F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 131/TFN del 31.3.2021 – (Deferimenti nn. 9323/501pf20-21/GC/blp del 24.2.2021 nei confronti dei sig.ri Giorgio Heller, Rosario Carrano e della società AS Livorno Calcio Srl e 9324/502pf20-21/GC/blp del 24.2.2021 nei confronti dei sig.ri Giorgio Heller, Rosario Carrano, Antonio Mastrangelo e della società AS Livorno Calcio Srl – Reg. Prot. 112-113/TFN-SD) Decisione n. 131/TFN-SD 2020/2021 Deferimento n. 9323/501pf20-21/GC/blp del 24 febbraio 2021 Deferimento n. 9324/502pf20-21/GC/blp del 24 febbraio 2021 Reg. Prot. 112-113/TFN-SD

Decisione n. 131/TFN-SD 2020/2021

Deferimento n. 9323/501pf20-21/GC/blp del 24 febbraio 2021

Deferimento n. 9324/502pf20-21/GC/blp del 24 febbraio 2021

Reg. Prot. 112-113/TFN-SD

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da

 

cons. Nicola Durante – Presidente;

cons. Pierpaolo Grasso – Componente;

avv. Maurizio Lascioli – Componente (Relatore);

dott. Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 23 marzo 2021,

a seguito del Deferimento del Procuratore Federale n. 9323/501pf20-21/GC/blp del 24 febbraio 2021 nei confronti dei sig.ri Giorgio Heller, Rosario Carrano e della società AS Livorno Calcio Srl e del Deferimento del Procuratore Federale n. 9324/502pf20- 21/GC/blp del 24 febbraio 2021 nei confronti dei sig.ri Giorgio Heller, Rosario Carrano, Antonio Mastrangelo e della società AS Livorno Calcio Srl,

 la seguente

DECISIONE

Il primo deferimento.

Il Procuratore Federale f.f.,

 letti gli atti dell’attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare n. 501pf20-21, iscritto nel registro dei procedimenti in data 25.1.2021 ed avente ad oggetto "segnalazione di Co.Vi.So.C. in ordine al mancato pagamento nei termini stabiliti dalla normativa federale, da parte della società A.S. Livorno Calcio s.r.l., degli emolumenti dovuti ai tesserati per le mensilità di giugno 2020, così come previsto dal C.U. n.99/A del 21 settembre 2020";

vista la documentazione acquisita, l’attività istruttoria espletata e la comunicazione di conclusione delle indagini del 9.2.2021, cui non ha fatto seguito il deposito di memoria difensiva,

ha deferito

innanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare

- Sig. Heller Giorgio, Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro-tempore della Società A.S. Livorno Calcio S.r.l. all’epoca dei fatti: per la violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 33, comma 3, del C.G.S., in relazione a quanto previsto dal C.U. n. 99/A del 21 settembre 2020 per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, in ordine al pagamento degli emolumenti relativi alla mensilità di giugno 2020 dovuti a diversi tesserati, titolari di contratti con compensi annui lordi superiori ad euro 50.000,00. In particolare, è emerso che la Società ha provveduto al pagamento degli emolumenti netti relativi alla mensilità di giugno 2020 solo in data 16 dicembre 2020, quindi oltre il termine del 16 novembre 2020 previsto dalla normativa federale. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente, e ai periodi di svolgimento degli stessi.

- Sig. Carrano Rosario, Amministratore delegato e legale rappresentante pro-tempore della Società A.S. Livorno Calcio S.r.l. all’epoca dei fatti: per la violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 33, comma 3, del C.G.S., in relazione a quanto previsto dal C.U. n. 99/A del 21 settembre 2020 per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, in ordine al pagamento degli emolumenti relativi alla mensilità di giugno 2020 dovuti a diversi tesserati, titolari di contratti con compensi annui lordi superiori ad euro 50.000,00. In particolare, è emerso che la Società ha provveduto al pagamento degli emolumenti netti relativi alla mensilità di giugno 2020 solo in data 16 dicembre 2020, quindi oltre il termine del 16 novembre 2020 previsto dalla normativa federale. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente, e ai periodi di svolgimento degli stessi.

- La Società A.S. Livorno Calcio S.r.l.:

a) per rispondere a titolo di responsabilità diretta della violazione dell’art. 6, comma 1, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dal Sig. Heller Giorgio, Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro-tempore della Società A.S. Livorno Calcio S.r.l. all’epoca dei fatti e dal Sig. Carrano Rosario, Amministratore delegato e legale rappresentante pro-tempore della Società A.S. Livorno Calcio S.r.l. all’epoca dei fatti;

b) per rispondere a titolo di responsabilità propria della violazione dell’art. 33, comma 3, del C.G.S., in relazione a quanto previsto dal C.U. n. 99/A del 21 settembre 2020 per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, in ordine al pagamento degli emolumenti relativi alla mensilità di giugno 2020 dovuti a diversi tesserati, titolari di contratti con compensi annui lordi superiori ad euro 50.000,00. In particolare, è emerso che la Società ha provveduto al pagamento degli emolumenti netti relativi alla mensilità di giugno 2020 solo in data 16 dicembre 2020, quindi oltre il termine del 16 novembre 2020 previsto dalla normativa federale.

Il secondo deferimento.

Il Procuratore Federale f.f.,

 letti gli atti dell’attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare n. 502pf20-21, iscritto nel registro dei procedimenti in data 25.1.2021 ed avente ad oggetto "segnalazione di Co.Vi.So.C. in ordine al mancato pagamento, nei termini stabiliti dalla normativa federale, da parte della società A.S. Livorno Calcio s.r.l., degli emolumenti dovuti ai tesserati per le mensilità di luglio ed agosto 2020, così come previsto dal C.U. n. 112/A del 9 novembre 2020";

vista la documentazione acquisita, l’attività istruttoria espletata e la comunicazione di conclusione delle indagini del 9.2.2021, cui non ha fatto seguito il deposito di memoria difensiva,

ha deferito

innanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,

- Sig. Heller Giorgio, Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro-tempore della Società A.S. Livorno Calcio S.r.l. all’epoca dei fatti: per la violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 33, comma 3, del C.G.S., in relazione a quanto previsto dal C.U. n. 112/A del 9 novembre 2020 per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, in ordine al pagamento degli emolumenti relativi alle mensilità di luglio e agosto 2020, dovuti a n. 2 tesserati, titolari di contratti con compensi annui lordi superiori ad euro 50.000,00. In particolare, è emerso che la Società ha provveduto al pagamento degli emolumenti netti relativi alle mensilità di luglio e agosto 2020 solo in data 3 dicembre 2020, quindi oltre il termine del 1° dicembre 2020 previsto dalla normativa federale. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente, e ai periodi di svolgimento degli stessi.

- Sig. Carrano Rosario, Amministratore delegato e legale rappresentante pro-tempore della Società A.S. Livorno Calcio S.r.l. all’epoca dei fatti: per la violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 33, comma 3, del C.G.S., in relazione a quanto previsto dal C.U. n. 112/A del 9 novembre 2020 per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, in ordine al pagamento degli emolumenti relativi alle mensilità di luglio e agosto 2020, dovuti a n. 2 tesserati, titolari di contratti con compensi annui lordi superiori ad euro 50.000,00. In particolare, è emerso che la Società ha provveduto al pagamento degli emolumenti netti relativi alle mensilità di luglio e agosto 2020 solo in data 3 dicembre 2020, quindi oltre il termine del 1° dicembre 2020 previsto dalla normativa federale. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente, e ai periodi di svolgimento degli stessi.

- Sig. Heller Giorgio, Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro-tempore della Società A.S. Livorno Calcio S.r.l. all’epoca dei fatti e Sig. Mastrangelo Antonio, Sindaco Unico della Società A.S. Livorno Calcio S.r.l. all’epoca dei fatti: per la violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 31, comma 1, del C.G.S., per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per aver depositato presso la Co.Vi.So.C., in data 1° dicembre 2020, una dichiarazione attestante circostanze non veridiche.

- La Società A.S. Livorno Calcio S.r.l.:

a) per rispondere a titolo di responsabilità diretta della violazione dell’art. 6, comma 1, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dal Sig. Heller Giorgio, Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro-tempore della Società A.S. Livorno Calcio S.r.l. all’epoca dei fatti, e dal Sig. Carrano Rosario, Amministratore delegato e legale rappresentante pro-tempore della Società A.S. Livorno Calcio S.r.l. all’epoca dei fatti;

b) per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva della violazione dell’art. 6, comma 2, del C.G.S, per il comportamento posto in essere dal Sig. Mastrangelo Antonio, Sindaco Unico della Società A.S. Livorno Calcio S.r.l.;

c) per rispondere a titolo di responsabilità propria della violazione dell’art. 33, comma 3, del C.G.S., in relazione a quanto previsto dal C.U. n. 112/A del 9 novembre 2020 per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, in ordine al pagamento degli emolumenti relativi alle mensilità di luglio e agosto 2020, dovuti a n. 2 tesserati, titolari di contratti con compensi annui lordi superiori ad euro 50.000,00. In particolare, è emerso che la Società ha provveduto al pagamento degli emolumenti netti relativi alle mensilità di luglio e agosto 2020 solo in data 3 dicembre 2020, quindi oltre il termine del 1° dicembre 2020 previsto dalla normativa federale.

Con l’applicazione della recidiva come sopra indicato.

Le memorie difensive.

Nel primo procedimento 112/TFN è pervenuta nei termini la memoria degli avv.ti Eduardo Chiacchio e Monica Fiorillo redatta per conto di A.S. Livorno Calcio s.r.l. e del signor Giorgio Heller con la quale si chiede in via preliminare e pregiudiziale di dichiarare l’inammissibilità, l’improcedibilità del deferimento o, in subordine, l’applicazione di sanzioni assai ridotte da contenersi per i dirigenti incolpati in una "lievissima inibizione" e per la società in una minima penalizzazione (un punto), con richiesta di essere ascoltati e nutrita produzione documentale. Sempre in tale procedimento, sia pur tardivamente, è pervenuta anche la memoria difensiva degli avv.ti Giordano redatta per conto del signor Roberto Carrano, nella quale si eccepisce l’omessa notifica dell’avviso di conclusione delle indagini, essendo sopravvenuta la contezza del procedimento disciplinare solo in data 12.3.2021 allorché A.S. Livorno Calcio s.r.l. ha portato a conoscenza dell’ex amministratore delegato (dimessosi dalla carica dal 23.12.2020 e non più tesserato) copia del deferimento e si chiede la restituzione degli atti alla Procura Federale per la rinnovazione della notifica del predetto avviso per garantirgli l’esercizio delle facoltà difensive costituzionalmente e statutariamente garantite ai deferiti o, in subordine, si chiede che gli sia consentito di accedere alla risoluzione negoziale della vertenza ex art. 127 C.G.S..

Nel secondo procedimento n. 113/TFN sono pervenute nei termini le memorie difensive degli avv.ti Eduardo Chiacchio e Monica Fiorillo redatta per conto di A.S. Livorno Calcio s.r.l. e del signor Giorgio Heller con la quale si chiede in via principale di deliberare l’integrale rigetto del deferimento o, in subordine, di applicare a carico dei dirigenti incolpati una "lievissima inibizione" ed a carico della Società "una modestissima ammenda" o, in via ulteriormente gradata, "una minima penalizzazione (un punto)". Sempre in tale procedimento è giunta nei termini la memoria del dott. Antonio Mastrangelo corredata da un documento, che chiedeva di essere prosciolto. Sempre in tale procedimento, sia pur tardivamente, è pervenuta anche la memoria difensiva degli avv.ti Giordano redatta per conto del signor Roberto Carrano, identica nei contenuti e nelle conclusioni a quella già sopra riportata.

I dibattimenti.

All’odierna riunione nel primo procedimento n. 112/TFN risultano presenti il dott. Luca Scarpa, in rappresentanza della Procura Federale, l’avv. Eduardo Chiacchio in rappresentanza di Livorno Calcio s.r.l. e del signor Giorgio Heller, pure personalmente presente e l’avv. Carmine Giordano per il signor Rosario Carrano e, nel secondo procedimento n. 113/TFN, oltre a quelli già citati, anche il signor Antonio Mastrangelo personalmente.

L’avv. Giordano ha sollevato in via preliminare il difetto di notifica dell’avviso di conclusione delle indagini, portato a conoscenza del signor Rosario Carrano tramite pec dell’A.S. Livorno Calcio s.r.l. solo in data 12.3.2021. Il dott. Scarpa ha eccepito che la notifica si sarebbe perfezionata ex art. 53, c. 5°, C.G.S. con l’arrivo della pec relativa all’avviso di conclusione di indagini presso la sede del sodalizio sportivo, l’ultimo presso il quale era stato tesserato. Il TFN si è riservato.

Il rappresentante della Procura, nel primo procedimento n. 112 TFN, ha poi richiesto l’irrigazione delle seguenti sanzioni:

- al signor Giorgio Heller, l’inibizione di mesi 3 (tre),

- alla Società A.S. Livorno Calcio s.r.l., 2 punti di penalizzazione da scontarsi nella presente stagione sportiva, ed ammenda di Euro 500,00 (euro cinquecento) per la recidiva.

Ha poi preso la parola l’avv. Chiacchio che ha ulteriormente illustrato la sua memoria difensiva rassegnando le conclusioni in atti.

Nel secondo procedimento n. 113/TFN l’avv. Giordano ha reiterato la medesima eccezione preliminare, provocando l’identica risposta.

Il rappresentante della Procura Federale ha poi chiesto l’irrogazione delle seguenti sanzioni:

- al signor Giorgio Heller, l’inibizione di mesi 2 (due) per effetto della continuazione interna con il procedimento n. 112 TFN, - al signor Antonio Mastrangelo, l’inibizione di mesi 1 (uno),

- alla Società A.S. Livorno Calcio s.r.l., punti 2 (due) di penalizzazione in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva, oltre ad un’ammenda di Euro 3.500,00=, di cui Euro 3.000,00= per la dichiarazione mendace ed euro 500,00= per la recidiva. Hanno poi preso la parola il dott. Antonio Mastrangelo che, richiamando la propria memoria difensiva, ha invitato a tener conto delle particolari circostanza in cui ha sottoscritto la dichiarazione contestata; il signor Giorgio Heller, legale rappresentante del sodalizio, per il quale i pagamenti di cui alla prima contestazione sarebbero stati eseguiti senza ritardo e che non sarebbe possibile uno "spacchettamento" delle sanzioni e che la seconda contestazione riguarderebbe il periodo nel quel era affetto da Covid non potendosi occupare personalmente degli adempimenti della Società; l’avv. Chiacchio si è poi riportato alla memoria in atti ed alle conclusioni colà rese.

I motivi della decisione.

In fatto.

Gli elementi di fatto dedotti nei due atti di deferimento risultano comprovati e neppure risultano contestati dai deferiti.

In particolare il primo deferimento trae origine dalla segnalazione 21.1.2021 con la quale Co.Vi.So.C. ha attestato alla Procura Federale che dalle verifiche esperite era emerso che A.S. Livorno Calcio s.r.l. non aveva provveduto entro il termine di scadenza del 16.11.2020 al pagamento degli emolumenti spettanti a 14 tesserati per complessivi Euro 129.017,29, titolari di contratti con compensi annui lordi superiori a Euro 50.000,00 relativi alla mensilità di giugno 2020, avendovi provveduto solo in data 16.12.2020, in aperta violazione della delibera di cui al C.U. n. 99/A del 21.9.2020, paragrafo I, punto 6.

Anche il secondo deferimento trae origine da separata segnalazione di Co.Vi.So.C. , sempre del 21.1.2021, con altro numero di protocollo, nella quale ha attestato alla Procura Federale che A.S. Livorno Calcio s.r.l. non aveva provveduto entro il termine di scadenza dell’1.12.2020 al pagamento degli emolumenti spettanti a 2 tesserati per complessivi Euro 41.341,00, titolari di contratti con compensi annui lordi superiori a Euro 50.000,00 relativi alle mensilità di luglio ed agosto 2020, avendovi provveduto solo in data 3.12.2020, in aperta violazione della delibera di cui al C.U. n. 112/A del 9.11.2020. Inoltre Co.Vi.So.C. ha trasmesso altresì la dichiarazione 1.12.2020 a firma del legale rappresentante signor Giorgio Heller e del Sindaco Unico dott. Antonio Mastrangelo con la quale si attesta falsamente a Co.Vi.So.C. l’intervenuto pagamento a tale data degli emolumenti netti dovuti, per le mensilità di luglio e di agosto 2020 ai tesserati, lavoratori dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo, titolari di contratti con compensi annui lordi superiori a Euro 50.000,00.

Dagli atti emerge inoltre che i due avvisi di conclusione di indagine, relativi al signor Rosario Carrano, già Amministratore Delegato della A.S. Livorno Calcio s.r.l. sino al dicembre 2020, poi dimissionario e non più tesserato, sono stati notificati via pec dalla Procura Federale alla A.S. Livorno Calcio s.r.l.

Per quanto estranea agli atti dei due procedimenti assume rilievo in fatto, per le considerazioni che seguiranno, la decisione n. 82/TFN-SD 2020/20121, depositata in data 29.12.2020, che non risulta appellata, con la quale codesto Tribunale Federale Nazionale ha inflitto, tra le altre, la sanzione di due punti di penalizzazione in classifica da scontrarsi nella presente stagione sportiva in relazione al secondo deferimento, che era stato riunito, con il quale si ascriveva all’allora legale rappresentante (signor Navarra Rosettano) ed alla A.S. Livorno Calcio s.r.l., quest’ultima ai sensi dell’art. 6, comma 1, C.G.S. e per responsabilità propria ex art. 4, comma 1, del C.G.S. nonché per violazione dell’art. 33, comma 3, C.G.S. in relazione a quanto previsto d i C.U. n. 228/A del 22.6.2020 e n. 99/A del 21.9.2020 "per aver violato i doveri di lealtà e probità e correttezza in rodine al pagamento degli emolumenti relativi alle mensilità di giugno 2020, dovuti a diversi tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, titolari di contratti con compensi annui lordi inferiori a Euro 50.000,00=. In particolare è emerso che la Società ha provveduto al pagamento degli emolumenti netti relativi alla mensilità di giugno 2020 solo in data 2 ottobre 2020, quindi oltre il termine del 30.9.2020" (gli altri due punti di penalizzazione erano dovuti all’addebito di aver anche omesso di versare entro il 30.9.2020 parte delle ritenute irpef sugli emolumenti dovuti ai tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, titolari di contratti con compensi lordi inferiori a Euro 50.000,00 annui).

In diritto.

a) Sulla riunione.

Va anzitutto disposta la riunione dei due deferimenti sia in ragione dell’identità soggettiva delle parti (l’unica differenza è la presenza nel secondo del Sindaco Unico dott. Antonio Mastrangelo) sia in ragione della connessione della materia che ha indotto il Rappresentante della Procura a chiedere una sanzione tenendo conto della continuità interna tra un deferimento e l’altro, cui va aggiunto l’identità delle eccezioni sollevate nei due procedimenti dalla difesa del signor Rosario Carrano, meritevole di un’unica trattazione anche per ragioni di economia processuale.

b) Sulla posizione del signor Rosario Carrano.

Quest’ultimo lamenta di non aver ricevuto le comunicazioni di conclusioni delle indagini del 9.2.2021 e di essere venuto a conoscenza della pendenza dei due procedimenti a suo carico solo in data 12.3.2021 allorché A.S. Livorno Calcio s.r.l. gli avrebbe trasmesso gli atti via pec personale, compresi i due deferimenti. Quanto sostenuto dal difensore del signor Carrano non ha potuto essere smentito né dalla Procura Federale né dal legale rappresentante del sodalizio sportivo, così che la circostanza va assunta come certa ed indiscutibile. Il Rappresentante della Procura Federale ha ciò nonostante sostenuto la validità della notifica degli avvisi di conclusione delle indagini in quanto avvenuti via pec al sodalizio sportivo dell’ultimo tesseramento ai sensi dell’art. 53, c. 5, p. 2, C.G.S. ove però si legge altresì che "la società ha l’obbligo di trasmettere la comunicazione all’interessato dandone prova all’organo procedente. In caso di mancata trasmissione all’interessato da parte della società, nei confronti della stessa possono essere inflitte una o più sanzioni di cui all’art. 8, salvo che la stessa non ne dimostri l’impossibilità".

Queste disposizioni, a parere della Procura deferente, non avrebbero alcuna rilevanza esaurendo il proprio onere di notifica con l’invio alla pec del sodalizio di appartenenza del destinatario all’atto dell’ultimo tesseramento, trasferendosi poi l’onere di trasmissione al destinatario a carico della società calcistica, onere rafforzato della rilevanza disciplinare dell’omissione nel caso la stessa non provvedesse poi a trasmettere quanto ricevuto all’effettiva residenza del destinatario o comunque a mettere nella conoscenza di costui, compatibilmente con i termini a difesa previsti dall’ordinamento sportivo, gli atti di cui ha avuto ricezione.

A tal proposito, osserva il Collegio che far coincidere il perfezionamento della notifica deferimento con la consegna al deferito da parte della società di ex appartenenza porrebbe nelle mani di quest’ultima la decisione sul momento in cui completare il meccanismo notificatorio, con tutte le possibili ripercussioni invalidanti nei confronti dell’atto notificato derivanti dall’inutile trascorrere dei termini decadenziali.

Inoltre, la tesi del perfezionamento della notifica con la comunicazione alla Società si attaglierebbe al carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva, di cui è espressione l’art. 11 C.G.S. - C.O.N.I., in materia di comunicazioni, secondo cui:

«2. Gli atti di avvio dei procedimenti disciplinari sono comunicati presso la sede della Società, Associazione o Ente di appartenenza dei soggetti che vi sono sottoposti; in caso di mancata consegna della comunicazione al tesserato, la Società, Associazione o Ente è sanzionabile fino alla revoca dell’affiliazione. In ogni caso, la prima comunicazione può essere fatta in qualunque forma idonea al raggiungimento dello scopo.

3. È onere delle parti di indicare, nel primo atto anche anteriore al deferimento, l’indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale esse intendono ricevere le comunicazioni; in difetto, le comunicazioni successive alla prima sono depositate presso la segreteria dell’organo procedente e si hanno per conosciute con tale deposito».

Tale soluzione, tuttavia, non è l’unica astrattamente evincibile dal contenuto letterale della norma sopra trascritta, la quale può leggersi anche nel senso più favorevole ai princìpi di corretta instaurazione del contraddittorio e di tutela sostanziale del diritto alla difesa, argomentandosi ciò dall’onere, posto in capo al sodalizio sportivo, di dare prova all’organo procedente (la Procura Federale) di aver trasmesso la comunicazione dall’interessato; onere che potrebbe non avere senso nel caso in cui la notifica ad opera della Procura si sia ultimata e perfezionata solo con l’invio della comunicazione alla pec della società calcistica.

Dunque, secondo questa seconda opzione interpretativa, il meccanismo normativo reclamerebbe che alla Procura Federale competa anche l’ulteriore onere di valutare la prova che il sodalizio sportivo deve offrire relativamente al secondo passaggio notificatorio: quello della trasmissione della comunicazione dall’ultima società sportiva di appartenenza dell’ex tesserato alla sfera di conoscibilità dell’interessato, destinatario finale. In assenza di questa prova, e comunque della tempestività dell’atto rispetto agli strumenti di difesa prestati dall’ordinamento – come nel caso di specie con riferimento ai due avvisi di conclusione delle indagini – la notificazione non potrebbe considerarsi avvenuta rispetto al destinatario, fermo restando la rilevanza disciplinare della condotta omissiva o inadempiente della società sportiva, da farsi valere in autonomo procedimento disciplinare.

Ne consegue che l’omessa tempestiva comunicazione dell’avviso di conclusioni di indagini travolgerebbe la legittimità del successivo deferimento, per quanto questo sia poi stato regolarmente notificato, avendo concretamente impedito al destinatario l’esercizio dei diritti di difesa di cui all’art. 123, comma 1, C.G.S. (audizione, presentazione memoria difensiva) nonché la richiesta di applicazione di pena ridotta o commutata alla Procura Federale ai sensi dell’art. 126 C.G.S.

Tanto esposto, osserva il Collegio come, anche senza prendere posizione sulla questione controversa, sia possibile, attraverso il criterio della ragione più liquida, addivenire all’annullamento dei due deferimenti sotto altra via, e cioè concedendo al deferito l’errore scusabile ex art. 153, comma 2, c.p.c., rimettendolo nei termini per esercitare tutte le sue facoltà e difese che la tardiva comunicazione degli avvisi di conclusione da parte della A.S. Livorno Calcio s.r.l. non gli ha materialmente consentito. Tutto ciò, anche tenendo in considerazione la generale limitazione delle attività umane causata dalla pandemia da Covid-19 nel periodo interessato, intercorso fra il 9.2.2021 (data del deferimento) ed il 12.3.2021 (data di comunicazione del deferimento da parte della A.S. Livorno Calcio s.r.l.).

La posizione del signor Rosario Carrano va pertanto stralciata dal presente procedimento, con annullamento dei deferimenti e restituzione degli atti alla Procura Federale. Restano valide le comunicazioni degli avvisi di conclusione indagini.

Per entrambi i procedimenti, la parte è quindi rimessa, ai sensi dell’art. 153, comma 2, c.p.c., nei termini di cui all’art. 123, comma 1, C.G.S. - F.I.G.C. ed in particolare i termini indicati negli avvisi di conclusione indagini per l’esercizio delle facoltà del soggetto sottoposto alle indagini decorreranno dalla data di pubblicazione della presente decisione.

c) Sulla posizione del signor Antonio Mastrangelo.

Come anticipato in fatto, il Sindaco Unico dott. Antonio Mastrangelo risulta cofirmatario con il legale rappresentante della dichiarazione datata 1.12.2020, redatta ai sensi dell’art. 85 N.O.I.F., in ossequio al C.U. n. 112/A del 9.11.2020, con la quale si attesta "che la società, alla data odierna, ha effettuato tutti i pagamenti degli emolumenti netti dovuti, per le mensilità di luglio ed agosto 2020 ai tesserati, ai lavoratori dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo, titolari di contratti con compensi annui lordi superiori ad Euro 50.000,00".

in realtà, come emerso dalla verifica di Co.Vi.So.C. oggetto della comunicazione alla Procura Federale in data 21.1.2021 e dall’allegato riepilogo, tali somme, per un importo netto di Euro 41.341,00, destinate a due tesserati, sono state corrisposte solo in data 3.12.2020, mentre il termine di cui al citato C.U., paragrafo I, p. 3, ne posticipava la scadenza all’1.12.2020, ai fini dei controlli federali e della applicazione delle relative sanzioni.

Ne discende che tale dichiarazione è mendace, avendo perseguito il fine di cercare di celare la tardività dei suddetti pagamenti.

Il dott. Antonio Mastrangelo, nella sua memoria difensiva, ha segnalato di aver assunto la carica solo il 23.10.2020 e che allorché gli fu chiesta la sottoscrizione della predetta dichiarazione prima avrebbe tentato di sottrarsi indicando altri soggetti che avrebbero potuto farlo al suo posto con maggior contezza dei fatti e poi, fallito il tentativo, verificata la richiesta di pagamento alla Banca Monte di Lucca spedita alle ore 18.46 dell’1.12.2020 dal dott. Rosario Carrano, ebbe ad apporre al sua firma senza essere "stato in grado di verificare anche il relativo addebito da parte della banca, in pari data".

Tuttavia, anche alla stregua di tali argomentazioni, il deferito risulta aver agito con negligenza, anche in ragione del ruolo e delle competenze professionali, non avendo valutato che ai fini dell’adempimento dell’obbligazione pecuniaria non è certo bastevole il mero ordine di bonifico alla propria banca, perfezionandosi il pagamento solo nel momento in cui giunge ai creditori l’accredito sui rispettivi conti correnti.

Ne consegue che il deferimento è fondato e che pare equa, in assenza di altri precedenti disciplinari, irrogare al dott. Antonio Mastrangelo, la sanzione dell’inibizione di mesi uno (1).

d) Sulla posizione del signor Giorgio Heller.

Allo stesso è anzitutto ascrivibile l’illecito disciplinare di aver violato il disposto di cui all’art. 4, comma 1 e 31, comma 1, C:G.S., in violazione dei doveri di lealtà e probità e correttezza, per aver depositato presso Co.Vi.So.C. la dichiarazione 1.12.2020, dallo stesso sottoscritta in unione al Sindaco Unico, dal contenuto non veridico per le ragioni già sopra espresso nei confronti del corresponsabile.

A ciò si aggiunge la responsabilità, quale legale rappresentante, nelle due restanti violazioni di cui agli artt. 4, comma 1, C.G.S. e 33, comma 3, C.G.S. in relazione a quanto previsto nella delibera di cui al C.U. n. 99/A del 21.9.2020, in ordine al mancato tempestivo pagamento degli emolumenti relativi alla mensilità di giugno 2020 dovuti a diversi tesserati, titolari di contratti con compensi annui lordi superiori ad euro 50.000,00 nonché in relazione a quanto previsto dalla delibera di cui al C.U. n. 112/A del 9.11.2020 in ordine al mancato tempestivo pagamento degli emolumenti relativi alle mensilità di luglio ed agosto 2020 dovuti a diversi tesserati, titolari di contratti con compensi annui lordi superiori ad euro 50.000,00, come da evidenze documentali.

Ai fini della graduazione della sanzione da infliggere al signor Giorgio Heller, si ritiene di dover tener conto di una sorta di continuità interna ai tre illeciti disciplinari, rilevabile dai due deferimenti riuniti e di ritenere equa e proporzionata una sanzione complessiva di mesi cinque di inibizione.

e) Sulla posizione di A.C. Livorno Calcio s.r.l.

A mente dell’art. 33, comma 3, C.G.S., le società di Serie B e C "sono tenute al pagamento degli emolumenti dovuti in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati nei termini fissati dalle disposizioni federali" ....lett. "a) il mancato pagamento del primo bimestre (1 luglio-31 agosto) e di quelli precedenti, ove non assolti prima, comporta l’applicazione a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g) a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica"... lett. "h) il mancato pagamento del sesto bimestre (1 maggio-30 giugno) e di quelli precedenti, ove non assolti prima, comporta l’applicazione a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g) a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica".

Il successivo art. 33, comma 4, introduce termini e sanzioni (sempre almeno due punti di penalizzazione in classifica) alle medesime società qualora non provvedano al pagamento di ritenute irpef, contributi inps ed al fondo fine carriera relativi agli emolumenti dovuti in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo.

In detto quadro si è inserita la normativa speciale d’emergenza che, per quanto qui rileva, trova peculiare posizione nella delibera di cui al C.U. n. 99/A del 21.9.2020. In essa, al dichiarato fine di venire incontro alle impreviste difficoltà finanziarie patite dai sodalizi, nel solco del precedente C.U. n. 228/A del 22.6.2020, si è precisato di tutelare i contratti tra società professionistiche e tesserati con compensi annui lordi superiori ad Euro 50.000,00= (lettera F delle premesse) ed a tal fine, per quanto riguarda le Società di Serie C, come A.S. Livorno Calcio s.r.l., si è statuito, al punto 6) dispositivo della delibera, che gli emolumenti di giugno, luglio ed agosto 2020 ove non assolti e le ritenute irpef, i contributi inps ed il fondo di fine carriera, già previsti alla scadenza del 16.10.2020, sarebbero stati posposti al 16.11.2020 ai fini dei controlli federali e delle relative sanzioni, mentre all’ultimo cpv. si è precisato che per i compensi annui lordi pari o inferiori a quelli indicati alla lettera F delle premesse (di Euro 50.000,00= lordi annui) la mensilità di giugno, anche se ripartita in ratei, avrebbe dovuto essere corrisposta, con ritenute e contributi entro il 30.9.2020.

Nel solco di tale delibera si è poi inserita anche quella di cui al C.U. n. 112/A del 9.11.2020 che ha ulteriormente prorogato le varie scadenze.

Orbene, le comprensibili finalità di tutela del patrimonio dei sodalizi, messi a dura prova del mancato introito dei biglietti e dell’impossibilità di procedere alla campagna abbonamenti, tramite la proroga di taluni versamenti, hanno finito per determinare delle scadenze ulteriori rispetto a quelle di cui al citato art. 33, introducendosi una maggior dilazione nei versamenti salariali e contributivi sugli emolumenti più elevati (superiori alla soglia di Euro 50.000,00=), anche se relativi agli stessi mesi, senza peraltro modificare, almeno espressamente, il preesistente regime sanzionatorio. Ultimata questa disamina generale, necessaria a chiarire il contesto nel quale ci si dibatte e le eccezioni delle parti, è opportuno rammentare che l’A.C. Livorno Calcio, con la decisione n. 82/TFN-SD citata è stata sanzionata con quattro punti di penalizzazione in classifica dei quali due per aver omesso di versare entro la data del 30.9.2020 quota parte delle ritenute irpef sugli emolumenti dovuti ai tesserati, subordinati e collaboratori titolari di contratti con compensi annui inferiori a Euro 50.000,00= per la mensilità di giugno 2020 e gli altri due per aver omesso di pagare entro il 30.9.2020 gli emolumenti relativi alla mensilità di giugno 2020 dovuti ai tesserati, subordinati e collaboratori titolari di contratti con compensi annui inferiori a Euro 50.000,00=.

Codesto Collegio ha disposto le due sanzioni della penalizzazione di punti in classifica, come chiarito nella decisione n. 82 citata, attenendosi ai principi dettati dalla Corte Federale D’Appello a Sezioni Unite (Decisione n. 88 del 13/07/2020), in forza dei quali, nelle fattispecie in esame, non è consentito determinare la sanzione in misura inferiore al minimo edittale in connessione alla funzione stessa della sanzione conseguente agli illeciti cui si è resa responsabile la società. In particolare si fa leva sul disposto di cui all’art. 8, comma 1, lett. g) e collegato art. 33 per il quale il mancato pagamento .... comporta l’applicazione a carico della società della sanzione a partire da "almeno 2 punti in classifica", dovendo supporre che si sia stabilito un limite minimo al ribasso, ma soprattutto in ragione del regime della sanzione nell’ordinamento sportivo che ha essenzialmente scopo e funzione retributiva e restauratrice della par condicio nelle competizioni agonistiche. Pertanto le sanzioni a carico delle persone, connotate da finalità essenzialmente retributive devono essere calibrate in ragione della gravità dell’infrazione, ma anche della personalità dell’agente; quelle a carico dei sodalizi non possono non tener conto dell’immanente conflitto agonistico di interessi fra i vari attori della competizione (la sanzione si traduce in un danno, in termini di classifica, per una squadra e, conseguentemente, in un vantaggio per le altre), essa deve essere assistita da un maggior grado di certezza in riferimento alla sua graduazione; il che comporta l’insormontabilità dei limiti edittali (conformata recentemente dalla Decisione, sempre a Sezioni Unite, n. 46 del 09/11/2020).

Ribadita questa impostazione, anche a rigetto di una delle tesi difensive fatte valere dalla difesa di A.S. Livorno Calcio s.r.l. e del signor Giorgio Heller, la violazione contestata nel secondo deferimento relativa al ritardato pagamento degli emolumenti relativi alle mensilità di luglio ed agosto 2020 dovuti a tesserati, lavoratori subordinati e collaboratori addetti al settore sportivo, dimostratasi fondata per l’omesso pagamento nel termine già dilazionato dell’1.12.2020, da certamente luogo all’applicazione di una nuova penalizzazione in classifica di punti due da scontare nella corrente stagione sportiva, vista la sua totale autonomia rispetto ai due addebiti sanzionati con la decisione n. 82/TFN del 29.12.2020 (per la diversità delle scadenze e dei mesi impagati, per la diversità della platea dei creditori e perché in un caso trattasi di omissioni contributive, estranee agli odierni deferimenti), escludendosi in radice ogni possibile rischio di violazione del precetto del ne bis in idem.

Questa considerazione di ontologica autonomia tra gli addebiti della precedente decisione e della presente, può farsi valere anche in relazione al primo deferimento in esame, sia pur con un accorgimento, sotto il profilo sanzionatorio.

Ed invero con esso si contesta l’omesso pagamento degli emolumenti dovuti ai tesserati, ai lavoratori subordinati ed ai collaboratori addetti al settore sportivo, titolari di contratti con compensi annui lordi superiori a Euro 50.000,00 entro la scadenza del 16.11.2020, già prorogata dal C.U. n. 99/A, risultando i pagamenti eseguiti in ritardo solo in data 16.12.2020, per la mensilità di giugno 2020 e cioè per quella stessa mensilità per la quale l’omissione degli emolumenti e l’omissione contributiva, sia pur sotto soglia, sono già state sanzionate con quattro punti di penalizzazione in classifica (con decisione n. 82/TFN citata).

Orbene, la differenziazione delle scadenze salariali e contributive concesse in ragione della legislazione speciale pandemica, di fatto duplicate, comporta per il sodalizio sportivo inadempiente il rischio dell’applicazione di quattro sanzioni autonome per il singolo mese (ciascuna della penalizzazione in classifica di almeno due punti), in deroga all’art. 33 C.G.S.

Ritiene il Collegio che al fine di impedire l’aggravamento dell’apparato sanzionatorio, che certamente è estraneo alla volontà della normativa emergenziale, possa trovare applicazione alla fattispecie di inadempienze relative al medesimo mese (giugno 2020), tra quelle frazionate dal C.U. n. 99/A, l’istituto della continuazione rispetto agli illeciti già sanzionati della decisione n. 82/TFN citata e per l’effetto applica la sanzione di un punto di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva.

Oltre ai complessivi tre punti di penalizzazione, A.S. Livorno Calcio s.r.l., va sanzionata ai sensi dell’art. 18 C.G.S. anche per la recidiva specifica per infrazioni commesse nella medesima stagione sportiva ed in particolare con quella di cui al primo deferimento, apparendo equa l’irrogazione dell’ammenda complessiva di Euro 500,00=, cui va aggiunta altra ammenda di Euro 3.000,00=, come richiesta dalla Procura Federale, dovendo il sodalizio sportivo rispondere a titolo di responsabilità oggettiva della violazione dell’art. 6, comma 2, C.G.S., per il comportamento posto in essere dal Sindaco Unico dott. Antonio Mastrangelo con la sottoscrizione della dichiarazione mendace.

Il dispositivo.

Per l’insieme delle suesposte considerazioni in fatto ed in diritto,

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, all’esito della Camera di consiglio:

- riunisce i procedimenti epigrafati;

- annulla i deferimenti nei confronti del sig. Rosario Carrano e, ai sensi dell’art. 153, comma 2, c.p.c., rimette, per entrambi, la parte nel termine di cui all’art. 123, comma 1, CGS – FIGC, e nelle ulteriori facoltà successive alla comunicazione dell’avviso di conclusione delle indagini, a decorrere dalla data di pubblicazione della decisione.Ordina lo stralcio e la restituzione dei relativi atti alla Procura Federale; - accoglie i deferimenti nei confronti del sig. Giorgio Heller e, per l’effetto, tenuto conto della continuazione interna ai fatti in contestazione nei procedimenti riuniti, applica la sanzione di mesi 5 (cinque) di inibizione;

- accoglie il deferimento nei confronti del sig. Antonio Mastrangelo e, per l’effetto, applica la sanzione di mesi 1 (uno) di inibizione;

- accoglie i deferimenti nei confronti della società AS Livorno Calcio Srl e:

- quanto al procedimento n. 9323/501pf20-21/GC/blp del 24 febbraio 2021, tenuto conto della continuazione rispetto agli illeciti sanzionati con decisione n. 82/TFN-SD del 29 dicembre 2020, applica la sanzione di punti 1 (uno) di penalizzazione in classifica, da scontarsi nel corso della corrente stagione sportiva, che si aggiunge alla sanzione irrogata con la predetta decisione; - quanto al procedimento n. 9324/502pf20-21/GC/blp del 24 febbraio 2021, tenuto conto della recidiva rispetto agli illeciti contestati in continuazione nel procedimento 9323/501, applica la sanzione di punti 2 (due) di penalizzazione in classifica, da scontarsi nel corso della corrente stagione sportiva e di € 3.500,00 (tremilacinquecento/00) di ammenda, di cui € 500,00 (cinquecento/00) per la recidiva.

Così deciso nella Camera di consiglio del 23 marzo 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.

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