F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 135/TFN del 21.4.2021 – (Deferimento n. 10031/439pf20-21/GC/GT/mg del 18 marzo 2021 nei confronti del sig. Gianfranco Bessone e della società Fossano Calcio SSD arl – Reg. Prot. 117/TFN-SD) Decisione n. 135/TFN-SD 2020/2021 Deferimento n. 10031/439pf20-21/GC/GT/mg del 18 marzo 2021 Reg. Prot. 117/TFN-SD

Decisione n. 135/TFN-SD 2020/2021

Deferimento n. 10031/439pf20-21/GC/GT/mg del 18 marzo 2021

Reg. Prot. 117/TFN-SD

 

l Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da

 

cons. Roberto Proietti – Presidente;

avv. Leopoldo Di Bonito – Componente (Relatore);

avv. Valentino Fedeli – Componente;

dott. Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 12 aprile 2021,

a seguito del Deferimento del Procuratore Federale n. 10031/439pf20-21/GC/GT/mg del 18 marzo 2021 nei confronti del sig. Gianfranco Bessone e della società Fossano Calcio SSD arl,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento Con atto del 18 marzo 2021 la Procura Federale ha deferito allo scrivente Tribunale, sezione disciplinare:

1) il sig. Bessone Gianfranco, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentate della società Fossano Calcio SSD arl, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF, e all’art. 31, commi 6 e 7, del CGS, per non aver pagato al calciatore, sig. Andrea D’Orazio, le somme accertate dal Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche con Decisione n. 15/TFN-SVE 2020-2021, comunicata alla società a mezzo pec il 16 novembre 2020, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia;

2) la società Fossano Calcio SSD arl., per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante come sopra descritto.

Nel termine assegnato i deferiti non hanno fatto pervenire alcuna memoria.

Il dibattimento

Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale si è riportato all’atto di deferimento, ne ha chiesto l’integrale accoglimento, concludendo per l’irrogazione delle seguenti sanzioni:

- per il sig. Gianfranco Bessone, l’inibizione di mesi 6 (sei);

- per la società Fossano Calcio SSD arl la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, nonché l’ammenda di euro 1500 (millecinquecento/00).

È comparso l’avv. Nicola Schellino per i deferiti, il quale dichiara che l’accredito in favore del sig. D’Orazio è sì intervenuto in data 17 dicembre 2020 e quindi al 31° giorno rispetto alla pubblicazione della decisione, ma trattasi di mero errore di carattere amministrativo, stante l’assoluta buona fede della società e del sig. Bessone. Conclude per l’assoluzione di entrambe le parti deferite, in subordine la pena minima edittale.

I motivi della decisione

Nel merito il deferimento è fondato e va accolto.

Con nota del 16 dicembre 2020, il sig. Andrea D’Orazio, calciatore del Fossano Calcio SSD arl, a mezzo del proprio avvocato, Anna Piras, ha segnalato alla Procura Federale, che la società Fossano Calcio SSD arl non aveva adempiuto all’obbligo di pagamento in proprio favore della somma di euro 500,00 (cinquecento/00), come stabilito dal Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche con Decisione n.15/TFN-SVE 2020/2021, comunicata alla società a mezzo pec del 5 novembre 2020 (dispositivo) e del 16 novembre 2020 (motivazioni). La decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, scaturiva a seguito di reclamo da parte della società avverso il provvedimento della Commissione Accordi Economici - LND del 12 ottobre 2020.

 L’accertamento da parte della CAE e poi del TFN - Sez. Vertenze Economiche, dell’inadempimento dell’obbligo di corrispondere quanto convenuto con accordi, comporta, a carico della società debitrice, l’obbligo di provvedervi entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della decisione, ai sensi dell’art. 94 ter comma 11 NOIF.

Nella specie, emerge con evidenza che la società, non ha provveduto nei termini a quanto dovuto. Invero, ancorché, come dimostrato, il bonifico della somma accertata sia stato effettuato in data anteriore alla scadenza del termine del 16 dicembre 2020, tuttavia detta somma è pervenuta nella materiale disponibilità del beneficiario solo in data successiva, ossia il 17 dicembre 2020, con la conseguenza che detto adempimento deve ritenersi tardivo.

Come pacificamente ritenuto dalla giurisprudenza prevalente, il debitore che adempie l’obbligazione pecuniaria tramite bonifico è liberato soltanto quando la rimessa entra nella materiale e concreta disponibilità del creditore e non già quando essa giunge alla banca del beneficiario, né tantomeno quando - e per il solo fatto che - il debitore abbia inoltrato alla propria banca l’ordine di bonifico ed essa abbia dichiarato di avervi dato corso (cfr. Corte Federale Sez. Unite n. 27/CFA dell’11.08.2016; Cass. Civ. 06/06/2019, sez. V n. 15359).

Conseguentemente, dell’inottemperanza in contestazione ne rispondono sia il sig. Bessone Gianfranco, all’epoca Presidente e legale rappresentante della società Fossano Calcio SSD arl, ai sensi dell’art. 94 ter comma 11 NOIF, dell’art. 4 comma 1 e dell’art. 31 commi 6 e 7 del CGS, sia la società Fossano Calcio SSD arl a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6 comma 1 del CGS. Ricorrono nella specie le attenuanti di cui all’art. 13 del CGS.

P.Q.M.

 Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, all’esito della Camera di consiglio, accoglie il deferimento e, per l’effetto, irroga le seguenti sanzioni:

 - per il sig. Gianfranco Bessone, mesi 4 (quattro) di inibizione;

- per la società Fossano Calcio SSD arl, punti 1 (uno) di penalizzazione in classifica, da scontarsi nel corso della corrente stagione sportiva, oltre all’ammenda di euro 500,00 (cinquecento/00).

Così deciso nella Camera di consiglio del 12 aprile 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.

 

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