F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 125/TFN del 29.3.2021 – (Deferimento n. 9534/355pf20-21/GC/GT/ag del 3.3.2021 nei confronti del sig. Foffo Luigi e della società Trapani Calcio Srl – Reg. Prot. 114/TFN-SD) Decisione n. 125/TFN-SD 2020/2021 Deferimento n. 9534/355pf20-21/GC/GT/ag del 3 marzo 2021 Reg. Prot. 114/TFN-SD

Decisione n. 125/TFN-SD 2020/2021

Deferimento n. 9534/355pf20-21/GC/GT/ag del 3 marzo 2021

 Reg. Prot. 114/TFN-SD

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da

 

cons. Nicola Durante – Presidente;

avv. Maurizio Lascioli – Componente;

avv. Fabio Micali – Componente (Relatore);

dott. Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 23 marzo 2021,

a seguito del Deferimento del Procuratore Federale n. 9534/355pf20-21/GC/GT/ag del 3 marzo 2021 nei confronti del sig. Luigi Foffo e della società Trapani Calcio Srl, la seguente DECISIONE Il deferimento La Procura Federale con atto datato 3.3.2021 deferiva a questo Tribunale:

1) Il sig. Foffo Luigi, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società Trapani Calcio Srl: - per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, in relazione a quanto previsto dal Titolo II – Criteri Infrastrutturali – lettera E), del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione al Campionato Professionistico di Serie C 2020/2021, pubblicato con CU n. 248/A del 26.06.2020, per non aver depositato, entro il termine del 1.10.2020, il “questionario dati stadio”;

- per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, in relazione all’inosservanza dell’impegno assunto con la dichiarazione di cui al Titolo III – Criteri Sportivi e Organizzativi – punto 2), lettere i), l), m), n), o), p), q), r), s) e t), del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione al Campionato Professionistico di Serie C 2020/2021, pubblicato con CU n. 248/A del 26.06.2020, per non aver assolto, entro il termine del 1.10.2020, ai seguenti adempimenti:

Deposito della scheda informativa riguardante il Dirigente Responsabile della Gestione della società (lett. i);

Deposito della scheda informativa riguardante il Segretario generale/sportivo della società (lett. l);

Deposito della scheda informativa riguardante il Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo della società (lett. m); Deposito della scheda informativa riguardante il Responsabile Ufficio Stampa della società (lett. n);

Deposito della scheda informativa riguardante il Responsabile Marketing/Commerciale della società (lett. o);

Deposito della scheda informativa riguardante il Responsabile del Settore Giovanile della società (lett. p);

Deposito della scheda informativa riguardante il Team Manager della società (lett. q);

Deposito della scheda informativa riguardante il Direttore Sportivo della società (lett. r);

Deposito dell’organigramma della società (lett. s);

Deposito del programma di formazione del settore giovanile (lett. t);

2) la società Trapani Calcio Srl, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante come sopra descritto. I deferiti non depositavano alcuna memoria difensiva.

Il dibattimento

 Alla riunione del 23 marzo 2021 è comparso il rappresentante della la Procura Federale il quale ha chiesto l’accoglimento del deferimento e l’irrogazione della sanzione della inibizione di mesi quattro e giorni dieci a carico del sig. Luigi Foffo e dell’ammenda di € 70.000,00 a carico della società. Per i deferiti nessuno è comparso.

La decisione

Il deferimento è fondato. Nel caso in esame, risulta documentalmente comprovato attraverso la nota-segnalazione della Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi presso la FIGC del 13.11.2020, con i relativi allegati, nonché attraverso il foglio notizie e modulo di censimento s.s. 2020/2021 della società Trapani Calcio Srl, che il sig. Luigi Foffo deve rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, in relazione a quanto previsto dal Titolo II – Criteri Infrastrutturali – lettera E), del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione al Campionato Professionistico di Serie C 2020/2021, pubblicato con CU n. 248/A del 26.06.2020, per non aver provveduto al deposito del questionario stadio entro i termini previsti.

Il sig. Luigi Foffo deve anche rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, in relazione all’inosservanza dell’impegno assunto con la dichiarazione di cui al Titolo III – Criteri Sportivi e Organizzativi – punto 2), lettere i), l), m), n), o), p), q), r), s) e t), del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione al Campionato Professionistico di Serie C 2020/2021, pubblicato con CU n. 248/A del 26.06.2020 per non aver altresì provveduto ad assolvere a tutti gli adempimenti contestati nel deferimento dalla Procura Federale e più specificamente per non aver provveduto:

- Al deposito della scheda informativa riguardante il Dirigente Responsabile della Gestione della società (lett. i);

- Al deposito della scheda informativa riguardante il Segretario generale/sportivo della società (lett. l); -

 Al deposito della scheda informativa riguardante il Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo della società (lett. m);

- Al deposito della scheda informativa riguardante il Responsabile Ufficio Stampa della società (lett. n);

- Al deposito della scheda informativa riguardante il Responsabile Marketing/Commerciale della società (lett. o);

 - Al deposito della scheda informativa riguardante il Responsabile del Settore Giovanile della società (lett. p);

- Al deposito della scheda informativa riguardante il Team Manager della società (lett. q); - Al deposito della scheda informativa riguardante il Direttore Sportivo della società (lett. r);

- Al deposito dell’organigramma della società (lett. s);

- Al deposito del programma di formazione del settore giovanile (lett. t).

Per quel che concerne la posizione del Trapani Calcio Srl, si precisa che la stessa deve rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del CGS, del comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante come sopra descritto.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, all’esito della Camera di consiglio, accoglie il deferimento e, per l’effetto, irroga le seguenti sanzioni:

- per il sig. Luigi Foffo, l’inibizione di mesi 4 (quattro) e giorni 10 (dieci);

- per la società Trapani Calcio Srl, l’ammenda di euro 70.000,00 (settantamila/00).

Così deciso nella Camera di consiglio del 23 marzo 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.

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