F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 127/TFN del 29.3.2021 – (Deferimento n. 9230/79 pfi 19-20 MDL/jg del 22.01.2020 nei confronti della società FC Montenero – Reg. Prot. 145ss19-20/TFN-SD) Decisione n. 127/TFN-SD 2020/2021 Deferimento n. 9230/79 pf19-20 MDL/jg del 22 gennaio 2020 Reg. Prot. 145ss19-20/TFN-SD

 

Decisione n. 127/TFN-SD 2020/2021

Deferimento n. 9230/79 pf19-20 MDL/jg del 22 gennaio 2020

Reg. Prot. 145ss19-20/TFN-SD

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da

 

avv. Valentino Fedeli – Presidente f. f.;

avv. Fabio Micali – Componente (Relatore);

avv. Francesca Mite – Componente;

avv. Angelo Venturini – Componente;

avv. Giovanni Marco Zoppi – Componente;

dott. Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 25 marzo 2021,

a seguito del Deferimento del Procuratore Federale n. 9230/79 pf19-20 MDL/jg del 22 gennaio 2020 nei confronti della società ASD Football Club Montenero,

la seguente

DECISIONE

 Il deferimento Con provvedimento del 22 gennaio 2020, il Procuratore Federale ed il Procuratore Federale Aggiunto hanno deferito dinanzi questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

- il sig. Stefano Zambellan, all’epoca dei fatti Presidente della società FC Montenero, per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1bis del previgente CGS in relazione all’art. 28 del Regolamento SGS nonché del Com. Uff. n. 1 – Settore Giovanile e Scolastico del 02 luglio 2018 Stagione Sportiva 2018 – 2019, per aver consentito alla società da egli presieduta di prendere parte al Torneo «Coppa Carnevale», manifestazione sportiva organizzata senza la preventiva autorizzazione dei competenti Organi Federali e svoltasi in data 2-3 marzo 2019 a Sabaudia (LT), omettendo di accertare preventivamente che lo stesso avesse le prescritte autorizzazioni federali;

- la società FC Montenero, a titolo di responsabilità diretta ai sensi del previgente art. 4, comma 1, CGS per i fatti addebitati all’allora Presidente sig. Stefano Zambellan;

Il fatto

Prima dell’apertura del dibattimento, così come previsto dall’art. 127 CGS, applicabile al caso in esame, la Procura Federale depositava la richiesta di patteggiamento sottoscritta dal legale della società FC Montenero.

Il TFN accoglieva la suddetta richiesta e di conseguenza ai sensi dell'art. 127 CGS, applicava nei riguardi della società FC Montenero, la sanzione finale dell'ammenda di euro 140,00 (centoquaranta/00).

La società FC Montenero, contrariamente a quanto pattuito, non ottemperava al pagamento di quanto statuito dal TFN Sezione Disciplinare entro il termine di 30 giorni; per tali ragioni, in data 24 febbraio 2021 il TFN Sezione Disciplinare revocava la decisione assunta a seguito del patteggiamento e fissava l'udienza di discussione del deferimento nei riguardi della società FC Montenero, per la data del 25 marzo 2021.

Le memorie difensive

Nei termini assegnati nell’atto di comunicazione degli addebiti, la società deferita presentava una memoria difensiva.

Il dibattimento

All’odierna riunione innanzi al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, si è collegato il rappresentante della Procura Federale avv. Alessandro Avagliano, il quale ha chiesto accogliersi il deferimento, con l'irrogazione della sanzione dell'ammenda di euro 210,00 (duecentodieci/00) nei riguardi della società FC Montenero. Si è altresì collegato il difensore della deferita avv. Matteo Sperduti, il quale ha ammesso che la società non ha corrisposto l'importo dovuto a seguito del patteggiamento ed ha chiesto l'applicazione di una sanzione ridotta; nulla ha dedotto in merito alle motivazioni del deferimento.

La decisione Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, esaminati gli atti del deferimento, rileva che lo stesso è da ritenersi fondato e deve essere accolto.

Tutti i fatti e le violazioni contestate dalla Procura Federale risultano comprovate.

Il difensore della deferita, se da una parte ha riconosciuto la responsabilità della propria assistita e quindi il mancato pagamento dell'ammenda ridotta ai sensi dell'art. 127 CGS, dall’altra non ha contestato il merito dell’originario deferimento.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, all’esito della Camera di consiglio, accoglie il deferimento e, per l’effetto, irroga nei confronti della società ASD Football Club Montenero la sanzione dell’ammenda di euro 210,00 (duecentodieci/00).

Così deciso nella Camera di consiglio del 25 marzo 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.

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