F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 151/TFN – SD del 25 Maggio 2021 (motivazioni) – Deferimento n. 6417/306pf20-21/GC/LDF/am del 26.11.2020 nei confronti della società Torino Women ASD – Reg. Prot. 67/TFN-SD Decisione n. 151/TFN-SD 2020/2021 Deferimento n. 6417/306 pf20-21/GC/LDF/am del 26 novembre 2020 Reg. Prot. 67/TFN-SD

Decisione n. 151/TFN-SD 2020/2021

Deferimento n. 6417/306 pf20-21/GC/LDF/am del 26 novembre 2020

Reg. Prot. 67/TFN-SD

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da

avv. Valentino Fedeli – Presidente f.f. estensore;

cons. Pierpaolo Grasso – Componente;

avv. Fabio Micali – Componente;

dott. Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 18 maggio 2021,

a seguito del Deferimento del Procuratore Federale n. 6417/306 pf20-21/GC/LDF/am del 26 novembre 2020 nei confronti della società Torino Women ASD,

la seguente

DECISIONE

Il Deferimento

Con deferimento del 26 novembre 2020 sono stati chiamati a rispondere: 1.- il sig. Salerno Roberto, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante pro tempore dotato di poteri di rappresentanza della società Torino Women ASD, della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, a mezzo di un messaggio di posta elettronica inviato in data 30 ottobre 2020 agli indirizzi “mail” del Segretario del Dipartimento Calcio Femminile della Lega Nazionale Dilettanti, del Vice Segretario del Dipartimento Calcio Femminile della Lega Nazionale Dilettanti, della Presidenza della Lega Nazionale Dilettanti e della Segreteria della Lega Nazionale Dilettanti, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione del Dipartimento Calcio Femminile e del Giudice Sportivo dello stesso Dipartimento; 2.- la società Torino Women ASD, della violazione di cui all’art. 6, comma 1, e dell’art. 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità diretta per le azioni e i comportamenti disciplinarmente rilevanti, posti in essere dal proprio Presidente e legale rappresentante pro tempore dotato di poteri di rappresentanza, sig. Salerno Roberto, così come sopra descritti.

Con Decisione n. 62/TFN-SD 2020/2021, nell’accogliere l’istanza di patteggiamento proposta dalle parti, il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare ha disposto l’applicazione delle seguenti sanzioni: - per il sig. Salerno Roberto, inibizione di mesi 2 (due); - per la società Torino Women ASD, ammenda di € 600,00 (seicento/00); Con Decisione n. 140/TFN-SD 2020/2021, il Tribunale, constatato il mancato pagamento della predetta sanzione da parte della società Torino Women, ha revocato il patteggiamento ed ha fissato per il merito l’udienza del 18 maggio 2021.

Il Dibattimento

Alla udienza del 18 maggio 2021, tenutasi in modalità videoconferenza, giusto il Decreto della Presidenza di questo Tribunale n. 10 del 18 maggio 2020, si è collegato per la Procura Federale l’avv. Alessandro D’Oria, il quale ha riassunto i termini del deferimento ed ha chiesto per la società Torino Women ASD l’applicazione della sanzione dell’ammenda di € 900,00 (novecento/00). Si è altresì collegato il sig. Roberto Salerno, nella sua qualità di Presidente della deferita, che si è riportato alla nota che aveva presentato in occasione della precedente udienza del 4 maggio 2021 ed ha di nuovo evidenziato lo stato di grave crisi economica della società a causa della situazione creata dalla pandemia Covid 19, che si sarebbe ulteriormente aggravato ove venisse accolta l’istanza punitiva formulata dalla Procura Federale; ha aggiunto, riportandosi all’originario deferimento, che le dichiarazioni che egli aveva rilasciato e che erano state ritenute lesive della reputazione del Dipartimento Calcio Femminile e del Giudice Sportivo presso detto Dipartimento in realtà non lo erano e non volevano esserlo, tanto era vero che l’espressione usata, “una buffonata”, non era rivolta a specifiche persone o a organi federali, bensì al complessivo contesto di quella partita di campionato.

Ha concluso rimettendosi alla decisione di questo Tribunale.

La decisione

Il Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare osserva quanto segue. La società Torino Women ASD era stata deferita per la violazione di cui agli artt. 6 comma 1 e 23 comma 5 CGS-FIGC a titolo di responsabilità diretta per le azioni e i comportamenti disciplinarmente rilevanti posti in essere dal proprio legale rappresentante, sig. Roberto Salerno.

A quest’ultimo era stata inflitta da questo Tribunale la sanzione patteggiata di mesi 2 (due) di inibizione.

In tale contesto, la particolare natura della responsabilità diretta imputata alla società non comporta sanzioni solo nel caso in cui, a seguito del dibattimento, si giunga a prosciogliere colui che legalmente la rappresenta; varrà al riguardo evidenziare che la finalità di siffatta responsabilità si poggia sul rapporto di immedesimazione organica intercorrente tra la società, quale ente rappresentato, e coloro che hanno agito in nome della stessa, in qualità di legali rappresentanti secondo le norme federali.

Alla stregua di siffatti principi, suscettibili di essere applicati al caso in esame, poiché il Salerno per i fatti dedotti nel deferimento è stato sanzionato, sussiste a carico della società la responsabilità diretta, per cui la società stessa, in accoglimento del deferimento, va sanzionata seppur in misura comunque inferiore al chiesto che appare equa.

Il dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, all’esito della Camera di consiglio, accoglie il deferimento e, per l’effetto, infligge alla società Torino Women ASD la sanzione dell’ammenda di euro 600,00 (seicento/00).

Così deciso nella Camera di consiglio del 18 maggio 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.

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