F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 118/TFN del 16.3.2021 – (Deferimento n. 8287/1130pf20-21/GC/gb del 22.1.2021 nei confronti del sig. Quattara Chris Didier Yvane (individuato in atti con il nome di Abou Teher Chris Yvane) – Reg. Prot. 98/TFN-SD) Decisione n. 118/TFN-SD 2020/2021 Deferimento n. 8287/1130pf20-21/GC/gb del 22 gennaio 2021 Reg. Prot. 98/TFN-SD
Decisione n. 118/TFN-SD 2020/2021
Deferimento n. 8287/1130pf20-21/GC/gb del 22 gennaio 2021
Reg. Prot. 98/TFN-SD
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da
dott. Cesare Mastrocola – Presidente;
avv. Amedeo Citarella – Componente (Relatore);
cons. Pierpaolo Grasso – Componente;
dott. Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA;
ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 16 marzo 2021,
a seguito del Deferimento del Procuratore Federale n. 8287/1130pf20-21/GC/gb del 22 gennaio 2021 nei confronti del sig. Quattara Chris Didier Yvane (individuato in atti con il nome di Abou Teher Chris Yvane),
la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Con provvedimento n. 8287/1130pf20-21/GC/gb del 22 gennaio 2021, il Procuratore Federale f.f. ha deferito dinanzi questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:
- il sig. Quattara Chris Didier Yvane (individuato in atti con il nome di Abou Teher Chris Yvane) (nato il 17 aprile 2001 in
Costa d’Avorio), ultimo tesseramento per il ACD Vigolo Marchese, per violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 7, del vigente CGS:
a) per avere consentito, al fine di potersi tesserare, in data 12 gennaio 2016 (stagione sportiva 2015/16), con la società ASD Bibbiano San Polo, che soggetti non tesserati (i sigg.ri Teher Larissa Ghislane e Abou Zadi Gildas) ed altri soggetti
allo stato non individuati, compissero atti volti ad ottenere attestazioni o documenti falsi o alterati per eludere le norme in materia di ingresso in Italia e di tesseramento in quanto egli extracomunitario, attraverso il ricongiungimento ai citati cittadini ivoriani (i sigg.ri Teher Larissa Ghislane e Abou Zadi Gildas), già residenti in Italia, che si fingevano genitori del calciatore de quo e ne richiedevano il ricongiungimento famigliare, utilizzando false certificazioni attestanti il rapporto di parentela;
b) per avere egli stesso, ai successivi tesseramenti con società affiliate alla FIGC, continuato ad utilizzare le false certificazioni che gli avevano consentito di ricongiungersi in Italia con genitori fittizi.
Il patteggiamento
Prima dell’apertura del dibattimento, così come previsto dall’art. 127, comma 1 CGS - FIGC vigente, l’avv. Giorgio Ricciardi, in rappresentanza della Procura Federale, e l’avv. Carlo Rombolà, in rappresentanza del sig. Quattara Chris Didier Yvane (individuato in atti con il nome di Abou Teher Chris Yvane), hanno depositato una richiesta di patteggiamento riguardante il sig. Quattara Chris Didier Yvane (individuato in atti con il nome di Abou Teher Chris Yvane), che hanno rimesso alla valutazione di questo Tribunale.
Il Tribunale, letta la proposta di patteggiamento;
ritenuta l’applicabilità al caso in esame dell’art. 127, comma 1 CGS - FIGC vigente;
esaminata la sanzione ai sensi del comma 3 art. cit., così determinata: per il sig. Quattara Chris Didier Yvane (individuato in atti con il nome di Abou Teher Chris Yvane), sanzione base anni 2 (due) di squalifica – corrispondenti a mesi 24 (ventiquattro) - diminuita ai sensi dell’art. 127 CGS - FIGC nella misura di mesi 8 (otto), diminuita ai sensi dell’art. 128 CGS – FIGC nella misura di mesi 6 (sei), sanzione finale mesi 10 (dieci) di squalifica; risultando ritualmente formulata la proposta e ritenendo congrua la sanzione finale, adotta il seguente provvedimento:
il Tribunale, rilevato che prima dell’inizio del dibattimento il sig. Quattara Chris Didier Yvane (individuato in atti con il nome di Abou Teher Chris Yvane), ai sensi dell’art. 127, comma 1 CGS - FIGC vigente, ha depositato istanza di patteggiamento con la sanzione sopra evidenziata; visto l’art. 127, comma 3 cit., secondo il quale “nel caso in cui l’organo giudicante reputi corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrue le sanzioni o gli impegni indicati, ne dichiara l’efficacia con apposita decisione”; rilevato altresì, che, a mente del comma 4 della norma, “l’efficacia dell’accordo comporta ad ogni effetto la definizione del procedimento nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione alle sanzioni pecuniarie in esso contenute nel termine perentorio di trenta giorni successivi alla pubblicazione della decisione di cui al comma 3” suddetto; e che, in tale caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione e, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1 art. cit., fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI, con la pronuncia che dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione; rilevato conclusivamente che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate appaiono congrue;
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone nei confronti del sig. Quattara Chris Didier Yvane (individuato in atti con il nome di Abou Teher Chris Yvane) l’applicazione della sanzione di mesi 10 (dieci) di squalifica.
Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto.
Così deciso nella Camera di consiglio del 16 marzo 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.
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