F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 129/TFN del 30.3.2021 – (Deferimento n. 6318/398 pf19-20 GP/GC/blp del 15.11.2019 nei confronti del sig. Filippo Raiola e della società Paganese calcio 1926 Srl – Reg. Prot. 96ss19-20/TFN-SD) Decisione n. 129/TFN-SD 2020/2021 Deferimento n. 6318/398 pf19-20 GP/GC/blp del 15 novembre 2019 Reg. Prot. 96ss19-20/TFN-SD

Decisione n. 129/TFN-SD 2020/2021

Deferimento n. 6318/398 pf19-20 GP/GC/blp del 15 novembre 2019

Reg. Prot. 96ss19-20/TFN-SD

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da

 

avv. Valentino Fedeli – Presidente f. f.;

avv. Fabio Micali – Componente;

avv. Francesca Mite – Componente;

avv. Angelo Venturini – Componente;

avv. Giovanni Marco Zoppi – Componente (Relatore);

dott. Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 25 marzo 2021,

a seguito del Deferimento del Procuratore Federale n. 6318/398 pf19-20 GP/GC/blp del 15 novembre 2019 nei confronti del sig. Raiola Filippo e della società Paganese Calcio 1926 Srl,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento Con provvedimento del 15.11.2019 il Procuratore Federale deferiva dinanzi codesto Tribunale il sig. Filippo Raiola, Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Società Paganese Calcio 1926 Srl, per rispondere della violazione di cui all’art. 6, comma 1, CGS, in relazione all’art. 85, lett. C), par. V), NOIF “per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per aver versato parte delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS riguardanti gli emolumenti dovuti, per la mensilità di luglio 2019, ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, utilizzando modalità difformi da quelle stabilite dall’art. 85 delle NOIF, lettera C), par. V. Deferiva altresì la Paganese Calcio 1926 Srl per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 33, comma 4, CGS in relazione alle violazioni contestate al suo legale rappresentante.

La difesa dei soggetti deferiti presentava memoria difensiva contestando sotto il profilo sostanziale l’addebito formulato dall’Ufficio della Procura Federale e chiedendo il proscioglimento dei predetti soggetti.

In data 12.12.2019 prima dell’apertura del dibattimento il Procuratore Federale ed i deferiti depositavano rituale proposta di patteggiamento nella misura di una ammenda di euro 1.000,00 (mille/00) per ciascun soggetto di cui il Tribunale, previa verifica ai sensi dell’art. 127 comma 1 CGS, disponeva l’applicazione in pari data.

All’udienza del 24.02.2021 codesto Tribunale, vista la segnalazione del 29.09.2020 con la quale l’Ufficio Amministrazione, Finanza e Controllo della FIGC rappresentava che era decorso il termine previsto per dare esecuzione al pagamento delle suddette sanzioni con le modalità previste, revocava la decisione de quo e fissava la discussione alla data del 25.3.2021, nella quale il Procuratore Federale insisteva per l’accoglimento del deferimento chiedendo l’irrogazione dell’ammenda di euro 1.500,00 (millecinquecento/00) per ciascun deferito mentre il difensore, riportandosi alle memorie prodotte, chiedeva l’irrogazione delle sanzioni nella misura ridotta di cui al patteggiamento.

I motivi della decisione

Il Tribunale, esaminati gli atti e sentita la difesa, osserva. Il presente procedimento trae origine dagli accertamenti esperiti, su incarico della Commissione Vigilanza Società di Calcio (Co.Vi.So.C.), dalla Società di revisione Deloitte & Touche Spa, relativamente al bimestre 1.7.2019 - 31.8.2019. Detti accertamenti hanno evidenziato che la Società deferita ha provveduto al pagamento di parte delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS, nella misura di complessivi euro 7.447,74, riguardanti gli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per la mensilità di luglio 2019, non utilizzando il conto corrente indicato dalla Società al momento della iscrizione al Campionato di competenza bensì un conto corrente diverso.

Orbene, le modalità di pagamento appena descritte risultano essere in palese contrasto con il disposto dell’art. 85, lett. C), par. V), NOIF, che testualmente prevede che le ritenute IRPEF ed i contributi INPS relativi ai tesserati, dipendenti e collaboratori “devono essere versati utilizzando i conti correnti indicati dalla Società al momento della iscrizione al Campionato”.

La richiamata disposizione, nell’imporre alle Società un “conto dedicato” ai pagamenti suddetti e modalità specifiche di esecuzione dei versamenti, non ammette equipollenti, con la conseguenza che devono considerarsi in violazione della normativa vigente tutti i pagamenti effettuati sia attraverso conti diversi da quello comunicato dalla Società all’atto dell’iscrizione al Campionato di competenza sia con modalità differenti rispetto a quelle previste.

Tale condotta è rilevante, ad avviso del Tribunale, ai sensi dell’art. 1, comma 1, CGS, risultando il comportamento contestato contrario ai principi di lealtà, probità e correttezza, sotto il profilo della trasparenza nella gestione delle risorse economiche, sotteso alla disposizione violata.

Sul punto, non possono condividersi i rilievi difensivi per i quali la condotta della società sarebbe riconducibile ad un involontario errore causato da un disguido informatico meramente accidentale che configurerebbe la scriminante dell’errore scusabile se non addirittura della forza maggiore, fattispecie del tutto inapplicabili dinanzi ad un testo normativo chiaro ed inequivocabile.

Della violazione contestata dovrà quindi rispondere il sig. Raiola Filippo nella sua qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Paganese Calcio 1926 srl alla quale consegue quella diretta della Società ritenendosi congrue sotto il profilo sanzionatorio le richieste formulate dal Procuratore Federale.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, all’esito della Camera di consiglio, accoglie il deferimento e, per l’effetto, irroga le seguenti sanzioni:

- per il sig. Raiola Filippo, euro 1.500,00 (millecinquecento/00) di ammenda;

- per la società Paganese Calcio 1926 Srl, euro 1.500,00 (millecinquecento/00) di ammenda. Così deciso nella Camera di consiglio del 25 marzo 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.

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