F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 144/TFN del 7.5.2021 – (Deferimento n. 10965/514pf20-21/GC/gb del 15 aprile 2021 nei confronti dei sig.ri Giuseppe D’Agostino, Camillo Agnano, Dario D’Onofrio e della società Casertana FC Srl – Reg. Prot. 124/TFN-SD) Decisione n. 144/TFN-SD 2020/2021 Deferimento n. 10965/514pf20-21/GC/gb del 15 aprile 2021 Reg. Prot. 124/TFN-SD

 

Decisione n. 144/TFN-SD 2020/2021

Deferimento n. 10965/514pf20-21/GC/gb del 15 aprile 2021

Reg. Prot. 124/TFN-SD

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da

 

cons. Giuseppe Rotondo – Presidente;

avv. Amedeo Citarella – Componente;

avv. Paolo Clarizia – Componente (Relatore);

dott. Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 28 aprile 2021,

a seguito del Deferimento del Procuratore Federale n. 10965/514pf20-21/GC/gb del 15 aprile 2021 nei confronti dei sig.ri Giuseppe D’Agostino, Camillo Agnano, Dario D’Onofrio e della società Casertana FC Srl,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento Con nota del 15 aprile 2021, prot. 10965/514pf20-21/GC/gb, la Procura federale ha deferito dinanzi al Tribunale federale nazionale – sezione disciplinare, il sig. Giuseppe D’Agostino, il sig. Camillo Agnano, Dario D’Onofrio e la Casertana FC Srl per rispondere:

- il primo, in quanto Presidente del CdA e Legale Rappresentante tesserato all’epoca dei fatti per la società Casertana FC Srl, “per violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, dell’art. 44 comma 1, delle NOIF e delle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri” del 22/05/2020, nonché di quanto previsto dal C.U. 78/A del 01/09/2020 in caso di “Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari”, delle “Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione delle gare di calcio professionistico in modalità “a porte chiuse”, finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” del 28/09/2020 e di quanto previsto dall’Aggiornamento dei protocolli Allenamenti e Gare per le Squadre di Calcio Professionistiche, la Serie A Femminile e gli Arbitri Stagione 2020/2021 del 30/10/20: per violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver provveduto a far rispettare o comunque per non aver vigilato sul rispetto delle norme sopra richiamate in materia di controlli sanitari secondo quanto indicato dall’All. n. 3 (cronoprogramma) delle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri”, in particolare, per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test del tampone al Tempo -1 (T-1) a 72-96h dal Tempo zero fissato (T0) in data 17/08/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico al T0 in data 17/08/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test del tampone alla scadenza dei 4 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 24/08/20 a distanza di 7 giorni dal precedente del 17/08/20, al test eseguito in data 31/08/20 a distanza di 7 giorni dal precedente del 24/08/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico all’accertata positività di De Sarlo Pasquale al tampone del 31/08/20, di Santoro Salvatore al tampone del 16/10/20, di Petruccelli Alessandro al tampone del 30/10/20, di Carillo Luigi, Cuppone Luigi, Hadziosmanovic Cristian, Icardi Simone, Pacilli Mario, Petito Francesco Pio, Zivkovic Marko al tampone dell’11/12/20, di Varesanovic Mak e Setola Carmine al tampone del 15/12/20, di Saracino Leonardo al tampone del 18/12/20, di Dekic Vladan, De Lucia Giuseppe, Longobardo Nicola, Pastore Ivano, Ciriello Vincenzo, Polito Vincenzo al tampone del 20/12/20, di Avella Michele, Castaldo Luigi e Matese Mattia al tampone del 22/12/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test del tampone alla scadenza delle 48h ore previste da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 07/09/20 a distanza di 3 giorni dal precedente del 04/09/20, al test eseguito in data 14/09/20 a distanza di 3 giorni dal precedente dell’11/09/20, al test non effettuato del 16/09/20, al test del 21/10/20, al test del 25/10/20, al test del 27/10/20, al test del 29/10/20, al test del 03/11/20, al test del 05/11/20, al test del 07/11/20, al test del 10/11/20, al test del 12/11/20, al test del 14/11/20, al test del 16/11/20, al test del 18/11/20, al test del 22/11/20, al test del 24/11/20, al test del 26/11/20, al test del 17/12/20, al test del 24/12/20, al test del 26/12/20, al test del 29/12/20, al test del 31/12/20, al test del 02/01/21, al test del 05/01/21, al test del 07/01/21, al test del 10/01/21, al test del 12/01/21, al test del 14/01/21, al test del 17/01/21, al test del 19/01/21 al test del 21/01/21, al test del 23/01/21, al test del 25/01/21; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico alla scadenza dei 10 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 11/09/20 a distanza di 11 giorni dal precedente del 31/08/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico alla scadenza dei 10 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test del 28/10/20, al test del 10/11/20, al test del 20/11/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico alla scadenza dei 14 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test del 06/10/20, al test del 20/10/20, al test del 14/12/20, al test del 28/12/20, al test dell’11/01/20, al test del 25/01/21”;

- il secondo e il terzo, all’epoca dei fatti in qualità, rispettivamente, di Responsabile Sanitario e Medico Sociale tesserati per la società Casertana FC Srl: “per violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, dell’art. 44, comma 2, delle NOIF e delle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri” del 22/05/2020, nonché di quanto previsto dal C.U. 78/A del 01/09/2020 in caso di “Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari”, nonché di quanto previsto dalle “Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione delle gare di calcio professionistico in modalità “a porte chiuse”, finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” del 28/09/2020 e dell’Aggiornamento dei protocolli Allenamenti e Gare per le Squadre di Calcio Professionistiche, la Serie A Femminile e gli Arbitri Stagione 2020/2021 del 30/10/20: per violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver sottoposto il Gruppo Squadra ai controlli sanitari secondo quanto indicato dall’All. n. 3 (cronoprogramma) delle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri”, in particolare, per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test del tampone al Tempo -1 (T-1) a 72-96h dal Tempo zero fissato (T0) in data 17/08/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico al T0 in data 17/08/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test del tampone alla scadenza dei 4 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 24/08/20 a distanza di 7 giorni dal precedente del 17/08/20, al test eseguito in data 31/08/20 a distanza di 7 giorni dal precedente del 24/08/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico all’accertata positività di De Sarlo Pasquale al tampone del 31/08/20, di Santoro Salvatore al tampone del 16/10/20, di Petruccelli Alessandro al tampone del 30/10/20, di Carillo Luigi, Cuppone Luigi, Hadziosmanovic Cristian, Icardi Simone, Pacilli Mario, Petito Francesco Pio, Zivkovic Marko al tampone dell’11/12/20, di Varesanovic Mak e Setola Carmine al tampone del 15/12/20, di Saracino Leonardo al tampone del 18/12/20, di Dekic Vladan, De Lucia Giuseppe, Longobardo Nicola, Pastore Ivano, Ciriello Vincenzo, Polito Vincenzo al tampone del 20/12/20, di Avella Michele, Castaldo Luigi e Matese Mattia al tampone del 22/12/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test del tampone alla scadenza delle 48h ore previste da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 07/09/20 a distanza di 3 giorni dal precedente del 04/09/20, al test eseguito in data 14/09/20 a distanza di 3 giorni dal precedente dell’11/09/20, al test non effettuato del 16/09/20, al test del 21/10/20, al test del 25/10/20, al test del 27/10/20, al test del 29/10/20, al test del 03/11/20, al test del 05/11/20, al test del 07/11/20, al test del 10/11/20, al test del 12/11/20, al test del 14/11/20, al test del 16/11/20, al test del 18/11/20, al test del 22/11/20, al test del 24/11/20, al test del 26/11/20, al test del 17/12/20, al test del 24/12/20, al test del 26/12/20, al test del 29/12/20, al test del 31/12/20, al test del 02/01/21, al test del 05/01/21, al test del 07/01/21, al test del 10/01/21, al test del 12/01/21, al test del 14/01/21, al test del 17/01/21, al test del 19/01/21 al test del 21/01/21, al test del 23/01/21, al test del 25/01/21; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico alla scadenza dei 10 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 11/09/20 a distanza di 11 giorni dal precedente del 31/08/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico alla scadenza dei 10 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test del 28/10/20, al test del 10/11/20, al test del 20/11/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico alla scadenza dei 14 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test del 06/10/20, al test del 20/10/20, al test del 14/12/20, al test del 28/12/20, al test dell’11/01/20, al test del 25/01/21”;

- la società:

“- per rispondere a titolo di responsabilità diretta della violazione dell’art. 6, comma 1, del C.G.S. vigente, per il comportamento posto in essere dal sig. D’agostino Giuseppe, Presidente del CdA e Legale Rappresentante tesserato all’epoca dei fatti per la società Casertana FC Srl, come sopra descritto,

- per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva della violazione dell’art. 6, comma 2, del CGS vigente, per il comportamento posto in essere dal sig. Agnano Camillo, Responsabile Sanitario tesserato all’epoca dei fatti per la società Casertana FC Srl e dal sig. D’Onofrio Dario, Medico Sociale tesserato all’epoca dei fatti per la società Casertana FC Srl ciascuno per quanto di rispettiva competenza e/o, comunque, in concorso tra loro, come sopra descritto,

- per rispondere a titolo di responsabilità propria, ai sensi del C.U. 78/A del 1° settembre 2020, che pone gli obblighi in ordine all’osservanza dei Protocolli Sanitari, finalizzati al contenimento dell’emergenza epidemiologia da COVID-19 emanati dalla FIGC e validati dalle Autorità sanitarie e governative competenti, a carico anche delle società in modo diretto;”.

La memoria difensiva

Inviata tempestivamente la convocazione per l’udienza del 28 aprile 2021, i deferiti e la società, con rituale e tempestiva memoria, si costituivano con gli avv.ti Eduardo Chiacchio, Monica Fiorillo e Giuseppe Chiacchio, riconoscevano la ricostruzione dei fatti e, dopo aver premesso l’oggettiva difficoltà per le squadre di Lega Pro ad adeguarsi a una normativa complessa e nuova, quale quella in materia di contenimento della diffusione da Covid, contestavano: - quanto al sig. Giuseppe D’Agostino, innanzitutto che il medesimo avrebbe rivestito il ruolo di semplice procuratore speciale della Casertana FC Srl e, pertanto, lo stesso non avrebbe potuto essere “considerato responsabile circa adempimenti totalmente sottratti ad ogni sua competenza”;

- quanto al dott. Camillo Agnano, che allo stesso “può essere addebitata la mancata perfetta osservanza dei protocolli sanitari, ma giammai la violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza, avendo sempre improntato la sua opera professionale al massimo scrupolo e zelo”;

- quanto al dott. Dario D’Onofrio, da un lato, che il medico sociale in virtù della sua specializzazione ed esperienza in materia di infortuni traumatici e riabilitazione “non aveva alcuna cognizione del proprio ruolo di primaria importanza anche per il rispetto dei Protocolli Sanitari, ignorando completamente le rigidissime normative derivate dalla sciagurata pandemia”, da un altro lato, che lo stesso aveva svolto la funzione esclusivamente per tre mesi dal 23 ottobre 2020 al 31 gennaio 2021.

Le difese concludevano chiedendo di “a) prosciogliere il sig. Giuseppe D’Agostino da qualunque addebito; b) limitare la sanzione dei Dottori Camillo Agnano e Dario D’Onofrio alla sanzione dell’ammonizione ovvero in subordine ad inibizione contenuta nel minimo edittale tenendo presente anche il ridottissimo periodo di tesseramento del dott. D’Onofrio;

c) per quanto riguarda la società Casertana FC Srl, escluso ogni addebito a titolo di responsabilità diretta, limitare la sanzione a titolo di responsabilità oggettiva alla diffida, ovvero in subordine ad ammenda contenuta nel minimo edittale”.

Il dibattimento

All’udienza del 28 aprile 2021, il rappresentante della Procura federale chiedeva l’irrogazione delle seguenti richieste sanzionatorie:

- per il sig. Giuseppe D’agostino: ammenda di euro 12.000,00 (dodicimila/00) e inibizione di mesi 9 (nove);

- per il sig. Camillo Agnano: ammenda di euro 6.000,00 (seimila/00) e inibizione di mesi 12 (dodici);

- per il sig. Dario D’Onofrio: ammenda di euro 6.000,00 (seimila/00) e inibizione di mesi 12 (dodici);

- per la società Casertana FC Srl: ammenda di euro 16.000,00 (sedicimila/00).

Gli avv.ti Eduardo Chiacchio e Monica Fiorillo, per conto dei deferiti, ribadivano, innanzitutto, la non imputabilità delle condotte contestate al sig. Giuseppe D’Agostino, poi, la circostanza che il dott. Dario D’Onofrio era stato medico sociale della Casertana per un periodo limitato rispetto a quello oggetto del deferimento e, da ultimo, in relazione al dott. Camillo Agnano la circostanza che lo stesso si sarebbe comunque attivato con il massimo impegno nel tentativo di rispettare le previsioni del protocolli, riportandosi, per il resto, a quanto già dedotto con la memoria. Dopo ampia discussione la causa era introitata in decisione.

La decisione

Nel merito il deferimento si appalesa fondato, nei termini e nei limiti che di seguito si esporranno.

1. Preliminarmente, il Collegio non può fare a meno di rilevare che i fatti e gli inadempimenti contestati dalla Procura sono pacifici nella loro veridicità storica, in quanto ammessi dalle medesime difese dei deferiti. Le difese, infatti, oltre a richiamare l’assoluta buona fede dei deferiti che sarebbero incorsi nelle predette mancanze a causa delle difficoltà operative connesse con il nuovo quadro normativo, si limitano a contestare l’effettiva imputabilità degli inadempimenti al sig. Giuseppe D’Agostino, in quanto mero procuratore speciale della società, e al dott. Dario D’Onofrio, poiché avrebbe assunto la carica per un periodo limitato.

2. Innanzitutto, per quanto concerne la specifica posizione del sig. Giuseppe D’Agostino non si può fare a meno di evidenziare che il medesimo è inserito con la qualifica di Procuratore nel modulo di censimento della Casertana FC Srl tra gli amministratori e dirigenti congiuntamente all’Amministratore Unico, Lidia Lonardo. Già tale circostanza denota il ruolo assunto da questo ultimo che non è stato inserito tra i collaboratori organizzativi ed amministrativi, bensì tra i “membri dell’organo amministrativo della Società e/o dirigenti”. Del resto dalla procura allegata all’atto di avvio dell’accertamento si evince che il deferito era nominato e costituito procuratore e rappresentante della Casertana FC Srl “affinché in nome, vece e conto di tale società abbia a compiere tutti gli atti pertinenti all’esercizio dell’impresa, ed in particolare a rappresentare e impegnare validamente la società sia agli effetti sportivi e nei rapporti con gli Organi Federali, sia nei rapporti con i terzi.

In particolare, a titolo esemplificativo e non tassativo, il nominato procuratore D’Agostino Giuseppe è autorizzato a compiere i seguenti atti: sottoscrizione di tutti gli atti inerenti la stipula di contratti di acquisto e vendita di diritti alle prestazioni sportive di professionisti sportivi, contratti di prestazioni sportiva ex legge 91/81, risoluzioni contrattuali e quanto previsto dalle Norme Organizzative Interne (NOIF) della Federazione Italiana Gioco Calcio (FIGC), anche con società appartenenti a Federazioni Sportive Estere, fissandone i relativi compensi nella misura concordata con l’assemblea dei soci; rappresentare la società avanti gli organi ed uffici della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e della Lega Italiana Calcio Professionistico (Lega Pro); transigere e conciliare qualunque vertenza, recederne, nominare periti ed arbitri, anche con amichevoli compositori; sottoscrivere e presentare tutta la documentazione prevista dalle normative in tema federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e dalla Lega Italiana Calcio Professionistico (Lega Pro) ivi compreso tutto quanto previsto dal Codice di Giustizia Sportiva (CGS) per la presentazione di ricorsi ai competenti organi di Giustizia Sportiva; compiere tutto quanto altro utile alla partecipazione a campionati organizzati dagli enti di cui sopra, sia in ambito nazionale che regionale o provinciale, ivi compresa la sottoscrizione di contratti di trasferimenti dei calciatori come società cedente o cessionaria, fissandone i relativi compensi nella misura concordata con l’assemblea dei soci; partecipare alla campagna trasferimenti dei calciatori indetta dagli organi competenti, nei periodi stabiliti dai medesimi, con pieno titolo alla stipula e sottoscrizione di ogni contratto sia come società cedente che cessionaria, fissandone i relativi compensi nella misura concordata con l’assemblea dei soci; rappresentare la società in ambito federale mediante la partecipazione a riunioni e assemblee organizzate e tenute dalle rispettive organizzazioni e organismi in seno alla Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e della Lega Italiana Calcio Professionistico (Lega Pro) ivi compresi gli organi di giustizia sportiva, anche nell’ambito del Comitato Olimpico Nazionale (Coni); delegare altro soggetto censito con la Casertana Football Club Srl e in generale subdelegare parte di quanto in oggetto nominando procuratori speciali; dare mandato ad avvocati per l’avvio di ogni genere di lite ovvero per curare la difesa e gli interessi della società Casertana Football Club Srl, con ogni più ampia facoltà compresa quella di transigere e conciliare e nominare a loro volta subprocuratori; acquistare, vendere o permutare merci ( compresa la ricezione e la spedizione delle stesse)e beni mobili anche registrati; partecipare a gare con enti pubblici e privati e stipulare i relativi contratti; stipulare contratti con enti pubblici e privati, anche per la fornitura di energia elettrica e telefonia ed altri mezzi informatici; riscuotere e quietanzare mandati emessi da enti pubblici o privati; incassare somme da enti pubblici e privati, rilasciando liberatorie e quietanze; predisporre pagamenti per enti pubblici e privati ed emolumenti contrattuali dovuti ai tesserati con contratti ratificati dalla Lega Italiana Calcio Professionistico (Lega Pro) e personale addetto e collaboratori alla gestione sportiva; svolgere operazioni di ogni tipo con enti ed istituti bancari e previdenziali quali INPS ed INAIL. Il procuratore avrà, in particolare, la facoltà e il diritto di chiedere visionare tutti i documenti relativi alla gestione sportiva, contabile e amministrativa, compresi quelli di natura sportiva, medica e sanitaria, sottoscrivendoli e fare quant'altro necessario per l’esatta esecuzione del predetto incarico”. Alla luce dell’ampiezza dei poteri e della rappresentanza attribuita al sig. Giuseppe D’Agostino – anche in ragione della specifica previsione dei poteri di “sottoscrivere e presentare tutta la documentazione prevista dalle normative in tema federale della Federazione italiana giuoco calcio”, “compiere tutto quanto altro utile alla partecipazione a campionati organizzati dagli enti di cui sopra”, nonché “di chiedere visionare tutti i documenti relativi alla gestione sportiva, contabile e amministrativa, compresi quelli di natura sportiva, medica e sanitaria, sottoscrivendoli” – appare evidentemente irrilevante che questo ultimo non sia presidente essendo, comunque, imputabili allo stesso, unitamente all’Amministratore Unico qui non deferito, le gravi carenze organizzative e i molteplici inadempimenti ai protocolli sanitari imposti dalla Federazione.

Né del resto appaiono condivisibili le considerazioni svolte dalle difese del deferito in ordine alla circostanza che “gli adempimenti [sarebbero] totalmente sottratti a ogni sua competenza, essendo in toto delegati allo staff medico”. Innanzitutto, i protocolli non attribuiscono la responsabilità per i predetti adempimenti all’esclusiva competenza del Responsabile Sanitario e del Medico Sociale. In secondo luogo, le violazioni sono talmente numerose e frutto di un’assenza di adeguata organizzazione, ammessa dalle stesse difese del Deferito, che evidentemente sono imputabili anche a chi ha il compito di garantire un’adeguata struttura organizzativa, la disponibilità delle risorse necessarie a rispettare gli obblighi imposti dalla normativa nazionale e federale, nonché a chi assume la rappresentanza della società. In terzo luogo, come sopra evidenziato allo stesso Deferito sono stati conferiti poteri anche in ambito medico e sanitario, nonché di porre in essere ogni atto necessario alla partecipazione al campionato, tra i quali rientra senz’altro il rispetto dei protocolli sanitari.

3. Condivisibile appare, invece, l’eccezione sollevata dalle difese del dott. Dario d’Onofrio, secondo la quale al deferito non possono essere ascritte le contestazioni relative a inadempienze verificatesi quando questo ultimo non rivestiva la carica di medico sociale. Alla stregua della documentazione depositata il deferito ha svolto l’incarico di medico sociale dal 23 ottobre 2020 al 31 gennaio 2021, mentre le condotte contestate riguardano inadempimenti posti in essere dal 14 agosto 2020 al 25 gennaio 2021. Ne consegue che tutte le violazioni contestate dal 14 agosto 2020 al 22 ottobre 2020 non sono in alcun modo imputabili al dott. Dario D’Onofrio.

4. Gravissime sono poi le affermazioni delle difese del dott. Dario D’Onofrio secondo il quale lo stesso avrebbe ignorato le normative anticovid, rientrando negli specifici obblighi imposti al medico sociale la conoscenza e il rispetto delle norme e dei protocolli sanitari, prescritti a tutela della salute dei tesserati e di tutti i cittadini.

5. Per quanto concerne il dott. Camillo Agnano, l’assenza dell’organizzazione, ovvero delle capacità necessarie per rispettare i protocolli sanitari non possono rappresentare una giustificazione per l’inosservanza delle relative prescrizioni, a maggior ragione nell’ambito di una società professionistica.

6. Conseguentemente nei limiti di quanto sopra esposto risultano accertate oltre ogni ragionevole dubbio le responsabilità del sig. Giuseppe D’Agostino, del dott. Camillo Agnano e del dott. Dario D’Onofrio.

7. Dei fatti ascritti al sig. Giuseppe D’Agostino, al dott. Camillo Agnano e al dott. Dario D’Onofrio risponde, altresì, la società Casertana FC Srl, rispettivamente a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ex art. 6, commi 1 e 2, CGS.

8. La stessa società risponde, altresì, a titolo di responsabilità propria ai sensi del C.U. 78/A 1.9.2020.

9. Sotto il profilo sanzionatorio, il Collegio, in assenza di parametri tipizzati dalla norma, di previsioni edittali minime e di esplicazione delle modalità di quantificazione operata dalla Procura Federale, ritiene, sempre rimanendo nel perimetro quantitativo formulato dalla Procura, di poter ridefinire le stesse in ragione delle diverse funzioni dei deferiti e, esclusivamente per quanto concerne il dott. Dario D’Onofrio, per la predetta limitazione temporale.

Per il sig. Giuseppe D’Onofrio, pertanto, ritiene che la sanzione congrua sia euro 4.000,00 (quattromila/00) ed inibizione di mesi 7 (sette), mentre per il dott. Camillo Agnano, ammenda di euro 2.000,00 (duemila/00) ed inibizione di mesi 9 (nove), e per il dott. Dario D’Onofrio, ammenda di euro 1.000,00 (mille/00) ed inibizione di mesi 5 (cinque). Nei confronti della società Casertana FC Srl, invece, il Collegio ritiene congrua, rispetto a quanto richiesto dalla Procura Federale, la sanzione dell’ammenda di euro 16.000,00 (sedicimila/00).

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, all’esito della Camera di consiglio, accoglie il deferimento e, per l’effetto, irroga le seguenti sanzioni:

- per il sig. Giuseppe D’Agostino, ammenda di euro 4.000,00 (quattromila/00) ed inibizione di mesi 7 (sette);

- per il sig. Camillo Agnano, ammenda di euro 2.000,00 (duemila/00) ed inibizione di mesi 9 (nove); - per il sig. Dario D’Onofrio, ammenda di euro 1.000,00 (mille/00) ed inibizione di mesi 5 (cinque);

 - per la società Casertana FC Srl, ammenda di euro 16.000,00 (sedicimila/00).

Così deciso nella Camera di consiglio del 28 aprile 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.

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