F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 100/TFN del 03.02.2021 – (Deferimento n. 8238 /408pf20-21/GC/blp del 22.01.2021 nei confronti del sig. Navarra Rosettano – Reg. Prot. 96/TFN-SD) Decisione n. 100/TFN-SD 2020/2021 Deferimento n. 8238 /408pf20-21/GC/blp del 22.01.2021 Reg. Prot. 96/TFN-SD
Decisione n. 100/TFN-SD 2020/2021
Deferimento n. 8238 /408pf20-21/GC/blp del 22.01.2021
Reg. Prot. 96/TFN-SD
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da
cons. Nicola Durante – Presidente;
cons. Gianluca Di Vita – Componente;
cons. Angelo Fanizza – Componente (Relatore);
avv. Fabio Micali – Componente;
avv. Giovanni Marco Zoppi – Componente;
dott. Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA;
ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 03 febbraio 2021,
a seguito del Deferimento del Procuratore Federale n. 8238 /408pf20-21/GC/blp del 22.01.2021 nei confronti del sig. Navarra Rosettano,
la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Con provvedimento del 22 gennaio 2021, il Procuratore Federale f.f. ha deferito dinanzi questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:
- il sig. Navarra Rosettano, Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro-tempore della Società AS Livorno Calcio Srl all’epoca dei fatti: violazione di cui all’art. 4, comma 1, del CGS in relazione all’art. 85, lett. C), par. VII), punto 1) delle NOIF per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza in ordine al mancato deposito alla Co.Vi.So.C., entro la data del 30 settembre 2020, dell’indicatore di patrimonializzazione calcolato sulle risultanze della
relazione semestrale al 30 giugno 2020. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi
Il patteggiamento
Prima dell’apertura del dibattimento, così come previsto dall’art. 127, comma 1 CGS - FIGC vigente, il dott. Luca Scarpa, in rappresentanza della Procura Federale, e l’avv. Benedetto Gargani, in rappresentanza del sig. Navarra Rosettano, hanno depositato una richiesta di patteggiamento riguardante il sig. Navarra Rosettano, che hanno rimesso alla valutazione di questo Tribunale.
Il Tribunale, letta la proposta di patteggiamento;
ritenuta l’applicabilità al caso in esame dell’art. 127, comma 1 CGS - FIGC vigente;
esaminate la sanzione ai sensi del comma 3 art. cit., così determinata: per il sig. Navarra Rosettano, sanzione base mesi 1 (uno) di inibizione (in continuazione con i procc. 407, 409 pf20-21), diminuita di 1/3 – giorni 10 (dieci), sanzione finale giorni 20 (venti) di inibizione; risultando ritualmente formulata la proposta e ritenendo congrua la sanzione finale, della sanzione di giorni 20 (venti) di inibizione. ; risultando ritualmente formulata la proposta e ritenendo congrua la sanzione finale, adotta il seguente provvedimento: il Tribunale, rilevato che prima dell’inizio del dibattimento il sig. Navarra Rosettano, ai sensi dell’art. 127, comma 1 CGS - FIGC vigente, hanno depositato istanza di patteggiamento con la sanzione sopra evidenziata; visto l’art. 127, comma 3 cit., secondo il quale “nel caso in cui l’organo giudicante reputi corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrue le sanzioni o gli impegni indicati, ne dichiara l’efficacia con apposita decisione”; rilevato altresì, che, a mente del comma 4 della norma, “l’efficacia dell’accordo comporta ad ogni effetto la definizione del procedimento nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione alle sanzioni pecuniarie in esso contenute nel termine perentorio di trenta giorni successivi alla pubblicazione della decisione di cui al comma 3” suddetto; e che, in tale caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione e, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1 art. cit., fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI, con la pronuncia che dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione; rilevato conclusivamente che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e la sanzione indicata appare congrua;
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone nei confronti del sig. Navarra Rosettano l’applicazione della sanzione di giorni 20 (venti) di inibizione.
Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto. Così deciso nella Camera di consiglio del 03 febbraio 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.
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