F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 137/TFN del 30.4.2021 – (Deferimenti n. 10408/597 pf20-21/GC/blp del 30 marzo 2021 nei confronti del sig. Serafino Domenico Giuseppe, della sig.ra Andrenelli Luciana e della società SS Sambenedettese Srl e n. 10874 /643pf20-21/GC/blp del 13 aprile 2021 nei confronti del sig. Serafino Domenico Giuseppe e della società SS Sambenedettese Srl – Reg. Prot. 120-123/TFN-SD) Decisione n. 137/TFN-SD 2020/2021 Deferimento n. 10408/597 pf20-21/GC/blp del 30 marzo 2021 Deferimento n. 10874 /643pf20-21/GC/blp del 13 aprile 2021 Reg. Prot. 120-123/TFN-SD

 

Decisione n. 137/TFN-SD 2020/2021

Deferimento n. 10408/597 pf20-21/GC/blp del 30 marzo 2021

Deferimento n. 10874 /643pf20-21/GC/blp del 13 aprile 2021

Reg. Prot. 120-123/TFN-SD

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da

 

cons. Giuseppe Rotondo – Presidente;

avv. Amedeo Citarella – Componente (Relatore);

cons. Pierpaolo Grasso – Componente;

 dott. Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 28 aprile 2021,

a seguito dei Deferimenti del Procuratore Federale n. 10408/597 pf20-21/GC/blp del 30 marzo 2021 nei confronti del sig. Serafino Domenico Giuseppe, della sig.ra Andrenelli Luciana e della società SS Sambenedettese Srl e n. 10874 /643pf20-21/GC/blp del 13 aprile 2021 nei confronti del sig. Serafino Domenico Giuseppe e della società SS Sambenedettese Srl,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con nota del 30 marzo 2021, prot. 10408 /597pf20-21/GC/blp, la Procura federale ha deferito dinanzi al Tribunale federale nazionale – sezione disciplinare, il sig. Serafino Domenico Giuseppe, la sig.ra Andrenelli Luciana e la SS Sambenedettese Srl per rispondere:

- il primo, all’epoca dei fatti Amministratore unico e legale rappresentante pro-tempore della società SS Sambenedettese Srl, della violazione di cui agli artt. 4, comma 1, del CGS e 33, comma 3, del CGS, in relazione a quanto previsto dall’ art. 85 delle NOIF, lett. C), paragrafo IV e integrato dal Comunicato ufficiale n. 155/A del 29 gennaio 2021, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver provveduto, entro il termine del 16 febbraio 2021, al pagamento degli emolumenti relativi alle mensilità di novembre e dicembre 2020, dovuti a tutti i tesserati.In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

- il primo e la seconda, quest’ultima quale Revisore legale della società SS Sambenedettese Srl, della violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 31, comma 1, del CGS, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per aver depositato presso la Co.Vi.So.C., in data 16 febbraio 2021, una dichiarazione attestante circostanze non veridiche;

- la società:

a) a titolo di responsabilità diretta, della violazione dell’art. 6, comma 1, del CGS vigente, per il comportamento posto in essere dal sig. Serafino Domenico Giuseppe, all’epoca dei fatti suo Amministratore unico e legale rappresentante protempore;

b) a titolo di responsabilità oggettiva, della violazione dell’art. 6, comma 2, del CGS, vigente, per il comportamento posto in essere dalla sig.ra Andrenelli Luciana, all’epoca dei fatti suo Revisore legale;

c) a titolo di responsabilità propria, della violazione dell’art. 33, comma 3, del CGS, in relazione a quanto previsto dall’ art. 85 delle NOIF, lett. C), paragrafo IV e integrato dal Comunicato Ufficiale n. 155/A del 29 gennaio 2021, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver provveduto, entro il termine del 16 febbraio 2021, al pagamento degli emolumenti relativi alle mensilità di novembre e dicembre 2020, dovuti a tutti i tesserati.

Con ulteriore nota del 13 aprile 2021, prot. 10874 /643pf20-21/GC/blp, la Procura federale ha ulteriormente deferito il sig. Serafino Domenico Giuseppe, all’epoca dei fatti nell’anzidetta qualità ed ancora la ridetta società, per rispondere: - il primo, della violazione di cui agli artt. 4, comma 1, del CGS e 33, comma 3, del CGS, in relazione a quanto previsto dall’ art. 85 delle NOIF, lett. C), paragrafo IV integrato dal Comunicato Ufficiale n. 155/A del 29 gennaio 2021 per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver provveduto, entro il termine del 16 marzo 2021, al pagamento degli emolumenti relativi alle mensilità di gennaio e febbraio 2021 dovuti a tutti i tesserati, nonché al pagamento degli emolumenti relativi alle mensilità di novembre e dicembre 2020 dovuti a tutti i tesserati. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

- la seconda:

 a) a titolo di responsabilità diretta, della violazione dell’art. 6, comma 1, del CGS vigente, per il comportamento posto in essere dal sig. Serafino Domenico Giuseppe, all’epoca dei fatti suo Amministratore Unico e legale rappresentante protempore;

b) a titolo di responsabilità propria, della violazione dell’art. 33, comma 3, del CGS, in relazione a quanto previsto dall’ art. 85 delle NOIF, lett. C), paragrafo IV integrato dal Comunicato Ufficiale n. 155/A del 29 gennaio 2021, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza per non aver provveduto, entro il termine del 16 marzo 2021, al pagamento degli emolumenti relativi alle mensilità di gennaio e febbraio 2021 dovuti a tutti i tesserati, nonché al pagamento degli emolumenti relativi alle mensilità di novembre e dicembre 2020 dovuti a tutti i tesserati.

La fase istruttoria

Ritualmente notificate a tutte le parti le comunicazioni di conclusione delle indagini di entrambi i procedimenti, nessuno degli incolpati ha chiesto di essere sentito dall’organo inquirente, né ha fatto pervenire al medesimo memorie difensive.

La memoria difensiva

Inviata la convocazione per l’odierna udienza, il sig. Serafino e la SS Sambenedettese Srl, con rituale e tempestiva memoria a firma dell’avv. Flavia Tortorella depositata nel fascicolo del procedimento sub n. 597pf20-21, hanno evidenziato lo stato di insolvenza della società, come risultante dalla documentata apertura della procedura prefallimentare dinanzi al Tribunale di Ascoli Piceno, nonché ammesso il mancato versamento degli emolumenti. Quanto alla dichiarazione non veridica, avendo il 16 febbraio 2021 dato disposizione all’istituto bancario di procedere ai bonifici, ne hanno suffragato la veridicità in ragione della effettuata disposizione.

Chiedono che, previa riunione dei procedimenti, la misura delle sanzioni venga contenuta in ragione del vincolo della continuazione che avvince i fatti in contestazione.

Il dibattimento

All’udienza del 28 aprile 2021, in apertura di dibattimento, il Presidente informa le parti presenti che i procedimenti n. 120 e n. 123 verranno discussi congiuntamente.

All’udienza del 28 aprile 2021, il rappresentante della Procura federale, contesta, con riferimento alle sanzioni da irrogarsi alla società, l’applicazione del principio della continuazione e ribadisce la non veridicità della comunicazione inviata alla Co.Vi.So.C. in data 16 febbraio 2021, in quanto non equivalente all’adempimento la semplice richiesta di bonifico inviata all’istituto bancario.

Conclude con le seguenti richieste sanzionatorie:

- inibizione di mesi 6 (sei) per il sig. Serafino Domenico Giuseppe, di cui mesi 3 (tre) e mesi 1 (uno), rispettivamente, per il mancato pagamento del bimestre novembre-dicembre 2020 e del bimestre gennaio-febbraio 2021; mesi 1 (uno) per il permanente omesso pagamento degli emolumenti del bimestre nov.-dic. 2020 e mesi 1 (uno) per la dichiarazione non veridica;

- inibizione di mesi 1 (uno) per la sig.ra Andrenelli Luciana;

- penalizzazione di punti 4 (quattro) in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva ed ammenda di € 3.000,00 (tremila/00) per la SS Sambenedettese Srl.

L’avv. Flavia Tortorella, per conto del sig. Serafino Domenico Giuseppe e la SS Sambenedettese Srl, ribadisce che la causa del mancato pagamento degli emolumenti, tuttora ineseguito, è da imputarsi allo stato di insolvenza in cui verte la società; evidenzia, inoltre, che nonostante tale stato economico-finanziario, i tesserati hanno continuato a svolgere encomiabilmente l’attività sportiva. Si riporta, per il resto, agli scritti difensivi.

Nessuno è comparso per la sig.ra Andrenelli Luciana.

La decisione

1. Preliminarmente, il Collegio dispone la riunione dei ricorsi in epigrafe per connessione oggettiva e soggettiva. Nel merito, i deferimenti sono fondati e vanno, pertanto, accolti.

2. Traggono origine, i procedimenti, dalle due segnalazioni della Co.Vi.So.C. in data 10 e 31 marzo 2021. Con la prima, è stata data evidenza del mancato pagamento ai tesserati degli emolumenti relativi alle mensilità di novembre e dicembre 2020 entro il termine del 16 febbraio previsto dall’art. 85, lett. C), par. IV, delle NOIF e dell’inoltro, da parte della società, della comunicazione a firma del sig. Serafino Domenico Giuseppe e della sig.ra Andrenelli Luciana, nelle rispettive qualità, in cui si attesta l’avvenuto pagamento entro il 16 febbraio 2021.

 3. Con la seconda, è stata data evidenza del mancato pagamento degli emolumenti relativi alle mensilità di gennaio e febbraio 2021 entro il termine del 16 marzo previsto dalla richiamata norma e della persistenza dell’inadempimento riferito al bimestre precedente.

4. La circostanza del mancato pagamento, oltre che per l’assenza di evidenze in senso contrario, può ritenersi sicuramente provata in ragione delle ammissioni in tal senso fornite dalla difesa del sig. Serafino e della società, che ha pure confermato la persistenza dell’inadempimento.

5. Ad identica conclusione si perviene anche quanto all’attestazione non veridica di intervenuto pagamento.

5.1. Come evidenziato dal rappresentante della Procura federale, invero, l’avere in data 16 febbraio 2021 inoltrato all’istituto bancario di fiducia la disposizione di bonifico in favore dei soggetti riportati nell’allegata lista, senza alcun accertamento in ordine alla effettiva esecuzione dei bonifici e verosimilmente nella consapevolezza di mancanza di liquidità, non equivale ad intervenuto pagamento.

5.2. In presenza di un’obbligazione pecuniaria, infatti, il debitore che adempie tramite bonifico è liberato soltanto quando la rimessa entra nella materiale disponibilità del beneficiario e non già quando essa giunge alla banca ove il beneficiario intrattiene il conto di pagamento, né tantomeno, quando – e per il solo fatto che – il debitore abbia inoltrato alla propria banca l’ordine di bonifico ed essa abbia dichiarato di avervi dato corso (Cass. civ. Sez. III Sent., 10/07/2008, n. 18877; cfr. Cass. civile Sez. V ord., 06/06/2019, n. 15359).

6. Per quanto sopra esposto, risulta accertata oltre ogni ragionevole dubbio la responsabilità del sig. Serafino Domenico Giuseppe e della sig.ra Adrenelli Luciana. Pertanto, in adesione alle richieste formulate dalla Procura federale, sanzioni congrue sono quelle di cui al dispositivo.

7. Dei fatti ascritti al sig. Serafino Domenico Giuseppe e alla sig.ra Andrenelli Luciana risponde, altresì, la società Sambenedettese Srl, rispettivamente a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ex art. 6, commi 1 e 2, CGS.

8. La stessa Società risponde, altresì, a titolo di responsabilità propria per il mancato pagamento degli emolumenti di cui sopra, per violazione dell’art. 33, comma 3, CGS, in relazione a quanto previsto dall’art. 85 delle NOIF, lett. c), paragrafo IV, integrato dal Comunicato ufficiale n. 155/A del 29 gennaio 2012, per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza con riferimento a ciascuno dei due bimestri di cui si tratta singolarmente considerati.

9. Il Collegio osserva che, per la violazione riferita al bimestre novembre – dicembre (2020), l’art. 33, comma 3, lett. d) prevede l’applicazione della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione.

10. Analoga sanzione è prevista alla successiva lett. f) della medesima norma con riguardo al mancato pagamento del bimestre gennaio – febbraio (2021) e di quelli precedenti.

11. Quanto alla natura delle sanzioni, le ipotesi previste dalle lettere d) ed f) dell’art. 33, comma 3, CGS devono ritenersi autonome e distinte tra loro e, pertanto, da sanzionarsi separatamente e singolarmente, ciascuna nei termini di cui alla previsione normativa, senza possibilità di deroga rispetto alla sanzione minima edittale prevista per ognuna delle fattispecie considerate.

12. Sul punto, il Collegio condivide l’indirizzo giurisprudenziale secondo il quale “attesa la funzione della sanzione stabilita dall’ordinamento sportivo e la sua non totale assimilabilità a quanto configurabile relativamente a sanzioni di altro tipo; ciò comporta altresì, la necessità che la sanzione da irrogare nell’ordinamento sportivo ‘deve essere assistita da un maggior grado di certezza in riferimento alla sua graduazione’, con conseguente esigenza di compiuta e rigorosa allegazione, verifica e selezione di elementi eventualmente valorizzabili quali circostanze attenuanti.” (CFA, SS.UU., dec. n. 46/2020-2021)

12.1. La stessa giurisprudenza (cfr. C.F.A, SS.UU., decisione n. 88 del 13.7.2020), aderendo ad una interpretazione maggiormente fedele all’elemento testuale della norma (criterio ermeneutico principale), ha osservato che “il mancato pagamento [...] comporta l’applicazione a carico della società responsabile della sanzione di cui all’art. 8 comma 1 lett. g) a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica’; tuttavia è logico supporre che si sia voluto indicare un limite invalicabile (verso il basso, ovviamente). ‘La locuzione “A partire da almeno” sta evidentemente a significare che il punto di ‘partenza’ deve necessariamente e inderogabilmente essere quello indicato dal c.d. ‘legislatore’ sportivo”.

12.2. In prosieguo chiarendo che ciò che più rileva, “di ben più consistente spessore sistematico”, secondo il richiamato arresto, è che “L’ordinamento sportivo, nella sua parte sanzionatoria, è solo parzialmente e cum grano salis, assimilabile a quello penale. Invero, mentre per quest’ultimo, la funzione (non assorbente ma certamente) principale della pena è – per esplicito dettato costituzionale – la rieducazione (rectius: risocializzazione) del condannato, per l’ordinamento sportivo la sanzione ha essenzialmente scopo e funzione retributiva, e restauratrice della par condicio nelle competizioni agonistiche. Di talché sembra conseguente ipotizzare, in tale ultimo ordinamento, la sussistenza di una differenza sostanziale tra le sanzioni a carico delle persone e quelle a carico delle società, con specifico riferimento a quelle consistenti nella attribuzione di “punti negativi” in classifica. Le prime, connotate da finalità essenzialmente retributive (ma anche con funzione generalpreventiva), devono essere calibrate in ragione della gravità dell’infrazione, ma anche della personalità dell’agente (desumibile da molteplici indicatori: intensità del dolo, grado della colpa, eventuale recidiva, comportamento post factum ecc.); le seconde non possono non tener conto dell’immanente conflitto (agonistico) di interessi tra i vari attori della competizione. Conseguentemente mentre, nel primo caso, il giudicante certamente può determinare in concreto la sanzione facendo largo uso delle circostanze – tanto aggravanti quanto attenuanti – aumentando notevolmente o diminuendo, anche al di sotto del minimo, la sanzione in concreto da applicare, nel secondo, viceversa, tale potere discrezionale egli deve necessariamente contenere in limiti più angusti, potendo senza dubbio esercitarlo nell’ambito della gamma sanzionatoria prevista dai limiti edittali, ma non oltre, salva esplicita, eventuale (e derogatoria) previsione normativa.

La ragione è quella cui si è fatto prima cenno: la sanzione della penalizzazione in termini di punti di classifica viene certamente ad incidere nella sfera del sanzionato, ma ha un immediato riflesso nei confronti dei competitori, che potranno essere – più o meno – avvantaggiati dall’handicap che il giudice ha decretato nei confronti del trasgressore.

E proprio perché, in tal caso, la sanzione si traduce in un danno, in termini di classifica, per una squadra e, conseguentemente, in un vantaggio per le altre, essa deve essere assistita da un maggior grado di certezza in riferimento alla sua graduazione; il che comporta la insormontabilità dei limiti edittali.”

13. Per le argomentazioni che precedono, accertata la responsabilità del sig. Serafino e della sig.ra Andrenelli in ordine a tutti i fatti loro ascritti, sanzioni congrue sono quelle di cui al dispositivo.

P.Q.M.

 Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, all’esito della Camera di consiglio, riuniti preliminarmente i procedimenti, accoglie i deferimenti e, per l’effetto, irroga le seguenti sanzioni:

- per il sig. Serafino Domenico Giuseppe, inibizione di mesi 6 (sei);

- per la sig.ra Andrenelli Luciana, inibizione di mesi 1 (uno);

- per la società SS Sambenedettese Srl, penalizzazione di punti 4 (quattro) in classifica, da scontarsi nel corso della corrente stagione sportiva, e ammenda di euro 3.000,00 (tremila/00).

Così deciso nella Camera di consiglio del 28 aprile 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.

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