F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 147/TFN dell’11.5.2021 – (Deferimento n. 11108/615 pf20-21/GC/gb del 20 aprile 2021 nei confronti dei sig.ri Davide Zugaro De Matteis e Oscar Brevi – Reg. Prot. 127/TFN-SD) Decisione n. 147/TFN-SD 2020/2021 Deferimento n. 11108/615 pf20-21/GC/gb del 20 aprile 2021 Reg. Prot. 127/TFN-SD

Decisione n. 147/TFN-SD 2020/2021

Deferimento n. 11108/615 pf20-21/GC/gb del 20 aprile 2021

Reg. Prot. 127/TFN-SD

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da

 

cons. Nicola Durante – Presidente;

cons. Angelo Fanizza – Componente (Relatore);

avv. Maurizio Lascioli – Componente;

dott. Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 11 maggio 2021,

a seguito del Deferimento del Procuratore Federale n. 11108/615 pf20-21/GC/gb del 20 aprile 2021 nei confronti dei sig.ri Davide Zugaro De Matteis e Oscar Brevi,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento Con provvedimento del 20 aprile 2021, il Procuratore Federale ed il Procuratore Federale Aggiunto hanno deferito dinanzi questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

- il sig. Davide Zugaro De Matteis (calciatore della Giana Erminio), per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1 e dell’art. 37 del CGS, per violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza, per avere, nel corso della gara Giana Erminio - Lucchese del 17 marzo 2021, al ventiseiesimo minuto del primo tempo, all’altezza del centro campo, pronunciato la seguente espressione blasfema “Porco …”;

- il sig. Oscar Brevi, (allenatore della Giana Erminio), per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1 e dell’art. 37 del CGS, per violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza, per avere, nel corso della gara Giana Erminio - Lucchese del 17 marzo 2021, al quarantasettesimo minuto del secondo tempo, pronunciato la seguente espressione blasfema “Porco …”.

Il patteggiamento

Prima dell’apertura del dibattimento, così come previsto dall’art. 127, comma 1 CGS - FIGC vigente, la Procura Federale, rappresentata dall’avv. Giorgio Ricciardi, nonché entrambi i deferiti, in proprio, hanno depositato due distinte richieste di patteggiamento: la prima riguardante il sig. Davide Zugaro De Matteis e la seconda il sig. Oscar Brevi, rimettendone ogni valutazione a questo Tribunale.

Il Tribunale, lette le proposte di patteggiamento;

ritenuta l’applicabilità al caso in esame dell’art. 127, comma 1 CGS - FIGC vigente; esaminate le sanzioni ai sensi del comma 3 art. cit., così determinate: per il sig. Davide Zugaro De Matteis, sanzione base ammenda euro 1.000,00 (mille/00), diminuita di 1/3 – euro 330,00 (trecentotrenta/00), sanzione finale ammenda euro 670,00 (seicentosettanta/00); per il sig. Oscar Brevi, sanzione base ammenda euro 1.000,00 (mille/00), diminuita di 1/3 – euro 330,00 (trecentotrenta/00), sanzione finale ammenda euro 670,00 (seicentosettanta/00); risultando ritualmente formulate le proposte e ritenendo congrue le sanzioni finali, adotta il seguente provvedimento:

il Tribunale, rilevato che prima dell’inizio del dibattimento il sig. Davide Zugaro De Matteis ed il sig. Oscar Brevi, ai sensi dell’art. 127, comma 1 CGS - FIGC vigente, hanno depositato istanza di patteggiamento con le sanzioni sopra evidenziate; visto l’art. 127, comma 3 cit., secondo il quale “nel caso in cui l’organo giudicante reputi corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrue le sanzioni o gli impegni indicati, ne dichiara l’efficacia con apposita decisione”; rilevato altresì, che, a mente del comma 4 della norma, “l’efficacia dell’accordo comporta ad ogni effetto la definizione del procedimento nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione alle sanzioni pecuniarie in esso contenute nel termine perentorio di trenta giorni successivi alla pubblicazione della decisione di cui al comma 3” suddetto; e che, in tale caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione e, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1 art. cit., fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI, con la pronuncia che dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione; rilevato conclusivamente che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate appaiono congrue;

comunicato infine a entrambi i deferiti che l’ammenda di cui alla presente decisione dovrà essere versata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, all’esito della Camera di consiglio, dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:

- per il sig. Davide Zugaro De Matteis, euro 670,00 (seicentosettanta/00) di ammenda;

- per il sig. Oscar Brevi, euro 670,00 (seicentosettanta/00) di ammenda.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

Così deciso nella Camera di consiglio dell’11 maggio 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.

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