F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 143/TFN del 7.5.2021 – (Deferimento n. 10966/445pf20-21/GC/blp del 15 aprile 2021 nei confronti dei sig.ri Giuseppe D’Agostino, Camillo Agnano e della società Casertana FC Srl – Reg. Prot. 125/TFN-SD) Decisione n. 143/TFN-SD 2020/2021 Deferimento n. 10966/445pf20-21/GC/blp del 15 aprile 2021 Reg. Prot. 125/TFN-SD

Decisione n. 143/TFN-SD 2020/2021

Deferimento n. 10966/445pf20-21/GC/blp del 15 aprile 2021

Reg. Prot. 125/TFN-SD

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da

 

cons. Giuseppe Rotondo – Presidente;

avv. Amedeo Citarella – Componente;

avv. Paolo Clarizia – Componente (Relatore);

dott. Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 28 aprile 2021,

a seguito del Deferimento del Procuratore Federale n. 10966/445pf20-21/GC/blp del 15 aprile 2021 nei confronti dei sig.ri Giuseppe D’Agostino, Camillo Agnano e della società Casertana FC Srl,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento Con nota del 15 aprile 2021, prot. 10966/445pf20-21/GC/blp, la Procura federale ha deferito dinanzi al Tribunale federale nazionale – sezione disciplinare, il sig. Giuseppe D’Agostino, il dott. Camillo Agnano e la Casertana FC Srl per rispondere:

- il primo, in quanto Presidente del CdA e legale rappresentante tesserato all’epoca dei fatti per la società Casertana FC Srl, “per violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, dell’art. 44 comma 1, delle NOIF, nonché di quanto previsto nelle “Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione delle gare di calcio professionistico in modalità “a porte chiuse”, finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19” del 22/06/20, nonché dal C.U. 78/A del 01/09/2020 in caso di “Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari”, nonché di quanto previsto dall’Aggiornamento dei protocolli Allenamenti e Gare per le Squadre di Calcio Professionistiche, la Serie A Femminile e gli Arbitri Stagione 2020/2021 del 30/10/20: per violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver provveduto a far rispettare o comunque per non aver vigilato sul rispetto delle norme sopra richiamate in materia di controlli sanitari, in particolare, per aver consentito e, comunque, non impedito che venissero schierati in campo 3 giocatori del Gruppo Squadra, sig.ri Matese Mattia, Ciriello Vincenzo e Polito Vincenzo, che presentavano, prima di entrare in campo, oltre ai tipici sintomi influenzali da Covid-19, anche un innalzamento della temperatura corporea superiore a 37,5°C, poi risultati positivi al virus, con ciò mettendo a rischio la salute dei soggetti appartenenti alla società e di coloro i quali abbiano avuto contatti con i medesimi esponendoli a contagio da Covid-19”;

- il secondo, in qualità di Responsabile Sanitario tesserato all’epoca dei fatti per la società Casertana FC Srl:

“a) per violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, dell’art. 44, comma 2, delle NOIF, nonché di quanto previsto nelle “Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione delle gare di calcio professionistico in modalità “a porte chiuse”, finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19” del 22/06/20, nonché dal C.U. 78/A del 01/09/2020 in caso di “Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari”, nonché di quanto previsto dall’Aggiornamento dei protocolli Allenamenti e Gare per le Squadre di Calcio Professionistiche, la Serie A Femminile e gli Arbitri Stagione 2020/2021 del 30/10/20: per violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver rispettato le norme sopra richiamate in materia di controlli sanitari, in particolare, per aver consentito e, comunque, non impedito che venissero schierati in campo 3 giocatori del Gruppo Squadra, sig.ri Matese Mattia, Ciriello Vincenzo e Polito Vincenzo, che presentavano, prima di entrare in campo, oltre ai tipici sintomi influenzali da Covid-19, anche un innalzamento della temperatura corporea superiore a 37,5°C, poi risultati positivi al virus, con ciò mettendo a rischio la salute dei soggetti appartenenti alla società e di coloro i quali abbiano avuto contatti con i medesimi esponendoli a contagio da Covid-19;

b) per aver consegnato, prima dell’inizio della partita di Casertana – Viterbese del 20/12/20, all’omologo della Squadra avversaria una certificazione non veridica del rispetto da parte di tutto il Gruppo Squadra delle prescrizioni sanitarie relative agli accertamenti Covid-19 previsti dai protocolli vigenti e dalle normative legislative, in particolare per aver consegnato una dichiarazione attestante una situazione sanitaria non veridica rispetto a quanto dichiarato, con specifico riferimento ai controlli sanitari effettuati prima della gara, in violazione di quanto previsto dai Protocolli sanitari, con ciò mettendo a rischio la salute dei soggetti appartenenti alla società e di coloro i quali abbiano avuto contatti con i medesimi esponendoli a contagio da Covid-19”;

 - la società:

“a) per rispondere a titolo di responsabilità diretta della violazione dell’art. 6, comma 1, del CGS vigente, per il comportamento posto in essere dal sig. D’Agostino Giuseppe, Presidente del CdA e Legale Rappresentante tesserato all’epoca dei fatti per la società Casertana FC Srl, come sopra descritto,

b) per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva della violazione dell’art. 6, comma 2, del CGS vigente, per il comportamento posto in essere dal sig. Il sig. Agnano Camillo, Responsabile Sanitario tesserato all’epoca dei fatti per la società Casertana FC Srl, come sopra descritto,

c) per rispondere a titolo di responsabilità propria, ai sensi del C.U. 78/A del 1° settembre 2020, che pone gli obblighi in ordine all’osservanza dei Protocolli Sanitari, finalizzati al contenimento dell’emergenza epidemiologia da Covid-19 emanati dalla FIGC e validati dalle Autorità sanitarie e governative competenti, a carico anche delle Società in modo diretto”.

La memoria difensiva

 Inviata tempestivamente la convocazione per udienza del 28 aprile 2021, i deferiti e la società, con rituale e tempestiva memoria, si costituivano con gli avv.ti Eduardo Chiacchio, Monica Fiorillo e Giuseppe Chiacchio, riconoscevano la ricostruzione dei fatti, contestando:

- quanto al sig. Giuseppe D’Agostino, innanzitutto che il medesimo avrebbe rivestito il ruolo di semplice procuratore speciale della Casertana FC Srl e, pertanto, lo stesso non avrebbe potuto essere “considerato responsabile circa adempimenti totalmente sottratti ad ogni sua competenza; in secondo luogo le difese deducevano che il deferito si sarebbe prodigato per chiedere il posticipo della gara in attesa di ricevere l’esito dei tamponi molecolari; - quanto al dott. Camillo Agnano, che lo stesso si sarebbe immediatamente attivato per chiedere l’effettuazione di tamponi molecolari oro-faringei urgenti per i tre giocatori interessati dallo stato febbrile e, in ordine alla contestata dichiarazione consegnata alla Viterbese relativa al rispetto da parte di tutto il Gruppo Squadra delle prescrizioni sanitarie relative agli accertamenti Covid-19 previsti dai protocolli vigenti e dalle normative legislative, che le affermazioni non sarebbero state mendaci, in quanto relative alla “situazione nell’attualità dei fatti”.

Le difese concludevano chiedendo di “a) prosciogliere il sig. Giuseppe D’Agostino da qualunque addebito; b) prosciogliere il dott. Camillo Agnano dagli addebiti ascritti ed in subordine irrogare al responsabile sanitario la pena dell’ammonizione, tenendo presente l’ineccepibile comportamento del medico sanitario in frangenti che definire drammatici è dir poco;

c) prosciogliere la Società Casertana FC Srl, ed in estrema via subordinata limitare la sanzione alla diffida”.

Il dibattimento

All’udienza del 28 aprile 2021, il rappresentante della Procura federale chiedeva l’irrogazione delle seguenti richieste sanzionatorie:

- per il sig. Giuseppe D’agostino: inibizione di mesi 11 (undici);

 - per il sig. Camillo Agnano: inibizione di mesi 15 mesi (quindici);

- per la società Casertana FC Srl: 1 (un) punto di penalizzazione da scontare nella corrente Stagione Sportiva.

L’avv. Eduardo Chiacchio, per conto dei deferiti, ribadiva che la condotta dei propri assistiti era volta a garantire la salute dei tesserati, riportandosi, per il resto, alle contestazioni proposte con la memoria. Dopo ampia discussione la causa era introitata in decisione.

La decisione

Nel merito il deferimento si appalesa fondato.

1. Innanzitutto, per quanto concerne la specifica posizione del sig. Giuseppe D’Agostino non si può fare a meno di evidenziare che il medesimo è inserito con la qualifica di Procuratore nel modulo di censimento della Casertana FC Srl tra gli amministratori e dirigenti congiuntamente all’Amministratore Unico, Lidia Lonardo. Già tale circostanza denota il ruolo assunto da questo ultimo che non è stato inserito tra i collaboratori organizzativi ed amministrativi, bensì tra i “membri dell’organo amministrativo della Società e/o dirigenti”. Del resto dalla procura allegata all’atto di avvio dell’accertamento si evince che il deferito era nominato e costituito procuratore e rappresentante della Casertana FC Srl “affinché in nome, vece e conto di tale società abbia a compiere tutti gli atti pertinenti all’esercizio dell’impresa, ed in particolare a rappresentare e impegnare validamente la società sia agli effetti sportivi e nei rapporti con gli Organi Federali, sia nei rapporti con i terzi.

In particolare, a titolo esemplificativo e non tassativo, il nominato procuratore D’Agostino Giuseppe è autorizzato a compiere i seguenti atti: sottoscrizione di tutti gli atti inerenti la stipula di contratti di acquisto e vendita di diritti alle prestazioni sportive di professionisti sportivi, contratti di prestazioni sportiva ex legge 91/81, risoluzioni contrattuali e quanto previsto dalle Norme Organizzative Interne (NOIF) della Federazione Italiana Gioco Calcio (FIGC), anche con società appartenenti a Federazioni Sportive Estere, fissandone i relativi compensi nella misura concordata con l’assemblea dei soci; rappresentare la società avanti gli organi ed uffici della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e della Lega Italiana Calcio Professionistico (Lega Pro); transigere e conciliare qualunque vertenza, recederne, nominare periti ed arbitri, anche con amichevoli compositori; sottoscrivere e presentare tutta la documentazione prevista dalle normative in tema federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e dalla Lega Italiana Calcio Professionistico (Lega Pro) ivi compreso tutto quanto previsto dal Codice di Giustizia Sportiva (CGS) per la presentazione di ricorsi ai competenti organi di Giustizia Sportiva; compiere tutto quanto altro utile alla partecipazione a campionati organizzati dagli enti di cui sopra, sia in ambito nazionale che regionale o provinciale, ivi compresa la sottoscrizione di contratti di trasferimenti dei calciatori come società cedente o cessionaria, fissandone i relativi compensi nella misura concordata con l’assemblea dei soci; partecipare alla campagna trasferimenti dei calciatori indetta dagli organi competenti, nei periodi stabiliti dai medesimi, con pieno titolo alla stipula e sottoscrizione di ogni contratto sia come società cedente che cessionaria, fissandone i relativi compensi nella misura concordata con l’assemblea dei soci; rappresentare la società in ambito federale mediante la partecipazione a riunioni e assemblee organizzate e tenute dalle rispettive organizzazioni e organismi in seno alla Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e della Lega Italiana Calcio Professionistico (Lega Pro) ivi compresi gli organi di giustizia sportiva, anche nell’ambito del Comitato Olimpico Nazionale (Coni); delegare altro soggetto censito con la Casertana Football Club Srl e in generale subdelegare parte di quanto in oggetto nominando procuratori speciali; dare mandato ad avvocati per l’avvio di ogni genere di lite ovvero per curare la difesa e gli interessi della società Casertana Football Club Srl, con ogni più ampia facoltà compresa quella di transigere e conciliare e nominare a loro volta subprocuratori; acquistare, vendere o permutare merci ( compresa la ricezione e la spedizione delle stesse) e beni mobili anche registrati; partecipare a gare con enti pubblici e privati e stipulare i relativi contratti; stipulare contratti con enti pubblici e privati, anche per la fornitura di energia elettrica e telefonia ed altri mezzi informatici; riscuotere e quietanzare mandati emessi da enti pubblici o privati; incassare somme da enti pubblici e privati, rilasciando liberatorie e quietanze; predisporre pagamenti per enti pubblici e privati ed emolumenti contrattuali dovuti ai tesserati con contratti ratificati dalla Lega Italiana Calcio Professionistico (Lega Pro) e personale addetto e collaboratori alla gestione sportiva; svolgere operazioni di ogni tipo con enti ed istituti bancari e previdenziali quali INPS ed INAIL. Il procuratore avrà, in particolare, la facoltà e il diritto di chiedere visionare tutti i documenti relativi alla gestione sportiva, contabile e amministrativa, compresi quelli di natura sportiva, medica e sanitaria, sottoscrivendoli e fare quant'altro necessario per l’esatta esecuzione del predetto incarico”. Alla luce dell’ampiezza dei poteri e della rappresentanza attribuita al sig. Giuseppe D’Agostino – anche in ragione della specifica previsione dei poteri di “sottoscrivere e presentare tutta la documentazione prevista dalle normative in tema federale della Federazione italiana giuoco calcio”, “compiere tutto quanto altro utile alla partecipazione a campionati organizzati dagli enti di cui sopra”, nonché “di chiedere visionare tutti i documenti relativi alla gestione sportiva, contabile e amministrativa, compresi quelli di natura sportiva, medica e sanitaria, sottoscrivendoli” – appare evidentemente irrilevante che questo ultimo non sia presidente essendo, comunque, imputabili allo stesso, unitamente all’Amministratore Unico qui non deferito, le gravi carenze organizzative e la decisione di consentire lo schieramento in campo di tre giocatori del Gruppo Squadra che avevano i sintomi.

Né del resto appaiono condivisibili le considerazioni svolte dalle difese del deferito in ordine alla circostanza che “gli adempimenti [sarebbero] totalmente sottratti a ogni sua competenza, essendo in toto delegati allo staff medico”. Innanzitutto, i protocolli non attribuiscono la responsabilità per i predetti adempimenti all’esclusiva competenza del Responsabile Sanitario e del Medico Sociale. In secondo luogo, le violazioni sono talmente numerose e frutto di un’assenza di adeguata organizzazione, ammessa dalle stesse difese del Deferito, che evidentemente sono imputabili anche a chi ha il compito di garantire un’adeguata struttura organizzativa, la disponibilità delle risorse necessarie a rispettare gli obblighi imposti dalla normativa nazionale e federale, nonché a chi assume la rappresentanza della Società. In terzo luogo, come sopra evidenziato allo stesso Deferito sono stati conferiti poteri anche in ambito medico e sanitario, nonché di porre in essere ogni atto necessario alla partecipazione al campionato, tra i quali rientra senz’altro il rispetto dei protocolli sanitari.

Tra l’altro nel caso di specie, per stessa ammissione del deferito, questo ultimo si è ingerito direttamente nei fatti in questione.

2. Irrilevante appare, poi, la circostanza che il sig. Giuseppe D’Agostino si sarebbe prodigato per chiedere il posticipo della gara in attesa di ricevere l’esito dei tamponi molecolari. Una volta che l’ulteriore proroga non era stata concessa, infatti, la Casertana FC Srl era, comunque, tenuta a rispettare i protocolli e, conseguentemente, in virtù del principio di massima precauzione non poteva schierare i giocatori che avevano i tipici sintomi influenzali e un innalzamento della temperatura, mettendo a rischio la salute dei tesserati.

3. Analogamente irrilevante è l’asserita circostanza che il dott. Camillo Agnano si sarebbe immediatamente attivato per chiedere l’effettuazione di tamponi molecolari oro-faringei urgenti per i tre giocatori interessati dallo stato febbrile, poiché in base alle richiamate disposizioni ai tesserati era, comunque, precluso di scendere in campo, anche in assenza del previo accertamento del contagio.

4. Da ultimo, non corrisponde al vero che la certificazione consegnata da questo ultimo all’omologo della Viterbese relativa al rispetto da parte di tutto il Gruppo Squadra delle prescrizioni sanitarie relative agli accertamenti Covid-19 previsti dai protocolli vigenti e dalle normative legislative non sarebbe stata mendace, in quanto relativa alla “situazione nell’attualità dei fatti”. Nella prefata certificazione il Responsabile Sanitario della Casertana FC Srl dichiarava: “è stato eseguito il monitoraggio odierno a tutti i componenti del Gruppo Squadra e non sono state rilevate alterazioni dei parametri”. Nell’allegato Elenco Gruppo Squadra erano, tuttavia, espressamente indicati anche i tesserati Mattia Matese, Vincenzo Ciriello e Vincenzo Polito; tesserati che presentavano, circostanza mai contestata dalle difese dei deferiti, oltre ai tipici sintomi influenzali da Covid-19, anche un innalzamento della temperatura corporea superiore a 37,5° C; tesserati poi risultati positivi al virus.

5. Per quanto sopra esposto, risulta accertata oltre ogni ragionevole dubbio la responsabilità del sig. Giuseppe D’Agostino e del dott. Camillo Agnano.

6. Dei fatti ascritti al sig. Giuseppe D’Agostino e al dott. Camillo Agnano risponde, altresì, la società Casertana FC Srl, rispettivamente a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ex art. 6, commi 1 e 2, CGS.

7. La stessa Società risponde, altresì, a titolo di responsabilità propria ai sensi del C.U. 78/A 1.9.2020.

8. Sotto il profilo sanzionatorio, il Collegio, in assenza di parametri tipizzati dalla norma, di previsioni edittali minime e di esplicazione delle modalità di quantificazione, ritiene congrue le sanzioni richieste dalla Procura Federale e pertanto irroga al sig. Giuseppe D’Agostino l’inibizione per mesi 11 (undici) e al dott. Camillo Agnano l’inibizione per mesi 15 (quindici) e alla società Casertana FC Srl 1 (un) punto di penalizzazione da scontare nella corrente stagione.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, all’esito della Camera di consiglio, accoglie il deferimento e, per l’effetto, irroga le seguenti sanzioni:

- per il sig. Giuseppe D’Agostino, inibizione di mesi 11 (undici);

- per il sig. Camillo Agnano, inibizione di mesi 15 (quindici);

- per la società Casertana FC Srl, ammenda di euro 10.000,00 (diecimila/00).

Così deciso nella Camera di consiglio del 28 aprile 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it