F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 141/TFN del 5.5.2021 – (Deferimento n. 10360/467 pf 20 21 GC/LDF/ac del 29 marzo 2021 nei confronti del sig. Enrico Furlan e della società ASD Atletico Nervesa 2014 – Reg. Prot. 119/TFN-SD) Decisione n. 141/TFN-SD 2020/2021 Deferimento n. 10360/467 pf 20 21 GC/LDF/ac del 29 marzo 2021 Reg. Prot. 119/TFN-SD

Decisione n. 141/TFN-SD 2020/2021

Deferimento n. 10360/467 pf 20 21 GC/LDF/ac del 29 marzo 2021

Reg. Prot. 119/TFN-SD

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da

 

cons. Giuseppe Rotondo – Presidente;

avv. Paolo Clarizia – Componente;

cons. Pierpaolo Grasso – Componente (Relatore);

dott. Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 28 aprile 2021, a seguito del Deferimento del Procuratore Federale n. 10360/467 pf 20 21 GC/LDF/ac del 29 marzo 2021 nei confronti del sig. Enrico Furlan e della società ASD Atletico Nervesa 2014,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento Con provvedimento del 29 marzo 2021 il Procuratore Federale f.f. deferiva innanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare gli odierni deferiti per rispondere:

- il sig. Furlan Enrico, Presidente e legale rappresentante della società ASD Atletico Nervesa 2014, per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (inosservanza di norme federali e comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità nei rapporti comunque riferibili all'attività sportiva) in relazione a quanto previsto dall'art. 33 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico (i tecnici iscritti negli albi o elenchi o ruoli tenuti dal Settore tecnico debbono chiedere il tesseramento per la società per la quale intendono prestare la propria attività) e dall'art. 38 comma 1 delle NOIF (i tecnici per svolgere l'attività di tecnico devono essere regolarmente tesserati per la società ) ed in relazione a quanto previsto dall'art. 28 comma 2 del Regolamento del Settore Tecnico (per la conduzione tecnica di squadre di Calcio a Cinque di Serie A1 e A2 è necessario conseguire l’abilitazione ad allenatore di Calcio a Cinque di Primo Livello) e dall'art. 40 comma 5 del Regolamento del Settore Tecnico (ai Tecnici è altresì vietato di svolgere mansioni riservate, in base al presente regolamento, a Tecnici di categoria superiore…) per aver consentito e/o comunque non impedito al tecnico Brusaferri Franco di svolgere nella corrente stagione sportiva 2020/2021 l’attività di allenatore della prima squadra della società ASD Atletico Nervesa 2014 partecipante al campionato di serie A2 calcio a cinque, senza essere regolarmente tesserato per la stessa società e privo della abilitazione di allenatore di calcio a cinque di primo livello, necessaria per detta conduzione.

- la società ASD Atletico Nervesa 2014 per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per le condotte antiregolamentari ascritte rispettivamente al presidente Furlan Enrico ed all’allenatore Brusaferri Franco.

Il dibattimento

All’udienza del 28 aprile 2021 la Procura Federale ha insistito per l’accoglimento del deferimento ed ha chiesto l’irrogazione delle seguenti sanzioni:

- per il sig. Enrico Furlan: inibizione dei mesi 6 (sei);

- per la società ASD Atletico Nervesa 2014: ammenda di euro 1.500,00 (euro millecinquecento). Non si sono costituite le parti, né sono intervenute in udienza.

La decisione

Il Collegio ritiene che il deferimento sia fondato alla luce delle evidenze documentali e fattuali indicate dalla Procura Federale nel proprio atto di deferimento.

Emerge chiaramente, infatti, che il sig. Brusaferri Franco - nei confronti del quale la Procura ha riferito di aver proceduto con autonomo atto al deferimento alla competente Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico Figc – ha svolto l’attività di allenatore della prima squadra della società ASD Atletico Nervesa 2014, partecipante al campionato di serie A2 calcio a cinque senza essere regolarmente tesserato presso il Settore Tecnico Figc per la stessa società e privo dell’abilitazione necessaria di allenatore di calcio a cinque di primo livello per la conduzione della prima squadra, non essendo stata fornita alcuna prova contraria in ordine alla presenza di una eventuale deroga, pure evidenziata dai deferiti in sede di indagini.

Tale circostanza risulta essere ben conosciuta dall’odierno deferito che, in ragione della sopra descritta carica rivestita, era tenuto a garantire il rispetto delle violate normative federali.

Dal compendio degli atti di indagine, cui breviter si rinvia, il Collegio, reputa pienamente dimostrata la piena responsabilità dell’odierno deferito per le responsabilità ascrittegli nell’atto di deferimento nella sua qualità di Presidente e la conseguente responsabilità del sodalizio societario, ritenendo, per l’effetto, congrue le sanzioni richieste dalla Procura procedente.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, all’esito della Camera di consiglio, accoglie il deferimento e, per l’effetto, irroga le seguenti sanzioni:

- per il sig. Enrico Furlan, inibizione di mesi 6 (sei);

- per la società ASD Atletico Nervesa 2014, ammenda di euro 1.500,00 (millecinquecento/00).

Così deciso nella Camera di consiglio del 28 aprile 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.

 

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