F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 106/TFN del 19.02.2021 – (Ricorso dell’avv. Vincenzo Cirillo nei confronti del Comitato Regionale Campania – LND, della Lega Nazionale Dilettanti – LND e della Federazione Italiana Giuoco Calcio – FIGC – Reg. Prot. 107/TFN-SD) Decisione n. 106/TFN-SD 2020/2021 Ricorso dell’avv. Vincenzo Cirillo Reg. Prot. 107/TFN-SD
Decisione n. 106/TFN-SD 2020/2021
Ricorso dell’avv. Vincenzo Cirillo
Reg. Prot. 107/TFN-SD
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da
cons. Nicola Durante – Presidente;
cons. Angelo Fanizza – Componente;
avv. Paolo Clarizia – Componente (Relatore);
ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 19 febbraio 2021,
a seguito del Ricorso dell’avv. Vincenzo Cirillo nei confronti del Comitato Regionale Campania – LND, della Lega Nazionale Dilettanti – LND e della Federazione Italiana Giuoco Calcio – FIGC, per l’annullamento dei CC. UU. del CR Campania n. 56 del 8/01/2021 (“Assemblea ordinaria elettiva”), n. 57 del 09.01.21 (“Assemblea ordinaria elettiva integrazione”), n. 58 del 11/01/2021 – (“Proclamazione eletti”),
la seguente
DECISIONE
Sul ricorso
avv.Vincenzo Cirillo (c.f. CRLVCN63B11D789D), nato a Frattamaggiore (NA) l’11.2.1963, pec vincenzocirillo3@avvocatinapoli.leglmail.it;
nei confronti di
- Comitato regionale Campania – LND, in persona del Presidente pro tempore;
- Lega Nazionale Dilettanti – LND, in persona del Presidente pro tempore;
- Federazione Italiana Giuoco Calcio – FIGC, in persona del Presidente pro tempore;
per l’annullamento del
- Comunicato Ufficiale CR Campania n. 56 del 8.01.2021 – Assemblea ordinaria elettiva;
- Comunicato Ufficiale CR Campania n. 57 del 09.01.21 – Assemblea ordinaria elettiva integrazione;
- Comunicato Ufficiale CR Campania n. 58 del 11.01.2021 –Proclamazione eletti;
* * *
FATTO
1. Con Comunicato Ufficiale n. 153/A pubblicato il 04.12.2020 la Lega trasmetteva il Comunicato Ufficiale n. 130/A della FIGC inerente le norme procedurali per le Assemblee elettive della Lega Nazionale dilettanti, specificando, tra gli altri, l’arco temporale nel quale dovevano svolgersi e il numero di designazioni occorrenti per concorrere alla elezione per le varie cariche.
2. Conseguentemente il 14.12.2020 il Comitato Regionale Campania pubblicava il Comunicato ufficiale n. 51 con il quale
era convocata l’Assemblea elettiva per il 04.01.2021 ed erano specificate le norme procedurali, con l’allegata modulistica.
3. La Prefettura di Avellino, appreso che sarebbe stata organizzata un’assemblea elettiva “con la partecipazione di 420 aventi diritto” nell’ambito di una zona arancione, invitava il Comitato “a voler rimodulare la programmata attività attraverso l’utilizzo di un sistema di voto a distanza, ovvero differire l’assemblea a data successiva rispetto all’attuale periodo, oggetto di rigorose restrizioni”.
4. Il Comitato campano, con nota del 31.12.2020, evidenziato che il numero dei partecipanti all’assemblea elettiva sarebbe stato di gran lunga inferiore agli aventi diritto, che il palazzetto dello Sport aveva una capienza di oltre
cinquemila posti in grado di garantire la massima sicurezza, per la quale erano stati già affrontate ingenti spese, che il sistema di voto telematico non sarebbe stato in grado di garantire la necessaria riservatezza e verifica dei risultati, nonché che l’assemblea avrebbe dovuto celebrarsi necessariamente entro il 12 gennaio, confermava la celebrazione dell’Assemblea con le modalità già comunicate, rinviando esclusivamente la data al 10 gennaio 2021.
In pari data, infatti, era posticipata la data dell’assemblea al 10 gennaio, prorogando il termine per la presentazione della candidatura con le relative designazioni al 05.01.2021.
5. L’odierno ricorrente, in qualità di aspirante candidato alla carica di presidente del Comitato Regionale Campania, presentava il 02.01.2021 dinanzi a Codesto Tribunale, ricorso avverso gli atti d’indizione dell’assemblea elettiva, la successiva posticipazione e il regolamento elettorale, asserendo di non essere stato posto in condizione di raccogliere le designazioni e presentare la candidatura.
6. Codesto Tribunale con decisione 89/TFN 2020/2021 del 25.01.2021 rigettava il ricorso, in quanto infondato. L’odierno ricorrente proponeva appello avverso la prefata decisione, tutt’oggi pendente dinanzi alla Corte Federale di Appello.
7. Nelle more del giudizio di primo grado la Prefettura di Avellino, venuta a conoscenza dell’invito del Presidente della FIGC di svolgere le assemblee elettive da remoto, invitava, con nota dell’8.1.2021, il Comitato Regionale a “volersi adeguare alle indicazioni espresse dal presidente della federazione Italiana Giuoco Calcio, svolgendo l’Assemblea da remoto”.
8. In pari data, con il Comunicato Ufficiale n. 56 dell’8.1.2021 il Comitato regionale campano, “preso atto dell’invito da parte della Prefettura di Avellino, di cui alla nota Prot. N. 3237 dell’8 gennaio 2021; comunica[va] alle Società interessate ed aventi diritto al voto, che l’Assemblea Ordinaria Elettiva delle società del Comitato Regionale Campania, convocata con C.U. n. 51 del 14 dicembre 2020 e successivamente, con pubblicazione sul C.U. n. 55 del 31 dicembre 2020, slittata al 10 gennaio 2021, NON [avrebbe potuto] svolgersi “in presenza”.
Come indicato sui citati Comunicati Ufficiali n. 51 e n. 55, essa [avrebbe avuto] luogo con modalità c.d. “da Remoto” – domenica 10 gennaio 2021 alle ore 16,00 in prima convocazione ed alle ore 17.30 in seconda convocazione, con votazioni “On-line” che sar[ebbero state] garantite dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio.
Resta[va] valido l’ordine del Giorno a suo tempo pubblicato (C.U. n. 51)”. A tale comunicato erano allegate le istruzioni per le modalità di voto da remoto della LND.
9. Il giorno successivo era adottato un ulteriore Comunicato Ufficiale (n. 57) con il quale erano pubblicati dei chiarimenti/integrazioni relativi a punti all’ordine del giorno diversi dalle elezioni.
10. Il 10.01.2021 si svolgeva, dunque l’assemblea elettiva da remoto.
11. Il giorno dopo era pubblicato il Comunicato Ufficiale n. 58 dell’11.01.2021 con il quale erano proclamati gli eletti.
12. Conseguentemente, avverso gli atti meglio specificati in epigrafe l’avv. Vincenzo Cirillo, con atto notificato al Comitato regionale Campania – LND, alla Lega Nazionale Dilettanti – LND e alla Federazione Italiana Giuoco Calcio e contestualmente depositato presso Codesto Ecc.mo Tribunale, proponeva ricorso.
Con il primo motivo di ricorso si censurava la violazione degli articoli 5 e 9 del Comunicato Ufficiale n. 153 del 4.12.2020 della LND, in quanto le elezioni sarebbero state fissate solo due giorni prima la celebrazione, non consentendo al ricorrente, pur in possesso dei requisiti previsti di presentare la propria candidatura. In particolare, secondo il ricorrente il differimento e la modifica delle modalità di svolgimento dell’assemblea, “da remoto”, anziché “in presenza”, avrebbero determinato l’irrilevanza della precedente convocazione anche in considerazione dell’asserito formale annullamento delle assemblee elettive precedentemente convocate.
Con la seconda censura il ricorrente contestava che il cambiamento delle modalità di svolgimento dell’assemblea non avrebbe consentito “lo svolgimento di un minimo di campagna elettorale, la raccolta delle designazioni (oltretutto numerose) [nonché] la conoscenza adeguata delle “regole del gioco” con una evidente compromissione del diritto di elettorato passivo”. Con il medesimo motivo il ricorrente contestava tra l’altro che “le società non erano munite di pec”, “il nuovo comunicato […] avrebbe dovuto indicare l’elenco delle società aventi diritto al voto, con indicazione della e-mail o della pec delle stesse, “il Comitato Regionale Campania, non era “attrezzato” per lo svolgimento dell’assemblea elettiva da remoto”, nonché “non sussisteva un regolamento dettagliato su come dovesse svolgersi questa assemblea da remoto”.
Il ricorrente contestava altresì un’asserita “assoluta mancanza di trasparenza e correttezza dello svolgimento della stessa assemblea elettiva da remoto del Comitato regionale Campano del 10 gennaio 2021”, rinvenibile nella circostanza che la verifica dei poteri non sarebbe stata chiara, in quanto chi “partecipava non vedeva tutti gli altri partecipanti” e non sarebbe stato dato sapere con quali modalità una società conferiva la delega ad altra società. Inoltre, si sosteneva che il presidente dell’assemblea sarebbe stato collegato “dal suo ufficio, situato al sesto piano, e non dagli uffici del comitato Campano che si trova[va]no al primo e secondo piano dello stesso edificio”.
Con il ricorso erano proposte altresì istanze istruttorie volte all’acquisizione dell’audio e dei video dell’assemblea elettiva del 10.01.2021, nonché a disporre una consulenza tecnica informativa al fine di accertare la regolarità dell’assemblea.
13. Nessuno si è costituito per il Comitato Regionale Campania – LND, per la Lega Nazionale Dilettanti – LND e per la Federazione Italiana Giuoco Calcio FIGC.
14. Le parti sono state convocate per l’udienza del 19 febbraio 2021, in occasione della quale l’Avv. Vincenzo Cirillo ha, preliminarmente, chiesto la sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 295 del Codice di Procedura Civile per la concomitante pendenza di un’indagine federale sui medesimi fatti e l’ammissione a citare le controparti non evocate in giudizio, quali litisconsorti necessari ai sensi dell’art. 102 c.p.c., applicabile ai sensi dell’art. 2 CGS del CONI, riportandosi per il resto alle richieste istruttorie e alle conclusioni rassegnate nel ricorso; in esito alla discussione il Tribunale si è riservato la decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I. Preliminarmente, va respinta la domanda di sospensione del giudizio proposta dalla difesa dei ricorrenti.
L’art. 295 del codice di procedura civile prevede che “il giudice dispone che il processo sia sospeso in ogni caso in cui egli stesso o altro giudice deve risolvere una controversia, dalla cui definizione dipende la decisione della causa”. Ai sensi dell’art. 2, comma 6 del codice della giustizia sportiva CONI “gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile”, sebbene “nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva”.
Nondimeno, in base a quanto rappresentato dal ricorrente, relativamente alle vicende che riguardano le elezioni delle cariche del Comitato regionale Campania non pende alcuna controversia e meno che mai, dunque, una controversia la cui soluzione sia pregiudiziale alla decisione del presente giudizio, essendosi, invero, prospettata, quale unica circostanza, la presentazione da parte dello stesso avv. Vincenzo Cirillo di un esposto al Prefetto di Avellino, al Presidente della regione Campania, ai Procuratori della Repubblica di Napoli e Avellino, al Sindaco di Avellino e al Coordinatore dell’Unità di crisi. Nessuna evidenza è stata fornita della sussistenza di un’indagine federale.
Comunque, l’art. 111, comma 7 del Codice di Giustizia sportiva FIGC stabilisce che “in nessun caso è ammessa la sospensione del procedimento salvo che, per legge, debba essere decisa con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale di merito e la relativa causa sia stata già proposta davanti all’Autorità giudiziaria”.
Di conseguenza, ad avviso del Collegio, nel caso di specie, non sarebbe comunque ravvisabile la sussistenza di una controversia che possa costituire il prodromo della sospensione.
In seconda battuta, occorre considerare che proprio il principio di “informalità dei procedimenti di giustizia sportiva”, evocato dal legislatore nella disposizione di cui all’art. 2, comma 5 del Codice della Giustizia sportiva CONI quale canone di compatibilità tra tale speciale rito ed il processo civile, trova naturale compendio nella disciplina che regola il termine per la pronuncia della decisione.
Sotto tale aspetto, l’art. 38 Codice della Giustizia sportiva CONI (norma rubricata “termini di estinzione del giudizio disciplinare e termini di durata degli altri giudizi”) prevede, al comma 5, che il termine per la pronuncia di primo grado “è
di novanta giorni dalla data di esercizio dell’azione disciplinare” (comma 1), soggiungendosi che il “corso dei termini” –
non già, a ben vedere, il corso del processo – possa essere sospeso “a) se per lo stesso fatto è stata esercitata l'azione penale, ovvero l’incolpato è stato arrestato o fermato o si trova in stato di custodia cautelare, riprendendo a decorrere dalla data in cui non è più soggetta ad impugnazione la sentenza di non luogo a procedere ovvero sono divenuti irrevocabili la sentenza o il decreto penale di condanna, fermo che l'azione disciplinare è promossa e proseguita indipendentemente dall'azione penale relativa al medesimo fatto; b) se si procede ad accertamenti che richiedono indispensabilmente la collaborazione dell’incolpato, e per tutto il tempo necessario; c) se il procedimento disciplinare è rinviato a richiesta dell'incolpato o del suo difensore o per impedimento dell'incolpato o del suo difensore; d) in caso di gravi impedimenti soggettivi dei componenti del collegio giudicante, per il tempo strettamente necessario alla sostituzione”.
È agevole rilevare, alla luce delle disposizioni richiamate, che l’Avv. Vincenzo Cirillo non possa invocare l’applicazione di nessuna delle ipotesi propedeutiche alla sospensione dei termini processuali.
II. Parimenti deve essere rigettata la domanda del ricorrente di essere ammesso a citare le controparti non evocate in giudizio, quali litisconsorti necessari ex art. 102 c.p.c., applicabile ai sensi dell’art. 2 CGS del CONI, in quanto il ricorso è inammissibile per omessa notificazione alle parti interessate.
Secondo i consolidati orientamenti di Codesto Tribunale l’omessa notificazione del ricorso alle parti interessate determina l’inammissibilità dell’azione (ex multis C.U. n. 102/TFN-SD 2020/2021, C.U. n. 103/TFN-SD 2020/2021, C.U. n. 58/TFN 2016/2017).
Del resto secondo una recente pronuncia di Codesto Tribunale di cui si condividono integralmente le argomentazioni, “secondo la consolidata Giurisprudenza amministrativa, condivisa anche dal Collegio di garanzia del CONI (dec. n. 39 del 7.3.2018, pubblicata il 13.7.2018), la mancata notificazione ad almeno uno dei controinteressati del ricorso non può che causare l’inammissibilità dell’impugnazione proposta, senza che sussista, per il Giudice, l’onere di ordinare l’integrazione del contraddittorio.
Nella richiamata pronuncia, infatti, il Collegio di garanzia ha ritenuto “di aderire al costante orientamento giurisprudenziale, ‘univoco e condiviso’ (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 3053 del 24.05.2012), che qualifica il controinteressato come parte necessaria di un siffatto procedimento di natura amministrativa, il quale deve essere vocato in giudizio su impulso del ricorrente a pena di decadenza del ricorso affinché il contraddittorio possa dirsi integralmente completo (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, III Sezione, n. 5362 del 25.11.2015; Consiglio di Stato, IV Sezione, n. 1198 del 17.03.2017)”.
Tale esigenza è legata alla circostanza che eventuali effetti lesivi non possono che riflettersi sull’intero procedimento elettorale e che, pertanto, gli atti conclusivi dello stesso devono essere impugnati anche in relazione agli effetti che gli stessi hanno, medio tempore, prodotto nei confronti di coloro che assumerebbero, in tale sede, la veste di controinteressati.
D’altronde, la giurisprudenza amministrativa ha più volte ribadito che “Nella costante giurisprudenza della Sezione, il soggetto che impugna il decreto di convocazione dei comizi elettorali ha comunque l'onere di impugnare ritualmente anche il successivo atto di proclamazione degli eletti, notificando il ricorso a tutti i controinteressati” (Consiglio di Stato, Sez. V, 12 dicembre 2009, n.7788).
Trattasi di principi ampiamente condivisi da questo tribunale, cui da ultimo è stata data piena applicazione anche nella recente decisione n. 89/TFN-SD 2020-2021 del 15 gennaio 2021, pubblicata il 25 gennaio 2021 (cfr. anche CFA, dec. n. 66/2020-2021).
Ed invero, come recentemente ricordato dalla Corte federale, nell’ottica dei “principi del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e del giusto processo” (art. 44, co. 1, CGS), cui è ispirato il processo sportivo, l’art. 49, co. 4, CGS dispone che “…copia della dichiarazione con la quale viene preannunciato il ricorso o il reclamo e copia del ricorso
o del reclamo stesso, deve essere inviata contestualmente all’eventuale controparte con le medesime modalità...” (CFA, cit.) e, quanto al ricorso per l’annullamento delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio federale, l’art. 86, co. 2, CGS dispone che “il ricorso ... deve essere depositato … presso la Segreteria della Sezione disciplinare e trasmesso ai soggetti nei cui confronti è proposto…” (C.U. n. 103/TFN-SD 2020/2021).
Del resto, il quarto comma dell’art. 49 del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC è chiarissimo. Secondo la prefata disposizione, invero, i ricorsi devono essere inviati contestualmente alle eventuali controparti.
Nel caso di specie, il ricorrente ha chiesto l’annullamento dell’assemblea ordinaria elettiva del Comitato Regionale Campania; conseguentemente alcun dubbio può sussistere in ordine alla circostanza che gli eletti rivestono la qualifica di controparte cui il ricorso doveva essere notificato, in quanto titolari di un interesse qualificato alla conservazione del provvedimento impugnato e al mantenimento dell’utilità da questo riconosciuta e riceverebbero un pregiudizio nel caso di accoglimento della domanda di annullamento delle elezioni.
Del resto, il Codice di Giustizia Sportiva della FIGC non sembra consentire un’integrazione postuma del contraddittorio. Ai sensi del quinto comma dell’art. 50 del predetto Codice, infatti, “è consentito agli organi di giustizia sportiva rimettere in termini una parte se è incorsa in una decadenza per causa ad essa non imputabile”. Nel caso di specie alcuna causa non imputabile al ricorrente è stata dedotta dall’Avv. Vincenzo Cirillo per giustificare l’omessa notificazione del ricorso agli eletti.
Né si può ritenere che il Collegio possa ordinare l’integrazione postuma, in virtù del richiamo alle disposizioni del Codice
di Procedura Civile operato dal Codice di Giustizia Sportiva della FIGC In base al richiamato sesto comma dell’art. 2 del CGS del CONI, infatti, il rinvio alle norme del processo civile ha natura residuale, in quanto opera soltanto “per quanto non disciplinato”. Alla luce di quanto supra evidenziato il Codice di Giustizia Sportiva prevede espressamente l’obbligo di trasmissione alle controparti, laddove esistenti, come nel caso di specie.
Alla stregua di tali considerazioni, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, stante l’omessa notificazione ai candidati eletti.
III. Ferma restando la natura assorbente della predetta declaratoria d’inammissibilità del ricorso, si rileva che lo stesso è anche infondato.
In disparte la circostanza, per altro ammessa dal ricorrente, della omessa presentazione della candidatura, il Collegio osserva che la modifica delle modalità di svolgimento dell’udienza “da remoto”, anziché “in presenza” non appare idonea a incidere sulle candidature, ovvero sulla convocazione dell’elezioni. Né del resto nel caso di specie le precedenti convocazioni sono state mai annullate.
Tra l’altro non si può fare a meno di evidenziare, come già rappresentato nella decisione di Codesto Tribunale relativa al primo ricorso presentato dall’avv. Vincenzo Cirillo (89/TFN 2020/2021), che nello stesso Comunicato Ufficiale n. 51 del 14.12.2021, era espressamente previsto che in caso di “eventuali interventi del Governo o dell’Autorità Sanitaria” sarebbe stato consentito lo svolgimento dell’assemblea elettiva “presso altra sede o con modalità diversa”.
Era, dunque, espressamente chiarito dallo stesso regolamento elettorale la possibilità che le modalità di svolgimento dell’assemblea fossero modificate.
Del resto, non corrisponde al vero che non sussisteva un regolamento su come dovesse svolgersi l’assemblea da remoto. Le istruzioni per le modalità di voto “da remoto” erano allegate al Comunicato Ufficiale n. 51.
Da ultimo le ulteriori censure con le quali era contestata l’asserita inidoneità del Comitato regionale Campania a svolgere un’assemblea elettiva da remoto, ovvero in merito ha una pretesa mancanza di trasparenza e correttezza appaiono generiche e prive dell’allegazione di qualsivoglia prova.
P.Q.M.
Il Tribunale federale Nazionale – Sezione Disciplinare, all’esito della Camera di consiglio, dichiara inammissibile il ricorso.
Dispone incamerarsi il contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 19.02.2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.
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