

Volendo seguire per un attimo il ragionamento operato dal TFN, ci si domanda come possa l'illecito sportivo addebitato al Mitro nella c.d. prima fase convivere con il suo diniego, che avrebbe altresì comportato la necessaria seconda fase che vedrebbe (per noi il condizionale è d'obbligo) i sodali del Bitonto rivolgersi ad altri.

Oltretutto, la sentenza sul punto si limita ad uno sterile ed asettico richiamo giurisprudenziale, avulso dall'analisi degli elementi presenti nel caso di specie. Difatti le uniche considerazioni della sentenza riferite alla figura del Sig. Mitro si condensano a pag.

7 laddove il TFN ritiene che:

"Non è verosimile, intatti, che in vista di una gara da disputarsi a porte chiuse quale conseguenza della sanzione comminata per i disordini verificatisi durante la gara AZ Picerno - Thranto e con un numero di accessi contingentato (n dichiarazioni e memoria di Mitro E), che un calciatore del Bitonto abbia chiamato un soggetto estraneo ad entrambe le società in gara, per l'improbabile e non consentito approvvigionamento di ulteriori accrediti."

Il TFN dovrebbe allora spiegarci perché invece dovrebbe essere verosimile che un calciatore del Bitonto chiami "un soggetto estraneo ad entrambe le società' al fine di proporgli una combine.

"Né può trarre in inganno la circostanza che gli interessati abbiano parlato di accrediti piuttosto che di curo, essendo prassi consolidata in tali circostanze, come i numerosi precedenti insegnano, l'uso di un linguaggio criptico e di termini apparentemente privi di volontà illecita al fine di `depistare eventuali captazioni delle conversazioni"

Non vi è alcuna conversazione agli atti né quindi poteva esserci alcun tentativo di depistare eventuali captazioni. Le dichiarazioni del Mitro sono state spontaneamente rese alla Guardia di Finanza. Peraltro, il linguaggio criptico è in uso a chi abitualmente si sente non certo tra Mitro e De Santis che hanno avuto un solo contatto. Paradossalmente la richiamata giurisprudenza viene a favore del ricorrente postulando un continuo contatto tra soggetti che invece manca del tutto nei confronti del Mitro.

"La ricostruzione offerta, del resto, è contraddittoria nella parte in cui il De Santis V.

afferma che l'Anaclerio, nel corso dell'incontro, gli avrebbe già detto che dall'altra parte (Cerignola) offrivano una cifra importante e che per tale motivo aveva deciso di non interessarsi alla cosa.

Se così fosse stato, non avrebbe dovuto telefonare al Miro e, per di più, secondo quanto riferito da quest'ultimo, mettersi a disposizione di quest'ultimo".

Peccato che il Tribunale abbia invertito la sequenza temporale della circostanza di fatto riferita dal De Santis, posto che dalla ricostruzione lo stesso chiarisce come prima abbia chiamato Mitro per chiedere degli accrediti e, solo successivamente avrebbe ricevuto quella confidenza dall'Anaclerio. Quello che è certo è che ci vuole coraggio per affidare a questa manciata di considerazioni una condanna per illecito sportivo, con conseguente retrocessione della società di riferimento.»

88. Il reclamo del Sig. Mitro analizza con attenzione tutti i passaggi motivazionali della sentenza di primo grado, in relazione alle risultanze istruttorie derivanti dalle dichiarazioni accusatorie dei calciatori del Bitonto Anaclerio e Patierno.

In particolare, la difesa del Sig. Mitro insiste molto sulla circostanza secondo cui il

Tribunale Federale ha ritenuto che l’illecito per cui è causa si sarebbe realizzato attraverso due distinte fasi. Solo nella prima di queste, secondo le dichiarazioni dei tesserati, sarebbe comparso il Mitro.

89. Ma, prosegue la difesa del reclamante, anche a voler ritenere comprovata questa circostanza, il fatto non potrebbe essere qualificato come illecito, dal momento che proprio il rifiuto del Mitro di accettare il pagamento dell’importo richiesto, pari a ventimila euro, avrebbe determinato il “fallimento” dell’accordo e la realizzazione della combine. In tale cornice, l’atteggiamento tenuto dal Mitro non sarebbe in alcun modo inquadrabile nello schema sanzionatorio del contestato illecito sportivo, risolvendosi in una chiara e netta dissociazione dal tentativo di combine, a nulla rilevando la motivazione esposta, incentrata sull’asserita esosità del prezzo richiesto.

90. Le accurate e dettagliate osservazioni critiche sviluppate dal reclamante non sono condivisibili.

In linea generale, occorre ricordare che le condotte finalizzate all’alterazione dello svolgimento e/o del risultato delle gare sono considerate illecito anche nel caso di mancato conseguimento del risultato “combinato”

È dato ormai pacifico, per essersi consolidato il relativo orientamento della giurisprudenza federale, che le condotte finalizzate all’alterazione dello svolgimento e/o del risultato delle gare sono considerate illecito anche nel caso di mancato conseguimento del risultato “combinato”. Detto elemento, infatti, non assume rilievo alcuno ai fini dell’integrazione dell’illecito previsto e punito dagli artt. 7 e 4, comma 5, CGS, considerata l’anticipazione della rilevanza disciplinare anche riguardo ai meri atti finalizzati a conseguire gli effetti di cui trattasi. La frode sportiva, dunque, è illecito di attentato che «prescinde dal realizzarsi dell’evento cui l’atto è preordinato» (CAF, C.U. n. 10/C del 23 Settembre 2004). In breve, l’ipotesi delineata dall’art. 7 CGS configura un illecito in ordine al quale non è necessario, ai fini dell’integrazione della fattispecie, che lo svolgimento od il risultato della gara siano effettivamente alterati, essendo sufficiente che siano state poste in essere attività dirette allo scopo. Si tratta, dunque, come rilevato dalla dottrina e come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di settore, di una fattispecie di illecito di pura condotta, a consumazione anticipata, che si realizza, appunto, anche con il semplice tentativo e, quindi, al momento della mera messa in opera di atti diretti ad alterare il fisiologico svolgimento della gara, od il suo risultato, ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica (cfr., ex multis, CGF, 19 agosto 2011, C.U. n. 032/CGF del 2.9.2011). Infatti, il riferimento agli «atti diretti» contenuto nella norma conferisce all’illecito sportivo aleatorietà circa l’effettivo verificarsi dell’evento, così da assumere la struttura del cd. “reato di attentato” o a consumazione anticipata, appunto, in relazione al quale si prescinde dal conseguimento di un vantaggio effettivo. (CFA n. 19-2015/2016).

Ai fini della configurazione dell’illecito sportivo – così come definito dall’art. 7, 1° comma, cit. – non rileva accertare se al compimento di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara segua poi una effettiva alterazione dello svolgimento o del risultato della gara. L’illecito sportivo si configura per il solo compimento di quegli atti indipendentemente dai loro concreti successivi effetti. Ne offre la conferma la disposizione dettata dal 6° comma dello stesso art. 7 del C.G.S. cit., secondo la quale il fatto che – a seguito di quegli atti – lo svolgimento o il risultato della gara sia stato effettivamente alterato costituisce soltanto una causa di aggravamento della sanzione. (Collegio di garanzia n. 4/2015).

91. Né va trascurato che mentre in passato si riteneva che affinché possa configurarsi un illecito sportivo, occorreva che lo stesso fosse provato oltre ogni ragionevole dubbio, le decisioni più recenti ritengono che non è necessaria la certezza assoluta della commissione dell’illecito, né il superamento di ogni ragionevole dubbio, come nel processo penale, ma può ritenersi sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito.

Questa Corte ha avuto modo di affermare che «la prova di un fatto, specialmente in riferimento ad un illecito sportivo, può anche essere e, talvolta, non può che essere, logica piuttosto che fattuale» (CGF, 19 agosto 2011, C.U. n. 47/CGF del 19 Settembre 2011). Anche la giurisprudenza esofederale ha ritenuto che per affermare la responsabilità da parte del soggetto incolpato di una violazione disciplinare sportiva non è necessaria la certezza assoluta della commissione dell’illecito, né il superamento di ogni ragionevole dubbio, come nel processo penale, ma può ritenersi sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito (cfr. anche i lodi del 23 giugno 2009, Ambrosino c/ FIGC; 26 agosto 2009, Fabiani c/ FIGC; 3 Marzo 2011, Donato c/ FIGC; 31 Gennaio  2012, Saverino c/ FIGC; 2 aprile 2012, Juve Stabia e Amodio c. FIGC; 24 aprile 2012, Spadavecchia c/ FIGC; 26 aprile 2012, Signori c/ FIGC; 10 Ottobre  2012, Alessio c/ FIGC). In altri termini, «secondo la più recente giurisprudenza degli organi di giustizia sportiva, sia endofederali che esofederali, "per ritenere la responsabilità da parte del soggetto incolpato di una violazione disciplinare sportiva non è necessaria la certezza assoluta della commissione dell’illecito – certezza che, peraltro, nella maggior parte dei casi sarebbe una mera astrazione – né il superamento del ragionevole dubbio, come nel diritto penale. Tale definizione dello standard probatorio ha ricevuto, nell’ordinamento sportivo, una codificazione espressa in materia di violazione delle norme anti-doping, laddove si prevede che il grado di prova richiesto, per poter ritenere sussistente una violazione, deve essere comunque superiore alla semplice valutazione della probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio (cfr. ad es. l’art. 4 delle Norme Sportive Antidoping del CONI, in vigore dal 1 Gennaio  2009). A tale principio vigente nell’ordinamento deve assegnarsi una portata generale sicché deve ritenersi sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito” (cfr. TNAS, lodo 2 aprile 2012 Amodio e S.S. Juve Stabia c/FIGC con il quale è stata pienamente confermata la decisione di questa Corte)» (CGF, 20 agosto 2012, C.U. n. 031/CGF del 23.8.2012). (CFA n. 19-2015/2016).

92. Resta, tuttavia, fermo che l’illecito, «come ogni altra azione umana contemplata da un precetto, per avere valenza sul piano regolamentare ed essere produttivo di effetti disciplinari, deve avere superato sia la fase della ideazione che quella così detta ‘preparatoria’ ed essersi tradotto in qualcosa di apprezzabile, concreto ed efficiente per il conseguimento del fine auspicato» (CAF, C.U. n.18/C del 12 Dicembre 1985). (CFA n. 19-2015/2016).

93. Con riferimento alla vicenda per cui è processo, giova evidenziare quanto segue. È certamente vero che la pronuncia del Tribunale ricostruisce la complessiva dinamica dell’illecito descrivendo una sequenza di due distinte fasi, la prima delle quali si sarebbe risolta in un “fallimento”, provocato proprio dal rifiuto del Mitro.

Ed è altrettanto indiscutibile che nessuna dichiarazione accusatoria attribuisce espressamente un fattivo ruolo al Mitro.

94. Tuttavia, lo stesso Tribunale definisce la scansione delle due fasi con precipuo riguardo al ruolo assunto dai “mediatori” della combine e alla posizione assunta da De Santis

Vincenzo, senza però affermare in alcun modo l’autonomia delle due fasi, come se esse costituissero episodi separati e isolati.

95. È molto chiaro, invece, il senso della ricostruzione dei fatti delineata dalla sentenza impugnata, pienamente coerente con le risultanze istruttorie.

Le due “fasi” sono semplicemente momenti di un’unica vicenda, caratterizzata da una trattativa sul prezzo idoneo per realizzazione della combine.

Il “fallimento” della prima fase concerne soltanto l’entità del compenso, giudicato troppo alto dal Mitro, ma non l’ipotesi di realizzare l’illecito ad un prezzo inferiore.

Sia Patierno che Anaclerio dicono con chiarezza che Mitro avesse manifestato la disponibilità al versamento di una cifra inferiore.

96. La circostanza che poi, in effetti, la trattativa si sia conclusa per la cifra di diecimila euro, notevolmente inferiore rispetto alle originarie richieste si pone in un rapporto di piena continuità logica con l’apertura manifestata dal Mitro.

In altri termini, la circostanza che nella seconda fase della consumazione dell’illecito siano intervenuti altri protagonisti dell’accordo (in particolare, il soggetto indicato come “Omissis” nei verbali delle audizioni di Anaclerio e Patierno) non è affatto sufficiente per dimostrare che il Mitro sia effettivamente “uscito di scena”, rimanendo del tutto estraneo alla definitiva conclusione dell’accordo e al pagamento delle somme di denaro.

97. In ogni caso, è proprio la prospettata struttura bifasica dell’illecito accertato che mette in luce la responsabilità del Mitro.

È evidente, infatti, che la disponibilità ad accettare la combine per un prezzo

“adeguato” ha costituito un apporto causale essenziale per la realizzazione di un successivo accordo, incoraggiando i calciatori del Bitonto a proseguire nel completamento dell’illecito.

Quindi, anche volendo ipotizzare che, dopo la “mediazione” di De Santis Vincenzo il  Mitro sia effettivamente “uscito di scena”, non partecipando alla concretizzazione dell’accordo illecito, resterebbe ferma la sua responsabilità, per due concorrenti ragioni:

- Il suo apporto causale alla combine, consistente nella favorevole valutazione della proposta avanzata dal De Santis resta di tutta evidenza;

- La dimostrazione della piena apertura a “comprare” la partita giocata dal Bitonto, subordinata alla riduzione del prezzo pattuito si inquadra già nella fattispecie dell’illecito sportivo, che comprende il compimento di atti diretti ad alterare il risultato di una gara; tra questi deve ascriversi anche la condotta di chi partecipa attivamente alle trattative volte a garantire l’esito falsato di una partita decisiva per la promozione. 

 La responsabilità oggettiva e indiretta delle società Bitonto e Picerno

98. Entrambe le società condannate in primo grado censurano la decisione nella parte in cui ha ritenuto sussistente la loro responsabilità indiretta, in relazione alle condotte dei rispettivi tesserati.

99. Un primo argomento, comune alle difese delle società, si incentra sull’affermazione secondo cui i tesserati Mitro e De Santis rivestono un ruolo marginale e comunque non di vertice nell’organizzazione della rispettive società.

100. Questi assunti difensivi non sono condivisibili.

Va rilevato, intanto, che il Mitro, pur non avendo una posizione apicale nella compagine del Picerno, è comunque un soggetto collocato stabilmente nella struttura organizzativa della società, in un ruolo niente affatto secondario.

Non solo, ma l’accertato apporto causale alla realizzazione dell’illecito, secondo le modalità descritte nei paragrafi precedenti, dimostra che la sua posizione, quanto meno in rapporto alla vicenda in esame, non è stata affatto secondaria.

101. Con riguardo al ruolo del De Santis Nicola, è certamente emerso che questi, al di là della qualifica formale, aveva un ruolo di assoluto rilievo nella gestione del rapporto con i calciatori.

102. Entrambe le società, poi, svolgono ampie argomentazioni relative ai presupposti della configurabilità della responsabilità indiretta, od oggettiva, sia con riguardo al diritto sportivo in generale, sia con specifico riferimento alla fattispecie dell’illecito sportivo.

Il Collegio non intende discostarsi dalle acquisizioni interpretative cui è pervenuta la giurisprudenza, puntualmente applicate, del resto, dal Tribunale.

103. L’ampia giurisprudenza citata dalle società reclamanti, quindi, deve essere condivisa nelle sue premesse.

Si tratta di verificare, in concreto, se siano accertati elementi idonei ad evidenziare l’assenza di responsabilità delle due società.

104. Al proposito, la società Bitonto sostiene che nulla avrebbe potuto fare per contrastare un accordo illecito maturato tra un gruppo di calciatori, insieme al De Santis, accordo oltretutto destinato a danneggiare la squadra, provocandone la sconfitta sul campo.

Ma questa tesi difensiva non è capace di delineare la prospettata mancanza di colpa.

Al contrario, proprio il coinvolgimento di numerosi calciatori, insieme alla insolita, ma pesante e continua ingerenza del tesserato De Santis nella gestione, anche al di là del suo ruolo formale, evidenziano la sicura responsabilità indiretta della società, che non ha creato, preventivamente, le condizioni organizzative per prevenire la commissione dell’illecito.

105. Le dichiarazioni dei calciatori riguardanti l’esistenza di una vera e propria “cupola” dedita sistematicamente all’alterazione dei risultati, sebbene forse enfatica e meritevole di approfondimento, delinea uno scenario in cui il concreto illecito sportivo accertato deve necessariamente ascriversi alla società Bitonto, seppure non a titolo di responsabilità diretta.

106. Con riferimento alla responsabilità del Picerno, la società reclamante sostiene che il coinvolgimento episodico e marginale del solo Mitro Vincenzo non potrebbe bastare per affermare la responsabilità dell’intera società.

Questa tesi non è convincente.

107. Il Collegio deve ribadire che il ruolo del Mitro è stato essenziale per la realizzazione dell’illecito sportivo, poiché questi ha indicato la disponibilità ad un accordo per un prezzo giudicato più congruo rispetto ai venticinquemila euro richiesti inizialmente.

108. Senza dimenticare che, in ogni caso, altri soggetti, al momento non identificati, hanno poi concluso l’accordo ed effettuato i pagamenti pattuiti, spendendo il nome della società, risultata poi in concreto beneficiaria del risultato favorevole.

109. In conclusione, quindi, la sentenza di primo grado deve essere confermata anche nella parte in cui ha giudicato le due società responsabili dell’illecito sportivo.

Il trattamento sanzionatorio dei calciatori e dei dirigenti

110. I reclami contengono anche motivi riguardanti la misura delle sanzioni applicate.

Al riguardo, è opportuno riportare i passaggi della motivazione della pronuncia di primo grado, nella parte relativa alla determinazione delle sanzioni inflitte agli incolpati.

«4.1 In parziale adesione alle richieste sanzionatorie formulate dalla procura, il Collegio ritiene congrue quelle di cui al dispositivo con le precisazioni che seguono.

4.2 Le sanzioni nei confronti dei calciatori Anaclerio Michele, Picci Antonio Giulio, Patierno Francesco Cosimo e Montrone Giovanni vanno contenute nei soli limiti temporali di cui al dispositivo. Tanto, in ragione della collaborazione prestata all’accertamento dell’illecito e del limite previsto dall’art. 9, co. 3, CGS - FIGC alle sanzioni di natura pecuniaria nei confronti di soggetti appartenenti alla sfera dilettantistica, espressamente consentite solo nei casi di condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara, come è dato rilevare dall’espresso richiamo contenuto all’art. 35, co. 6, CGS - FIGC.

4.3 Nei confronti dei calciatori Fiorentino Daniele e Turitto Onofrio va comminata la sanzione di un anno di squalifica, così aumentata la sanzione minima edittale di mesi sei prevista dall’art. 6, co. 6, del CGS - FIGC vigente ratione temporis, in ragione della loro chiara appartenenza alla organizzazione esistente all’interno dello spogliatoio della USD Bitonto calcio costantemente dedita all’alterazione dei risultati delle gare.

4.4 Nei confronti di De Santis Nicola e Mitro Vincenzo, all’epoca dei fatti tesserati per una società dilettantistica, sanzione congrua è quella della inibizione di anni 4 (quattro) in ragione del limite di cui dall’art. 9, co. 3, CGS - FIGC.

4.5 Nei confronti del sig. De Santis Vincenzo, tesserato per una società dell’area professionistica, la sanzione della inibizione va contenuta in anni 4 (quattro), oltre la sanzione dell’ammenda di € 50.000,00 (cinquantamila/00).»

111. Vanno considerate, anzitutto, le posizioni degli incolpati Signori Mitro Vincenzo, De Santis Vincenzo e De Santis Nicola, tutti condannati dal TFN a 4 anni di inibizione (e De Santis Vincenzo anche all’ammenda di euro 50.000,00). Per questi, la Procura giudica inadeguate le sanzioni, perché ritenute appiattite sul minimo edittale e quindi non sufficientemente afflittive.

Al riguardo, ribadisce la propria richiesta di cinque anni di inibizione, con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC evidenziando “il ruolo apicale degli incolpati Mitro Vincenzo, De Santis Vincenzo e De Santis Nicola nella ideazione e organizzazione della combine.”

La Procura prosegue argomentando nel seguente modo. “Combine che senza il loro apporto causale non si sarebbe, evidentemente, potuta programmare e, con ragionevole certezza, consumare in campo, attraverso peraltro il passaggio di denaro fra il Picerno ed il Bitonto, di cui è stata accertata la consegna e distribuzione pro quota tra i coautori dell’illecito sportivo.

In altre parole, senza l’ideazione della combine, poi tramutata in “proposta” di Vincenzo De Santis, il suo contatto “concludente” – prodromico a tutto – con il Mitro Vincenzo e poi con i calciatori del Bitonto. Senza l’apporto del Mitro, il principale collettore del Picerno tra il promotore De Santis e la sua squadra, nonché colui che definisce “il prezzo” dell’illecito sportivo che il Picerno avrebbe dovuto pagare per alterare l’ultima gara di campionato a suo vantaggio e che si sarebbe dovuto consumare in campo e senza la condotta del Nicola De Santis che ha “autorizzato ed acconsentito” che i propri calciatori accedessero al pactum sceleris, essendone evidentemente parte integrante (tanto, poi, da pretendere di percepire una parte della “ricompensa”).

Il Collegio ritiene che, in assenza di particolari ragioni volte a giustificare un ulteriore inasprimento delle sanzioni, queste risultino congrue, anche tenendo conto della afflittività derivante dalla misura minima.

112. Per le stesse ragioni non vi sono motivi per accogliere le generiche richieste di riduzione delle sanzioni formulate dagli altri incolpati, fatta eccezione per le posizioni dei calciatori Anaclerio e Patierno.

113. Nel dettaglio, i Signori Fiorentino e Turitto, con reclami basati su analoghi argomenti, chiedono, in linea subordinata al loro proscioglimento, una rideterminazione delle sanzioni subite, argomentando che i deboli elementi considerati dal Tribunale avrebbero dovuto dimostrare la loro totale assenza di responsabilità, o comunque, giustificare una sanzione ridotta, in considerazione del loro limitato apporto causale.

114. Il Collegio, pur prendendo atto della ampiezza degli argomenti espressi dai reclamanti, ritiene che la misura stabilita dal Tribunale sia ragionevole e correttamente motivata, anche in relazione al ruolo assunto dagli incolpati nella realizzazione dell’illecito.

115. Infine, i tesserati Anaclerio e Patierno sostengono che la sanzione irrogata dal Tribunale non sia adeguata, considerando la leale ammissione di responsabilità e il loro apporto collaborativo alla individuazione dei corresponsabili dell’illecito.

116. Il Collegio ritiene che effettivamente le sanzioni possano essere rideterminate nella misura di venti mesi di squalifica per Anaclerio e anni 1 (uno) e mesi 4 (quattro) di squalifica per Patierno.

Le sanzioni applicate alle società Picerno e Bitonto

117. Tanto la Procura Federale, quanto le società reclamanti contestano, da simmetrici e opposti punti di vista, l’entità delle sanzioni applicate dal Tribunale alla Società Bitonto e alla AZ Picerno, giudicate, rispettivamente, troppo miti od eccessivamente afflittive. Le società Rende, Bisceglie e Foggia contestano i reclami del Bitonto e del Picerno, senza opporsi alle richieste della Procura. La società Audace Cerignola chiede la rideterminazione della sanzione inflitta al Picerno, in modo tale da garantirle la promozione dalla serie D alla Lega Pro.

118. I reclami non sono fondati e la decisione impugnata merita conferma anche per tale aspetto.

119. La pronuncia di primo grado ha ampiamente motivato in ordine alla determinazione delle sanzioni applicate alle due società, a titolo di responsabilità oggettiva o indiretta.

Giova trascrivere, in primo luogo, la motivazione adottata dal Tribunale.

 “4.6 Quanto alle società AZ Picerno e USD Bitonto Calcio, sanzioni congrue sono quelle di cui al dispositivo, rappresentate dalla retrocessione all’ultimo posto nella classifica

2019/2020 per l’AZ Picerno, e dalla penalizzazione di punti 5 (cinque) in classifica da scontarsi nel campionato 2019/2020 per la USD Bitonto.

Quanto precede, in ragione del principio della afflittività che deve caratterizzare la sanzione, sia perché incidente sulla classifica del campionato appena concluso; sia perché non ancora compiuto alcun atto irreversibile determinante la stagione sportiva 2020/2021 (cfr. Collegio di Garanzia del CONI, decisione n. 60/2018 del 19 Settembre 2018, pubblicata il successivo 20 Settembre 2018).

Ed invero, l’AZ Picerno, vincitrice dello spareggio play-out disputato con la compagine del Rende Calcio 1968 srl, ha conseguito il diritto di permanere nel campionato di Lega PRO 2020/2021, mentre l’USD Bitonto, al termine della stagione 2019/2020 è risultato vincitore del proprio girone di LND, con conseguente promozione e diritto di partecipare al campionato di Lega PRO della stagione 2020/2021.

Ne consegue, attesa la mancanza di atti irreversibili determinanti la stagione sportiva 2020/2021, peraltro nemmeno dedotti, che le sanzioni così comminate debbano applicarsi avuto riguardo al campionato 2019/2020 di entrambe le società.”

120. Va presa in considerazione, anzitutto, la richiesta della Procura Federale, la quale contesta la congruità delle sanzioni applicate alle due società Picerno e Bitonto, riferite dal Tribunale alla Stagione Sportiva 2019-2020, anziché alla stagione 2020-2021, sostenendo che, in considerazione della estrema gravità dell’illecito commesso, in conformità ai principi di afflittività e proporzionalità delle sanzioni sportive, devono considerarsi eque, per entrambe le compagini, le sanzioni della esclusione dal Campionato di appartenenza attuale (Lega Pro), insieme alla contestuale retrocessione in una categoria inferiore, individuata nella SERIE D.

A sostegno della richiesta, la Procura afferma l’erroneità della premessa da cui è partita la decisione impugnata, incentrata sulla assenza di “irreversibilità” della situazione in atto nei Campionati della Stagione Sportiva 2020-2021.

In tal senso, la Procura evidenzia che la composizione dei campionati relativi alla stagione 2020-2021 è stata già definita ed è ormai irreversibile, a suo giudizio.

121. Gli interventi delle società Bisceglie, Foggia e Rende intendono contestare, anche in sede di appello le tesi dei reclamanti e insistono per la conferma di sanzioni che, applicata alla stagione sportiva 2019-2020, attribuiscano loro il diritto, o quanto meo la chance, di partecipare al Campionato di serie C, in luogo del Bitonto e del Picerno.

In particolare, la difesa del Foggia mette in dubbio l’interesse della Procura a coltivare tale motivo di reclamo, poiché esso, se integralmente accolto, si risolverebbe in un risultato afflittivo perfettamente corrispondente a quello realizzato con la decisione di primo grado.

Nelle proprie deduzioni difensive il Foggia cita alcuni precedenti della giustizia sportiva che hanno ritenuto la piena legittimità di sanzioni applicate a stagioni sportive già concluse, nonostante la definizione delle squadre partecipanti a successivi campionati non ancora iniziati.

In punto di fatto, poi, il Foggia pone in evidenza che, in applicazione della pronuncia di primo grado, sono già stati rideterminate le classifiche del Campionato di serie D, Girone H.

122. I reclami, nella parte in cui muovono dalla asserita “irreversibilità” degli effetti riguardanti la determinazione della classifica dei Campionati della stagione 2019 e 2020, e la conseguente formazione dei Campionati per la stagione sportiva 2020-2021, non sono condivisibili.

123. È vero, infatti, che, al momento della decisione di primo grado, i gironi della serie C e della serie D per la stagione sportiva 2020-2021, erano già stati già formati, così come la definizione dei tabelloni della Coppa Italia, sulla base dei risultati della precedente stagione.

124. Ma questa circostanza non è sufficiente per giudicare irreversibile la situazione di fatto esistente, considerando che i Campionati non sono ancora iniziati e non emergono ragioni insormontabili, od ostacoli eccessivamente gravosi per la rideterminazione della composizione dei Campionati per la stagione 2020-2021.

125. Non può trascurarsi, del resto, che la richiesta della Procura, se accolta, determinerebbe effetti pratici perfettamente corrispondenti a quelli determinati dalla sentenza impugnata, quanto meno con riguardo alla posizione delle società Picerno e Bitonto, entrambe collocate in una categoria inferiore. Si tratterebbe, quindi, di una situazione non dissimile da quella determinata dall’impugnata pronuncia del Tribunale. Ed allora, seguendo il ragionamento della Procura, nemmeno queste sanzioni potrebbe applicarsi, perché risulterebbero anche essi incompatibili con la prospettata irreversibilità.

126. Va aggiunto, ancora, che, sotto il profilo formale, la richiesta formulata dalla Procura indica la richiesta di sanzioni più gravi di quelle applicate dal Tribunale, con particolare riguardo alla penalizzazione inflitta al Bitonto.

Ma, sul piano della concreta afflittività sostanziale, le sanzioni applicate dalla pronuncia di primo grado e quelle richieste dalla Procura risultano equivalenti: in entrambi i casi le conseguenze per le due società si risolvono nella sostanziale esclusione dal Campionato di Lega Pro e nell’iscrizione nella categoria inferiore della serie D. Infatti, per effetto della collocazione all’ultimo posto del girone C della Lega Pro, il Picerno è retrocesso in serie D, mentre il Bitonto, per effetto della penalizzazione di cinque punti, è collocato al secondo posto del girone G della serie D, alle spalle del Foggia, e non consegue la promozione in serie C.

127. In ogni caso, la Corte non ravvisa alcun elemento idoneo ad aggravare ulteriormente le sanzioni applicate alle due società, considerando la concreta afflittività delle conseguenze subite.

128. I reclami del Picerno e del Bitonto sviluppano argomenti analoghi a quelli della Procura, finalizzati a scontare le sanzioni applicate, o quelle inferiori ritenute da questa Corte nella corrente stagione sportiva 2020-2021.

Tale tesi è sostenuta in particolare dal Bitonto, che chiede di scontare i 5 punti di penalizzazione nella stagione in corso (2020-2021), conservando la partecipazione al Campionato di Lega Pro.

Al riguardo, tuttavia, è sufficiente ribadire che non vi è alcuna irreversibilità della situazione di fatto tale da impedire l’applicazione delle sanzioni in relazione alla stagione 2019-2020.

129. Occorre considerare, in ogni caso, che la possibilità dello slittamento della penalizzazione in una stagione successiva a quella in corso è previsto allo scopo di assicurare l’effettiva afflittività della sanzione, come indica con chiarezza l’art. 8, comma 1, lettera g) del CGS: “se la penalizzazione del punteggio è inefficace in termini di afflittività nella stagione in corso, è fata scontare, in tutto o in parte, nella stagione sportiva seguente”. In altri termini, tale possibilità opera essenzialmente per garantire l’afflittività della sanzione, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, e non può essere utilizzata, “in bonam partem”, per attenuare le conseguenze punitive della sanzione.

130. Con riguardo agli altri profili dei reclami proposti dalle due società, finalizzati ad una riduzione delle sanzioni subite, è sufficiente osservare quanto segue.

131. La penalizzazione di cinque punti applicata al Bitonto risulta una sanzione pienamente adeguata alla gravità dell’illecito accertato e non risulta affatto sproporzionata, nemmeno in rapporto alla ipotizzabile concreta afflittività, derivante dalla perdita del primo posto in classifica, utile per la promozione in Lega Pro. 

132. È certamente comprensibile l’interesse della società a conseguire una sanzione modulata in modo diverso, allo scopo di conservare il primo posto in classifica e il diritto alla partecipazione al Campionato di Lega Pro. Peraltro, una penalizzazione inferiore ai cinque punti, seppure astrattamente possibile, in relazione all’ampio potere discrezionale di modulazione delle sanzioni per illecito sportivo che il CGS prevede, risulterebbe davvero irrisoria, a fronte della oggettiva gravità dell’illecito accertato.

133. Anche il Picerno chiede una rideterminazione della sanzione della collocazione all’ultimo posto della classifica, trasformata in penalizzazione, da scontare nel Campionato 2020-2021 di Lega Pro.

134. La richiesta non può trovare accoglimento.

Va ribadito che non emergono ragioni per applicare la sanzione nella prossima stagione sportiva, una volta appurata l’assenza di effetti preclusivi irreversibili.

135. Con riguardo alla misura della sanzione irrogata, il Collegio ritiene di confermare, sul punto, la decisione di primo grado. Infatti, la gravità dell’illecito, consistente nell’alterazione del risultato di una gara, è fuori discussione. È vero che si tratta di una sola partita, ma è evidente che il risultato modificato illecitamente è stato decisivo, poiché ha inciso sulla determinazione del vincitore di un girone della serie D, falsando l’esito di un intero Campionato.

136. In questa prospettiva, la sanzione applicata risulta pienamente congrua, anche in termini di afflittività concreta, nella parte in cui comporta la retrocessione in una categoria inferiore, considerando che la società Picerno era già classificata nella parte bassa della classifica ed aveva disputato le gare di playout.

137. Pertanto, la collocazione all’ultimo posto della classifica si palesa come sanzione del tutto adeguata.

La domanda dell’Audace Cerignola

138. Con il proprio reclamo, la società Cerignola chiede di riformare in peius la decisione del TFN – Sez. Disciplinare e la sanzione irrogata all’AZ Picerno, a parere della ricorrente non sufficientemente afflittiva e comunque non tale da ripristinare il merito sportivo, l’onore e l’immagine della S.S.D. Audace Cerignola aggravandola, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera l), C.G.S., mediante la revoca della promozione in Lega Pro nella stagione

2018 - 2019 ovvero infliggere la penalizzazione di punti 4 relativamente alla stagione 2018 –

2019, nel primo caso con l’assegnazione del primo posto in classifica per la stagione 2018 – 2019 alla S.S.D. Audace Cerignola e nel secondo caso con relativo scorrimento della classifica in favore dell’Audace Cerignola; nel merito, in via subordinata: evidenziare il gravissimo danno sportivo e di immagine subito unicamente dalla S.S.D. Audace Cerignola, valutando la possibilità di una tutela risarcitoria rinviando al Consiglio Federale per ogni consequenziale statuizione in merito, ribadendo la propria disponibilità ad accettare eventuali provvedimenti premiali nessuna delle parti reclamanti mette seriamente in discussione la sussistenza oggettiva dell’illecito, anche in considerazione delle dichiarazioni rese dagli incolpati in sede istruttoria e delle risultanze delle intercettazioni acquisite nel corso delle indagini penali.

139. Le domande della società Cerignola non possono essere accolte.

È opportuno riportare, al riguardo, le motivazioni espresse dal Tribunale, che la Corte ritiene di confermare integralmente.

4.7 Da ultimo, per concludere, vanno disattese le richieste formulate in sede di intervento dalla SSD Audace Cerignola a rl e Rende Calcio 1968 Srl.

La prima, se pure in via subordinata, ha chiesto di valutare la possibilità di una sua ammissione al campionato di Lega Pro 2020/2021 a titolo risarcitorio.

La seconda, ha chiesto la sua ammissione al prossimo campionato di Lega Pro.

È appena il caso di precisare, in proposito, che questo Tribunale è stato investito dell’accertamento dell’illecito contestato agli incolpati e della irrogazione delle sanzioni previste dal CGS-FIGC, mentre esula dalle sue attribuzioni, sicuramente in questa sede, il potere di determinare le società aventi il diritto di partecipare ai campionati in luogo e/o in aggiunta alle società sanzionate.

140. Al riguardo il Collegio osserva che:

- Le sanzioni applicate dal TFN risultano congrue e sufficientemente motivate;

- Non sarebbero comunque applicabili sanzioni destinate ad incidere su Stagioni sportive ormai irreversibilmente concluse, con riguardo alle promozioni e retrocessioni;

- In questa sede non possono prendersi in esame, anche per mancanza di contraddittorio con i competenti organi federali, le domande volte a determinare la composizione dei Campionati per la stagione sportiva 2020-2021.

141. Ne consegue, pertanto, che il reclamo deve essere respinto

142. In definitiva, quindi, tutti i reclami devono essere respinti, ad eccezioni di quelli proposti dai Signori Anaclerio e Patierno, accolti parzialmente, con le conseguenti statuizioni in materia di contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.

P.Q.M.

La Corte Federale d’Appello (Sezione Unite),  definitivamente pronunciando sui reclami riuniti nn. 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 e 12 così provvede:

- quanto al reclamo n. 2 proposto dal sig. Turitto Onofrio, lo respinge;

- quanto al reclamo n. 3 proposto dal sig. Fiorentino Daniele, lo respinge;

- quanto al reclamo n. 4 proposto dal sig. Mitro Vincenzo, lo respinge;

- quanto al reclamo n. 5, proposto dal sig. Patierno Francesco Cosimo, lo accoglie in parte e, per l’effetto, ridetermina la sanzione in anni 1 (uno) e mesi 4 (quattro) di squalifica e dispone la restituzione del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva;

- quanto al reclamo n. 6 proposto dal sig. De Santis Vincenzo, lo respinge;

- quanto al reclamo n. 7 proposto dalla società Unione Sportiva Bitonto Calcio  S.r.l., lo respinge;

- quanto al reclamo n. 8 proposto dal sig. De Santis Nicola, lo respinge;

- quanto al reclamo n. 9 proposto dalla società A.Z. Picerno S.r.l., lo respinge;

- quanto al reclamo n. 10 proposto dal sig. Anaclerio Michele, lo accoglie in parte e, per l’effetto, ridetermina la sanzione in anni 1 (uno) e mesi 8 (otto) di squalifica e dispone la restituzione del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva;

- quanto al reclamo n. 11 proposto dalla Procura Federale, lo respinge;

- quanto al reclamo n. 12 proposto dalla società S.S.D. Audace Cerignola, lo respinge.

Dispone la comunicazione alle parti, presso i difensori, con PEC.

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