F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 107/TFN del 22.02.2021 – (Deferimento n. 7442 /1084pf19-20/GC/blp del 22.12.2020 nei confronti dei sig.ri Meoni Leonardo, Niccolai Giuliano e SSD Viareggio 2014 a rl – Reg. Prot. 83/TFN-SD) Decisione n. 107/TFN-SD 2020/2021 Deferimento n. 7442/1084 pf19-20/GC/blp del 22.12.2020 Reg. Prot. 83/TFN-SD

Decisione n. 107/TFN-SD 2020/2021

Deferimento n. 7442/1084 pf19-20/GC/blp del 22.12.2020

Reg. Prot. 83/TFN-SD

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da

 

dott. Cesare Mastrocola – Presidente;

avv. Amedeo Citarella – Componente;

cons. Pierpaolo Grasso – Componente;

avv. Maurizio Lascioli – Componente;

avv. Valentina Ramella – Componente (Relatore);

dott. Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 18 febbraio 2021,

a seguito del Deferimento del Procuratore Federale n. 7442/1084 pf19-20/GC/blp del 22.12.2020 nei confronti dei sig.ri Meoni Leonardo, Niccolai Giuliano e della società SSD Viareggio 2014 a rl,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con provvedimento del 22 dicembre 2020 il Procuratore Federale f.f. deferiva avanti questo Tribunale Federale Nazionale i seguenti soggetti per rispondere delle violazioni di seguito riportate:

1. sig. Volpi Tommaso, allenatore professionista di seconda categoria ed all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 1 bis, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) all’interno e nell’interesse della società SSD Viareggio 2014 a rl, sig. Lazzarini Sergio, all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 1 bis, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) all’interno e nell’interesse della società SSD Viareggio 2014 a rl, sig. Petrollini Gianni, all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 1 bis, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 2, comma 2, del vigente Codice  di  Giustizia  Sportiva)  all’interno  e  nell’interesse  della  società  SSD  Viareggio  2014  a  rl,  tutti  giudicati separatamente:

- per avere gli stessi costituito un’associazione allo scopo di commettere un numero indeterminato di illeciti sportivi sussumibile nella previsione normativa di cui all’art. 9, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 17, commi 1 e 2 del vigente Codice di Giustizia Sportiva); a tale scopo, in particolare, i sigg.ri Volpi Tommaso, Lazzarini Sergio e Petrollini Gianni predisponevano una struttura organizzata e dotata di mezzi, costituita dalla struttura e dalla gestione della SSD Viareggio 2014 a rl, dagli stessi acquisita al fine di proporre ad esponenti di altre società l’alterazione costante dei risultati delle gare disputate dalla compagine appena indicata, con costituzione di una rosa di calciatori e l’utilizzo di un tecnico disponibili all’alterazione dei risultati delle gare, o comunque disposti a non ostacolare la realizzazione degli illeciti; il sig. Volpi Tommaso, in particolare, aveva il compito di concordare gli illeciti con gli esponenti delle squadre avversarie o con soggetti dallo stesso conosciuti, il sig. Petrollini Gianni si affiancava a tale attività provvedendo a propria volta a concordare illeciti; il sig. Lazzarini Sergio, infine, forniva le somme necessarie all’acquisizione della società e concordava con gli altri due componenti dell’associazione l’attività di alterazione dei risultati da porre in essere;

2. società SSD Viareggio 2014 a rl a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 7, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 30, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore), nonché dell’art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore) per gli atti e comportamenti posti in essere dai sig.ri Volpi Tommaso, Lazzarini Sergio e Petrollini Gianni;

3. sig. Volpi Tommaso, allenatore professionista di seconda categoria ed all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 1 bis, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) all’interno e nell’interesse della società SSD Viareggio 2014 a rl, sig. Lazzarini Sergio, all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 1 bis, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) all’interno e nell’interesse della società SSD Viareggio 2014 a rl, sig. Bambini Leonardo, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Sporting Club Trestina, sig. Cerbella Enrico, all’epoca dei fatti allenatore tesserato per la ASD Sporting Club Trestina, sig. Bianchi Davide, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società SSD Viareggio 2014 a rl, sig. Aiello Antonio, all’epoca dei fatti tecnico tesserato per la società SSD Viareggio 2014 a rl, tutti giudicati separatamente:

- della violazione dell'art. 7, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 30, commi 1 e 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) per avere, prima e durante la gara SSD Viareggio 2014 a rl – ASD Sporting Club Trestina del 3.3.2019 valevole per il girone E del Campionato di serie D, in concorso tra loro e con soggetti allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta allo scopo di ottenere un vantaggio in classifica; i sigg.ri Volpi Tommaso e Lazzarini Sergio, in particolare, contattavano il presidente della Sporting Trestina, sig. Bambini Leonardo, e con lo stesso concordavano che la gara dovesse terminare con un risultato  di  pareggio;  l’allenatore  della  squadra  della  Sporting  Trestina,  sig.  Cerbella  Enrico,  poi, durante  la  gara interloquiva con gli occupanti la panchina della squadra avversaria al fine di sollecitare gli stessi a mantenere un risultato di pareggio in quel momento in essere; l’allenatore della squadra del Viareggio sig. Aiello Antonio, a sua volta, durante la gara interloquiva con gli occupanti della panchina della squadra avversaria al fine di sollecitare gli stessi a terminare la gara con un risultato di pareggio, sollecitando anche il calciatore della propria compagine, sig. Davide Bianchi, ad intervenire a sua volta a tal fine con i tesserati della compagine avversaria; il sig. Davide Bianchi, a sua volta, ricevuta la disposizione dal  proprio  allenatore,  per sua stessa  ammissione  chiedeva  al  capitano della squadra  avversaria  di terminare la gara in pareggio;

con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 30, comma 6, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) della pluralità degli illeciti posti in essere dal sig. Volpi Tommaso e dal sig. Lazzarini Sergio;

4. sig. Macchetti Andrea, all’epoca dei fatti tecnico tesserato per la società SSD Viareggio 2014 a rl, sig.  Meoni Leonardo, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società S.S.D. Viareggio 2014 a rl, e sig. Chicchiarelli Samuele, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società SSD Viareggio 2014  a  rl,  Macchetti e  Chicchiarelli  giudicati separatamente:

- della violazione dell’art. 7, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 30, comma 7, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) perché, venuti a diretta conoscenza di atti e comportamenti diretti all’alterazione del risultato della gara SSD Viareggio 2014 a rl – ASD Sporting Club Trestina del 3.3.2019, valevole per il girone E del Campionato di serie D, omettevano di denunciare l’illecito alla Procura Federale della FIGC;

5. società SSD Viareggio 2014 a rl a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 7, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 30,comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore), nonché dell’art. 4, comm1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 6,commi 1 e 2, del Codice di Giustizia  Sportiva in vigore) per  gli atti  e comportamenti posti  in essere dai sigg.ri Squadrilli  Piervincenzo,  Volpi Tommaso, Lazzarini Sergio, Bianchi Davide, Aiello Antonio, Meoni Leonardo, Macchetti Andrea e Chicchiarelli Samuele così come specificati nei precedenti due capi di incolpazione;

con l'aggravante di cui all’art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 30, comma 6, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) della pluralità degli illeciti posti in essere dal sig. Volpi Tommaso;

la società, inoltre, è chiamata e rispondere a titolo di responsabilità oggettiva dell’art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore) per i seguenti atti e comportamenti posti in essere dal sig. Lazzarini Edoardo, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la SSD Viareggio 2014 a rl, così come specificati nel seguente capo di incolpazione, oggetto di definizione da parte del citato calciatore ai sensi dell’art. 126 del vigente Codice di Giustizia Sportiva: - violazione dell’art. 7, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 30, comma 7, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) perché, venuto a diretta conoscenza di atti e comportamenti diretti all’alterazione del risultato della gara SSD Viareggio

2014 a rl – ASD Sporting Club Trestina del 3.3.2019, valevole per il girone E del Campionato di serie D, ometteva di denunciare l’illecito alla Procura Federale della FIGC”;

6. società ASD Sporting Club Trestina a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 7, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 30, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore), nonché dell’art. 4, comm1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore) per gli atti e comportamenti posti in essere dai sigg.ri Bambini Leonardo e Cerbella Enrico, così come specificati nei precedenti due capi di incolpazione, giudicata separatamente;

7. sig. Volpi Tommaso, allenatore professionista di seconda categoria ed all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 1 bis, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) all’interno e nell’interesse della società SSD Viareggio 2014 a rl, sig. Petrollini Gianni, all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 1 bis, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) all’interno e nell’interesse della società SSD Viareggio 2014 a rl, e sig. Ferrarese Claudio, all’epoca dei fatti direttore sportivo della società Levico Terme, tutti giudicati separatamente:

- della violazione dell'art. 7, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 30, commi 1 e 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) per avere, prima della gara ACD Bastia 1924 - SSD Viareggio 2014 a rl del 31.3.2019 valevole per il girone E del Campionato di serie D, in concorso tra loro e con soggetti allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta allo scopo di ottenere un vantaggio in classifica per la società ospite; il sig. Volpi Tommaso, in particolare, contattava un ex calciatore ed un agente sportivo, il sig. Pesce Giuliano, al fine di ottenere un contatto utile all’interno della rosa dei calciatori o dei dirigenti del Bastia per concordare che la gara terminasse con una vittoria per il Viareggio; il sig. Petrollini Gianni, invece, contattava il sig. Claudio Ferrarese, sempre al fine di ottenere un contatto con il calciatore del Bastia sig. Lorenzo Boldini, sempre al fine di ottenere che la gara terminasse con una vittoria con il Viareggio; il sig. Claudio Ferrarese, poi, contattava effettivamente il calciatore del Bastia sig. Lorenzo Boldini al fine di concordare il contatto telefonico da parte del sig. Petrollini Gianni;

con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 30, comma 6, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) della pluralità degli illeciti posti in essere dal sig. Volpi Tommaso e dal sig. Petrollini Gianni;

8. società SSD Viareggio 2014 a rl a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 7, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 30, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore), nonché dell’art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore) per gli atti e comportamenti posti in essere dai sigg.ri Volpi Tommaso e Petrollini Gianni così come specificati nel precedente capo di incolpazione;

con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 30, comma 6, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) della pluralità degli illeciti posti in essere dal sig. Volpi Tommaso e dal sig. Petrollini Gianni;

9. società USD Levico Terme a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 7, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 30, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore), nonché dell’art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore) per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Ferrarese Claudio così come specificati nel superiore capo di incolpazione, giudicata separatamente;

10. sig. Petrollini Gianni, all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 1 bis, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) all’interno e nell’interesse della società SSD Viareggio 2014 a rl, giudicato separatamente:

- della violazione dell'art. 7, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 30, commi 1 e 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) per avere, prima della gara SSD Viareggio 2014 a rl – SSD a rl Aglianese Calcio 1923 del 7.4.2019 valevole per il girone E del Campionato di serie D, in concorso con soggetti allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta allo scopo di ottenere un vantaggio in classifica per la società ospitante; il sig. Petrollini Gianni, in particolare, incontrava l’allenatore dell’Aglianese, sig. Iacobelli Agostino, e proponeva allo stesso di alterare il risultato della gara che sarebbe dovuta terminare con un risultato di vittoria per il Viareggio, ottenendo dal tecnico della squadra avversaria un rifiuto; con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 30, comma 6, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) della pluralità degli illeciti posti in essere dal sig. Petrollini Gianni;

11. società SSD Viareggio 2014 a rl a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 7, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 30, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore), nonché dell’art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore) per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Petrollini Gianni così come specificati nel precedente capo di incolpazione;

con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 30, comma 6, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) della pluralità degli illeciti posti in essere dal sig. Petrollini Gianni;

12. sig. Volpi Tommaso, allenatore professionista di seconda categoria ed all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 1 bis, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) all’interno e nell’interesse della società SSD Viareggio 2014 a rl, sig. Lazzarini Sergio, all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 1 bis, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) all’interno e nell’interesse della società SSD Viareggio 2014 a rl, sig. Mariotti Alessio, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società US Massese 1919 SSDRL, tutti giudicati separatamente:

- della violazione dell'art. 7, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 30, commi 1 e 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) per avere, prima della gara US Massese 1919 SSDRL - SSD Viareggio 2014 a rl del 14.4.2019 valevole per il girone E del Campionato di serie D, in concorso tra loro e con soggetti allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta allo scopo di ottenere un vantaggio in classifica per la società ospite; i sigg.ri Volpi Tommaso e Lazzarini Sergio, in particolare, contattavano l’agente sportivo sig. Daniele Piraino concordando con lo stesso che la gara sarebbe dovuta terminare con una vittoria per il Viareggio, mediante il coinvolgimento di due calciatori, un difensore ed un centrocampista, della società Massese anche attraverso il provocare volontariamente l’assegnazione di un calcio di rigore in favore della società ospite; nell’illecito, poi, veniva coinvolto il sig. Mariotti Alessio, calciatore della Massese con il ruolo di difensore, il quale veniva sostituito all’inizio del secondo tempo a causa del proprio scarso rendimento;

- con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 30, comma 6, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) della pluralità degli illeciti posti in essere dal sig. Volpi Tommaso e dal sig. Lazzarini Sergio;

13. società SSD Viareggio 2014 a rl a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 7, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 30, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore), nonché dell’art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore) per gli atti e comportamenti posti in essere dai sigg.ri Volpi Tommaso e Lazzarini Sergio, così come specificati nei precedenti due capi di incolpazione;

con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 30, comma 6, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) della pluralità degli illeciti posti in essere dal sig. Volpi Tommaso e dal sig. Lazzarini Sergio;

- la società, inoltre, è chiamata e rispondere a titolo di responsabilità oggettiva dell’art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore) per i seguenti atti e comportamenti posti in essere dal sig. Lazzarini Edoardo, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la SSD Viareggio 2014 a rl, così come specificati nel seguente capo di incolpazione, oggetto di definizione da parte del citato calciatore ai sensi dell’art. 126 del vigente Codice di Giustizia Sportiva: - violazione dell’art. 7, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 30, comma 7, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) perché, venuto a diretta conoscenza di atti e comportamenti diretti all’alterazione del risultato della gara US Massese 1919 SSDRL - SSD Viareggio 2014 a rl del 14.4.2019, valevole per il girone E del Campionato di serie D, ometteva di denunciare l’illecito alla Procura Federale della FIGC”;

14. società US Massese 1919 SSDRL a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 7, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 30, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore), nonché dell’art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore) per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Mariotti Alessio così come specificati nel precedente capo di incolpazione, giudicata separatamente;

15. sig. Volpi Tommaso, allenatore professionista di seconda categoria ed all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 1 bis, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) all’interno e nell’interesse della società SSD Viareggio 2014 a rl, sig. Lazzarini Sergio, all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 1 bis, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) all’interno e nell’interesse della società SSD Viareggio 2014 a rl, sig. Macchetti Andrea, all’epoca dei fatti tecnico tesserato per la società S.S.D. Viareggio 2014 a rl, tutti giudicati separatamente:

- della violazione dell'art. 7, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 30, commi 1 e 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) per avere, prima e durante la gara SSD Viareggio 2014 a rl – US Pianese Srl del 18.4.2019 valevole per il girone E del Campionato di serie D, in concorso tra loro e con soggetti allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta allo scopo di ottenere un vantaggio in classifica per la società ospitante o comunque, nel corso dell’incontro, un risultato di pareggio; i sigg.ri Volpi Tommaso e Lazzarini Sergio, in particolare, contattavano un soggetto che allo stato non risulta essere tesserato, il sig. F.A., che a sua volta tentava di avere un incontro con il tecnico tesserato per la società Pianese sig. Vagaggini Renato, il quale tuttavia rifiutava di vedere di persona il suo interlocutore prima della fine del campionato, sospettando che il motivo del contatto potesse essere una proposta di illecito sportivo, sebbene non esplicitato nel primo approccio; nel corso della gara, poi, quando il risultato era di pareggio, l’allenatore del Viareggio, sig. Andrea Macchetti, chiedeva al suo collega della Pianese, sig. Marco Masi, di terminare la gara senza modificazioni del punteggio ottenendo un rifiuto dal suo interlocutore;

con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 30, comma 6, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) della pluralità degli illeciti posti in essere dal sig. Volpi Tommaso e dal sig. Lazzarini Sergio;

16. sig. Masi Marco, all’epoca dei fatti tecnico tesserato per la società US Pianese Srl, e sig. Vagaggini Renato, all’epoca dei fatti tecnico tesserato per la società US Pianese Srl, giudicato separatamente:

- della violazione dell’art. 7, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 30, comma 7, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) perché, venuti a diretta conoscenza di atti e comportamenti diretti all’alterazione del risultato della gara US Massese 1919 SSDRL - SSD Viareggio 2014 a rl del 14.4.2019, valevole per il girone E del Campionato di serie D, omettevano di denunciare l’illecito alla Procura Federale della FIGC;

17. società SSD Viareggio 2014 a rl a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 7, comma 2, del  Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 30,comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore), nonché dell’art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore) per gli atti e comportamenti posti in essere dai sigg.ri Volpi Tommaso e Lazzarini Sergio, così come specificati nei precedenti due capi di incolpazione; con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 30, comma 6, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) della pluralità degli illeciti posti in essere dal sig. Volpi Tommaso e dal sig. Lazzarini Sergio;

18. società US Pianese Srl a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 7, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 30, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore), nonché dell’art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore) per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Masi Marco e dal sig.  Vagaggini Renato, giudicata separatamente;

19. sig. Volpi Tommaso, allenatore professionista di seconda categoria ed all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 1 bis, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) all’interno e nell’interesse della società SSD Viareggio 2014 a rl, sig. Lazzarini Sergio, all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 1 bis, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Spor-tiva) all’interno e nell’interesse della società SSD Viareggio 2014 a rl, sig. Petrollini Gianni, all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 1 bis, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) all’interno e nell’interesse della società SSD Viareggio 2014 a rl, sig. Garaffoni Mirko, all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rile-vante ai sensi dell’art. 1 bis, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) all’interno e nell’interesse della società Pol. D. C.S. Scandicci 1908 Srl, tutti giudicati separatamente:

- della violazione dell'art. 7, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 30, commi 1 e 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) per avere, prima e durante la gara SSD Viareggio 2014 a rl – Pol. D. C.S. Scandicci 1908 Srl del 5.5.2019 valevole per il girone E del Campionato di serie D, in concorso tra loro e con soggetti allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta allo scopo di ottenere un risultato di pareggio; i sig.ri Volpi Tommaso e Lazzarini Sergio, in particolare, d’intesa anche con il sig. Petrollini Gianni, contattavano ed incontravano il sig. Mirko Garaffoni concludendo con lo stesso un accordo in virtù del quale la gara appena indicata sarebbe terminata con un risultato di pareggio a fronte della corresponsione in favore dello stesso sig. Garaffoni dell’importo di € 5.000,00 (cinquemila/00); la gara, poi, terminava effettivamente con un risultato di pareggio;

con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 30, comma 6, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) della pluralità degli illeciti posti in essere dal sig. Volpi Tommaso, dal sig. Lazzarini Sergio e dal sig. Petrollini Gianni;

20. società SSD Viareggio 2014 a rl a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 7, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 30, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore), nonché dell’art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 6,comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore) per gli atti e comportamenti posti in essere dai sigg.ri Volpi Tommaso, Lazzarini Sergio e Petrollini Gianni, così come specificati nei precedenti due capi di incolpazione;

con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 30, comma 6, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) della pluralità degli illeciti posti in essere dal sig. Volpi Tommaso, dal sig. Lazzarini Sergio e dal sig. Petrollini Gianni;

- la società, inoltre, è chiamata e rispondere a titolo di responsabilità oggettiva dell’art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore) per i seguenti atti e comportamenti posti in essere dal sig. Lazzarini Edoardo, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la SSD Viareggio 2014 a rl, così come specificati nel seguente capo di incolpazione, oggetto di definizione da parte del citato calciatore ai sensi dell’art. 126 del vigente Codice di Giustizia Sportiva: - violazione dell’art. 7, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 30, comma 7, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) perché, venuto a diretta conoscenza di atti e comportamenti diretti all’alterazione del risultato della gara SSD Viareggio 2014 a rl – POL. D. C.S. Scandicci 1908 Srl del 5.5.2019, valevole per il girone E del Campionato di serie D, ometteva di denunciare l’illecito alla Procura Federale della FIGC;

21. società POL. D. C.S. Scandicci 1908 Srl a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 7, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 30, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore), nonché dell’art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia  Sportiva in vigore) per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Garaffoni Mirko, giudicata separatamente;

22. sig. Volpi Tommaso, allenatore professionista di seconda categoria ed all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 1 bis, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) all’interno e nell’interesse della società SSD Viareggio 2014 a rl, sig. Niccolai Giuliano all’epoca dei fatti allenatore dilettante di terza categoria inscritto nell’albo del Settore Tecnico, Volpi giudicato separatamente:

- della violazione dell'art. 7, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 30, commi 1 e 2, del vigente Codice  di Giustizia Sportiva) per avere, prima e  durante  la gara  SSD  Viareggio 2014  a  rl –  UC Sinalunghese ASD del 12.5.2019 valevole per il girone E del Campionato di serie D, in concorso tra loro e con soggetti allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta allo scopo di ottenere un risultato di vittoria per la squadra ospitante; il sig. Volpi Tommaso, in particolare, contattava il sig. Niccolai Giuliano, che aveva conoscenze tra i tesserati della UC Sinalunghese ASD e che contattava gli stessi al fine di proporre l’illecito sportivo, senza tuttavia riuscire ad ottenere un accordo per l’alterazione del risultato;

con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 30, comma 6, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) della pluralità degli illeciti posti in essere dal sig. Volpi Tommaso;

23. società SSD Viareggio 2014 a rl a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 7, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 30,comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore), nonché dell’art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 6,comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore) per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Volpi Tommaso, così come specificati nel precedente capo di incolpazione;

con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 30, comma 6, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) della pluralità degli illeciti posti in essere dal sig. Volpi Tommaso;

24. sig. Polidori Stefano, all’epoca dei fatti tecnico tesserato per la società San Gimignano Sport s. coop. S.D., giudicato separatamente:

- della violazione dell’art. 7, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 30, comma 7, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) perché, venuto a diretta conoscenza di atti e comportamenti diretti all’alterazione del risultato della gara San Gimignano Sport S. COOP. S.D. – AC Prato Spa del 5.5.2019, valevole per il girone E del Campionato di serie D, ometteva di denunciare l’illecito alla Procura Federale della FIGC;

25. società Sangimignanosport S. Coop. S.D. a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 7, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 30, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore), nonché dell’art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore) per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Polidori Stefano, così come specificati nel precedente capo di incolpazione, giudicata separatamente;

26. sig. Volpi Tommaso, allenatore professionista di seconda categoria ed all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 1 bis, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) all’interno e nell’interesse della società SSD Viareggio 2014 a rl, giudicato separatamente:

- della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva), sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 106 delle NOIF, per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2018 – 2019, chiesto somme di denaro per tesserare, per far giocare in campionato ed al Torneo di Viareggio, nonché per concedere lo svincolo consensuale a fine stagione ai seguenti calciatori tesserati per la società SSD Viareggio 2014 a rl: Meoni Leonardo, Chicchiarelli Samuele, Pelliconi Alex, Virga Federico, Folegnani Gabriel e Belluomini Cosimo;

27. società SSD Viareggio 2014 a rl a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore) per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Volpi Tommaso, così come specificati nel precedente capo di incolpazione.

Le memorie

Nei termini prescritti la difesa Meoni ha fatto pervenire due memorie difensive eccependo l’inutilizzabilità degli atti di indagine acquisiti al fascicolo dell’odierno dibattimento e, in particolare, delle sommarie informazioni rese alla polizia giudiziaria perché assunti senza l’assistenza del difensore, nonché delle dichiarazioni rese in sede di audizione dinanzi

agli organi della Procura Federale; eccepisce ancora, la difesa, la violazione del termine di cui all’art. 123 CGS. Nel merito la difesa del deferito contesta il fondamento del deferimento, insistendo per il proscioglimento.

Il dibattimento

Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale che ha concluso per l’accoglimento del deferimento e l’irrogazione delle sanzioni di cui al verbale.

Il difensore di Meoni ha ulteriormente illustrato le questioni sollevate nelle memorie insistendo per il loro accoglimento e, in subordine, chiedendo che il Tribunale valuti le circostanze attenuanti del caso ai sensi dell’art. 16 CGS.

La motivazione

Il Tribunale Federale Nazionale, letti gli atti e sentite le parti comparse, osserva.

Il presente procedimento origina dalla separazione delle posizioni degli odierni deferiti, disposta per vizio di notifica dell’avviso per l’udienza dello scorso 21 gennaio 2021 nell’ambito del procedimento principale, definito nel grado con decisione di questo Tribunale n. 93 del 27.1.2021, da intendersi integralmente richiamata in questa sede per quanto qui non espressamente riportato.

Ciò premesso, vanno preliminarmente esaminate le eccezioni svolte dalla difesa Meoni in entrambe le memorie in atti e relative alla ritenuta inutilizzabilità degli atti di indagine assunti, sia in sede penale sia disciplinare, nei confronti del deferito.

In particolare, secondo la difesa, non sarebbero utilizzabili nei confronti del calciatore Meoni le dichiarazioni da questi rese dinanzi alla polizia giudiziaria in data 14.6.2019, per violazione del combinato disposto degli artt. 350, 191, 199 e 200 c.p.p.

L’eccezione è infondata.

Come è agevole rilevare dalla mera lettura del verbale in questione, l’assunzione delle dichiarazioni contestate da parte del calciatore è avvenuta nella qualità di “persona informata dei fatti” e non di indagato o indagabile, attuale o potenziale.

Prova ne sia, da un lato, l’avvertimento al convocato, contenuto nelle prime righe dell’atto, dell’obbligo di rispondere secondo verità, come noto non sussistente per la persona sottoposta alle indagini, dall’altro, la circostanza che mai il calciatore è stato iscritto nel registro delle notizie di reato nel procedimento penale nell’ambito del quale le dichiarazioni sono state acquisite (egli non è infatti destinatario dell’avviso di conclusione indagini in atti).

Si  tratta,  in  altre parole,  di  un  mero  verbale  di  sommarie  informazioni  i  cui  esiti  risultano  pienamente  utilizzabili

nell’ambito  del  procedimento,  affatto  viziati  secondo  le  norme  del  codice  di  procedura  penale  e  in  alcun  modo sussumibile nell’ipotesi richiamata dall’art. 350 c.p.p., che regola invece l’assunzione di informazioni “dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini”. E ciò per l’ovvia e assorbente ragione che l’omessa denuncia di fatti costituenti illecito sportivo è fattispecie sconosciuta alla legge penale, rilevando unicamente nell’ambito dell’ordinamento sportivo. Correttamente dunque la polizia giudiziaria ha assunto informazioni dal Meoni quale mero soggetto informato dei fatti (e futuro testimone) e non come indagato, qualifica che non avrebbe potuto ricoprire (e infatti non ha ricoperto) rispetto alle circostanze riferite.

A nulla rileva sul punto l’avvertimento ai sensi dell’art. 199-200 c.p.p. al padre dell’odierno incolpato, pure presente all’atto, che va considerato ultroneo alla luce delle considerazioni di cui sopra.

L’atto in conclusione è interamente utilizzabile, a fortiori ove si consideri che il relativo contenuto è stato poi confermato in sede disciplinare.

Eccepisce ancora la difesa Meoni che non sarebbero utilizzabili nei confronti del deferito le dichiarazioni rese in sede di audizione dinanzi al delegato della Procura Federale: secondo la prospettazione difensiva nella relativa convocazione on vi sarebbe stata l’indicazione dell’essere il Meoni sottoposto ad indagini né dei relativi obblighi e diritti, né la descrizione dei fatti per i quali egli era all’epoca sottoposto ad indagine; inoltre il verbale di audizione indicherebbe unicamente la possibilità che dalle dichiarazioni degli altri soggetti convocati in quella stessa fase sarebbero potuti emergere elementi di responsabilità, non già che egli fosse in quel momento indagato, tanto è vero che il calciatore è rappresentato unicamente dal padre e non da un legale.

L’eccezione è infondata.

Quanto alla convocazione ricevuta dal deferito, va rilevato come detto atto contenga esplicitamente il riferimento all’audizione “ai sensi dell’art. 119, comma 7, del CGS” che, come noto, contempla unicamente il caso dell’audizione del soggetto sottoposto alle indagini. Nondimeno, a qualificare inequivocabilmente l’atto come diretto a persona sottoposta alle indagini, vi è il riferimento ivi contenuto al diritto di quest’ultimo di farsi assistere non solo da persona di sua fiducia, come prescritto, ma addirittura e ancor più esplicitamente da un legale. Il che è sufficiente, ad avviso del Tribunale, per ritenere l’atto (e la successiva audizione) rispettoso del diritto di difesa dell’incolpato.

Vale solo la pena di rilevare, sempre con riferimento alla convocazione, che non è previsto dal codice di rito che nella convocazione per l’audizione davanti agli organi della Procura Federale siano indicati i fatti intorno ai quali si svolgerà l’audizione, diversamente da quanto disposto per l’avviso di conclusione delle indagini.

Con riferimento al verbale di audizione, inoltre, merita segnalare l’infondatezza della prospettazione difensiva per cui al calciatore, una volta comparso, sarebbe stato unicamente rivolto l’invito a riferire tutto ciò che era a sua conoscenza in relazione alla possibilità che dalle altre audizioni in corso potessero emergere indizi di reità nei suoi confronti, senza che gli sia stato rappresentata la pendenza di indagini a suo carico.

Ed invero, anche in questo caso, la lettera del verbale indica inequivocabilmente come al deferito, assistito da persona di propria fiducia così come prescritto, è stata data anche lettura dell’art. 128 CGS che regola il caso della “ammissione di responsabilità e collaborazione dei soggetti sottoposti a procedimento disciplinare” per la scoperta o l’accertamento di violazioni. Deve pertanto ritenersi che anche l’audizione dinanzi al delegato del Procuratore Federale, così come la relativa convocazione, sia pienamente rispettosa della normativa vigente.

Ancora secondo la difesa vi sarebbe stata nel caso di specie la violazione del disposto di cui all’art. 123 CGS da parte della Procura Federale, atteso che la comunicazione di conclusione delle indagini sarebbe pervenuta al deferito solo in data 12.11.2020, oltre il termine di venti giorni prescritto dal codice di rito. Anche tale eccezione è infondata.

Ed invero, risulta in atti, ed in particolare dalla cartolina relativa alla notifica al deferito Meoni, che la comunicazione di conclusione delle indagini, emessa dalla Procura Federale in data 30.10.2020, sia stata portata alla notifica il giorno stesso, e dunque prima della scadenza del termine che la difesa assume violato, termine che - tenuto conto delle due proroghe correttamente richieste e regolarmente concesse - sarebbe venuto a scadere il successivo 2.11.2020. Con l’affidamento al servizio postale in tempo utile, la Procura Federale ha pienamente assolto l’onere impostogli dall’art. 123 CGS, non potendo essere poste a carico della medesima la speditezza e/o l’accuratezza del servizio postale nella celere evasione della pratica.

Così esaurito l’esame delle questioni preliminari, nel merito il Collegio ritiene il deferimento parzialmente fondato nei limiti di seguito illustrati, precisandosi sin d’ora che la contestazione alla società Viareggio della quasi totalità delle incolpazioni elevate nel deferimento originario in ragione delle condotte ascritte ai suoi esponenti o tesserati, richiederà la ricostruzione delle singole vicende, così come peraltro già effettuata nella decisione n. 93 del 27.1.2021 assunta all’esito del dibattimento relativo al procedimento principale.

Ed invero, il presente procedimento trae origine dalla trasmissione alla Procura Federale degli esiti delle capillari indagini esperite dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lucca nei confronti di una pluralità di soggetti, indagati per i reati di associazione per delinquere e frode sportiva.

In particolare, gli atti di indagine ritualmente acquisiti, costituiti prevalentemente da attività captative, telefoniche ed ambientali, attività di osservazione, controllo e pedinamento e dall’assunzione di numerose sommarie informazioni, hanno consentito illuminare le attività di alcuni soggetti gravitanti, a vario titolo, all’interno della società Viareggio a far tempo dagli inizi dell’anno 2019; tali condotte sono poi confluite nelle incolpazioni elevate nell’avviso di conclusione delle indagini preliminari in atti.

L’attività investigativa esperita dalla polizia giudiziaria delegata ha dunque consentito alla Procura Federale la valutazione delle medesime condotte sotto il diverso ed autonomo profilo della loro rilevanza  nell’ambito dell’ordinamento sportivo, potendosi certamente tali esiti ritenere legittimamente acquisiti e pienamente utilizzabili ai fini disciplinari.

Considerata la pluralità di contestazioni elevate è opportuno illustrare fin d’ora i criteri di valutazione che il Collegio ritiene di fare propri nell’analisi dei singoli episodi di illecito sportivo e dell’ulteriore fattispecie associativa, così come già illustrati e applicati nella decisione n. 93 del 27.1.2021.

Va premesso che correttamente nel deferimento la Procura Federale ha fatto riferimento alle norme “incriminatrici” contenute nel Codice di Giustizia Sportiva vigente al momento dei fatti, indicando in quale delle odierne fattispecie le stesse siano poi confluite.

Considerato che né la fattispecie di associazione finalizzata alla commissione di illeciti né le ulteriori fattispecie di illecito sportivo e omessa denuncia rilevanti in questa sede hanno subito modificazioni sostanziali, vi è assoluta continuità normativa tra “vecchia” e “nuova” disciplina.

Va ancora premesso che la fattispecie di illecito sportivo prevista dal CGS differisce dall’ipotesi di frode in competizione sportiva di cui all’art. 1, Legge 13.12.1989 n. 401.

Quest’ultima è norma a più fattispecie, che prevede in primis una forma di corruzione in ambito sportivo costituita dall’offerta o dalla promessa di denaro o altra utilità al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione (condotta a forma vincolata) e, al contempo, una seconda forma (libera) costituita dal compimento di altri “atti fraudolenti” volti al medesimo scopo. Il che porta a ritenere che la fattispecie in questione appartenga alla categoria dei reati di pericolo per i quali non è ipotizzabile la fase del tentativo, essendo anticipata la soglia di punibilità al mero compimento di un’attività finalizzata ad alterare lo svolgimento della competizione (cfr. Cass. pen., sez. III, 21.7.2015, n. 31623).

Diversamente, il Legislatore sportivo ha inteso conferire rilievo, sul piano disciplinare, a qualunque “atto diretto” ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica, che sia compiuto con qualsiasi mezzo, ma non connotando di particolari ulteriori qualità (tantomeno di fraudolenza) l’azione meritevole di sanzione e anticipando ulteriormente la soglia di punibilità.

In particolare, secondo il chiarissimo arresto del Collegio di Garanzia del Coni, “la norma (…) mira a tutelare il bene giuridico del leale e regolare svolgimento delle gare e delle competizioni sportive, punendo le condotte illecite e antisportive finalizzate all’alterazione del risultato sportivo attraverso la manipolazione dell’andamento della gara ovvero attraverso il procacciamento di un indebito vantaggio in termini di classifica. Dall’analisi del dettato normativo è facilmente intuibile come la fattispecie descritta configuri un’ipotesi di illecito di attentato. Di conseguenza, è evidente che l’illecito sportivo, di cui all’art. 7, comma 1, CGS FIGC, si debba considerare realizzato nel momento in cui si siano concretizzati “atti idonei” a cambiare il naturale svolgimento di una competizione” (cfr. decisione Collegio di Garanzia 93/2017). E ciò a prescindere dal conseguimento del risultato o del vantaggio.

Da qui deriva che l’eventuale valutazione di insussistenza del fatto tipico operata dal giudice penale (come avvenuto nel caso di specie) non può essere automaticamente traslata sul piano disciplinare per derivarne l’insussistenza dell’illecito. Stante la diversità dei presupposti normativamente previsti occorrerà, al contrario, operare una autonoma valutazione volta a verificare se le condotte contestate, una volta accertate, pur ove non penalmente rilevanti si configurino invece quali “atti diretti ad alterare” le gare incriminate.

Ai fini di tale ultima valutazione non possono non richiamarsi, anche in apertura della presente decisione, i principi che la giustizia sportiva ha costantemente affermato in tema di illecito sportivo, nonché di associazione finalizzata alla commissione di illeciti.

Quanto all’ipotesi associativa, gli organi di giustizia sportiva hanno precisato nelle loro decisioni (ex multis CU 48/TFN 2015/2016)  che gli elementi costitutivi della  fattispecie  disciplinare, sostanzialmente mutuati da quella penalistica, consistono nell'esistenza di un vincolo dotato di una certa stabilità che unisce almeno tre persone il cui fine è quello di commettere una serie indeterminata di illeciti sportivi (programma “criminoso”) e che per realizzare il loro scopo si dotano di una struttura organizzativa. Ancorché non sia essenziale, per la sussistenza della fattispecie, una distribuzione gerarchica di ruoli o funzioni, la struttura organizzativa, sia pur minima, deve essere idonea e adeguata a realizzare gli obiettivi presi di mira, vale a dire l’attuazione del programma indeterminato volto alla commissione di illeciti (cfr. Cass. pen., Sez. VI, 25.11.1995, n. 11413; conformi Cass. pen., Sez. I, 25.9.1998, n. 10107; Cass. pen., Sez. VI, 30.1.2012, n. 3886; Cass. pen., Sez. II, 3.4.2013, n. 20451). Sotto il profilo soggettivo è richiesta la consapevolezza negli associati della loro partecipazione alle attività dell'associazione ciascuno con il proprio ruolo, più o meno rilevante ma comunque non privo di incidenza sull'attività svolta dall'associazione.

Quanto all’ipotesi di illecito sportivo, è opinione consolidata degli organi della giustizia sportiva, cui il Collegio intende uniformarsi, che pur prevedendo la fattispecie di cui all’art. 7, come già chiarito, un’anticipazione della soglia di punibilità

a “qualunque atto diretto” all’alterazione della gara o all’altra finalità previste, “sia comunque necessario che tali atti abbiano un “minimo di concretezza” (Comm. di Appello Federale def. Moggi + altri CU n. 1/C del 14.07.2006), poi individuato nella partecipazione di personaggi con “competenze e responsabilità di ruolo adeguati” (CAF 04.08.2006 CU n. 2/CF)” (così CU 48/TFN s.s. 2015/2016).

Quanto infine all’ipotesi di omessa denuncia è principio consolidato quello per cui il relativo presupposto non possa essere costituito unicamente dalla presenza di meri sospetti “vaghi ed indeterminati, senza che sia consentito a colui che ne è venuto a conoscenza di poter liberamente deliberare preventivamente la verosimiglianza o apprezzare la correlativa necessità di farne denuncia con la massima sollecitudine alle competenti autorità federali”, mentre invece integra la violazione anche solo la probabile fondatezza di un comportamento riconducibile alla fattispecie dell'illecito sportivo, già consumato o in itinere (così CU 75/TFN 2016/2017, conf. CU n. 8/CDN del 22 luglio 2013).

È dunque alla luce dei principi sopra evidenziati che il Collegio ritiene di esaminare le singole vicende oggetto di contestazione e la posizione degli odierni deferiti rispetto ai fatti.

La contestata associazione finalizzata alla commissione di illeciti

Ritiene il Tribunale non ravvisabili nel caso di specie gli elementi costitutivi della fattispecie associativa contestata ai deferiti Volpi, Lazzarini e Petrollini e, conseguentemente, la responsabilità - rispetto ad essa - della società di appartenenza.

Dall’esame  dell’ampio  compendio  probatorio  non  emerge  infatti  l’esistenza,  tra  i  predetti,  di  uno  stabile  vincolo

associativo nel senso voluto dalla norma incriminatrice, quanto piuttosto una serie di rapporti, a volte ambigui e contraddittori, tra soggetti spregiudicati e indifferenti alle norme che regolano l’ordinamento sportivo, volti a trarre un proprio tornaconto personale dall’alterazione (il più delle volte non riuscito) delle gare da disputarsi da parte del Viareggio.

Vale la pena di aggiungere, sul punto, come lo stabile vincolo non possa rinvenirsi nella mera acquisizione societaria avvenuta, ad opera del Volpi e del Lazzarini, alla fine dell’anno 2018 poiché, come chiarito anche dalla giurisprudenza penale, la struttura di un’associazione per delinquere non può immedesimarsi unicamente in una organizzazione, di per sé lecita, quale è appunto una struttura societaria.

Del  resto,   anche   la   Suprema   Corte   ha   avuto   modo   di   affermare   come   non   sia   configurabile   il   delitto di associazione per delinquere quando, pur in presenza di plurime condotte delittuose, siano stati predisposti complessi accorgimenti organizzativi al solo fine di perseguire lo scopo criminoso preventivamente individuato, e non di realizzare una struttura stabile, funzionalmente destinata alla commissione di una serie indeterminata di delitti (cfr. Cass. pen., Sez. VI, 9.5.2013, n. 19783).

Ed anzi, come meglio si vedrà, nell’analisi delle singole competizioni oggetto del deferimento, il quadro che emerge dai contenuti delle intercettazioni in atti è quello di un’assoluta improvvisazione e assenza di piani da parte dei deferiti (si veda ad esempio quanto riportato nell’informativa di PG del 2.10.2020 in atti con riguardo alla gara con il Trestina). Volpi e Petrollini, infatti, in alcuni casi (cfr. gara con il Bastia) agiscono in parallelo oppure all’insaputa l’uno dell’altro (cfr. conv. 13 del 3.4.2019); in altri casi si attivano per ottenere risultati assolutamente diversi tra loro, addirittura opposti (è sempre il caso della gara con il Bastia in cui Petrollini sospetta che il risultato sfavorevole del Viareggio sia “opera” di Volpi).

Dagli esiti delle investigazioni emerge dunque anche l’assenza di quel programma, ancorché generico, che costituisce elemento costitutivo della fattispecie disciplinare contestata.

Dall’insussistenza di elementi a carico dei deferiti, già illustrata nella richiamata decisione di questo Tribunale, deriva l’insussistenza della responsabilità del Viareggio per come contestata nel deferimento.

Diversamente, con riguardo alle singole gare oggetto di scrutinio nel presente procedimento, ritiene il Tribunale sia stata raggiunta la prova della responsabilità della società deferita, in ragione dell’accertamento delle condotte dei rispettivi rappresentanti o tesserati, con le precisazioni che seguono.

Le singole gare

Gara SSD Viareggio 2014 a rl – ASD Sporting Club Trestina del 3.3.2019

Gli esiti delle attività di indagine versate in atti consentono di ritenere sufficientemente provata la sussistenza di atti diretti all’alterazione del risultato della gara in questione nell’accezione sopra descritta.

In particolare le attività captative indicano, per ammissione degli stessi interlocutori, l’attivazione del Volpi e del Lazzarini per il raggiungimento di un accordo sul risultato della competizione e per la raccolta della relativa provvista (cfr. in particolare tel. n. 564 del 28.2.2019 n.796 del 3.3.2019 tra Lazzarini e Volpi). Secondo il contenuto delle conversazioni trascritte, l’accordo illecito (i.e. “l’accredito”) sarebbe intervenuto con il Presidente della Trestina al quale Volpi avrebbe rappresentato che la propria squadra si trovava in un “mare di guai” proponendo il pareggio (“la finiamo tutti e due”), finale che sarebbe poi dovuto essere trasferito all’allenatore della squadra avversaria.

Sulla condotta illecita di Volpi, ideata fin dal precedente 28 febbraio di concerto con Lazzarini (data nella quale gli stessi discutono delle provviste necessarie ad onorare l’eventuale accordo illecito) e consistente nel cercare di accomodare l’esito della competizione, non sussistono dubbi a parere del Collegio, essendo la narrazione del fatto proveniente dalla viva voce degli interessati.

Né è contestabile che la condotta costituisca un “atto diretto” rilevante ex art. 7 CGS come già sopra osservato: ancorché non esplicita nella sua formulazione, l’affermazione rivolta al Presidente della squadra avversaria riportata nella  trascrizione  della  citata  conversazione  è  condotta,  da  un  lato,  sul  piano  oggettivo  finalizzata  ad  ottenere l’alterazione, dall’altro, è indirizzata verso chi, in astratto, è nella posizione di poterla realizzare. In altre parole, quella di Volpi si rivela una vera e  propria proposta e dunque atto certamente diretto  all’alterazione della  regolarità della competizione.

Tanto risulta sufficiente, ad avviso del Tribunale, per ritenere sussistente la responsabilità della società deferita per come contestata nell’incolpazione.

Peraltro, risulta anche accertato che gli allenatori delle due squadre hanno preso contatti durante lo svolgimento della gara, cosicché anche per dette condotte è ravvisabile la responsabilità della società.

E infatti emerso in modo certo come, sul risultato di pareggio e a pochi minuti dal termine della gara, l’allenatore del Viareggio Aiello abbia “inviato” il calciatore Bianchi presso la squadra avversaria per chiedere di poter terminare così l’incontro ed anzi che lo stesso si sia rivolto verso la panchina del Trestina chiedendo “di finirla lì”.

Sul punto convergono, oltre ad alcune delle conversazioni intercettate (ad esempio n. 820 del 3.3.2019), le chiare dichiarazioni rese, in sede di audizione, dallo stesso Bianchi e dal calciatore Meoni, nonché dal deferito Chicchiarelli. L’invito a soprassedere dal giocare agonisticamente per terminare l’incontro con un pareggio costituisce certamente, ancorché non accolto, “atto diretto” ad alterare il risultato della competizione.

Anche in ragione delle accertate condotte dei già giudicati Aiello e Bianchi che si è prestato quale strumento per la perpetrazione, poi non riuscita, dell’illecito, nonché della condotta ascritta al calciatore Lazzarini che ha definito la propria posizione con rito alternativo, va dichiarata la responsabilità della società di appartenenza così come indicata in dispositivo.

Con riguardo alla gara in questione, va affermata la responsabilità anche del calciatore Meoni il quale, nelle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria e successivamente in sede di audizione, ha chiaramente riferito in  ordine ai contatti intervenuti tra le due squadre (“ricordo che l’allenatore o il vice (…) cercavano di accordarsi con la dirigenza avversaria, anche se poi la  partita è terminata con la vittoria del Trestina”) sottolineando di averne perfettamente percepito l’anomalia anche in ragione di quanto avveniva in campo laddove “si percepiva qualcosa di strano che poteva far pensare ad un accordo” (cfr. verbale di audizione). Il deferito ha inoltre aggiunto di aver sentito i propri compagni commentare che la squadra non fosse neppure capace di accordarsi per “aggiustare” un risultato e di ricordare come Bianchi, dopo aver inveito con la panchina avversaria, avesse commentato che il Trestina non stava collaborando.

Tanto è sufficiente, ad avviso del Tribunale, per ritenere che il deferito avesse la chiara percezione della ben probabile fondatezza di un comportamento riconducibile alla fattispecie dell’illecito sportivo e che quelli riferiti nelle due audizioni in atti non possano qualificarsi come vaghi sospetti, contrariamente a quanto sostenuto nelle memorie difensive. Dall’accertamento della responsabilità anche del calciatore Meoni, in uno con le altre condotte sopra descritte, discende quella della società per come contestata nell’incolpazione.

Gara ACD Bastia 1924 - SSD Viareggio 2014 a rl del 31.3.2019

Con riguardo alla gara sopra indicata gli atti documentano l’attivazione parallela ed autonoma dei deferiti Volpi e Petrollini per contattare appartenenti alla squadra avversaria e definire l’accordo sull’esito della competizione.

Quanto al Volpi si richiama anzitutto la conversazione n. 2684 del 26.3.2019 con Niccolai in cui il primo chiede al secondo di procurargli “l’accredito”, vale a dire l’aggiustamento, della gara con il Bastia, ricevendo la promessa di un interessamento.

Inoltre, dalla conversazione n.2712 in pari data con Pesce Giuliano si evince l’ulteriore interessamento richiesto dal Volpi

all’interlocutore che “ha amici che conoscono”.

Il linguaggio utilizzato, rinvenibile anche in altre conversazioni oggetto di captazione e confluite negli atti di indagine, non consente interpretazioni diverse da quella indicata nel deferimento.

Non vi è dubbio ad avviso del Collegio che le condotte sopra delineate superino quella soglia di idoneità necessaria per l’integrazione dell’illecito che, giova ribadirlo, prescinde dal fatto che il tentativo di alterazione della competizione abbia avuto esito, atteso che esse rappresentano di per sé una minaccia per il bene giuridico tutelato dalla norma, ovvero il leale e regolare svolgimento delle competizioni (così, Collegio di Garanzia, cit.).

Analoghe considerazioni devono svolgersi per la condotta posta in essere da Petrollini, anch’essa finalizzata a raggiungere un appartenente della compagine avversaria e proporre l’illecito.

Si richiamano le conversazioni 754 del 27.3.2019 e soprattutto n. 802 del 28.3.2019 nella quale Petrollini richiede a Ferraresi la possibilità di contattare l’amico Boldini, calciatore del Bastia, per chiedergli un incontro (“gli dici Lorenzo posso vederti? ho bisogno di parlarti”).

La necessità di Petrollini di contattare il calciatore Boldini emerge peraltro anche dal contenuto delle sommarie informazioni testimoniali da questi rese alla P.G.: egli infatti conferma di aver ricevuto una richiesta da Ferrarese di poter essere contattato dal deferito Petrollini, rispondendo all’amico che avrebbe preferito poterlo contattare lui, atteso che aveva intuito che il tema dell’incontro o della conversazione sarebbe stata la possibilità di aggiustare la gara.

Aggiunge poi Boldini che Ferrarese non gli diede mai il numero di telefono di Petrollini e che pertanto nessun contatto vi è mai stato.

Dalla ricostruzione degli eventi emerge la sussistenza degli atti diretti all’alterazione della gara ad opera di Petrollini che si è concretamente attivato per “arrivare” all’avversario.

In ragione di tali accertate condotte va dichiarata la responsabilità della società deferita per come contestata nell’atto di deferimento.

Gara SSD Viareggio 2014 a rl – SSD a rl Aglianese Calcio 1923 del 7.4.2019

Con riferimento alla gara in questione, il contenuto delle conversazioni intercettate in atti, telefoniche ambientali (in particolare nn. 952 e 953 del 1.4.2019 e 13 del 3.4.2019), fa emergere con chiarezza come Petrollini, nei giorni immediatamente precedenti la data fissata per la competizione, abbia fatto pervenire all’allenatore della formazione avversaria Iacobelli una proposta di alterazione del risultato.

Riscontro espresso al contenuto delle conversazioni è offerto dalle dichiarazioni rese in sede di indagini preliminari da Iacobelli, il quale ha ammesso che pochi giorni prima della gara egli aveva incontrato il direttore sportivo del Viareggio che gli chiese di “concordare la partita” e aggiunge di aver rifiutato l’offerta.

Va ribadito che l’offerta all’avversario di “concordare la partita” costituisce di per sé atto idoneo diretto ad alterare l’esito della gara, rilevante ex art. 7 CGS, ancorché non raccolta dal destinatario.

In ragione di tale accertata condotta va dichiarata la responsabilità della società deferita per come contestata nell’atto di deferimento.

Gara US Massese 1919 SSDRL - SSD Viareggio 2014 a rl del 14.4.2019

Con riguardo alla gara sopra indicata, dalle risultanze delle intercettazioni riversate nell’informativa in atti emerge con chiarezza la strategia volta all’alterazione del risultato, concertata con tanto di cifre dai deferiti Volpi e Lazzarini. Eloquente, in merito, il seguente dialogo tra i due di cui alla conversazione n. 11 del 11.4.2019 in cui Lazzarini chiede “ma a Massa due o tre giocatori cè l’avemo?” e Volpi risponde: “si, Piraino mi ha detto di sì, questo ora mi deve da 780 a me e noi gli dovemo pagà l’iva”. E ancora, nella stessa conversazione Lazzarini dice a Volpi che al figlio Edoardo avrebbero dovuto dire di aver “preso” la Massese.

Nel senso dell’attivazione, per il tramite di Piraino, per prendere contatti con i tesserati avversari al fine di alterare il risultato della gara depone anche il contenuto dell’intercettazione ambientale del giorno dopo (n. 30 del 11.4.2019) in cui peraltro i presenti discutono apertamente di cifre da “dare”.

In ragione di tali accertate condotte, nonché della condotta ascritta al calciatore Lazzarini, che ha definito la propria posizione con rito alternativo, va dichiarata la responsabilità della società deferita per come contestata nell’atto di deferimento.

Gara SSD Viareggio 2014 a rl – US Pianese Srl del 18.4.2019

Anche in relazione alla gara del 18.4.2019 sopra indicata risulta, a parere del Tribunale, la predisposizione, ad opera degli esponenti del Viareggio, di diversi “atti diretti” ad alterare il risultato.

Da un lato, le conversazioni telefoniche trascritte (cfr. in particolare, tra le numerose indicate nell’informativa 2.9.2019, la

74 del 14.4.2019 e la 22 del 15.4.2019) testimoniano l’attivazione di Volpi, di concerto con Lazzarini, per trovare un accomodamento della gara con la Pianese attraverso Anichini, che avrebbe dovuto cercare un contatto, come poi avvenuto, con il tecnico della squadra Vagaggini. Riscontro al contenuto, già di per sé univoco, delle affermazioni dei diretti interessati nelle conversazioni in atti, si ritrova nelle dichiarazioni rese dal tecnico della Pianese.

Tanto è sufficiente per ritenere le condotte poste in essere sussumibili nella fattispecie di illecito sportivo di cui all’art. 7 CGS, trattandosi di atti idonei nell’accezione più volte ricordata. E ciò, come detto, indipendentemente dalla circostanza, anche questa pacifica, del rifiuto opposto dal destinatario dell’interessamento alla richiesta di contatto.

Dall’altro lato, le dichiarazioni degli esponenti della Pianese, contenute nelle dichiarazioni  assunte nell’ambito del procedimento penale, consentono di ritenere raggiunta la prova anche dell’autonoma condotta volta all’alterazione della gara ascritta a Macchetti, in quel momento allenatore del Viareggio. Egli risulta infatti aver rivolto al collega avversario Masi, per ammissione di quest’ultimo, la proposta di terminare il risultato con il pareggio (proposta non accolta).

Come già detto in occasioni dell’analisi di precedenti gare, anche il solo invito a terminare lo sforzo agonistico rivolto al tecnico avversario costituisce atto diretto ad alterare il regolare svolgimento della competizione, rilevante ex art 7 CGS.  In ragione di tali accertate condotte va dichiarata la responsabilità della società deferita per come contestata nell’atto di deferimento.

Gara SSD Viareggio 2014 a rl – POL. D. C.S. Scandicci 1908 Srl del 5.5.2019

Il contenuto degli atti di indagine confluito nel fascicolo del presente procedimento consente di ritenere la responsabilità dei deferiti anche con riferimento alla gara in questione.

Chiarissimo è infatti il contenuto delle conversazioni intercettate dalle quali emerge come nei giorni immediatamente precedenti l’incontro con lo Scandicci, gli esponenti della società Viareggio (Volpi, Lazzarini e Petrollini) di concerto tra loro si siano attivati per trattare l’esito della competizione, contattando direttamente il direttore sportivo della squadra avversaria.

Indicative, tra le molteplici indicate tanto nel deferimento quanto nell’informativa 2.9.2019, si rivelano le seguenti conversazioni: n. 528 del 30.4.2019 (tra i due Lazzarini, Volpi e Petrollini in cui si dice “a Mirko la situazione è piaciuta come è stata prospettata” è necessaria una garanzia in quanto Volpi e Lazzarini non sono conosciuti); n. 579 del 2.5.2019 (in cui si cita espressamente il “prezzo” da corrispondere a Garaffoni) e la n. 2366 del 4.5.2019 (in cui Petrollini afferma: “io devo vincere domani … gli ho fatto una proposta indecente a loro … con Mirko ci ho parlato abbiamo parlato anche con il grande capo e io gli ho detto tu dai a me la domenica dopo io do a te hai capito come? Mi hai capito? … sembrava tutto fatto finché non è arrivato quel ciccione di merda”); n. 2638 del 7.5.2019.

Alla luce del tenore dei dialoghi degli esponenti del Viareggio tra loro e con terzi, appare dunque evidente come prima dello svolgimento della gara con lo Scandicci, vi è stato un contatto con il direttore sportivo di quest’ultima squadra, finalizzato all’aggiustamento del risultato finale.

Tanto sarebbe sufficiente ad affermare la sussistenza dell’illecito sportivo secondo l’interpretazione della norma disciplinare più volte richiamata che prescinde, come più volte ricordato, dal raggiungimento del risultato concordato.

Ma altri elementi consentono di ritenere ulteriormente riscontrata la prospettazione accusatoria di cui al capo 19 dell’incolpazione.

Oltre alle dichiarazioni rese dallo sponsor della Sangiovese il 14.5.2019 sui contatti Petrollini-Garaffoni, risulta che in data 2.5.2019 si è svolto un incontro tra gli esponenti delle due squadre, oggetto anche di un servizio di o.c.p.

A prescindere dalla tempistica dell’incontro tra i vertici delle due società (a tre giorni dalla disputa della gara), già di per sé indiziante, è il contenuto delle conversazioni dei protagonisti, prima e dopo l’incontro, ad evidenziarne l’oggetto e a rendere inattendibile la ricostruzione difensiva nelle dichiarazioni e nelle memorie in atti, per cui in tale sede si sarebbe parlato solo del tesseramento del calciatore Ferretti.

Da un lato infatti, già il 30.4.2019 era stato portato un chiaro messaggio al direttore sportivo che si è dimostrato condiscendente (conv. 528), ma era stata richiesta una “garanzia” poiché i due esponenti del Viareggio, Volpi e Lazzarini, non erano conosciuti dalla dirigenza avversaria. Quale garanzia si sarebbe dovuta pretendere dal Viareggio di fronte alla discussione sulla validità o meno del tesseramento di costui, a tre giorni dall’incontro tra le due squadre, è incomprensibile.

Ma è il contenuto della conversazione “a valle” dell’incontro a minare completamente la prospettazione difensiva.

Nell’ambientale n. 5789 del 2.5.2019 i due interlocutori, Volpi e Lazzarini, continuano ad argomentare sulla possibilità di concordare la gara, senza fare alcun riferimento al tesseramento sopra indicato o all’impiego di detto calciatore, che invece sarebbe stato l’argomento discusso fino a pochi minuti prima.

Ed ancora, nella telefonata 2638 del 7.5.2019, successiva alla gara, si può leggere lo sfogo di Petrollini, che ancora una volta smentisce la discussione asseritamemente svoltasi “di persona” unicamente sul calciatore Ferretti: “lo sai che hanno fatto? Che ha combinato Davitti? …la sostituzione, se non c’è Mirco in panchina, se non c’è Garaffoni in panchina sbagliano la sostituzione … ma io ho sbagliato … la dovevo fare con Mirco e non dire niente a nessuno … ma loro hanno voluto parlare con la proprietà”. Il riferimento all’incontro del 2.5.2019 pare al Tribunale incontrovertibile.

Ed ancora, ad ulteriore conforto, si pongono le conversazioni intervenute nel corso della gara nelle quali emerge l’ulteriore trattativa per l’alterazione del risultato. Ci si riferisce alle seguenti trascrizioni di telefonate, intervenute durante la gara, e dunque il pomeriggio del 5.5.2019: 2392, 2395 e 2407.

Da quanto sopra emerge il certo coinvolgimento, nel piano illecito di Lazzarini, Volpi e Petrollini, anche del direttore sportivo Garaffoni che dall’inizio (“a Mirko la situazione è piaciuta come è stata prospettata”) e sino all’ultimo minuto si dimostra accondiscendente rispetto alle richieste di alterazione della gara (Petrollini “che dobbiamo fa?” Garaffoni “eh boh aspetta”).

In ragione delle condotte accertate in capo ai propri esponenti, compreso il calciatore Lazzarini che ha definito la propria posizione con rito alternativo, va dichiarata la responsabilità della società deferita per come contestata nell’atto di deferimento.

Gara SSD Viareggio 2014 a rl – UC Sinalunghese ASD del 12.5.2019

Dalle tre intercettazioni riversate in atti emerge come prima della gara appena indicata Volpi si sia attivato per raggiungere esponenti della formazione avversaria per il tramite di Niccolai.

In particolare, in data 6.5.2019, Volpi conferisce a Niccolai il mandato di “parlare” con gli esponenti della squadra avversaria per verificare la possibilità di poter vendere loro la gara (cfr. tel. n. 4908 del 6.5.2019). L’esito del contatto, evidentemente intervenuto, come si desume dal tenore della conversazione n. 5318 del 11.5.2019, è però negativo. Nondimeno, come più volte ricordato, la condotta rileva quale atto diretto all’alterazione della gara, ancorché detta alterazione non sia intervenuta o accettata, poiché essa sola pone in pericolo il bene giuridico tutelato dalla norma disciplinare.

In relazione alla gara in questione va dunque affermata la responsabilità del deferito Niccolai, nonché della società Viareggio in ragione della condotta ascritta al Volpi.

La richiesta di denaro ai calciatori del Viareggio

Ritiene il Tribunale provata la responsabilità della società deferita anche in relazione alle condotte ascritte al proprio tesserato Volpi descritte al capo 26 dell’incolpazione.

Sono numerose infatti le conversazioni intercettate nelle quali Volpi con i propri interlocutori, non solo Lazzarini, riferisce

di somme di denaro (lo “sponsor”) richieste per schierare in campo o svincolare giocatori dal Viareggio (cfr. tra le altre n. 6907 del 7.6.2019, 2073 del 19.6.2019, 4320 del 21.6.2019, 7783 del 21.6.2019, 7492 del 24.6.2019, 82 del 14.4.2019, 1182 del 7.3.2019, 947 del 4.2019, 1904 del 13.6.2019, 6319 del 29.5.2019).

Le affermazioni, già peraltro poco equivoche e certamente probanti poiché provenienti dalla voce del diretto interessato, sono ampiamente riscontrate dall’agenda di colore rosso reperita dagli operanti nonché, nel caso dei calciatori indicati nell’incolpazione, dalle dichiarazioni da questi ultimi rese sia in sede di sommarie informazioni sia nel corso delle audizioni dinanzi agli organi della Procura Federale. Si vedano in tal senso: il verbale di sommarie informazioni di Meoni (e del padre di questi), il verbale di audizione del medesimo calciatore, in cui si riferiscono le richieste di denaro ricevute per poter giocare; il verbale di audizione di Chicchiarelli che riferisce di richieste di rinuncia a compensi per ottenere lo svincolo; le dichiarazioni di Pelliconi che conferma di aver ricevuto, tramite il figlio, richieste di denaro affinché questi potesse giocare ma di non averle onorate; le dichiarazioni di Virga che riferisce di aver rinunciato ai propri crediti;

Folegnani che ha versato denaro per ottenere lo svicolo (cambiando anche l’assegno poiché Volpi pretendeva la somma in contanti); Belluomini e il suo procuratore Berti che confermano la richiesta di pagamento per lo svincolo.

Ritiene il Tribunale che le accertate condotte sopra descritte si pongano in assoluta antitesi con i principi di lealtà, probità e correttezza di cui all’art. 1bis GCS (ora art. 4) giungendo a svuotare di contenuto le regole federali e a piegare per fini di lucro gli istituti dalla stessa previsti.

In ragione di tali accertate condotte va dichiarata la responsabilità della società deferita per come contestata nell’atto di deferimento.

Le sanzioni

Quanto alle sanzioni conseguenti alle violazioni accertate, il Tribunale ritiene congrue le sanzioni indicate in dispositivo. Con riguardo alla posizione di Meoni, il Collegio ritiene di dover graduare ai sensi dell’art. 16 CGS la sanzione nella misura indicata in dispositivo, riconoscendo all’incolpato per il principio del favor rei, l’attenuante di cui all’odierno art. 13

CGS, in considerazione sia del contenuto sostanzialmente confessorio delle dichiarazioni rese fin dalla sua convocazione dinanzi alla polizia giudiziaria e, successivamente, in sede di audizione, sia per il riscontro che dette dichiarazioni hanno apportato alla ricostruzione dell’illecito.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,

all’esito della Camera di consiglio, accoglie parzialmente il deferimento e, per l’effetto, infligge le seguenti sanzioni:

- per il sig. Meoni Leonardo, mesi 8 (otto) di squalifica;

- per il sig. Niccolai Giuliano, anni 4 (quattro) di squalifica;

- per la società SSD Viareggio 2014 a rl, esclusione dal campionato di competenza.

Così deciso nella Camera di consiglio del 18 febbraio 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.

 

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