F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 120/TFN del 16.3.2021 – (Deferimento n. 9219 /375 pf 20-21/LDF/GC/am del 19.2.2021 nei confronti del sig. Giuseppe Aiello – Reg. Prot. 110/TFN-SD) Decisione n. 120/TFN-SD 2020/2021 Deferimento n. 9219 /375 pf 20-21/LDF/GC/am del 19 febbraio 2021 Reg. Prot. 110/TFN-SD

 

Decisione n. 120/TFN-SD 2020/2021

Deferimento n. 9219 /375 pf 20-21/LDF/GC/am del 19 febbraio 2021

Reg. Prot. 110/TFN-SD

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da

 

dott. Cesare Mastrocola – Presidente;

avv. Amedeo Citarella – Componente;

avv. Gaia Golia – Componente (Relatore);

dott. Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 16 marzo 2021,

a seguito del Deferimento del Procuratore Federale n. 9219 /375 pf 20-21/LDF/GC/am del 19 febbraio 2021 nei confronti del sig. Giuseppe Aiello,

la seguente

DECISIONE

Con provvedimento n. 9219 /375 pf 20-21/LDF/GC/am del 19 febbraio 2021, il Procuratore Federale f. f. ed il Procuratore Federale Aggiunto hanno deferito dinanzi questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

- il sig. Giuseppe Aiello - Direttore Sportivo - Collaboratore della Gestione Sportiva - non tesserato all’epoca dei fatti, per rispondere della violazione dell’art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva poiché in data 7 novembre 2019 dinanzi agli organi della Procura Federale ha affermato falsamente che l’accordo economico del 7 febbraio 2018 tra il medesimo e la SDRAL Città di Campobasso sarebbe stato firmato dal sig. Claudio Buono in propria presenza. La falsità di quanto dichiarato emerge dalle risultanze della Consulenza Tecnica di Ufficio e dalla decisione del TFN Sez. Vertenze Economiche Decisione n. 11/TFN-SVE 2020/2021 nelle quali si accerta e si stabilisce l’apocrifia della firma del sig. Claudio Buono. La medesima violazione dell’art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva va altresì ulteriormente imputata allo stesso sig. Giuseppe Aiello, poiché pur sapendo che non era intervenuto nessun accordo economico tra le parti ha adito la Commissione Accordi Economici ed ha resistito anche al giudizio di gravame violando gravemente i principi di lealtà e correttezza cui era tenuto a rispettare.

Il patteggiamento

Prima dell’apertura del dibattimento, così come previsto dall’art. 127, comma 1 CGS - FIGC vigente, l’avv. Maurizio Gentile, in rappresentanza della Procura Federale, e l’avv. Federico Schiavoni, in rappresentanza del sig. Giuseppe Aiello, hanno depositato una richiesta di patteggiamento riguardante il sig. Giuseppe Aiello, che hanno rimesso alla valutazione di questo Tribunale.

Il Tribunale, letta la proposta di patteggiamento;

ritenuta l’applicabilità al caso in esame dell’art. 127, comma 1 CGS - FIGC vigente;

esaminata la sanzione ai sensi del comma 3 art. cit., così determinata: per il sig. Giuseppe Aiello, sanzione base mesi 9 (nove) di inibizione, diminuita di 1/3 – mesi 3 (tre), sanzione finale mesi 6 (sei) di inibizione; risultando ritualmente formulata la proposta e ritenendo congrua la sanzione finale, adotta il seguente provvedimento: il Tribunale, rilevato che prima dell’inizio del dibattimento il sig. Giuseppe Aiello, ai sensi dell’art. 127, comma 1 CGS - FIGC vigente, ha depositato istanza di patteggiamento con la sanzione sopra evidenziata; visto l’art. 127, comma 3 cit., secondo il quale “nel caso in cui l’organo giudicante reputi corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrue le sanzioni o gli impegni indicati, ne dichiara l’efficacia con apposita decisione”; rilevato altresì, che, a mente del comma 4 della norma, “l’efficacia dell’accordo comporta ad ogni effetto la definizione del procedimento nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione alle sanzioni pecuniarie in esso contenute nel termine perentorio di trenta giorni successivi alla pubblicazione della decisione di cui al comma 3” suddetto; e che, in tale caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione e, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1 art. cit., fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI, con la pronuncia che dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione; rilevato conclusivamente che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate appaiono congrue;

P.Q.M.

 Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone nei confronti del sig. Giuseppe Aiello l’applicazione della sanzione di mesi 6 (sei) di inibizione. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto. Così deciso nella Camera di consiglio del 16 marzo 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.

 

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