F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 126/TFN del 29.3.2021 – (Deferimento n. 2795/984 pf18-19 GP/ac del 5.9.2019 nei confronti della società SSDARL Axys Zola ora SSDARL Sasso Marconi Zola – Reg. Prot. 43ss19-20/TFN-SD) Decisione n. 126/TFN-SD 2020/2021 Deferimento n. 2795/984 pf18-19 GP/ac del 5 sttembre 2019 Reg. Prot. 43ss19-20/TFN-SD

Decisione n. 126/TFN-SD 2020/2021

Deferimento n. 2795/984 pf18-19 GP/ac del 5 sttembre 2019

Reg. Prot. 43ss19-20/TFN-SD

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da

 

avv. Valentino Fedeli – Presidente f. f.;

avv. Fabio Micali – Componente (Relatore);

avv. Francesca Mite – Componente;

avv. Angelo Venturini – Componente;

avv. Giovanni Marco Zoppi – Componente;

dott. Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 25 marzo 2021,

a seguito del Deferimento del Procuratore Federale n. 2795/984 pf18-19 GP/ac del 5 settembre 2019 nei confronti della società Axys Zola SSD arl (oggi SSDARL Sasso Marconi),

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con provvedimento del 5 settembre 2019 il Procuratore Federale ha deferito dinanzi questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

1) il sig. Morici Massimo, all’epoca dei fatti Presidente della società Axys Zola SSD arl, per rispondere della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1bis, comma 1, del CGS vigente all’epoca dei fatti ora trasfuso nell’art. nell’art. 2, comma 1 ed art. 4, comma 1, del vigente CGS per aver consentito al sig. Ferrante Christian, tecnico abilitato ma privo di regolare tesseramento per la Axys Zola SSD arl, di svolgere di fatto nella SS 2018/2019, più precisamente dal mese di agosto 2018 al mese di ottobre 2018, attività tecnica di allenatore e/o collaboratore tecnico per la propria società;

2) il sig. Pucciarelli Luigi, all’epoca dei fatti Presidente della società SS Casalecchio 1921, per rispondere della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1bis, comma 1, del CGS vigente all’epoca dei fatti ora trasfuso nell’art. nell’art. 2, comma 1 ed art. 4, comma 1, del vigente CGS per aver consentito al sig. Ferrante Christian, tecnico abilitato ma privo di regolare tesseramento per la società SS Casalecchio 1921, di svolgere di fatto, nella SS 2018/2019 più precisamente dal mese di novembre al mese di dicembre 2018, attività tecnica di allenatore e/o collaboratore tecnico per la propria società; 3) la società SS Casalecchio 1921 per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1 e 2, del previgente CGS oggi trasfuso nell’art. 6, comma 1 e 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva per le condotte rispettivamente ascrivibili al proprio Presidente munito di legale rappresentanza nonché agli altri soggetti alla quale appartenevano al momento della consumazione delle rispettive violazioni e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività contestata;

4) la società Axys Zola SSD arl per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1 e 2, del previgente CGS oggi trasfuso nell’art. 6, comma 1 e 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, per le condotte rispettivamente ascrivibili al proprio Presidente munito di legale rappresentanza nonché agli altri soggetti alla quale appartenevano al momento della consumazione delle rispettive violazioni e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività contestata.

Il fatto

Prima dell’apertura del dibattimento, così come previsto dall’art. 127 comma 1 nuovo CGS - FIGC, applicabile al caso in esame, la Procura Federale depositava la richiesta di patteggiamento sottoscritta dall’avv. Danilo Pomponi per la società Axys Zola SSD arl.

Il TFN accoglieva la suddetta richiesta e di conseguenza ai sensi dell'art.127 CGS, applicava nei riguardi della società Axys Zola SSD arl, la sanzione finale dell'ammenda di € 666,00 (seicentosessantasei/00). La Axys Zola SSD arl, contrariamente a quanto pattuito, non ottemperava al pagamento di quanto statuito dal TFN Sezione Disciplinare entro il termine di 30 giorni; per tali ragioni, in data 24 febbraio 2021 il TFN - Sezione Disciplinare revocava la decisione assunta a seguito del patteggiamento, e fissava l'udienza di discussione del deferimento nei riguardi della Axys Zola SSD arl, per la data del 25 marzo 2021.

Le memorie difensive

Nei termini assegnati nell’atto di comunicazione degli addebiti, la società deferita presentava una memoria difensiva.

Il dibattimento

All’odierna riunione innanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, si è collegato il rappresentante della Procura Federale avv. Michele Sibillano, il quale ha chiesto accogliersi il deferimento, con l'irrogazione della sanzione dell'ammenda di euro 1.000,00 (mille/00) nei riguardi della Axys Zola SSD arl. Per la Società deferita si è altresì collegato l’avv. Danilo Pomponi, il quale ha dedotto che il mancato pagamento dell’ammenda era stato causato dal passaggio di proprietà della Società e per le difficoltà del momento. Ha altresì dedotto che la Società si dichiarava pronta al pagamento della ammenda nella misura a suo tempo patteggiata; nulla ha dedotto nel merito dell’originario deferimento.

La decisione

 Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, esaminati gli atti del deferimento, rileva che lo stesso è da ritenersi fondato e deve essere accolto.

Tutti i fatti e le violazioni contestate dalla Procura Federale risultano comprovate.

Il legale della deferita ha riconosciuto la responsabilità della propria assistita e quindi il mancato pagamento dell'ammenda ridotta ai sensi dell'art. 127 CGS.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, all’esito della Camera di consiglio, accoglie il deferimento e, per l’effetto, irroga nei confronti della società Axys Zola SSD arl (oggi SSDARL Sasso Marconi) la sanzione dell’ammenda di euro 1.000,00 (mille/00). Così deciso nella Camera di consiglio del 25 marzo 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.

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