F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 124/TFN del 29.3.2021 – (Deferimento n. 8727/279 pf 20 21GC/LDF/ac del 3.2.2021 nei confronti del sig. Becagli Tommaso e della società Florentia San Gimignano SSDARL – Reg. Prot. 104/TFN-SD) Decisione n. 124/TFN-SD 2020/2021 Deferimento n. 8727/279pf20-21/GC/LD/ac del 3 febbraio 2021 Reg. Prot. 104/TFN-SD

Decisione n. 124/TFN-SD 2020/2021

Deferimento n. 8727/279pf20-21/GC/LD/ac del 3 febbraio 2021

Reg. Prot. 104/TFN-SD

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da

 

cons. Nicola Durante – Presidente;

cons. Pierpaolo Grasso – Componente;

 avv. Fabio Micali – Componente (Relatore);

dott. Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 23 marzo 2021,

a seguito del Deferimento del Procuratore Federale n. 8727/279pf20-21/GC/LD/ac del 3 febbraio 2021 nei confronti del sig. Tommaso Becagli e della società Florentia San Gimignano SSD ARL,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento La Procura Federale con atto datato 3.2.2021 deferiva a questo Tribunale:

- il sig. Becagli Tommaso, presidente e legale rappresentante della società Florentia San Gimignano SSDARL per la violazione delI'art. 4, comma 1, deI Codice di Giustizia Sportiva (inosservanza di norme federali e comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità nei rapporti comunque riferibili all'attività sportiva) in relazione aII'art. 94 quinquies, comma 9 NOIF (sono vietati, nulli e privi di efficacia accordi in contrasto e comunque finalizzati a eludere iL presente articolo. La loro sottoscrizione costituisce iIIecito discipIinare ai sensi deII’art 8, comma 8, del Codice di giustizia sportiva previgente – ora trasfuso neII’art. 31, comma 5, deI Codice di giustizia Vigente - e comporta il deferimento delle parti innanzi ai competenti Organi della giustizia Sportiva) ed aII'art. 94 quinquies, comma 4, NOIF (gli accordi economici devono essere depositati a cura della società presso la Divisione Calcio Femminile, unitamente alla richiesta di tesseramento deII’aIIenatore e comunque entro 30 giorni dalla loro sottoscrizione) per aver sottoscritto in data 18.08.2019 con l’allenatore Ardito Michele, per la conduzione tecnica della prima squadra partecipante al campionato serie A femminile, ulteriormente all’accordo economico di euro 30.658,00 rientrante proprio nei massimali previsti daII'art. 94 quinquies, comma 2, NOIF, depositato presso la Divisione Calcio Femminile, un accordo economico per la cessione dei diritti di immagine, a fronte di un corrispettivo lordo di euro 10.000,00 e per non aver mai provveduto al relativo deposito presso la Divisione Calcio Femminile;

- la società Florentia San Gimignano SSDARL per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per le condotte antiregolamentari ascritte rispettivamente al presidente Becagli Tommaso ed all’allenatore Ardito Michele; Entrambi i deferiti hanno trasmesso a questo Tribunale una memoria difensiva, mediante la quale hanno contestato il deferimento e richiesto il proscioglimento da ogni addebito.

Il dibattimento

Alla riunione del 23 marzo 2021 è comparso il rappresentante della Procura Federale il quale ha chiesto l’accoglimento del deferimento e l’irrogazione della sanzione dell'inibizione di anni due a carico del sig. Tommaso Becagli e dell’ammenda di euro 5.000,00 (cinquemila/00) e un punto di penalizzazione a carico della società. Entrambi i deferiti sono comparsi e per mezzo del proprio difensore hanno richiesto il proscioglimento da ogni addebito.

La decisione

Il deferimento è fondato.

Le prove documentali prodotte dalla Procura Federale hanno evidenziato che la Società Florentia San Gimignano SSD ARL ed il Signor Michele Ardito hanno stipulato un accordo economico dell'importo annuale lordo di euro 30.658,00; successivamente, in data 18.8.2019, le stesse parti hanno sottoscritto un ulteriore contratto per lo sfruttamento dei diritti di immagine del Sig. Michele Ardito da parte della Società Florentia San Gimignano SSD ARL, a fronte del pagamento di ulteriori euro 10.000,00 lordi, che non rientrano nelle somme indicate dall'articolo 94 quinquies numero 2 comma 2.

Il Tribunale osserva inoltre che il punto 3.2 dell'accordo sopra menzionato prevede un obbligo di pagamento in aggiunta al compenso indicato nell'altro accordo economico, per un complessivo importo annuale lordo dovuto al Signor Michele Ardito pari ad euro 40.658,00. Tale importo è pertanto superiore al limite annuale consentito ed indicato dall'articolo 94 quinquies numero 2 comma 1 delle NOIF, e tale violazione si concretizza indipendentemente dall'effettivo adempimento agli obblighi di pagamento da parte della società deferita in favore del Signor Michele Ardito.

Per vero, l’obbligo di deposito previsto dalla normativa federale riguarda ogni scrittura privata attraverso cui si superi il limite di cui all'articolo 94 quinquies numero 2 comma 1 delle NOIF e, dunque, anche un “accordo economico per la cessione dei diritti di immagine”.

Inoltre, la causale formale del bonifico dell’8 agosto 2019 (“saldo anticipato 2 mensilità”), tramite cui la Società ha proceduto al pagamento della pattuita somma netta di € 8.000,00 (ottomila/00), è da ritenersi superata dal contenuto dell’art. 3 dell’accordo intervenuto il 18 agosto 2019 e va dunque imputata, per sopravvenuta volontà delle parti, al pagamento dei diritti di immagine ceduti.

Per tutte le ragioni sopra riportate, non possono essere meritevoli di accoglimento le considerazioni esposte dai deferiti nella propria memoria difensiva e nella successiva riunione del 23 marzo 2021.

A parere del Tribunale, risulta pertanto pienamente raggiunta la prova del comportamento antiregolamentare ascritto al Signor Tommaso Becagli ai sensi del richiamato articolo 94 quinquies numero 2 comma 1, e di conseguenza la responsabilità diretta e oggettiva della Florentia San Gimignano SSDARL ai sensi dell'art. 6 commi, 1 e 2, del CGS per i comportamenti posti in essere dal proprio Presidente e dal proprio allenatore.

P.Q.M.

 Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, all’esito della Camera di consiglio, accoglie il deferimento e, per l’effetto, applica le seguenti sanzioni: - per il sig. Tommaso Becagli, l’inibizione di anni 2 (due); - per la società Florentia San Gimignano SSD ARL, l’ammenda di euro 5.000,00 (cinquemila/00) e la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica da scontare nel campionato in corso. Così deciso nella Camera di consiglio del 23 marzo 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.

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