F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 133/TFN del 21.4.2021 – (Deferimento n. 9175/307 pf19-20 GC/blp del 21 gennaio 2020 nei confronti della società ASD Corigliano Calabro – Reg. Prot. 141ss19-20/TFN-SD) Decisione n. 133/TFN-SD 2020/2021 Deferimento n. 9175/307 pf19-20 GC/blp del 21 gennaio 2020 Reg. Prot. 141ss19-20/TFN-SD

Decisione n. 133/TFN-SD 2020/2021

Deferimento n. 9175/307 pf19-20 GC/blp del 21 gennaio 2020

Reg. Prot. 141ss19-20/TFN-SD

 

 Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da

 

cons. Roberto Proietti – Presidente;

avv. Valentino Fedeli – Componente (Relatore);

cons. Pierpaolo Grasso – Componente;

dott. Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 12 aprile 2021,

 a seguito del Deferimento del Procuratore Federale n. 9175/307 pf19-20 GC/blp del 21 gennaio 2020 nei confronti della società ASD Corigliano Calabro,

la seguente

DECISIONE

La premessa Questo Tribunale, giudicando sul deferimento della Procura Federale del 21 gennaio 2020 a carico della società ASD Corigliano Calabro (nonché della sig.ra Francesca Capano, all’epoca del fatto presidente e legale rappresentante della società), con decisione n. 110 del 14 febbraio 2020, assunta sull’accordo tra l’incolpata e la requirente, reputava corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione, sicché dichiarava efficace il patteggiamento, con applicazione per la suddetta società dell’ammenda di € 1.400,00 (millequattrocento/00), in quanto espressione della riduzione di 1/3 di quella originaria di € 2.000,00 (duemila/00).

Nel provvedimento si dava atto che la sanzione doveva essere completamente eseguita nel termine perentorio di giorni trenta successivi alla pubblicazione della decisione, sotto comminatoria, in difetto, di revoca della decisione stessa, con conseguente impossibilità di concludere un altro accordo; nel contempo si indicavano le modalità di pagamento dell’ammenda.

L’Ufficio Amministrazione, Finanza e Controllo della FIGC in data 29 settembre 2020 comunicava a questo Tribunale che il patteggiamento non era stato adempiuto, di guisa che il Tribunale, visto l’art. 127, comma 5, CGS - FIGC, fissava l’udienza del 24 febbraio 2021 per provvedere alla revoca della propria precedente decisione (sul patteggiamento) ed alla fissazione della successiva udienza dibattimentale.

A tale udienza, tenutasi in modalità video conferenza, risultava non provato il ricevimento da parte della società della comunicazione di questo Tribunale della fissazione dell’udienza e dell’invito a comparire, sicché il Tribunale, prendendo atto di questa circostanza, disponeva la rinotifica dell’avviso di convocazione per la successiva riunione del 25 marzo 2021. A tale udienza, tenutasi anch’essa in modalità videoconferenza (giusto il Decreto n. 10 / 18 maggio 2020 del Presidente di questo Tribunale), si collegava per la Procura Federale il dr. Luca Scarpa, il quale chiedeva disporsi la revoca del patteggiamento e fissarsi l’udienza per la trattazione del merito del deferimento. Nessuno compariva per la società ASD Corigliano Calabro.

Questo Tribunale, accertato che la società era stata raggiunta dall’avviso di convocazione a comparire alla udienza e che la stessa società in effetti non aveva dato esecuzione alla sanzione pecuniaria contenuta nel patteggiamento, vista la segnalazione datata 29 settembre 2020, con la quale l’Ufficio Amministrazione, Finanza e Controllo della FIGC aveva rappresentato che era decorso il termine di trenta giorni dalla pubblicazione della Decisione n. 110/TFN-SD del 14 febbraio 2020 (Deferimento n. 9175/307 pf19-20 GC/blp del 21 gennaio 2020) senza che era stata data esecuzione al pagamento della sanzione pecuniaria dell’ammenda di € 1.400,00 (millequattrocento/00), concordata tra la società ASD Corigliano Calabro e la Procura Federale e applicata da questo Tribunale nel citato provvedimento, visto l’art. 127, comma 5, CGS - FIGC, revocava la suddetta decisione nei confronti della società ASD Corigliano Calabro e fissava la discussione del relativo procedimento alla data del 12 aprile 2021, in modalità videoconferenza.

Il dibattimento

Alla udienza del 12 aprile 2021, tenutasi anch’essa in modalità videoconferenza, giusto il richiamato Decreto della Presidenza di questo Tribunale, è comparso per la Procura Federale il dr. Luca Scarpa, il quale ha illustrato l’originario deferimento, ne ha chiesto l’accoglimento con l’applicazione della sanzione dell’ammenda di € 2.000,00 (duemila/00) a carico della società ASD Corigliano Calabro.

Nessuno è comparso per la deferita, che non ha fatto pervenire a questo Tribunale scritti difensivi.

La decisione

Il Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare osserva quanto segue.

 La Procura Federale aveva deferito la società ASD Corigliano Calabro a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, CGS – FIGC, per il comportamento posto in essere dalla sig.ra Francesca Capano, all’epoca del fatto presidente e legale rappresentante della società, la quale non aveva provveduto a depositare entro il termine perentorio del 12 luglio 2019 la documentazione prevista per la iscrizione al Campionato di Serie D stagione sportiva 2019/2020; si trattava più precisamente del versamento quote e della fideiussione bancaria, di cui ai punti 4 e 5 del C.U. n. 162 del 3 giugno 2016 del Dipartimento Interregionale LND.

Si tratta della violazione dell’art. 32, comma 5, CGS - FIGC in relazione ai due suddetti punti.

Poiché il mancato adempimento della società era stato segnalato alla Procura Federale dalla Co.Vi.So.D. con nota del 22 ottobre 2019 e poiché non sono state acquisite circostanze tali da smentire o comunque attenuare l’accertato inadempimento, il deferimento dev’essere accolto unitamente alla sanzione richiesta in € 2.000,00 (duemila/00), che è pari all’importo di € 1.000,00 (mille/00) per ogni inadempimento, che si evince al punto 11) del sistema degli adempimenti per l’ammissione al Campionato Serie D.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, all’esito della Camera di consiglio,

accoglie il deferimento e, per l’effetto, irroga nei confronti della società ASD Corigliano Calabro la sanzione dell’ammenda di € 2.000,00 (duemila/00).

Così deciso nella Camera di consiglio del 12 aprile 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.

 

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