F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 116/TFN del 8.3.2021 – (Deferimento n. 7927/231pf20-21/GC/gb del 13.01.2021 nei confronti del sig. Antonio Saverio Piccolomo e della società ASD Futsal Bisceglie 1990 – Reg. Prot. 92/TFN-SD) Decisione n. 116/TFN-SD 2020/2021 Deferimento n. 7927/231pf20-21/GC/gb del 13 gennaio 2021 Reg. Prot. 92/TFN-SD

Decisione n. 116/TFN-SD 2020/2021

Deferimento n. 7927/231pf20-21/GC/gb del 13 gennaio 2021

Reg. Prot. 92/TFN-SD

 

Il Tribunale Federale Nazionale – sezione disciplinare, composto da

 

cons. Giuseppe Rotondo – Presidente;

cons. Gianluca Di Vita – Componente (Relatore);

avv. Fabio Micali – Componente;

dott. Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 3 marzo 2021,

a seguito del deferimento del Procuratore federale n. 7927/231pf20-21/GC/gb del 13 gennaio 2021 nei confronti del sig. Antonio Saverio Piccolomo e della società ASD Futsal Bisceglie 1990,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Viene in decisione l’atto di deferimento della Procura Federale del 13 gennaio 2021 – preceduto da comunicazione di conclusione delle indagini ex art. 123 CGS inviata con lettera raccomandata del 23 novembre 2020 - a carico:

1) del sig. Piccolomo Saverio Antonio, Presidente e legale rappresentante della società ASD Futsal Bisceglie 1990 per la violazione di cui all’art. 32 comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione alle indicazioni previste nel Comunicato Ufficiale n. 6 – punto 5 - s.s. 2020/2021 – Divisione Calcio a 5, pubblicato in Roma il 6 luglio 2020 (Adempimenti per l’ammissione ai campionati nazionali maschili della divisione calcio a cinque) per il mancato invio della fidejussione in originale (euro 2.500,00) e per non aver adottato idonee misure volte all’effettuazione del predetto incombente;

2) della società ASD Futsal Bisceglie 1990 a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1 del CGS, per la violazione ascritta al proprio legale rappresentante.

Il deferimento in esame trae spunto dalla comunicazione della Co.Vi.So.D., con la quale veniva comunicato che l’istruttoria relativa all’iscrizione al Campionato Nazionale di Calcio a 5 Serie B maschile - s.s. 2020/2021 aveva dato esito negativo per il mancato invio della fideiussione (punto 5 del C.U. n.6 del 6 luglio 2020 s.s. 2020/2021 della Divisione Calcio a 5).

Il dibattimento

Il giudizio è stato chiamato alla riunione del 3 febbraio 2021 e, presente il rappresentante della Procura Federale dott. Luca Scarpa, è stato disposto il rinvio a nuovo ruolo per consentire il rispetto dei termini decorrenti dal perfezionamento della notifica della convocazione per compiuta giacenza.

Alla successiva riunione del 3 marzo 2021 è comparso per la Procura Federale il dott. Luca Scarpa, il quale ha chiesto l’accoglimento del deferimento e l’irrogazione della sanzione di giorni 30 (trenta) a carico di Piccolomo Saverio Antonio e l’ammenda di euro 200,00 (duecento/00) a carico della società ASD Futsal Bisceglie 1990.

Per i deferiti nessuno è comparso.

La decisione

Il deferimento è fondato. Va rilevato che il C.U. n. 6 del 6 luglio 2020 - s.s. 2020/2021 della Divisione Calcio a 5 dispone che l'inosservanza del medesimo termine del 28 luglio 2020, per l’invio della documentazione da allegare alla domanda di iscrizione, secondo la modalità on-line, alla Divisione Calcio a 5, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai punti 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) (tra i quali rientra l’invio della fideiussione bancaria a prima richiesta con scadenza al 31 luglio 2021) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, a seguito di invio degli atti da parte della Co.Vi.So.D. su deferimento della Procura Federale, dagli Organi della Giustizia Sportiva con la ammenda di euro 300,00 (trecento/00) per la Serie A ed euro 200,00 (duecento/00) per la Serie A2 e Serie B, per ciascun inadempimento. Nel caso in esame, risulta documentalmente provato, attraverso la comunicazione della Co.Vi.So.D., mai contestata dai deferiti, che la società non ha provveduto a trasmettere entro il termine del 28 luglio 2020 la fideiussione in originale di cui al n. 5 del predetto C.U. n. 6 del 6 luglio 2020. Per tali ragioni, il sig. Piccolomo Saverio Antonio, quale Presidente all’epoca dei fatti della società in epigrafe, deve rispondere della violazione di cui all’art. 32 comma 5 del CGS, in relazione alle indicazioni previste nel C.U. n. 6 – punto 5 - s.s. 2020/2021 – Divisione Calcio a 5, pubblicato in Roma il 6 luglio 2020 con applicazione della sanzione richiesta dalla Procura Federale.

La società ASD Futsal Bisceglie 1990, stante l’inadempimento ascritto al sig. Piccolomo, proprio legale rappresentante al momento dei fatti contestati, deve essere sanzionata, ai sensi e per effetto dell’art. 6, comma 1, CGS con l’applicazione dell’ammenda nella misura stabilita dal C.U. n. 6 – punto 5 - s.s. 2020/2021, corrispondente alla richiesta della Procura Federale.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – sezione disciplinare, all’esito della camera di consiglio, accoglie il deferimento e, per l’effetto, applica le seguenti sanzioni: - per il sig. Antonio Saverio Piccolomo, giorni 30 (trenta) di inibizione; - per la società ASD Futsal Bisceglie 1990, euro 200,00 (duecento/00) di ammenda. Così deciso nella camera di consiglio del 3 marzo 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.

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