F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONI UNITE – 2020/2021 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 022 CFA del 25 Settembre 2020 (Sig. Faraldi Luigi/Procura Federale) N. 13/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 22/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

N. 13/2020-2021 REGISTRO RECLAMI

N. 22/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

SEZIONI UNITE

 

composta dai Sigg.ri:

 

Mario Luigi Torsello           Presidente

Elio Toscano                        Componente (relatore)

Mauro Mazzoni                   Componente

Antonio Rinaudo                 Componente

Marco La Greca                 Componente ha pronunciato la seguente

DECISIONE

 

sulla richiesta di riabilitazione numero di registro 13/CFA/2020-2021, presentata dal sig. Luigi Faraldi, tesserato AIA (Associazione Italiana Arbitri), nato a Policoro (MT) il 13 Settembre 1978 e residente in Rocca Imperiale (CS) alla Contrada Arena snc.

Vista la richiesta di riabilitazione e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti del procedimento;

Relatore nell'udienza del giorno 18 Settembre 2020, tenutasi in video conferenza, il dottor Elio Toscano, udito per la Procura federale il dottor Luca Scarpa e assente il signor Luigi Faraldi, che ha comunicato alla Segreteria della Corte di rinunciare a intervenire in camera di consiglio;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

1. Con atto a propria firma del 5 Settembre 2020, il signor Luigi Faraldi, tesserato AIA, premesso che con decisione del Tribunale federale nazionale - sezione disciplinare, pubblicata con C.U. n. 7/TFN del 14 luglio 2015 gli è stata irrogata la sanzione della squalifica (n.d.r. inibizione) per mesi 14 (quattordici) la cui esecuzione è cessata il 14 Settembre 2016, chiede che gli sia concessa la riabilitazione, ricorrendo a suo avviso le condizioni previste dall’art. 42 del Codice della giustizia sportiva della F.I.G.C. (di seguito C.G.S.).

La suddetta decisione, che recepisce l’accordo intervenuto tra l’incolpato e la Procura federale ai sensi dell’art. 23 C.G.S. pro tempore vigente, è stata pronunciata dal Tribunale federale nazionale dopo che il Faraldi era stato deferito a giudizio per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, di cui all’art. 1, comma 1, del CGS (trasfuso nell’art. 1 bis C.G.S. ratione temporis), e dell’art. 40, commi 1, 2 e 3, lettera a) del regolamento AIA in ragione dei seguenti comportamenti tenuti nella veste di presidente della sezione AIA di Bernalda (MT):

a) aver sottoscritto i verbali del consiglio direttivo sezionale, rispettivamente n. 47 del 24 Novembre 2012, n. 48 del 20 Dicembre 2012, n. 50 del 15 Gennaio  2013 e n. 51 del 27 Febbraio  2013, relativi a riunioni che non avevano avuto luogo;

b) aver omesso il controllo amministrativo in ordine alla provenienza delle richieste di sospensione dell’arbitro Carriero Francesco del 18 Febbraio  2013, nonché di sospensione del 9 Settembre 1996 e di riammissione del 29 giugno 2012 dell’arbitro Barletta Antonio, le cui firme erano risultate tutte apocrife in sede di indagine;

c) aver omesso il controllo sulla gestione delle cassa sezionale e aver predisposto, con riferimento alla fattura di “Taccuini per Arbitro”, acquisto eseguito dallo stesso presso il negozio Fischiettomania di Trebisacce n.234 del 29 Marzo 2013 dell’importo di euro 159,20, un pagamento con bonifico bancario intestato al legale rappresentante della stessa ditta per euro 164,20 (159,20 più̀ spese per euro 5,00); nonché́ un pagamento per piccola cassa, pari ad euro 159,20, per Acquisto taccuini del 22 aprile 2013, senza

aver esibito la fattura giustificativa di uno dei due acquisti; avere, inoltre, predisposto, per l’acquisto di “Strenna natalizia” presso Market 3LT di Bernalda, come da fattura n. 364 del 31 Dicembre 2012 per euro 49,50, sia un pagamento per piccola cassa con oggetto “Omaggio Presidente Sezione di Matera” del 31 Dicembre 2012 di euro 49,50, sia un assegno bancario n. 007419629-08 per euro 49,50 intestato a Tre Elle Ti regolarmente addebitato sul conto corrente sezionale, ed infine, un ulteriore pagamento per piccola cassa, avente oggetto “Omaggio Sezione Matera” del 22 aprile 2012 di euro 49,50, senza aver esibito le fatture giustificative di due dei tre acquisti dell’importo di euro 49,50 cadauno;

d) aver effettuato illegittime pressioni sull’associato Paolicelli, che aggrediva in data 2 luglio 2013, in Bernalda, con un calcio alle parti basse e stringendogli la gola con la mano, affinché́ ritrattasse lesposto inviato; nonché́ sullassociato Depalma Mirko, al quale suggeriva di non confermare quanto segnalato dal Paolicelli, altrimenti sarebbe stato deferito dalla procura arbitrale; infine, sullassociato Pastore Rocco, al quale telefonava prima dell’audizione innanzi al procuratore AIA, dicendogli testualmente: “So che ti ha chiamato il vice presidente, non c’è bisogno di aggiungere altro, non mi deludere”;

e) aver effettuato il passaggio di gestione sei mesi circa dopo l’insediamento avvenuto nel mese di giugno del 2012, consentendo inoltre, per detto periodo, la gestione sul conto corrente sezionale da parte dell’ex vicepresidente Michele Di Leo, pur non avendone lo stesso alcun titolo.

Con la medesima decisione il Tribunale federale nazionale ha definito mediante condanne a sanzioni variabili da uno a 11 mesi di inibizione la posizione di altri 18 associati alla stessa Sezione di Bernalda, in prevalenza collaboratori del presidente, tutti deferiti per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, di cui all’art. 1 bis del CGS vigente pro tempore, e dell’art. 40, commi 1, 2 e 3, lettera a) del regolamento AIA.

2. A sostegno della richiesta, il signor Faraldi:

a) puntualizza che non ha tratto alcun vantaggio economico, diretto o indiretto, dalle infrazioni contabili contestategli, considerato che attengono ad acquisti di “modestissima entità”;

b) allega autodichiarazione, nella quale attesta di aver tenuto “condotta incensurabile sotto il profilo civile, penale e sportivo” e di non essere assoggettato a “misure di prevenzione”;

c) esprime il convincimento che la presunzione che “l’infrazione non sarà ripetuta” può poggiare sulla “lunga e proficua carriera” da lui svolta all’interno dell’AIA a partire dal 1995 e, in particolare, sugli incarichi ricoperti con merito, quali componente del collegio dei revisori dei conti sezionale dal 1° luglio 2004 al 30 giugno 2008, di osservatore arbitrale nelle stagioni sportive 2018/2019 e 2019/2020, nonché sul premio ricevuto quale miglior presidente di sezione della Basilicata nelle stagioni sportive 2012/2013 e 2013/2014.

3. Il rappresentante della Procura federale ha espresso parere favorevole all’accoglimento della richiesta di riabilitazione.

4. L’affare è stato trattato da queste Sezioni unite in videoconferenza il giorno 18 Settembre 2020 e assunto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

5. Preliminarmente si osserva che la richiesta di riabilitazione presentata dal signor Faraldi, sulla quale si è espresso favorevolmente il rappresentante della Procura federale senza tuttavia motivare il parere, è ammissibile ai sensi dell’art. 42 del C.G.S., essendo trascorsi almeno tre anni dal giorno in cui è stata scontata la sanzione de qua (14 Settembre 2016).

6. Passando all’esame di merito dell’istanza e, in particolare, alla verifica della sussistenza delle tre condizioni previste dall’art. 42, comma 1, lettere a), b) e c) per la concessione della riabilitazione, il Collegio premette, in primo luogo, che le tre condizioni devono sussistere cumulativamente e non alternativamente.

7. In secondo luogo osserva che, laddove l’accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dalle lettere a) e b) si sostanzia in un mero riscontro oggettivo, nel caso della lettera c) la valutazione appare discrezionale, come si vedrà.

8. Orbene, nel caso in esame, ricorrono indubbiamente i presupposti richiesti dal Codice quanto alle condizioni di cui alle lettere a) e b), poiché dall’esame degli atti del procedimento e dalla decisione del TFN non emerge che il Faraldi abbia tratto, direttamente o indirettamente, vantaggio economico dai comportamenti contestatigli;

inoltre l’autodichiarazione da lui prodotta in ordine alla condotta incensurabile tenuta medio tempore trova conferma, per quanto attiene ai profili civili e penali, nei certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti senza iscrizioni allegati alla richiesta.

9. Quanto alla verifica del terzo presupposto di cui alla lettera c) del comma 1 dell’art. 42 e cioè se “ricorrano particolari condizioni che facciano presumere che l’infrazione non sarà ripetuta”, è indubbio che il Collegio è chiamato ad esprimere un giudizio prognostico, per ciò stesso improntato a discrezionalità, i cui parametri sono da ricercare nei principi dell’ordinamento sportivo e nella normativa di riferimento, fermo restando che debbono concorrere a formare la valutazione i riscontri concreti e documentati, forniti dal ricorrente, purché temporalmente collocabili nel periodo successivo all’ultimazione della sanzione.

10. L’ambito valutativo, peraltro, appare fortemente delimitato e condizionato dalla locuzione “particolari condizioni”, che induce il giudicante a valutare la sussistenza delle condizioni medesime con notevole cautela.

11. Quanto ai riferimenti normativi, viene in evidenza che l’obbligo di osservare i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva, ora espresso nell’art. 4, comma 1, del C.G.S., è richiamato anche nell’art. 40, comma 1, del regolamento AIA, che al successivo comma 2 dispone altresì che gli arbitri “devono osservare lo Statuto e le altre norme della FIGC, nonché ogni altra direttiva e disposizione emanata dagli organi federali”, dando, quindi, rilievo al dovere degli iscritti di acquisire e curare l’aggiornamento delle competenze necessarie per assolvere al meglio gli incarichi loro assegnati.

Non è superfluo aggiungere che, nel caso di specie, un’ulteriore indicazione affinché l’apprezzamento discrezionale del giudice sia estremamente attento ai profili comportamentali e saldamente motivato si trae dall’art. 13, comma 3, del regolamento AIA, che, nell’indicare i requisiti degli aspiranti all’elezione alla carica di presidente di sezione, rinvia al disposto del comma 1, lettera c) dello stesso articolo, che per i candidati alle cariche presso gli organi centrali prescrive che gli stessi “non siano stati colpiti nel corso degli ultimi 10 anni, salva riabilitazione, da provvedimenti disciplinari sportivi definitivi per inibizione e squalifica, superiori complessivamente ad un anno da parte dell’AIA, della FIGC e del CONI e di organismi sportivi internazionali riconosciuti”.

12. Tanto precisato sui riferimenti normativi, si osserva che nessun riscontro documentato, a cui ancorare il giudizio prognostico favorevole, è stato prodotto dal richiedente che si è limitato a richiamare l’incarico di componente del collegio dei revisori della sezione, ricoperto per un quadriennio in epoca di molto antecedente al mandato di presidente della Sezione di Bernalda.

In ultimo, a fronte della complessità degli addebiti per i quali gli è stata inflitta la sanzione dell’inibizione, non valgono a motivare “la presunzione che l’infrazione non sarà ripetuta” né la generica citazione del premio ricevuto quale migliore presidente di sezione della Basilicata per le stagioni sportive 2012/2013 e 2013/2014, nei fatti contraddetto dalla sanzione subita, né il dichiarato intendimento di non ricadere negli errori commessi e di porre al servizio della F.I.G.C. la sua esperienza.

13. Conclusivamente, il mancato riscontro della sussistenza della condizione prevista dall’art. 42, comma 1, lettera c) C.G.S. è d’impedimento all’accoglimento della richiesta di riabilitazione.

P.Q.M.

La Corte Federale d’Appello (Sezioni Unite), definitivamente pronunciandosi sulla richiesta di riabilitazione proposta dal Sig. Luigi Faraldi, la respinge.

Dispone la comunicazione al richiedente e alla Procura federale.

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