F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 102/TFN del 12.02.2021 – (Ricorso del Sig. Alberto Pasquali + altri contro CR Lombardia – LND e nei confronti di Lega Nazionale Dilettanti – LND, Rag. Carlo Tavecchio, Avv. Paola Rasori, Dott. Gianfranco Scarpellini, Avv. Carmine Gorrasi, Luciano Gandini, Oscar Gilardi e Federazione Italiana Giuoco Calcio – Reg. Prot. 99/TFN-SD) Decisione n. 102/TFN-SD 2020/2021 Ricorso del sig. Alberto Pasquali + altri Reg. Prot. 99/TFN-SD

 

Decisione n. 102/TFN-SD 2020/2021

Ricorso del sig. Alberto Pasquali + altri

Reg. Prot. 99/TFN-SD

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da

 

dott. Cesare Mastrocola – Presidente;

avv. Amedeo Citarella – Componente;

cons. Pierpaolo Grasso – Componente (Relatore);

 

ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 05 febbraio 2021,

a seguito del Ricorso ex art. 86 CGS – FIGC con istanza di misure cautelari anche monocratiche ex art. 97 CGS - FIGC dei sig.ri Alberto Pasquali, Laura Cicoria, Domenico D’Angelo, Andreino Bignotti, Bruno Brulli, Fabio Ratti, Giuseppe Antonio Taini, Giovanni Monteverdi, Francesco Santagostino, Agostino Nelvio Malavasi, Paolo Ferretti, Roberto Tarlocco, Antonio Caprioli, Roberto Luigi Marzola, Amilcare Baldassarri, Paolo Loschi, Dario Silini, Marcello Saladini, Massimiliano Camero, Giorgio Arioli, Giuseppe Nicoli, Daniele Buriol, Enrico Simonetti, Patrizia Giovanna Colciago, Alessandro Origgi e Antonello Cattelan contro il Comitato Regionale Lombardia – LND e nei confronti di Lega Nazionale Dilettanti – LND, rag. Carlo Tavecchio, avv. Paola Rasori, dott. Gianfranco Scarpellini, avv. Carmine Gorrasi, Luciano Gandini, Oscar Gilardi e Federazione Italiana Giuoco Calcio, per la declaratoria di nullità e/o annullamento, ed inefficacia dell’Assemblea Ordinaria Elettiva del Comitato Regionale Lombardia – LND, celebrata in data 09.01.2021,

la seguente

DECISIONE

Sul Ricorso ex art. 86 CGS - FIGC con istanza di misure cautelari anche monocratiche ex art. 97 CGS – FIGC dei sig.ri Alberto Pasquali, Laura Cicoria, Domenico D'Angelo, Andreino Bignotti, Bruno Brulli, Fabio Ratti, Giuseppe Antonio Taini, Giovanni Monteverdi, Francesco Santagostino, Agostino Nelvio Malavasi, Paolo Ferretti, Roberto  Tarlocco, Antonio Caprioli, Roberto Luigi Marzola, Amilcare Baldassarri, Paolo Loschi, Dario Silini, Marcello Saladini, Massimiliano Camero, Giorgio Arioli, Giuseppe Nicoli, Daniele Buriol, Enrico Simonetti, Patrizia Giovanna Colciago, Alessandro Origgi e Antonello Cattelan, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Prof. Guido Valori (C.F. VLRGDU58L28H501Y, pec guidovalori@ordineavvocatiroma.org)

contro

Comitato Regionale Lombardia – LND, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Cesare Di Cintio (c.f. DCNCSR72L01A794O – pec cesare.dicintio@pct.pecopen.it) e Federica Ferrari (c.f. FRRFRC72T67L949K            – pec federica.ferrari@bergamo@pecavvocati.it)


 

- Lega Nazionale Dilettanti - LND, non costituita;


e nei confronti di


- Carlo Tavecchio, Paola Rasori, Carmine Gorassi, Gianfranco Scarpellini, rappresentati, difesi ed assistiti dall’Avv.to Matteo Sperduti (c.f. SPRMTT81A31E472Z – pec matteosperduti@pec.it),

nonché nei confronti

- della Federazione Italiana Giuoco Calcio – FIGC, in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dall’Avv. Giancarlo Viglione (c.f. VGLGCR67B11C773A, pec legale@pec.studiolegaleviglione.it);

- Luciano Gandini, non costituito;

- Oscar Gilardi, non costituito.

*****

FATTO

1. Con atto notificato al Comitato Regionale Lombardia, Carlo Tavecchio, Paola Rasori, Carmine Gorasi, Gianfranco Scarpellini ed alla Lega Nazionale Dilettanti i ricorrenti come sopra individuati hanno proposto ricorso innanzi a questo Tribunale per la declaratoria di nullità e/o annullamento ed inefficacia, previa adozione di misure cautelari, anche monocratiche, dell’Assemblea Ordinaria elettiva del Comitato Regionale Lombardia della Lega Nazionale Dilettanti celebrata in data 9 gennaio 2021 a seguito della quale sono risultati eletti alle rispettive cariche: il Presidente del Comitato Regionale Lombardia LND – FIGC; i Componenti del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Lombardia LND - FIGC; i Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti del Comitato Regionale Lombardia LND – FIGC; i Delegati Assembleari del Comitato Regionale Lombardia LND – FIGC; il Responsabile Calcio Femminile del Comitato Regionale Lombardia LND - FIGC; il Responsabile Calcio a Cinque del Comitato Regionale Lombardia LND - FIGC - e di tutte le deliberazioni assunte dalla assemblea, ivi compresa la proclamazione degli eletti, ed ogni atto e/o provvedimento prodromico e/o conseguente e/o connesso e/o collegato I ricorrenti hanno, con un primo motivo di ricorso, censurato l’avvenuta celebrazione dell’assemblea federale con modalità a distanza in quanto non prevista in alcuna norma statutaria o regolamentare e neanche indicata  nei comunicati  ufficiali  di  convocazione  assunti  dal  Reggente  evidenziando  che  tale  modalità  è  stata  individuata  dal Reggente a seguito del diniego di autorizzazione della Prefettura allo svolgimento dell’udienza in presenza.

Hanno, poi, evidenziato che, una volta indicata la modalità di celebrazione a distanza, si è proceduto secondo uno schema non previsto da alcuna norma o regola, ma elaborato da una società privata in assenza di regole procedimentalizzate (nella specie la società Multicast, pur se sia il CONI, sia il Ministero per le Politiche Giovanili e lo Sport ribadivano che le Assemblee Federali potessero svolgersi in presenza).

Sotto altro profilo, poi, hanno evidenziato che nel corso dell’assemblea si sarebbero verificate gravi irregolarità tali da rendere nulli e/o comunque annullabili gli atti assunti dall’Assemblea.

In particolare hanno rilevato:

- una differenza fra il numero di società presenti alle ore 10.33, individuato in n.701, e quello registrato dall’operatore della società Multicast che, alle 12.54 dichiarava che erano presenti n.549 delegati in rappresentanza di n.596 aventi diritto al voto;

- che al momento di apertura della votazione venivano concessi 25 minuti alle società accreditate per esprimere il proprio voto e si arrivava, alla fine della votazione a n.751 elettori con un aumento progressivo degli accreditamenti anche dopo l’apertura del voto, con sforamento oltre i 25 minuti concessi, su richiesta della Responsabile IT della FIGC, di ulteriori cinque minuti per consentire il completamento delle operazioni di voto per tutte le società. Rappresentava, inoltre, una serie di problematiche, meglio evidenziate a pag.12 del ricorso, cui si rimanda, tali da aumentare a dismisura il tempo concesso per il voto. Evidenziava che ben 30 società affiliate aventi diritto di voto e che avrebbero sostenuto il Dott. Pasquali ed i candidati consiglieri e delegati avevano riscontrato problemi nella procedura di voto e che, pertanto alle stesse era stato concretamente impedito di esprimere le preferenze in sede assembleare, fra cui anche 5 ricorrenti candidati. Tali voti avrebbero consentito al Pasquali di superare il Sig. Tavecchio nella competizione presidenziale;

- che a seguito di richiesta di accesso a tutti gli atti dell’Assemblea la LND declinava la richiesta adducendo che l’organizzazione  fosse  stata  posta  in  essere  dalla  FIGC  che,  a  sua  volta  evidenziava  di  aver  posto  in  essere esclusivamente la tecnologia per l’effettuazione delle operazioni di voto in modalità da remoto;

- che dopo aver acquisito il verbale dell’Assemblea appuravano che il numero dei soggetti indicati come accreditati non corrispondesse a quello dichiarato in assemblea e che sono state ammesse al voto affiliate non aventi diritto in quanto non accreditate tempestivamente risultando aver votato società in numero superiore a quelle accreditate e che le votazioni si sono protratte ben oltre il termine iniziale concesso dal Presidente dell’Assemblea.

Da tali circostanze i ricorrenti hanno dedotto l’inadeguatezza del sistema del voto da remoto fornito dalla FIGC che non ha consentito a tutte le società affiliate di esercitare regolarmente il loro diritto di voto.

Hanno, poi, evidenziato ulteriormente la condotta illegittima asseritamente tenuta dal Presidente dell’Assemblea che:

- ha permesso alle società di accreditarsi oltre il termine ultimo previsto, con l’assenso della FIGC che da Roma avrebbe esortato la Presidenza dell’Assemblea a “sistemare” le società che non avevano ancora votato;

- non ha chiuso la votazione all’orario prestabilito, avendo posticipato d’intesa con la FIGC il limite di orario, permettendo

ad alcune affiliate di accreditarsi oltre il termine per la conclusione dei lavori;

- non ha permesso ad alcune società di votare.

Hanno, poi sottolineato ulteriori problematiche di funzionamento del sistema di voto, risultando violato anche il diritto di segretezza dello stesso, ribadendo, poi le difficoltà delle 30 società sopra esposte (vedasi nel dettaglio pagg.17-19 del ricorso al quale si rimanda).

Hanno allegato, poi, la relazione di una società, la Valù Srl, che ha confermato che la procedura di accreditamento prescelta non ha garantito un adeguato livello di sicurezza e che la procedura di voto on line non ha garantito i requisiti minimi di affidabilità, né l’autenticità delle preferenze espresse dagli elettori, in maniera tale da non assicurare un esatto conteggio finale in assenza di garanzia di immodificabilità del voto e di possibilità di effettuare un riconteggio degli stessi. Da tali considerazioni hanno concluso per la declaratoria di nullità dell’assemblea e delle deliberazioni in esse assunte in relazione, pertanto, a tutta la procedura elettorale.

In via istruttoria è stata chiesta l’esibizione del verbale della Commissione Verifica Poteri dell’Assemblea e di ulteriori atti meglio specificati in ricorso, in quanto non forniti né dal CRL, né dalla FIGC, né dalla LND.

Hanno, infine, evidenziato che, applicando i principi generali della giustizia amministrativa, nel caso di specie vi è possibilità di procedere alla declaratoria di invalidità ed inefficacia delle deliberazioni assembleari in questione giacché vi sono 30 società che non hanno espresso il loro voto e una forbice fra 50 e 155 società votanti che hanno espresso illegittimamente il loro voto, la qual cosa si ripercuote sia sull’elezione del Presidente, che su quella dei Consiglieri, dei Delegati e del Collegio dei Revisori dei conti.

Hanno concluso, pertanto, chiedendo quanto indicato in epigrafe.

2. Con decreto presidenziale n.9 del 26 gennaio 2021 è stata respinta la richiesta di misure cautelari monocratiche ed è stata fissata l’udienza per la discussione nel merito per il giorno 11 febbraio 2021.

Tuttavia, a seguito di richiesta di abbreviazione termini da parte dei ricorrenti, con successivo decreto n.10 del 27 gennaio 2021 il Presidente del Tribunale Federale ha accolto l’istanza di anticipazione dell’udienza, fissando l’udienza per il giorno 5 febbraio 2021, ordinando, nel contempo, di procedere ad integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati entro il giorno 2 febbraio 2021.

I ricorrenti hanno proceduto, in ossequio al sopra indicato provvedimento, a notificare il ricorso anche alla FIGC ed ai Sigg.ri Luciano Gandini, eletto alla carica di Responsabile Calcio Femminile del Comitato Regionale Lombardia e al Sig. Oscar Gilardi, eletto alla carica di Responsabile Calcio a 5 del Comitato Regionale Lombardia in data 28 gennaio 2020

3. Con memoria depositata in data 2 febbraio 2021 i sigg.ri Tavecchio, Rasori, Gorassi e Scarpellini hanno eccepito in primo luogo l’inammissibilità del ricorso per mancata notifica dello stesso a tutte le società che hanno preso all’assemblea elettiva ed aventi diritto al voto.

Sotto altro profilo, poi, hanno eccepito l’inammissibilità per genericità dell’impugnazione, fondata su mere considerazioni di carattere generale, in assenza di specifico atto concreto. In particolare non sarebbe stato impugnato il provvedimento di acclamazione delle nomine conseguenti all’assemblea ed il verbale di certificazione delle operazioni elettorali, ma esclusivamente, in senso generico, l’intera fase elettorale pre e post elezioni.

Nel  merito  hanno  motivato  in  ordine  alla  legittimità  della  modalità  dell’Assemblea  svolta  da  remoto  in  ragione dell’emergenza sanitaria e delle conseguenti normative che hanno ammesso la possibilità di riunirsi in video conferenza, hanno evidenziato che non vi è stato alcun errore nel conteggio dei partecipanti atteso che, così come avviene nelle riunioni in presenza, i partecipanti stessi, durante l’assemblea da remoto, potevano entrare ed uscire dalla riunione e, pertanto, ben può essere capitato che vi fossero diversi partecipanti ad orari diversi.

In relazione al prolungamento del voto hanno sostenuto l’assenza di alcuna regolarità, posto che il presidente può allungare i tempi delle votazioni qualora lo ritenga necessario.

Hanno, poi, contestato le dichiarazioni presentate dalle società perché sprovviste di alcun supporto probatorio, rimarcando che, in alcuni casi, i dichiaranti hanno riferito di non aver certezza di aver votato, né hanno specificato i motivi del mancato voto.

4. Il Comitato Regionale Lombardia si è costituito con memoria del 2 febbraio 2021 sostenendo, in primo luogo, l’inammissibilità del ricorso in quanto presentato cumulativamente da 25 soggetti con posizioni diverse l’una dall’altra, con conseguente ripercussione relativamente al mancato versamento dei diritti amministrativi previsti dall’art.48 CGS - FIGC.

Hanno poi sostenuto il difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti in quanto i vizi denunciati e descritti nell’atto si riferirebbero tutti alla votazione del Presidente e non a quelle di tutte le altre cariche; inoltre evidenzia che nel ricorso  manca l’indicazione delle posizioni dei singoli ricorrenti e dell’interesse di ciascuno a proporre l’azione, ancor più evidente in relazione alla posizione del sig. Cattelan che agisce conto atti da lui posti in essere nel momento in cui svolgeva le funzioni di reggente.

Hanno, ancora, eccepito il difetto di legittimazione passiva dell’attuale Comitato Regionale Lombardia in quanto alcuna contestazione sarebbe stata sollevata contro il Comitato, bensì solo contro il reggente e contro il Presidente dell’Assemblea e contro il gestore della piattaforma.

Hanno evidenziato che il ricorso avrebbe dovuto essere proposto nei confronti della FIGC, convenuta in giudizio solo a seguito di ordine di integrazione del contraddittorio; pur tuttavia, la FIGC non può essere individuata come mero controinteressata, bensì come parte resistente del procedimento, con conseguente inammissibilità.

Nel merito hanno censurato i motivi addotti in quanto del tutto generici e fondanti su mere illazioni, non sufficienti a scalfire la validità delle operazioni di voto atteso che il ricorso non può essere formulato meramente in via esplorativa e le censure devono essere tali da determinare una diversa attribuzione di voti.

Hanno dedotto, poi, in relazione alle singole censure formulate, chiedendo il rigetto del ricorso.

5. Con memoria depositata in pari data la FIGC ha sostenuto la legittimità dell’assemblea elettorale sia con riferimento alle modalità di svolgimento dell’assemblea da remoto, sia con riferimento alle concrete operazioni di voto, evidenziando che il sistema Skyvote utilizzato per le votazioni in questione è stato utilizzato per l’elezione di altri comitati regionali e dalla LNP Serie B e dalla Divisione Calcio Femminile senza che sia stato rilevato alcun malfunzionamento, oltre ad essere utlizzato da diverse amministrazioni e soggetti privati.

Dopo aver ripercorso, poi, l’andamento dei fatti, ha sostenuto che la differenza nel numero delle società accreditate lamentato dai ricorrenti ben può essere dovuto al fatto che alcune società si siano scollegate, senza che ciò debba denotare una irregolarità nello svolgimento dell’assemblea, così come ha sostenuto che rientra nelle prerogative del Presidente quella di prolungare il tempo per chiudere la votazione per garantire la più ampia partecipazione.

La differenza fra i presenti ed i votanti era dovuto al sistema delle deleghe e, con riferimento alle presunte 30 affiliate che non avrebbero espresso il proprio voto, ha evidenziato che, dai dati estratti dal sistema, risulta che 25 società hanno regolarmente espresso il loro voto, mentre le restanti cinque società non si sono mai accreditate e, pertanto, non hanno fatto accesso all’Assemblea.

Ha contestato, poi, anche l’affermazione in base alla quale il sistema non garantiva l’identità fra soggetto accreditato e soggetto votante, nonché la violazione della segretezza del voto e la mancata conferma dell’avvenuta votazione.

Ha concluso, infine, per l’inammissibilità ed il rigetto del ricorso.

In data 5 febbraio 2021, nell’imminenza dell’udienza, i ricorrenti hanno depositato ulteriore documentazione di alcune società che hanno ribadito l’impossibilità di poter esprimere il proprio voto.

5. All’udienza del 5 febbraio 2021, alla presenza dei soggetti come da verbale, sono intervenuti l’Avv. Valori per il ricorrente, gli Avv.ti Di Cintio e Ferrari per il Comitato Regionale Lombardia, l’Avv. Sperduti per i controinteressati, nonché l’Avv.  Viglione per  la FIGC. Tutte le parti hanno insistito nell’accoglimento delle rispettive tesi ed  hanno ampiamente argomentato come da verbale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Collegio ritiene che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile per i motivi che saranno di seguito esposti e, pertanto, ritiene irrilevante esaminare l’eccezione di tardività della  documentazione presentata da  parte  ricorrente nell’imminenza dell’udienza pubblica che, pure, avrebbe potuto determinare quantomeno un rinvio della stessa su richiesta delle parti.

1.1 Con il ricorso in epigrafe i ricorrenti chiedono l’annullamento dell’assemblea elettiva e, conseguentemente, di tutte le deliberazioni assunte dalla assemblea, ivi compresa la proclamazione degli eletti, ed ogni atto e/o provvedimento prodromico e/o conseguente e/o connesso e/o collegato. Appare evidente che la posizione dei ricorrenti, nella qualità di candidati alle cariche di Presidente, Delegato, Consigliere e Componente del Collegio dei revisori dei conti, sono contrapposte a quelle di coloro che sono risultati eletti e che, pertanto, vantano un interesse giuridicamente rilevante, rivolto alla conservazione degli atti che, in caso di accoglimento del ricorso sarebbero annullati andando concretamente ad incidere sul vittorioso esito elettorale dei predetti.

L’affermazione formulata in udienza dal legale dei ricorrenti, secondo il quale nel diritto sportivo, per la sua peculiarità, non troverebbe spazio la figura dei controinteressati non può trovare accoglimento né alla luce del quadro previsto dalle norme codicistiche endofederali, né alla luce del particolare contenzioso che caratterizza la materia elettorale.

D’altronde anche i ricorrenti, nel proprio ricorso, hanno richiamato l’applicazione dei principi generali della giustizia amministrativa anche alla presente fattispecie, con ciò avallando la natura “trilaterale” del rimedio impugnatorio in questione che vede protagonisti il ricorrente, i resistenti e gli eventuali controinteressati.

La nozione di controinteressato in un ricorso elettorale è stata ben delineata dalla giurisprudenza nel senso che “…parti necessarie del giudizio elettorale, in posizione di controinteressati, sono i candidati proclamati eletti che siano direttamente e immediatamente pregiudicati dall'accoglimento del ricorso, nel senso, cioè, che la loro proclamazione, in caso di esito favorevole del gravame, perderebbe effetto” (Tar Sicilia, - Catania, 1 dicembre 2016, n.3118), ed ancora, ritenendo che “…occorre disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti che da un eventuale accoglimento delle censure in questione, con le conseguenze indicate, potrebbero risultare in qualche misura pregiudicati; si tratta di tutti i consiglieri eletti (che fossero o meno candidati alla carica di sindaco)” (Tar Toscana, 8 ottobre 2015, n. 1356).

Ed invero, tali principi sono ormai ben radicati anche nell’ordinamento sportivo, giacché il Supremo Organo di Giustizia

sportiva, con una ormai nota pronuncia, ha chiarito che “…Il Collegio ritiene, quindi, di aderire al costante orientamento giurisprudenziale,  “univoco  e  condiviso”  (Consiglio  di  Stato,  Sez.  III,  n.  3053  del  24.05.2012),  che  qualifica  il controinteressato come parte necessaria di un siffatto procedimento di natura amministrativa, il quale deve essere vocato in giudizio su impulso del ricorrente a pena di decadenza del ricorso affinché il contraddittorio possa dirsi integralmente completo (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, III Sezione, n. 5362 del 25.11.2015; Consiglio di Stato, IV Sezione, n. 1198 del 17.03.2017); ed il contenuto dei già richiamati artt. 30, terzo comma, lett. A), e 32 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI sono da intendersi pienamente conformi al superiore principio di diritto, in virtù della loro formulazione ad opera del legislatore sportivo.” (Codice di Giustizia Sportiva CONI, Sez. I, 13 luglio 2018, n.39).

La qualificazione giuridica dei controinteressati è, poi, pacificamente riconosciuta anche nell’ordinamento endofederale, con riferimento alla specifica materia elettorale. Sul punto è sufficiente ricordare la recentissima pronuncia della Corte Federale d’appello che ha testualmente statuito che “…Non vi è dubbio, infatti, che i candidati ammessi a partecipare alla competizione elettorale e nominativamente indicati nel C.U. 65 del CR del 5.01.2021 sono titolari di un interesse qualificato alla conservazione del provvedimento impugnato ed al mantenimento dell’utilità da questo riconosciuta e riceverebbero un pregiudizio nel caso di accoglimento della domanda di declaratoria di inammissibilità delle rispettive candidature” (Corte Federale d’Appello, Sez. I, 12 gennaio 2021, n.66).

La nozione di controinteressato, poi, è anche espressamente prevista in  ambito elettorale, nel Regolamento per l’impugnazione avverso la tabella voti e le candidature in occasione delle Assemblee elettive Nazionali del CONI; se riveste tale qualifica il semplice candidato, non si comprende come non debbano esserlo i candidati eletti.

Nel caso di specie i ricorrenti non hanno proceduto a notificare il ricorso a tutti i soggetti aventi la qualifica di controinteressati, nonostante sia intervenuto anche il successivo “soccorso procedimentale” posto in essere dal Presidente del Tribunale al fine di garantire la pienezza del contraddittorio e nonostante l’ordinamento sportivo non preveda la possibilità di integrare successivamente, ma, al contrario, richiede, all’art. 30, l’obbligo di indicare nel ricorso,

a cura del reclamante, gli eventuali controinteressati.

Invero i ricorrenti hanno proceduto ad integrare il contraddittorio, notificando il ricorso alla sola FIGC, giacché anche la notifica nei confronti del Sig. Luciano Gandini ed Oscar Gilardi, non possono essere ritenute valide giacché effettuate presso la sede del Comitato Regionale Lombardia e non ai predetti personalmente che non risulta che si siano costituiti nel giudizio, impedendo, così ogni eventuale efficacia sanante.

Val la pena, poi, aggiungere, che la FIGC rivestiva il ruolo di resistente e non di mero controinteressato, avendo proceduto alla concreta organizzazione dell’elezione ed avendo attivamente partecipato, tramite un proprio funzionario all’iter procedimentale di formazione delle volontà assembleari

Il ricorso, pertanto non risulta notificato a tutti gli eletti e a tutti i soggetti designati considerato che il Collegio ritiene che anche questi ultimi vantino un interesse a contraddire le posizioni dei ricorrenti, essendo, infatti, stati ufficialmente individuati per concorrere alle ulteriori nomine in seno alle Assemblee nazionali.

Tali circostanza rendono il ricorso inammissibile tanto più che la reiterata mancata ottemperanza all’onere imposto dal Presidente rende comunque irricevibile lo stesso.

1.2 Sotto altro profilo il ricorso si appalesa inammissibile in quanto non tutti i ricorrenti sembra che siano titolari e portatori del medesimo interesse.

Come è noto, infatti, la giurisprudenza ha, da tempo, fissato alcuni principi cardine in ordine all’ammissibilità della proposizione di un ricorso collettivo.

Al riguardo ha sancito che “la proposizione del ricorso collettivo rappresenta una deroga al principio generale secondo il quale ogni domanda, fondata su un interesse meritevole di tutela, deve essere proposta dal singolo titolare con separata azione. Di conseguenza, ai fini della ammissibilità del ricorso collettivo occorre che vi sia identità di situazioni sostanziali e processuali e cioè che le domande giudiziali siano identiche nell’oggetto e che gli atti impugnati abbiano lo stesso contenuto e vengano censurati per gli stessi motivi (Cons. Stato, sez. IV, 27 gennaio 2015 n. 363; sez. VI, sent. 18 luglio 1997, n. 1129; Cons. Stato, sez. IV, sent. 14 ottobre 2004, n. 6671; Cons. Stato, sez. V sent. 24 agosto 2010, n. 5928). Pertanto, la proposizione contestuale di un’impugnativa da parte di più soggetti, sia essa rivolta contro uno stesso atto o contro più atti tra loro connessi, è soggetta al rispetto di precisi requisiti, sia di segno negativo che di segno positivo: i primi sono rappresentati dall’assenza di una situazione di conflittualità di interessi, anche solo potenziale, per effetto della quale l’accoglimento della domanda di una parte dei ricorrenti sarebbe logicamente incompatibile con quella degli altri; i secondi consistono, invece, nell’identità delle posizioni sostanziali e processuali dei ricorrenti, essendo necessario che le domande giurisdizionali siano identiche nell’oggetto, che gli atti impugnati abbiano lo stesso contenuto e che vengano censurati per gli stessi motivi (Cons. Stato, sez. IV, 29 dicembre 2011, n. 6990)” (Consiglio di Stato, sez. IV, 6 giugno 2017, n.2700).

Al riguardo non può non evidenziarsi la differente ed alquanto anomala posizione del ricorrente Cattelan che ha proceduto ad impugnare atti adottati da sé stesso allorquando rivestiva la carica di reggente del Comitato Regionale Lombardia, nonché l’invalidità della procedura elettorale organizzata e gestita dal predetto, nella sopra citata veste con palese incidenza sulla sua legittimazione ad agire nel ricorso in questione.

Al di là degli aspetti di merito in ordine alla scelta di effettuare la celebrazione dell’Assemblea da remoto, appare evidente che tale possibilità, per la cadenza procedimentale in atti, appare espressamente richiesta dal Cattelan, così come risulta curata dallo stesso tutta la fase preparatoria dell’Assemblea, la cui posizione, pertanto non può ritenersi in alcun modo compatibile con quella degli altri ricorrenti anche ai fini di una eventuale responsabilità morale che sarebbe potuta scaturire dall’accoglimento del ricorso, venendo meno uno dei presupposti sopra indicati per considerare ammissibile il ricorso collettivo presentato.

  1. L’accoglimento delle predette eccezioni preliminari esime il Collegio dall’esame degli ulteriori motivi di ricorso. Per i motivi sopra esposti il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,

all’esito della Camera di consiglio, dichiara inammissibile il ricorso. Dispone incamerarsi il contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva.

Così deciso nella Camera di consiglio del 05 febbraio 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.

 

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