F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 104/TFN del 18.02.2021 – (Deferimento n. 8287 /1130pf20-21/GC/gb del 22.01.2021 nei confronti dei sig.ri Tehe Olawale Muhamed e Abou Teher Chris Yvane – Reg. Prot. 98/TFN-SD) Decisione n. 104/TFN-SD 2020/2021 Deferimento n. 8287 /1130pf20-21/GC/gb del 22.01.2021 Reg. Prot. 98/TFN-SD

Decisione n. 104/TFN-SD 2020/2021

Deferimento n. 8287 /1130pf20-21/GC/gb del 22.01.2021

Reg. Prot. 98/TFN-SD

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da

 

dott. Cesare Mastrocola – Presidente;

avv. Amedeo Citarella – Componente (Relatore);

cons. Pierpaolo Grasso – Componente;

avv. Maurizio Lascioli – Componente;

avv. Valentina Ramella – Componente;

dott. Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 18 febbraio 2021,

a seguito del Deferimento del Procuratore Federale n. 8287 /1130pf20-21/GC/gb del 22.01.2021 nei confronti dei sig.ri Tehe Olawale Muhamed e Abou Teher Chris Yvane,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con provvedimento del 22 gennaio 2021, il Procuratore Federale f.f. ha deferito dinanzi questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

- il sig. Tehe Olawale Muhamed (nato il 20 febbraio 1999 in Costa d’Avorio), tesserato per il Parma Calcio 1913 Srl, per violazione dell’art.4, comma 1, e dell’art.32, comma 7, del vigente CGS:

a) per avere consentito al primo tesseramento, in data 19 gennaio 2015 (stagione sportiva 2014/15), con la società ASD Boca Barco, che soggetto non tesserato (sig. Tehe Bly Blaise) ed altri soggetti allo stato non individuati, compissero atti volti ad ottenere attestazioni o documenti falsi o alterati per eludere le norme in materia di ingresso in Italia e di tesseramento in quanto egli extracomunitario, attraverso il ricongiungimento a detto cittadino ivoriano, già residente in Italia, che si fingeva genitore del calciatore de quo e ne richiedeva il ricongiungimento famigliare, utilizzando false certificazioni attestanti il rapporto di parentela,

b) per avere egli stesso, ai successivi tesseramenti con società affiliate alla FIGC, continuato ad utilizzare le false certificazioni che gli avevano consentito di ricongiungersi in Italia con genitori fittizi;

- il sig. Abou Teher Chris Yvane (nato il 17 aprile 2001 in Costa d’Avorio), ultimo tesseramento per il ACD  Vigolo Marchese, per violazione dell’art.4, comma 1, e dell’art.32, comma 7, del vigente CGS:

a) per avere consentito, al fine di potersi tesserare, in data 12 gennaio 2016 (stagione sportiva 2015/16), con la società ASD Bibbiano San Polo, che soggetti non tesserati (i sigg.ri Teher Larissa Ghislane e Abou Zadi Gildas) ed altri soggetti allo stato non individuati, compissero atti volti ad ottenere attestazioni o documenti falsi o alterati per eludere le norme in materia di ingresso in Italia e di tesseramento in quanto egli extracomunitario, attraverso il ricongiungimento ai citati cittadini ivoriani (i sigg.ri Teher Larissa Ghislane e Abou Zadi Gildas), già residenti in Italia, che si fingevano genitori del calciatore de quo e ne richiedevano il ricongiungimento famigliare, utilizzando false certificazioni attestanti il rapporto di parentela;

b) per avere egli stesso, ai successivi tesseramenti con società affiliate alla FIGC, continuato ad utilizzare le false certificazioni che gli avevano consentito di ricongiungersi in Italia con genitori fittizi.

Il patteggiamento

Prima dell’apertura del dibattimento, così come previsto dall’art. 127, comma 1 CGS - FIGC vigente, l’avv. Giorgio Ricciardi, in rappresentanza della Procura Federale, e l’avv. Carlo Rombolà, in rappresentanza del sig. Tehe Olawale Muhamed, hanno depositato una richiesta di patteggiamento riguardante il sig. Tehe Olawale Muhamed, che hanno rimesso alla valutazione di questo Tribunale.

Il Tribunale, letta la proposta di patteggiamento;

ritenuta l’applicabilità al caso in esame dell’art. 127, comma 1 CGS - FIGC vigente;

esaminata la sanzione ai sensi del comma 3 art. cit., così determinata: per il sig. Tehe Olawale Muhamed, sanzione base anni 2 (due) di squalifica – mesi 24 (ventiquattro), diminuita ai sensi dell’art. 127 CGS - FIGC nella misura di mesi 8 (otto), diminuita ai sensi dell’art. 128 CGS – FIGC nella misura di mesi 6 (sei), sanzione finale mesi 10 (dieci) di squalifica, pari a giorni 300 (trecento), commutata in sanzione pecuniaria di € 12.000,00 (dodicimila/00), al tasso di conversione di € 40,00 (quaranta) al giorno; risultando ritualmente formulata la proposta e ritenendo congrua la sanzione finale, adotta il seguente provvedimento:

il Tribunale, rilevato che prima dell’inizio del dibattimento il sig. Tehe Olawale Muhamed, ai sensi dell’art. 127, comma 1 CGS - FIGC vigente, ha depositato istanza di patteggiamento con la sanzione sopra evidenziata; visto l’art. 127, comma 3 cit., secondo il quale “nel caso in cui l’organo giudicante reputi corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrue le sanzioni o gli impegni indicati, ne dichiara l’efficacia con apposita decisione”; rilevato altresì, che, a mente del comma 4 della norma, “l’efficacia dell’accordo comporta ad ogni effetto la definizione del procedimento nei confronti del richiedente, salvo che non  sia data completa esecuzione alle sanzioni pecuniarie in esso contenute nel termine perentorio di trenta giorni successivi alla pubblicazione della decisione di cui al comma 3” suddetto; e che, in tale caso, su  comunicazione  del  competente  ufficio,  l’organo  di  giustizia  sportiva  revoca  la  propria  decisione  e,  esclusa  la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1 art. cit., fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI, con la pronuncia che dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione; rilevato conclusivamente che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e la sanzione indicata appare congrua;

comunicato infine al sig. Tehe Olawale Muhamed che l’ammenda di cui alla presente decisione dovrà essere versata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083;

P.Q.M.

Il  Tribunale  Federale  Nazionale  –  Sezione  Disciplinare  dispone  nei  confronti  del  sig.  Tehe  Olawale  Muhamed l’applicazione della sanzione di € 12.000,00 (dodicimila/00) di ammenda. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto.

Con separata ordinanza si dispone il prosieguo del giudizio nei confronti del sig. Abou Teher Chris Yvane.

Così deciso nella Camera di consiglio del 18 febbraio 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.

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