F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 108/TFN del 23.02.2021 – (Deferimento n. 8426 /446pf20-21/GC/blp del 26.01.2021 nei confronti del sig. Gianluigi Buffon – Reg. Prot. 103/TFN-SD) Decisione n. 108/TFN-SD 2020/2021 Deferimento n. 8426 /446pf20-21/GC/blp del 26.01.2021 Reg. Prot. 103/TFN-SD

Decisione n. 108/TFN-SD 2020/2021

Deferimento n. 8426 /446pf20-21/GC/blp del 26.01.2021

Reg. Prot. 103/TFN-SD

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da

 

dott. Cesare Mastrocola – Presidente;

avv. Amedeo Citarella – Componente;

cons. Pierpaolo Grasso – Componente;

avv. Maurizio Lascioli – Componente (Relatore);

avv. Valentina Ramella – Componente;

dott. Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 18 febbraio 2021,

a seguito del Deferimento del Procuratore Federale n. 8426 /446pf20-21/GC/blp del 26.01.2021 nei confronti del sig. Gianluigi Buffon,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento.

Il Procuratore Federale f.f.,

letti gli atti relativi al procedimento disciplinare avente ad oggetto "Notizie di stampa in ordine ad una bestemmia pronunciata presumibilmente dal calciatore della FC Juventus sig. Gianluigi Buffon durante la gara di campionato di serie A del 19/12/2020", iscritto nel registro in data 22.12.2020 al n. 446pf20-21;

richiamati gli atti di indagine di particolare valenza dimostrativa, tra i quali l'audizione del deferito e alcuni video;

considerato che successivamente alla disputa della gara non era stato possibile l'inoltro della segnalazione ex art. 61, comma 3, CGS al Giudice Sportivo di Serie A in quanto l'espressione blasfema non è risultata udibile al controllo della prova televisiva perché coperta dal commento dei due telecronisti;

vista la Comunicazione di Conclusione delle Indagini notificata il 19.01.2021 cui non ha fatto seguito alcuna memoria difensiva o richiesta di essere sentito;

ritenuto che l'azione disciplinare di cui al presente procedimento trae origine dall'art. 79 CGS per il quale il Tribunale Federale giudica in primo grado su tutti i fatti rilevanti per l'ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi al Giudice Sportivo nazionale o territoriale,

ha deferito

innanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:

- il signor Buffon Gianluigi, calciatore della società FC Juventus, per violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 37 del CGS:

per avere, nel corso della gara Parma – Juventus del 19/12/2020, all’80' minuto di gioco circa, rivolgendosi al compagno

di squadra Manolo Portanova, pronunciato la seguente frase “Porta, mi interessa che ti vedo correre e stare lì Dio cane a soffrire, del resto non me ne frega un cazzo”, contenente l’espressione blasfema "Dio cane" (cfr. minuto 1.42.10 e ss del Video della gara Parma-Juventus del 19/12/2020).

La memoria difensiva.

A seguito della convocazione dell'odierna riunione il deferito, a mezzo difensori, ha fatto pervenire la memoria datata 15 febbraio 2021 nella quale eccepisce preliminarmente l'inammissibilità del deferimento sotto due distinti profili e, in subordine, richiama quanto sostenuto dal deferito in sede di audizione, riservando ulteriori argomenti in udienza, con richiesta di essere sentiti.

Il dibattimento.

All'odierna udienza il rappresentante della Procura Federale ha contestato la memoria del deferito ed ha  chiesto l'irrogazione della sanzione di una giornata di squalifica a carico del signor Gianluigi Buffon.

La difesa del deferito ha meglio illustrato le tesi già proposte nella memoria 15 febbraio 2021 in atti, confermando le conclusioni rese ed aggiungendo, in via subordinata, nel non creduto caso di responsabilità disciplinare, previa la valutazione delle circostanze di cui al disposto dell'art. 16 CGS, l'applicazione della sola pena pecuniaria.

Il signor Buffon ha personalmente confermato quanto già dichiarato in sede di audizione del 28.12.2020.

I motivi della decisione.

Cenni in fatto

Il giorno 19.12.2020 si è disputata la gara Parma/Juventus del campionato di Serie A che è stata diffusa in diretta dall'emittente Dazn, affidata al commento di due telecronisti (signori Pierluigi Pardo e Francesco Guidolin) e di collaboratori a bordo campo.

Durante la stessa, quasi all'80° minuto della gara (corrispondente al 35° minuto del secondo tempo), dopo un tiro in porta ad opera di un calciatore del Parma che sorvolava la traversa, il portiere signor Pierluigi Buffon, a giuoco fermo, mentre si accingeva a battere una rimessa dal fondo, profferiva alcune parole a voce alta che non erano obiettivamente percepibili dai telespettatori in quanto coperte dal commento del signor Guidolin, il quale, avendo a sua volta sentito sottofondo la voce del deferito, chiedeva, unitamente al Collega Pardo, alla collaboratrice di bordo campo di riferire loro cosa avesse detto il calciatore, sentendosi rispondere in modo assai generico (avrebbe invitato i compagni a farsi vedere ed a non abbassare la tensione).

La frase del sig. Buffon non era percepita dagli ufficiali di gara né dal collaboratore della Procura Federale, non essendo così portata a conoscenza del Giudice Sportivo.

La Procura Federale, per quanto astrattamente legittimata ex art. 61, c. 3°, a tramettere al Giudice Sportivo di Serie A, limitatamente a fatti di condotta violenta o gravemente antisportiva o concernenti l'uso di espressione blasfema (come nel caso di specie) non visti dall'arbitro o dal Var, una riservata segnalazione entro le ore 16.00 del giorno feriale successivo a quello  della gara (tramite filmati di documentata  provenienza  che  offrano  piena  garanzia  tecnica e documentale), dando poi origine ad una fase in contraddittorio anticipata rispetto alla deliberazione del Giudice Sportivo, non vi provvedeva, così che lunedì 21 spirava inutilmente tale termine ed il Giudice Sportivo non adottava alcun provvedimento dei confronti del signor Buffon.

Dopo una prima isolata anticipazione apparsa sul Corriere della Sera del 20.12.2020, il successivo 22, già adottate le deliberazioni del Giudice Sportivo per le gare del citato campionato, due altri quotidiani (La Gazzetta dello Sport e Libero) tornavano sull'argomento con due articoli rispettivamente titolati "Il Giudice grazia Buffon per la bestemmia a Parma" e "Niente squalifica, Cristante era stato fermato. Buffon può bestemmiare". Nel testo dei suddetti articoli si sosteneva che i microfoni di bordo campo avrebbero captato una presunta espressione blasfema del signor Buffon rivolta al compagno di squadra Manolo Portanova, del seguente letterale tenore: "Porta, mi interessa vederti correre e restare lì Dio cane a soffrire eh. Del resto non me ne frega un cazzo".

A seguito di queste notizie di stampa, la Procura Federale apriva apposita inchiesta nel corso della quale acquisiva nel tempo vari video e procedeva all'audizione del signor Buffon.

Dalla registrazione della gara mandata in onda in diretta dall'emittente Dazn emergeva che effettivamente la voce del signor Buffon era stata coperta dal telecronista Guidolin e che pertanto non si percepivano le esatte parole pronunciate. Invece dalla registrazione della medesima gara acquisita dalla Lega di Serie A in originale (cioè senza la voce dei

telecronisti) della durata di 2 ore, 4 minuti e 8 secondi si rilevava che dopo un'ora, 47 minuti e 11 secondi (quando mancano 16 minuti e 57 secondi al termine della ripresa televisiva) effettivamente il signor Buffon, mentre riprendeva il giuoco con una sua rimessa dalla linea di porta, profferiva la frase testualmente riportata dagli articoli di stampa, compresa l'espressione blasfema. Altri due filmati, della durata di pochi secondi ciascuno, apparentemente reperiti su You Tube, documentano la medesima frase pronunciata dal signor Buffon anche se non v'è perfetta coincidenza temporale tra la sua posizione fisica sul terreno di giuoco e la pronuncia della frase (che appare pronunciata nel momento in cui il pallone calciato da un avversario sta ancora sorvolando i pali della porta della Juventus, quindi prima di quanto realmente avvenuto, essendo invece la frase profferita nel momento in cui il signor Buffon stava riprendendo il giuoco).

Nel corso dell'audizione il signor Buffon ha affermato di non essere in grado di ricordarsi tutto quanto è solito dire sul terreno di giuoco, confermando di aver visto successivamente il video della gara, che quel che si sente è effettivamente

la sua voce "ma non so se ho detto questa frase specifica a Parma all'ottantesimo perché non c'è l'immagine visiva di quello che sto dicendo e non sono quindi in grado di rispondere. Sono in difficoltà ad essere qui a rispondere a questa domanda perché sono abbastanza credente. A volte mi capita di camuffare con uno zio a volte purtroppo mi scappa e mi capita di bestemmiare, ma non posso dire se mi è capitato in quell'occasione a Parma".

In diritto

- L'eccezione preliminare di inammissibilità del deferimento per violazione dell'art. 61, c. 3°, CGS è infondata. Con la stessa il deferito si duole che il Procuratore Federale ha giustificato la mancata attivazione della corretta procedura di cui al citato articolo 61, in quanto durante la telecronaca in diretta sull'emittente DAZN l'espressione blasfema non era risultata udibile al controllo della prova televisiva in quanto coperta dalla voce dei telecronisti.

Però tale impossibilità ad inviare la segnalazione nei termini al Giudice Sportivo non sussisterebbe, essendo smentita proprio dalla delega di indagini conferita dal Procuratore Federale in data 22.12.2020, avvenuta fuori dai limiti temporali, definiti perentori, di cui all'art. 61 citato che disciplinerebbe i casi in cui la Procura Federale può sostituirsi all'arbitro, ricorrendo alla prova televisiva. In conclusione "il Giudice Sportivo non ha affatto assunto decisione alcuna sull'episodio, e tale decisione non può essere superata con l'apertura di autonomo procedimento al di fuori delle regole", anche perché così operando il tesserato verrebbe privato di fatto di un grado del giudizio, poiché per le sanzioni di competenza del Giudice Sportivo è previsto il reclamo alla Corte Sportiva di Appello, anche in via d'urgenza ex art. 74 CGS, per porre rimedio all'immediata esecutività delle sanzioni, rendendo diversamente inutili e prive di interesse le impugnazioni.

Per quanto attiene alla prima argomentazione, la tesi difensiva è quella per la quale qualora la Procura Federale non provveda all'inoltro della prova televisiva al Giudice Sportivo entro le ore 16 del giorno feriale seguente alla gara ai sensi dell'art. 61, c. 3°, CGS per gli eventi qualificabili come condotta violenta, gravemente antisportiva e l'uso di espressioni blasfeme non visti dall'arbitro o dal Var, e quindi rimaste non sanzionate sul terreno di giuoco, si verificherebbe una sorta di decadenza dall'esercizio dell'azione disciplinare, lasciando trasparire la sussistenza di una sorta di competenza esclusiva in capo al Giudice Sportivo per i fatti ed i comportamenti dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

Senonché la tesi non è condivisibile sia perché l'art. 61, c. 3°, CGS non accenna ad alcun termine perentorio né alla decadenza dell'azione disciplinare nel caso di mancato rispetto della procedura disciplinata (fra l'altro riservata ai soli tesserati e limitata alle sole tre fattispecie disciplinate, con esclusione di altri fatti e comportamenti di rilevanza disciplinare commessi, ad esempio, da non tesserati), sia perché l'opinione in commento finirebbe potenzialmente per determinare una sfera di non punibilità di eventi disciplinarmente rilevanti solo perché sfuggiti al controllo dell'arbitro e del Var o perché non coperti da una ripresa televisiva che offra piena garanzia tecnica e documentale (oppure, come accaduto nella fattispecie, in quanto l'espressione blasfema è coperta dalla voce del telecronista).

Diversamente opinando l'esercizio dell'azione disciplinare rischierebbe di essere determinata dal caso, finendo per discriminare i tesserati pur responsabili dei medesimi atti e comportamenti, qualificati da particolare dispregio delle regole del giuoco, quali condotte violente, gravemente antisportive espressioni blasfeme a seconda che risulti o meno attivata o attivabile la cui punibilità la procedura di cui all'art. 61 CGS.

In realtà, qualora non sia possibile o comunque non venga dato corso alla suddetta procedura, dettata da evidenti e comprensibili esigenze di celerità delle decisioni del Giudice Sportivo, anche in relazione al susseguirsi delle gare, deve trovare applicazione, come sostenuto dalla Procura deferente, il disposto di cui all'art. 79, c. 1°, CGS, il cui contenuto letterale è peraltro identico all'art. 25, c. 1°, del Codice di Giustizia Sportiva del CONI, in forza del quale "il Tribunale Federale giudica in primo grado su tutti i fatti rilevanti per l'ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi ai Giudici Sportivi nazionali o territoriali".

Si tratta all'evidenza di una norma residuale, attributiva di una generale competenza, destinata ad eliminare spazi di potenziale non punibilità, che incontra quale unico limite logico quello del ne bis in idem, non potendo applicarsi laddove tali fatti e comportamenti siano già stati esaminati dai Giudici Sportivi. In altri termini, tale norma costituisce una sorta di

norma di chiusura dell’ordinamento sportivo, finalizzato comunque a far sì che comportamenti intesi in senso lato antisportivi possano rimanere impuniti.

Per la seconda argomentazione, sulla presunta perdita di un grado del giudizio nel caso il reclamo fosse di competenza della Corte Federale di Appello e non della Corte Sportiva d'Appello, se ne rileva l'infondatezza. Ed invero anche nei confronti delle decisioni assunte da codesto Tribunale Federale in sede di reclamo avanti la Corte Federale di Appello è possibile sollecitare l'emissione di provvedimenti cautelari collegiali a fronte di un pregiudizio grave e irreparabile derivante dall'esecuzione della decisione impugnata così come è possibile ottenere l'emissione di provvedimenti cautelari monocratici in caso di estrema gravità ed urgenza, come espressamente disciplinato dagli artt. 107 e 108 CGS. Non si ravvede pertanto alcuna compressione delle tutele giurisdizionali del deferito né in ordine ai gradi del giudizio né in ordine alle misure cautelari astrattamente applicabili.

  • Sempre in via c.d. preliminare, il deferito eccepisce altra inammissibilità del deferimento in relazione alle  immagini utilizzate come fonte di prova, richiamando quanto dettato dal citato art. 61, commi 2° e 4°, CGS in ordine ai filmati di documentata provenienza. A tal proposito asserisce che in sede di audizione gli sarebbe stato fatto ascoltare un audio (probabilmente rinvenuto sul web e di dubbia provenienza) di cui non vi sarebbe traccia negli atti di causa, al punto che lo stesso, in assenza di immagine televisiva di quanto stava dicendo non era stato in grado di rispondere compiutamente. Sostiene di seguito che la Procura Federale ha poi allegato al deferimento dei filmati al fine di associare la frase al minuto di giuoco in cui sarebbe stata pronunciata e che si tratterebbe (di due) filmati reperiti su You Tube facilmente manipolabili, al punto che da essi parrebbe che il signor Buffon abbia profferito la frase incriminata mentre era impegnato in una parata aerea (in realtà il pallone era calciato sopra la traversa ed il portiere non ha eseguito alcuna parata), del filmato di DAZN durante il quale i commentatori si sarebbero resi conto che il deferito stava richiamando i compagni, al punto di chiedere alla collega a bordo campo cosa stesse dicendo, sentendosi rispondere che li stava incitando come fatto per tutta la gara e del filmato acquisito da Sky senza commenti che presenterebbe a sua volta una criticità nell'audio, parendogli che la voce con la quale il deferito ha pronunciato la frase incriminata risulterebbe più alta rispetto ad altre voci che necessariamente nel medesimo momento si udivano in campo.

In relazione alle suddette censure si osserva che l'audio che sarebbe stato fatto sentire al signor Buffon in sede di audizione non è acquisito agli atti del deferimento e che tale attività non risulta neppure eseguita dall'esame del verbale di audizione con l'effetto di non poter travolgere il deferimento stesso; che effettivamente i due brevi filmati, tratti apparentemente  da  You  Tube,  sono  allegati  al  deferimento  e  che,  pur  condividendo  le  censure  sull'astratta manipolazione del loro contenuto, al punto che non si ritengono utilizzabili sul piano probatorio in questo procedimento, non per questo possono dar origine all'inammissibilità del deferimento; che il filmato allegato al deferimento relativo alla diretta della gara diffusa da DAZN non solo è da ritenere di provata provenienza ed in grado di offrire piena garanzia tecnica e documentale (neppure contestata dal deferito), ma è la miglior riprova che la frase pronunciata dal signor Buffon non è stata percepita dagli spettatori e dagli stessi cronisti, obbligati a chiedere alla collega di bordo campo cosa stesse dicendo il deferito, ottenendo la risposta già riferita in fatto, a piena conferma che la Procura Federale non poteva ricorrere alla prova televisiva di cui all'art. 61, c. 3°, CGS; che anche il filmato allegato al deferimento ed acquisito dalla Lega di Serie A in c.d. originale (senza cioè telecronaca) è da ritenere, di provata provenienza ed in grado di offrire piena garanzia tecnica e documentale in sé. Non a caso la stessa difesa, in ordine all'originalità e genuinità di detto filmato, si è limitata a sollevare una sola criticità ravvisata nell'audio, parendole che la voce con la quale il deferito ha pronunciato la frase incriminata risulterebbe più alta rispetto ad altre voci che necessariamente nel medesimo momento si udivano in campo. Senonché tale criticità non appare condivisibile, essendo logico che ciascun soggetto utilizzi un proprio tono di voce, anche in relazione alle circostanze del momento, al contenuto della comunicazione ecc. e che l'altezza dello stesso non deve essere necessariamente identica.

Ne consegue che anche questa seconda eccezione c.d. preliminare è priva di pregio.

- Passando all'esame del merito del procedimento, la prova che il signor Buffon abbia pronunciato l'espressione blasfema per la quale è stato deferito e del contesto che l'ha preceduta e seguita deve ritenersi acquisita in modo pacifico per effetto della registrazione integrale della predetta gara acquisita dalla Procura Federale dalla Lega di Serie A in c.d. originale (senza cioè telecronaca) e validamente allegata al deferimento. Tale filmato, come anticipato, oltre che di provata provenienza ed è in grado di offrire piena garanzia tecnica e documentale in sé, anche per effetto del possibile riscontro e sovrapposizione con la registrazione mandata in onda dall'emittente DAZN in diretta con i telecronisti.

La rilevanza disciplinare dell'espressione blasfema, contenuta in una frase profferita da una sola persona e la cui voce è stata riconosciuta dal deferito come propria, trova la sua fonte diretta nell'art. 37 CGS che ne prevede la punibilità e ne detta la pena edittale. Inoltre la bestemmia, se sentita dall'arbitro o da altri ufficiali di gara, è sanzionata dall'art. 12 del Regolamento del Giuoco del Calcio con l'espulsione del colpevole dal recinto di giuoco, essendo considerata un evidente disvalore dall'ordinamento sportivo.

- Per quanto attiene alla sanzione da infliggere, si ritiene che la richiesta della Procura Federale (una giornata di squalifica), pur corrispondendo al  minimo  edittale  di  cui  all'art.  37  CGS,  possa  essere  derubricata  alla  sanzione dell'ammenda, da quantificare in € 5.000,00 (cinquemila/00) per attribuirvi un'apprezzabile afflittività e ciò in accoglimento della domanda subordinata formulata dalla difesa del deferito richiamando il combinato disposto di cui agli artt. 16, c. 1° e 13, c. 2°, CGS.

La  pacifica  circostanza  che  l'espressione  blasfema,  nel  caso  di  specie,  non  sia  stata  obiettivamente  udita  dai

telespettatori di DAZN durante la diretta assume valenza di attenuante, così come la parziale ammissione di colpa del deferito.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, all’esito della Camera di consiglio, accoglie in parte il deferimento e, per l’effetto, irroga nei confronti del signor Gianluigi Buffon la sanzione dell’ammenda di € 5.000,00 (cinquemila/00).

Così deciso nella Camera di consiglio del 18 febbraio 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it